TRIB
Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/10/2024, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2266/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Alessandra Dona
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
Simona Di Francesco
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.08.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 33/2017 – R.G. n. 779/2016 del 09.01.2017, pubblicata in data 17.01.2017, del Tribunale di Lodi, alle seguenti condizioni: Per_ 1. Le parti, preso atto dell'intervenuta autonomia economica del figlio , concordemente stabiliscono che dal momento del deposito del presente ricorso, nulla sarà più dovuto dal dott.
alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento dello Parte_2 Parte_1 stesso;
2. Le parti, inoltre, preso atto del fatto che , seppur maggiorenne, non sia ancora Per_2 economicamente autonomo, confermano che il padre contribuisca al suo mantenimento versando alla Sig.ra un importo mensile di € 355,00 dal deposito del presente ricorso Parte_1
(euro trecentocinquantacinque/00), rivalutabile annualmente. Il dott. , inoltre, Parte_2 si farà carico in via esclusiva del pagamento delle spese mediche di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per il figlio, purché concordate ed effettuate presso gli specialisti incaricati dal dott. . Le spese straordinarie di natura scolastica saranno ripartite nella Parte_2 misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
pagina 1 di 3 3. Il dott. contribuirà al mantenimento della sig.ra mediante Parte_2 Parte_1 versamento mensile di un assegno di € 650,00 (euro seicentocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versare unitamente all'importo dovuto per il mantenimento del figlio , mediante bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni Per_2 mese, con decorrenza dal mese successivo alla stipula dell'atto notarile di cui ai successivi punti;
4. Il dott. , a fronte della riduzione dell'assegno divorzile, si impegna a cedere a Parte_2 titolo gratuito alla sig.ra la propria quota di comproprietà (doc. 005), pari al Parte_1
50%, dell'immobile sito nel comune di Zelo Buon Persico (LO), Piazza Lago Gerundo n. 12 e precisamente: appartamento posto al piano secondo, composto da soggiorno, cucina e tre camere, disimpegno servizi e balcone, con annessi locali non abitabili nel sottotetto accessibili con scala interna, cantina e box-autorimessa nel piano interrato il tutto censito al N.C.E.U. di Zelo Buon Persico come segue:
a) foglio 3, mappale 872, sub. 786, Via F.lli Cervi – Piano 2-3 – categoria A/2 – classe 4 – vani 7
– RC € 560,36 (l'appartamento, a seguito di denuncia di variazione registrata il 13/11/2002 al n. 70319 Prot.);
b) Foglio 3 – mappale 872 – sub. 782 – Via F.lli Cervi snc – Piano S1 categoria C/2 – classe 2 – mq 4 – RC € 5,16 (la cantina, a seguito di denuncia di variazione registrata il 07/12/2001 al n.
75158 Prot.);
c) Foglio 3 – mappale 872 – sub. 87 – Via F.lli Cervi – Piano S1 categoria C/6 – classe 1 – mq 16
– RC € 35,53 (il box-autorimessa, a seguito di dichiarazione di fabbricato urbana registrata il
04/03/1999 al n. 504620/99 Prot.)
Annessa alla proprietà in contratto vi è proporzionale diritto di comproprietà in ragione dei millesimi ad essa riferibili di tutti gli spazi ed enti comuni all'intero stabile ai sensi di legge. Inoltre, unitamente all'immobile viene espressamente ceduta la proprietà di tutto quanto ivi contenuto (mobili, suppellettili e tutto quanto, senza alcuna esclusione, è attualmente collocato all'interno dell'immobile di cui alla lettera a) del presente articolo o nelle relative pertinenze). L'immobile è stato acquistato dai ricorrenti con rogito Notaio Dott. in Lodi, Persona_3 con atto Repertorio n. 106963, raccolta n. 10130, del 20/01/2003, trascritto all'agenzia del territorio – ufficio provinciale di Lodi, in data 07/02/2003 al n. 314 serie 1V.
5. Le parti concordano che l'atto notarile dovrà essere stipulato presso il notaio individuato dall'acquirente a spese integralmente a carico della sig.ra entro e non oltre 45 Parte_1 giorni dalla pubblicazione del provvedimento richiesto con il presente ricorso.
6. Le spese condominiali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile saranno a carico della sig.ra dal giorno della stipula dell'atto notarile di cui al precedente punto. Pt_1
7. COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
pagina 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica della sentenza n.
33/2017 – R.G. n. 779/2016 del 09.01.2017, pubblicata in data 17.01.2017, del Tribunale di Lodi:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 09/10/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2266/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Alessandra Dona
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
Simona Di Francesco
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.08.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 33/2017 – R.G. n. 779/2016 del 09.01.2017, pubblicata in data 17.01.2017, del Tribunale di Lodi, alle seguenti condizioni: Per_ 1. Le parti, preso atto dell'intervenuta autonomia economica del figlio , concordemente stabiliscono che dal momento del deposito del presente ricorso, nulla sarà più dovuto dal dott.
alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento dello Parte_2 Parte_1 stesso;
2. Le parti, inoltre, preso atto del fatto che , seppur maggiorenne, non sia ancora Per_2 economicamente autonomo, confermano che il padre contribuisca al suo mantenimento versando alla Sig.ra un importo mensile di € 355,00 dal deposito del presente ricorso Parte_1
(euro trecentocinquantacinque/00), rivalutabile annualmente. Il dott. , inoltre, Parte_2 si farà carico in via esclusiva del pagamento delle spese mediche di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per il figlio, purché concordate ed effettuate presso gli specialisti incaricati dal dott. . Le spese straordinarie di natura scolastica saranno ripartite nella Parte_2 misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
pagina 1 di 3 3. Il dott. contribuirà al mantenimento della sig.ra mediante Parte_2 Parte_1 versamento mensile di un assegno di € 650,00 (euro seicentocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versare unitamente all'importo dovuto per il mantenimento del figlio , mediante bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni Per_2 mese, con decorrenza dal mese successivo alla stipula dell'atto notarile di cui ai successivi punti;
4. Il dott. , a fronte della riduzione dell'assegno divorzile, si impegna a cedere a Parte_2 titolo gratuito alla sig.ra la propria quota di comproprietà (doc. 005), pari al Parte_1
50%, dell'immobile sito nel comune di Zelo Buon Persico (LO), Piazza Lago Gerundo n. 12 e precisamente: appartamento posto al piano secondo, composto da soggiorno, cucina e tre camere, disimpegno servizi e balcone, con annessi locali non abitabili nel sottotetto accessibili con scala interna, cantina e box-autorimessa nel piano interrato il tutto censito al N.C.E.U. di Zelo Buon Persico come segue:
a) foglio 3, mappale 872, sub. 786, Via F.lli Cervi – Piano 2-3 – categoria A/2 – classe 4 – vani 7
– RC € 560,36 (l'appartamento, a seguito di denuncia di variazione registrata il 13/11/2002 al n. 70319 Prot.);
b) Foglio 3 – mappale 872 – sub. 782 – Via F.lli Cervi snc – Piano S1 categoria C/2 – classe 2 – mq 4 – RC € 5,16 (la cantina, a seguito di denuncia di variazione registrata il 07/12/2001 al n.
75158 Prot.);
c) Foglio 3 – mappale 872 – sub. 87 – Via F.lli Cervi – Piano S1 categoria C/6 – classe 1 – mq 16
– RC € 35,53 (il box-autorimessa, a seguito di dichiarazione di fabbricato urbana registrata il
04/03/1999 al n. 504620/99 Prot.)
Annessa alla proprietà in contratto vi è proporzionale diritto di comproprietà in ragione dei millesimi ad essa riferibili di tutti gli spazi ed enti comuni all'intero stabile ai sensi di legge. Inoltre, unitamente all'immobile viene espressamente ceduta la proprietà di tutto quanto ivi contenuto (mobili, suppellettili e tutto quanto, senza alcuna esclusione, è attualmente collocato all'interno dell'immobile di cui alla lettera a) del presente articolo o nelle relative pertinenze). L'immobile è stato acquistato dai ricorrenti con rogito Notaio Dott. in Lodi, Persona_3 con atto Repertorio n. 106963, raccolta n. 10130, del 20/01/2003, trascritto all'agenzia del territorio – ufficio provinciale di Lodi, in data 07/02/2003 al n. 314 serie 1V.
5. Le parti concordano che l'atto notarile dovrà essere stipulato presso il notaio individuato dall'acquirente a spese integralmente a carico della sig.ra entro e non oltre 45 Parte_1 giorni dalla pubblicazione del provvedimento richiesto con il presente ricorso.
6. Le spese condominiali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile saranno a carico della sig.ra dal giorno della stipula dell'atto notarile di cui al precedente punto. Pt_1
7. COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
pagina 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica della sentenza n.
33/2017 – R.G. n. 779/2016 del 09.01.2017, pubblicata in data 17.01.2017, del Tribunale di Lodi:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 09/10/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3