Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 17/06/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 1532/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1532/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Monfalcone in via Duca d'Aosta n. 97 presso lo studio dell'avv. DE BENEDITTIS FRANCESCO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
1
a) un weekend ogni 2 settimane, dalle 17.00 del venerdì alle 21.00 della domenica, curando di riaccompagnarlo dalla madre dopo la cena;
b) durante la settimana il mercoledì dalle 17.00 alle 21.00, anche in tal caso curando di riaccompagnarlo dalla madre dopo la cena;
c) durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 a al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì Santo con l'altro;
e) nel periodo estivo il figlio trascorrerà con ciascun genitore n. 15 giorni consecutivi da stabilirsi ogni anno entro il 15 giugno;
3) i coniugi potranno concordare orari o giorni di visita diversi sulla base delle loro necessità e di quelle del figlio minore;
4) la casa famigliare sita a Grado, via Lugnan n. 40, di proprietà della sig.ra è Pt_1
assegnata alla stessa;
5) ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento del figlio per il periodo in cui egli starà con lo stesso. Ad integrazione, il sig. verserà alla sig.ra Pt_2 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento di la somma mensile di Euro 250,00, Per_1
somma da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente a far data dall'01.01.2027 secondo gli indici ISTAT dell'anno appena trascorso;
ciascun genitore provvederà, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie documentate, sostenute per il figlio, secondo quanto previsto dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia-protocollo di intesa Tribunale di Gorizia dd. 01.06.2016;
6) l'assegno familiare verrà percepito integralmente dalla madre;
7) i coniugi si prestano reciproco assenso all'ottenimento dei documenti validi per l'espatrio nonché prestano l'assenso e l'autorizzazione affinché l'altro genitore ottenga i documenti validi per l'espatrio anche con l'iscrizione del figlio nonché al rilascio di documenti d'identità per lo stesso.;”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 30/04/2025)
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 24/04/2025 e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver intrapreso una relazione nel corso della quale è nato a [...] in data [...] il figlio minorenne ed economicamente non Persona_2
autosufficiente, hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio e ai contributi economici in favore di questo, alle condizioni sopra riportate, chiedendo contestualmente la fissazione dell'udienza di comparizione ex art. 473-bis.51 comma 3
c.p.c. ai fini della omologazione delle conclusioni.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, ha provveduto a fissare l'udienza di comparizione delle parti, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il suo intervento.
All'udienza del 06/06/2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto;
il Presidente relatore ha quindi disposto la rimessione della causa in decisione.
II) Ritiene il Tribunale, esaminati gli atti ed assicurato il contraddittorio con il P.M., che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e risultando gli stessi pienamente conformi all'interesse del figlio
Per_1
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio e ai contributi economici in favore di questo, come sopra riportati. Per_1
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 12/06/2025.
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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