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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/12/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1395/2025
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1395/2025
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 350 BIS E 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 4 dicembre 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per 'avv. MONTELLA EDUARDO. Parte_1
Per nessuno. Controparte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., vista la ridotta complessità della causa, invita le parti presenti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
L'avv. Montella precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1395/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. EDUARDO MONTELLA (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Giuseppe Ripamonti n. 3;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Parte_2
Cremona n. 15/2025 (resa nel procedimento R.G. n. 1983/2024), chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, ricevere le seguenti conclusioni: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1983/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Cremona, dott. Gaetano Lecce, in data 23/01/2025 e pubblicata il giorno 23/01/2024, mai notificata alle parti,
R.G. 1983/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano e condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di Controparte_1
giudizio di primo grado per le causali esposte in narrativa. In via istruttoria si riporta a tutte le richieste già articolate in primo grado. Con conseguente vittoria di spese e competenze di causa ex art.
91 c.p.c. del doppio grado di giudizio in favore del procuratore costituito, che si dichiara anticipatario con relativa richiesta di attribuzione”.
pagina 2 di 4 Non si è costituito il , pur ritualmente citato, per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
All'udienza del 4/12/2025, il Giudice, ai sensi dell'art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., vista la ridotta complessità della causa, ha invitato le parti presenti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
L'avv. Montella per l'appellante ha precisato le conclusioni come da verbale allegato e, dopo la discussione orale, il Giudice ha dato lettura della sentenza, allegata al verbale di udienza suddetto.
L'appellante ha dedotto di aver proposto opposizione avverso il verbale n. V/1098J/2024 protocollo
1458/2024 per una presunta violazione dell'art. 142 comma 2/7 del Codice della Strada che sarebbe stata commessa dal veicolo tg. FS086LF in Sospiro (CR) alla Via Giuseppina, eccependo l'illegittimità
e infondatezza del provvedimento impugnato. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace adito ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellante, compensando tuttavia le spese di lite.
L'appello oggi in esame va accolto, per le ragioni che seguono.
Il Giudice di Pace ha motivato la compensazione delle spese di lite sulla base de “La particolarità della questione e la novità dell'interpretazione giurisprudenziale”, tuttavia va rilevato, al di là delle censure sulla incompletezza della succinta motivazione, che la questione attinente alla validità del verbale redatto sulla base di un autovelox non omologato non riveste carattere di novità, essendo stata risolta in senso univoco dalla giurisprudenza di legittimità ben prima dell'irrogazione della sanzione suddetta.
Infatti, la sanzione è stata comminata in data 30/5/2024, con apparecchio non omologato, ma già con ordinanza n. 10505 del 18/4/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 c. 6 C.d.S., trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 Reg. C.d.S., di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
La statuizione è stata, poi, ribadita con le pronunce n. 20913/2024; n. 2857/2025; n. 12924/2025;
п.13966 del 26/05/2025.
Non vi è dunque alcuna “novità” della questione, né vi è stato alcun “mutamento giurisprudenziale” tale da giustificare la deroga al principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., dal momento che il giudice di prime cure ha accertato che l'apparecchiatura utilizzata nel caso di specie fosse autorizzata ma non omologata.
Le spese del giudizio di primo e secondo grado (senza la fase istruttoria, non essendosi svolta alcuna prova, e al minimo quella decisionale, svolta con sentenza contestuale) devono quindi seguire la pagina 3 di 4 soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1395/2025 R.G., così dispone:
DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
ACCOGLIE l'appello proposto da e per l'effetto ND parte appellante a Parte_1
rifondere a parte appellata le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 59,00 per esborsi (CU euro 43,00 e marca da bollo euro 16,00) ed in euro 207,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Montella Eduardo, dichiaratosi antistatario.
ND parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in euro 91,50 per esborsi (CU euro 64,50 e marca da bollo euro 27,00) ed in euro 362,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Montella
Eduardo, dichiaratosi antistatario.
Cremona, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1395/2025
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 350 BIS E 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 4 dicembre 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per 'avv. MONTELLA EDUARDO. Parte_1
Per nessuno. Controparte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., vista la ridotta complessità della causa, invita le parti presenti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
L'avv. Montella precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1395/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. EDUARDO MONTELLA (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Giuseppe Ripamonti n. 3;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Parte_2
Cremona n. 15/2025 (resa nel procedimento R.G. n. 1983/2024), chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, ricevere le seguenti conclusioni: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1983/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Cremona, dott. Gaetano Lecce, in data 23/01/2025 e pubblicata il giorno 23/01/2024, mai notificata alle parti,
R.G. 1983/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano e condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di Controparte_1
giudizio di primo grado per le causali esposte in narrativa. In via istruttoria si riporta a tutte le richieste già articolate in primo grado. Con conseguente vittoria di spese e competenze di causa ex art.
91 c.p.c. del doppio grado di giudizio in favore del procuratore costituito, che si dichiara anticipatario con relativa richiesta di attribuzione”.
pagina 2 di 4 Non si è costituito il , pur ritualmente citato, per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
All'udienza del 4/12/2025, il Giudice, ai sensi dell'art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., vista la ridotta complessità della causa, ha invitato le parti presenti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
L'avv. Montella per l'appellante ha precisato le conclusioni come da verbale allegato e, dopo la discussione orale, il Giudice ha dato lettura della sentenza, allegata al verbale di udienza suddetto.
L'appellante ha dedotto di aver proposto opposizione avverso il verbale n. V/1098J/2024 protocollo
1458/2024 per una presunta violazione dell'art. 142 comma 2/7 del Codice della Strada che sarebbe stata commessa dal veicolo tg. FS086LF in Sospiro (CR) alla Via Giuseppina, eccependo l'illegittimità
e infondatezza del provvedimento impugnato. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace adito ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellante, compensando tuttavia le spese di lite.
L'appello oggi in esame va accolto, per le ragioni che seguono.
Il Giudice di Pace ha motivato la compensazione delle spese di lite sulla base de “La particolarità della questione e la novità dell'interpretazione giurisprudenziale”, tuttavia va rilevato, al di là delle censure sulla incompletezza della succinta motivazione, che la questione attinente alla validità del verbale redatto sulla base di un autovelox non omologato non riveste carattere di novità, essendo stata risolta in senso univoco dalla giurisprudenza di legittimità ben prima dell'irrogazione della sanzione suddetta.
Infatti, la sanzione è stata comminata in data 30/5/2024, con apparecchio non omologato, ma già con ordinanza n. 10505 del 18/4/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 c. 6 C.d.S., trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 Reg. C.d.S., di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
La statuizione è stata, poi, ribadita con le pronunce n. 20913/2024; n. 2857/2025; n. 12924/2025;
п.13966 del 26/05/2025.
Non vi è dunque alcuna “novità” della questione, né vi è stato alcun “mutamento giurisprudenziale” tale da giustificare la deroga al principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., dal momento che il giudice di prime cure ha accertato che l'apparecchiatura utilizzata nel caso di specie fosse autorizzata ma non omologata.
Le spese del giudizio di primo e secondo grado (senza la fase istruttoria, non essendosi svolta alcuna prova, e al minimo quella decisionale, svolta con sentenza contestuale) devono quindi seguire la pagina 3 di 4 soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1395/2025 R.G., così dispone:
DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
ACCOGLIE l'appello proposto da e per l'effetto ND parte appellante a Parte_1
rifondere a parte appellata le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 59,00 per esborsi (CU euro 43,00 e marca da bollo euro 16,00) ed in euro 207,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Montella Eduardo, dichiaratosi antistatario.
ND parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in euro 91,50 per esborsi (CU euro 64,50 e marca da bollo euro 27,00) ed in euro 362,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Montella
Eduardo, dichiaratosi antistatario.
Cremona, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
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