Articolo 3 della Legge 24 febbraio 1994, n. 157
Articolo 2Articolo 4
Versione
10 marzo 1994
Art. 3. 1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica "Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile", e' istituito apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 marzo 1994