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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4108/2024
Tribunale di Busto Arsizio
SEZIONE Seconda
Il giudice, nel procedimento nr. 4108/2024 promosso da
IL MELOGRANO DI AR NA & SAS E NA AR
con l'Avv.to Silvia Anzani
CONTRO
PIESSE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
con l'Avv.to Monica Fazio
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 18.3.2025
ha emesso la seguente
ORDINANZA
La società il RA di AR IA & C. s.a.s. e la sig.ra IA AN, mediante atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, hanno proposto opposizione all'atto di precetto con cui la Piesse Società a responsabilità limitata semplificata ha loro intimato il pagamento dell'importo totale di euro 5.333,31.
Contestualmente gli attori hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
Con decreto del 15.1.2025 il Giudice adito ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti secondo quanto previsto dall'art. 171 bis cpc e ha sollevato d'ufficio la questione attinente alla competenza per valore della presente causa.
Con memoria del 17.3.2025 si è costituita in giudizio la Piesse Società a responsabilità limitata semplificata. Va pertanto revocata la relativa dichiarazione di contumacia.
Nel corso dell'udienza del 18.3.2025 le parti hanno concordato nel ritenere che la competenza per valore della causa in esame appartenga al giudice di pace. Infatti, la somma intimata nel precetto opposto ammonta ad euro 5.333,31.
L'art. 615 cpc prevede che quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27.
Occorre dunque aver riguardo quanto alla competenza per valore alle norme generali ed in particolare a quanto previsto dall'art. 7 cpc ai sensi del quale il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Deve essere, pertanto, dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Busto Arsizio, per essere competente il Giudice di Pace di Busto Arsizio, innanzi al quale le parti vengono rimesse, a norma di legge (art. 50 c.p.c.).
L'ordinanza che contiene una declaratoria d'incompetenza è idonea a definire il processo e pertanto deve contenere anche la statuizione sulle spese di lite (cfr. Cass. n. 5159 del 1982; si vedano anche
Cass. n. 21565 del 2011; n. 7010 del 2017).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'opponente. Le circostanze indicate dalla parte attrice per richiedere la compensazione delle spese di lite, cioè il fatto che l'incompetenza sia stata rilevata d'ufficio e che la costituzione della convenuta sia avvenuta tardivamente, non costituiscono gravi ragioni ex art. 92 cpc tali da giustificare la compensazione delle spese, rientrando nella normale dinamica processuale.
Tali spese si liquidano direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 per la fase di studio e introduttiva.
PQM
DICHIARA l'incompetenza per valore del Tribunale di Busto Arsizio per essere competente il
Giudice di pace di Busto Arsizio. Termine di legge per la riassunzione.
CONDANNA Il RA di AR IA & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore e IA AR a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in euro 849,00 per compenso, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre oneri di legge a favore di Piesse società a responsabilità limitata semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Busto Arsizio, il 20/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Ballarini
Tribunale di Busto Arsizio
SEZIONE Seconda
Il giudice, nel procedimento nr. 4108/2024 promosso da
IL MELOGRANO DI AR NA & SAS E NA AR
con l'Avv.to Silvia Anzani
CONTRO
PIESSE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
con l'Avv.to Monica Fazio
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 18.3.2025
ha emesso la seguente
ORDINANZA
La società il RA di AR IA & C. s.a.s. e la sig.ra IA AN, mediante atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, hanno proposto opposizione all'atto di precetto con cui la Piesse Società a responsabilità limitata semplificata ha loro intimato il pagamento dell'importo totale di euro 5.333,31.
Contestualmente gli attori hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
Con decreto del 15.1.2025 il Giudice adito ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti secondo quanto previsto dall'art. 171 bis cpc e ha sollevato d'ufficio la questione attinente alla competenza per valore della presente causa.
Con memoria del 17.3.2025 si è costituita in giudizio la Piesse Società a responsabilità limitata semplificata. Va pertanto revocata la relativa dichiarazione di contumacia.
Nel corso dell'udienza del 18.3.2025 le parti hanno concordato nel ritenere che la competenza per valore della causa in esame appartenga al giudice di pace. Infatti, la somma intimata nel precetto opposto ammonta ad euro 5.333,31.
L'art. 615 cpc prevede che quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27.
Occorre dunque aver riguardo quanto alla competenza per valore alle norme generali ed in particolare a quanto previsto dall'art. 7 cpc ai sensi del quale il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Deve essere, pertanto, dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Busto Arsizio, per essere competente il Giudice di Pace di Busto Arsizio, innanzi al quale le parti vengono rimesse, a norma di legge (art. 50 c.p.c.).
L'ordinanza che contiene una declaratoria d'incompetenza è idonea a definire il processo e pertanto deve contenere anche la statuizione sulle spese di lite (cfr. Cass. n. 5159 del 1982; si vedano anche
Cass. n. 21565 del 2011; n. 7010 del 2017).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'opponente. Le circostanze indicate dalla parte attrice per richiedere la compensazione delle spese di lite, cioè il fatto che l'incompetenza sia stata rilevata d'ufficio e che la costituzione della convenuta sia avvenuta tardivamente, non costituiscono gravi ragioni ex art. 92 cpc tali da giustificare la compensazione delle spese, rientrando nella normale dinamica processuale.
Tali spese si liquidano direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 per la fase di studio e introduttiva.
PQM
DICHIARA l'incompetenza per valore del Tribunale di Busto Arsizio per essere competente il
Giudice di pace di Busto Arsizio. Termine di legge per la riassunzione.
CONDANNA Il RA di AR IA & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore e IA AR a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in euro 849,00 per compenso, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre oneri di legge a favore di Piesse società a responsabilità limitata semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Busto Arsizio, il 20/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Ballarini