TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1221 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Patrizia Carta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Angelo Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 07/08/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Elmas.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07/08/2004 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Elmas, anno 2004, numero 5, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra i sig.ri
[...]
e , contratto in Elmas in data 07.08.2004, con Parte_1 Controparte_1 atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Elmas al n. 5, Parte I, Anno 2004.
2) Confermare l'affidamento del figlio della coppia, , ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento paritario ed alternato presso gli stessi ed avrà la residenza anagrafica presso il padre.
Pag. 2 di 3 Il minore starà a settimane alterne presso ciascun genitore.
Più precisamente, il signor prenderà il minore il mercoledì, all'uscita CP_1 di scuola, e lo terrà con sé fino al mercoledì successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola, all'inizio delle lezioni.
La signora , per contro, prenderà il minore, nella stessa giornata di Pt_1 mercoledì, all'uscita di scuola e lo terrà presso di sé, sino al mercoledì successivo.
Durante le vacanze natalizie, il minore starà alternativamente, di anno in anno, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, nonché, alternativamente, il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro; durante le vacanze pasquali il minore starà, alternativamente, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze estive il minore starà presso ciascun genitore secondo gli accordi intercorsi tra gli stessi sulla base dei rispettivi impegni lavorativi.
3) Confermare che ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto del minore, in considerazione dei tempi paritari di permanenza presso ciascuno di essi.
I coniugi convengono, altresì, che l'assegno unico sia riscosso da ciascun coniuge per la propria parte e che ciascuno di essi contribuisca, in ragione del 50%, alle spese straordinarie, quali le spese mediche, non rimborsabili, scolastiche e sportive da sostenere per il figlio, preventivamente concordate, salve quelle urgenti.
4) I coniugi concedono fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto ed all'iscrizione del minore sul quello di ciascuno di essi.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1221 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Patrizia Carta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Angelo Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 07/08/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Elmas.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07/08/2004 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Elmas, anno 2004, numero 5, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra i sig.ri
[...]
e , contratto in Elmas in data 07.08.2004, con Parte_1 Controparte_1 atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Elmas al n. 5, Parte I, Anno 2004.
2) Confermare l'affidamento del figlio della coppia, , ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento paritario ed alternato presso gli stessi ed avrà la residenza anagrafica presso il padre.
Pag. 2 di 3 Il minore starà a settimane alterne presso ciascun genitore.
Più precisamente, il signor prenderà il minore il mercoledì, all'uscita CP_1 di scuola, e lo terrà con sé fino al mercoledì successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola, all'inizio delle lezioni.
La signora , per contro, prenderà il minore, nella stessa giornata di Pt_1 mercoledì, all'uscita di scuola e lo terrà presso di sé, sino al mercoledì successivo.
Durante le vacanze natalizie, il minore starà alternativamente, di anno in anno, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, nonché, alternativamente, il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro; durante le vacanze pasquali il minore starà, alternativamente, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze estive il minore starà presso ciascun genitore secondo gli accordi intercorsi tra gli stessi sulla base dei rispettivi impegni lavorativi.
3) Confermare che ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto del minore, in considerazione dei tempi paritari di permanenza presso ciascuno di essi.
I coniugi convengono, altresì, che l'assegno unico sia riscosso da ciascun coniuge per la propria parte e che ciascuno di essi contribuisca, in ragione del 50%, alle spese straordinarie, quali le spese mediche, non rimborsabili, scolastiche e sportive da sostenere per il figlio, preventivamente concordate, salve quelle urgenti.
4) I coniugi concedono fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto ed all'iscrizione del minore sul quello di ciascuno di essi.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3