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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12427 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice IO IZ, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 2/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 33374/2024 r.g.l., vertente
TRA in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. FALDUTO PASQUALE
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con l'avv. D'ERRICO GIOVANNA
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 18.9.2024, la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5264/2024, depositato in data 2.8.2024, con il quale questo Tribunale le ha ordinato di pagare, in favore di , la somma di € 30.207,89 a CP_1 titolo di “Contributi Fondo Previdenza”, “Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)”, sanzioni per evasione contributiva (art. 34 del Regolamento delle attività istituzionali) e sanzioni per l'omessa iscrizione o comunicazione della cessazione del rapporto di agenzia (art. 40 del citato Regolamento), interessi di mora ed oltre spese e competenze del giudizio monitorio.
1 In ricorso, premesso che la , a conclusione Controparte_1 dell'attività ispettiva, esaminate diverse posizioni, ha contestato alla società l'omesso versamento di contributi previdenziali per una sola di esse, ovvero per l'agente , connessi alla conclusione di affari Parte_2 con cadenza mensile, trimestrale e quadrimestrale, e che il ricorso proposto in via amministrativa è stato respinto, si è osservato quanto segue:
- il verbale ispettivo è basato esclusivamente su un riscontro formale, ovvero sull'entità rilevante delle fatture, sulla “scheda Agenzia Entrate sui compensi corrisposti”, sulla causale “R” indicata nelle
“CU” per gli anni fiscali 2018-2019-2020 e sulla iscrizione del sig.
all' , senza tener conto del fatto che, negli anni in Pt_2 CP_1 discussione, quest'ultimo svolgeva un'attività di consulenza tecnica occasionale collaborando, peraltro, con una “sua conoscenza (l'architetto ), il quale è stato messo dal in Testimone_1 Pt_2 contatto con la società… al fine di predisporre un progetto”; più esattamente, la consulenza riguardava la ideazione e realizzazione di una scala in cristallo illuminata con “LEDs… su misura, commissionata…, dal suo miglior cliente … Per tale CP_2 realizzazione… si è rivolta all'architetto tramite il Tes_1 Pt_2 ed alla SWAROSKY” e ha svolto esclusivamente un'attività di Pt_2 coordinamento e supporto mettendo in contatto con la Tes_1 per la realizzazione del progetto;
Parte_1
- non esiste alcun contratto di agenzia tra la società
[...]
e il sig. ; Parte_1 Parte_2
- dunque, non vi è alcuna prova dell'esistenza di un'attività di promozione della conclusione di contratti in una zona determinata con carattere di stabilità in luogo di rapporti di procacciamento d'affari. Ciò dedotto, parte opponente ha chiesto, sul presupposto della illegittimità del verbale conclusivo di accertamento ispettivo della
, previa sospensione della provvisoria esecuzione Controparte_1 del decreto ingiuntivo, nel merito revocarsi il decreto ingiuntivo. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la si è Controparte_1 costituita in giudizio facendo rilevare in special modo quanto segue:
- che ciò che rileva ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e contribuzione presso di sé è la “sussistenza, anche in via di mero fatto, di un rapporto avente i caratteri di cui agli artt. 1742 e segg. c.c., mentre è assolutamente irrilevante la qualificazione giuridica che a tale rapporto hanno inteso attribuire le parti”;
2 - dall'esame della documentazione esibita in sede di accesso ispettivo, meglio specificata nella memoria difensiva, è emersa fin da subito la posizione del sig. “per il quale, risultano emesse Parte_2 fatture, molteplici e senza soluzione di continuità, acquisite dall'anno 2019 all'anno 2022, che riportano la descrizione 'segnalazioni lavori per vostro conto'”, fatture per importi elevati e relative ad affari conclusi “mensilmente, trimestralmente e quadrimestralmente”; risultano, inoltre, compensi dichiarati con la causale “R”, che indica provvigioni ad agente di commercio plurimandatario e, del resto, lo stesso legale rappresentante della società sig. ha Parte_1 dichiarato che è un agente di commercio con il quale la Pt_2 società collabora da molto tempo;
- pur in assenza di contratto, risulta evidente lo svolgimento da parte di di un'attività di promozione, in maniera autonoma e Pt_2 stabile, con precisi accordi ed obblighi fra le parti, finalizzata all'incremento del fatturato;
- esiste una fitta corrispondenza “via email” tra il legale rappresentante della società e il sig. nella quale quest'ultimo Pt_2
“riportava e rendicontava alla preponente le richieste della cliente (nella fattispecie la chiedendone istruzioni e CP_2 suggerendo le modifiche da apporre all'ordine già fatto avendo quindi chiaramente mostrato il campionario dei prodotti all'acquirente” e suggerendo, altresì, uno sconto utile al buon fine dell'affare;
- le evidenze documentali dimostrano che si è rivolta al CP_2 sig. per informazioni relative ai preventivi e non all'impresa Pt_2 preponente e ciò fa presumere la “perfetta integrazione” di Pt_2 all'interno della compagine aziendale;
- diversamente, l'attività del procacciatore d'affari è episodica e di breve durata nel tempo e ha ad oggetto la mera raccolta di ordini o la segnalazione di clienti. Per tali motivi, parte opposta ha chiesto rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e accertarsi e dichiararsi che il rapporto intercorso fra la società e il Parte_1 collaboratore sig. è “di agenzia ex art. 1742 e ss. c.c., Parte_2 confermando le risultanze del verbale ispettivo del 23.03.2023” e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 5264/2024. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
3 L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5264/2024, depositato in data 2.8.2024, verte sull'infondatezza dell'accertamento ispettivo di cui al verbale del 23.3.2023 dal quale sono emersi, per il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2022, omessi versamenti contributivi e F.I.R.R. in relazione all'attività del collaboratore sig. , il cui rapporto è stato Parte_2 ricondotto alla fattispecie del contratto di agenzia.
1. Ciò premesso, è bene subito precisare che il verbale conclusivo di accertamento ispettivo della (sulla scorta degli Controparte_1 elementi ricavati dall'esame documentale) costituisce prova idonea all'emissione del decreto ingiuntivo (vd., tra le altre, Cass., Sez. 5, 14375/2013 ove si legge che “Il verbale di accertamento dell'ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali, in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonché sui fatti che il medesimo attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono, altresì, fornire utili elementi di giudizio, liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver desunto o attinto dall'inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”). Diverso regime probatorio va, invece, riconosciuto alle valutazioni del verbalizzante, opinabili e soggettive, sottoposte al prudente apprezzamento del giudice (ha chiarito Cass. 23800/2014, sebbene con riferimento a un verbale ispettivo dell'INPS, che la fede privilegiata del verbale “non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”). Nel caso in esame, le censure investono la qualificazione del rapporto di collaborazione del sig. sub specie di rapporto di agenzia. Parte_2
Com'è noto, il rapporto di agenzia (artt. 1742 e sgg. c.c.) è caratterizzato dalla promozione dei contratti da parte dell'agente per conto del preponente, dall'assegnazione di una zona determinata, sia in senso geografico sia in relazione a soggetti individuati nominativamente o per categoria, dalla onerosità della prestazione, dall'autonomia organizzativa – il rapporto si definisce parasubordinato – e dal carattere stabile dell'incarico.
4 Sono, dunque, questi gli elementi che connotano tipicamente il rapporto. Sul piano formale, il legislatore prescrive la forma scritta ad probationem aggiungendo che ciascuna parte ha il diritto irrinunciabile
“di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive” (art. 1742, comma 2, c.p.c.); è questa una garanzia di certezza, completezza di informazione e tutela del contraente presunto più debole. Ne consegue che in mancanza è valida l'esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria come pure la possibilità di ricorrere alla confessione e al giuramento. Si esclude, viceversa, la prova per testimoni, salvo che per dimostrare l'incolpevole perdita del documento ex art. 2725, comma 1, c.c. che richiama l'art. 2724, n. 3), c.c. ovvero per dimostrare l'esistenza di patti aggiunti o contrari ex art. 2723 c.c., e la prova per presunzioni ex art. 2729, cpv., c.c.. Il rapporto di procacciatore d'affari, che non è previsto dal codice civile o da altre leggi, si concreta – secondo la definizione datane dalla giurisprudenza di legittimità – “nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni” (Cass. 12776/2012). Così tratteggiata la distinzione tra le due fattispecie e premesso che incombe sull'ente previdenziale la prova dei fatti costitutivi degli obblighi di iscrizione all' e di pagamento dei relativi CP_1 contributi, il riscontro documentale fornisce indizi sufficienti a sorreggere la ricostruzione dell'ispettore di vigilanza.
2. Nella fattispecie, più esattamente, il decreto ingiuntivo è stato emesso in esito all'accertamento condotto dall' Parte_3
, che gestisce il
[...] CP_1 trattamento pensionistico integrativo di invalidità, vecchiaia e superstiti della categoria (L. 12/1973), attraverso l'esame delle scritture contabili e amministrative di società Parte_1 che esercita l'attività di “AGENTE DI COMMERCIO DI PRODOTTI PER ILLUMINAZIONE” (vd. il verbale e la visura ordinaria della società, in all.ti, rispettivamente, 3 e 2 al fasc. monitorio). Dall'esame della documentazione acquisita, segnatamente le certificazioni uniche relative agli anni 2018-2022, il partitario/mastrino
“Provvigioni a intermediari passive” dal 1.1.2018 al 31.12.2022, i partitari dei singoli percipienti e le fatture di questi, si è potuto
5 constatare, esaminata la posizione di n. 10 percipienti, che, per uno di essi, il sig. il rapporto intercorso con la società, a Parte_2 prescindere dal nomen juris eventualmente ad esso attribuito, presentava le caratteristiche proprie del contratto di agenzia disciplinato dagli artt. 1742 e sgg. c.c.. A tal proposito, si legge nel verbale:
“Dalla scheda dell'Agenzia Delle Entrate in mio possesso si sono evidenziati compensi provvigionali corrisposti dall'anno 2017 (anno di costituzione della Ditta). Sono presenti fatture provvigionali riferite al periodo che va dall'anno 2017 all'anno 2022 senza soluzione di continuità. Le fatture si riferiscono ad affari conclusi mensilmente, trimestralmente e quadrimestralmente: le somme indicate sono di importo rilevante. Si precisa che mi è stato consegnata una dichiarazione del legale rappresentante, nella quale si dichiara che le attività si riferiscono a consulenze tecniche ma, come da descrizione delle fatture e dalle dichiarazioni fatte all'Amministrazione Finanziaria, sono compensi provvigionali: nelle CU per gl'anni fiscali 2018-2019-2020 sono stati dichiarati con la causale "R", causale che indica provvigioni ad agente di commercio plurimandatario. Nella descrizione sulla modalità di riconoscimento e calcolo dei compensi viene indicato che la Ditta ha riconosciuto una provvigione del 50% di quanto è stato pagato dalla mandante della , al netto Pt_4 delle spese, cioè il 7%. risulta essere registrato presso Parte_2 CP_1
come esercitante l'attività principale di "agente di
[...] commercio". Gli elementi evidenziatisi per hanno rivelato un attività di Parte_2 promozione continua presso la clientela e la volontà della Ditta ad intrattenere un rapporto duratuto con . Pt_2
Per maggior chiarezza si riporta quanto detto dal legale rappresentante : " è un agente di commercio con il quale ci Parte_1 Pt_2 conosciamo da tanto tempo, precedente alla costituzione della Ditta. Lui ha dei suoi clienti (studi architettura e design) i quali hanno sempre richieste particolari che non possono soddisfare con quanto da loro già rappresentato." Le richieste dei clienti di possono essere dedotte dalle Pt_2 comunicazioni di posta elettronica acquisite.”. Nel verbale propedeutico di accertamento del 21.3.2023 si legge che “Le fatture, molteplici e senza soluzione di continuità, acquisite dall'anno
6 2019 all'anno 2022, riportano la descrizione "segnalazioni lavori per vostro conto periodo”. Figurano, agli atti del fascicolo della fra le altre, le CP_1 certificazioni uniche 2019, 2020, 2021 e 2022 le quali riportano i compensi corrisposti al sig. , precisamente: Pt_2
- nell'anno 2018, un importo lordo di € 62.435,01, con l'indicazione, nella sezione “Dati relativi alle somme erogate Tipologia reddituale”, della causale “R” la quale corrisponde a “Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario”;
- nell'anno 2019, un importo lordo di € 42.450,76 con l'indicazione della causale “R”;
- nell'anno 2020, un importo lordo di € 45.450,31 con l'indicazione della causale “R”;
- nell'anno 2021, un importo lordo di € 20.046,14, stavolta con l'indicazione della diversa causale “T” la quale corrisponde a
“Provvigioni corrisposte a mediatore” (all.ti 10A e 10B). A fronte dei dati documentali valorizzati dall'ispettore di vigilanza e ribaditi in giudizio, dati che non sono stati contestati dalla controparte, ovvero:
- l'emissione di fatture provvigionali continue dall'anno 2017 – dalla visura camerale della società in atti risulta che la stessa è stata costituita in data “15/12/2016” ed ha iniziato la sua attività in data
“21/02/2017” – fino all'anno 2022;
- il rilevante importo delle medesime fatture, indicato, alle pgg. 13 e 14 della memoria difensiva, per l'anno 2018, nell'importo complessivo di € 64.960,87, per l'anno 2019, nell'importo complessivo di € 37.367,01, per l'anno 2020, nell'importo complessivo di € 45.450,31, e, per l'anno 2021, nell'importo complessivo di € 20.046,14, per affari “conclusi mensilmente, trimestralmente e quadrimestralmente”;
- la circostanza che le fatture riportino la descrizione “segnalazioni lavori per vostro conto periodo…”, dunque l'emissione delle stesse per un insieme indeterminato di affari piuttosto che per singole ordinazioni o acquirenti procurati;
- l'indicazione nelle certificazioni uniche rilasciate dalla società, salvo che in quella riferita all'anno 2021, quanto alla tipologia dei redditi corrisposti al collaboratore, della causale “R”, la quale corrisponde a
“Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario”;
7 - l'iscrizione del sig. quale agente di commercio alla Pt_2
(“dal 01.01.1979 con matricola 5716150”, si Controparte_1 legge a pg. 7 della memoria difensiva);
- la dichiarazione del legale rappresentante della società, sig. Parte_1
, riportata nel verbale (“ è un agente di commercio
[...] Pt_2 con il quale ci conosciamo da tanto tempo, precedente alla costituzione della Ditta. Lui ha dei suoi clienti (studi architettura e design) i quali hanno sempre richieste particolari che non possono soddisfare con quanto da loro già rappresentato”), la società non ha addotto elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle conclusioni dell'ispettore. Essa si è limitata a sottolineare l'insufficienza a fini probatori degli elementi documentali acquisiti e ad articolare capitoli di prova orale diretti a dimostrare che avesse soltanto messo in contatto la Pt_2 con l'Arch. svolgendo, poi, nell'ambito del Parte_1 Testimone_1 progetto di realizzazione di una scala di cristallo da installare su una delle navi di un'attività di coordinamento e di supporto CP_2 tecnico (sono stati indicati quali testi gli stessi e ). Pt_2 Tes_1
In verità, dalla corrispondenza intercorsa, a mezzo e-mail, tra e il Pt_2 legale rappresentante della società, depositata dalla stessa società in all. 5 al suo fasc., emerge – fa notare la – come il riporti CP_1 Pt_2
e rendiconti alla le richieste del cliente Parte_1 CP_2
“chiedendone istruzioni e suggerendo le modifiche… all'ordine già fatto avendo quindi chiaramente mostrato il campionario dei prodotti all'acquirente” (così, alle pgg. 8 e 9 della memoria difensiva). A titolo di esempio, si riportano:
- parte del testo dell'e-mail inviata da in data 3.2.2019, ove si Pt_2 legge “… bisognerebbe aggiornare l'offerta già fatta a suo tempo per i pannelli del bancone dello Champagne Bar… A proposito del e vorrebbero il piano Parte_5 Pt_6 antracite a filo con la struttura.
…”;
- parte del testo dell'e-mail inviata da in data 1.3.2018, ove si Pt_2 legge “… Per quanto riguarda gli aggiornamenti sulle prossime navi Contro
da qui al 2026 verranno costruite 9 navi:
- F34 di cui saremo già in consegna si presume per fine anno e che, oltre alle forniture già previste per la E34 avrà in più l'altra scala VIP il cui preventivo di massima ci è già stato richiesto;
- G e H34 più lunghe di 15 m. delle E ed F su cui stiamo per iniziare a lavorare;
8 - 4 navi della serie World Class…”. Ora, da tale corrispondenza si può ragionevolmente presumere che il cliente si rivolgesse al piuttosto che alla società CP_2 Pt_2 per preventivi, dettagli tecnici e richieste di modifica e ciò, unitamente al lungo orizzonte temporale dell'attività per conto di fino CP_2 all'anno 2026, ed al tono dello scambio, rafforza il convincimento in ordine all'esistenza di una collaborazione stabile con la società opponente (la stabilità, come sottolinea Cass. 7799/1998, si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo “non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale”). Fallace è, dunque, il tentativo della società di ricostruire diversamente il ruolo del sig. , il quale avrebbe intrattenuto con la stessa soltanto Pt_2 un rapporto di consulenza tecnica occasionale volto alla progettazione e realizzazione di una scala in cristallo illuminata da installare su navi da crociera per il cliente CP_2
Peraltro, un'attività di “coordinamento e supporto” qual è quella cui accenna la società non è supportata da alcun titolo contrattuale e, comunque, non sarebbe incompatibile con l'attività propria dell'agente di commercio. Da tale punto di vista, è sufficiente richiamare la sentenza del 21.11.2018 della Corte di Giustizia UE nella causa C- 452/17 in merito all'interpretazione dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, secondo la quale l'articolo 1 citato “deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto eserciti non soltanto attività di trattativa per la vendita o l'acquisto di merci per un'altra persona o attività di trattativa e di conclusione di dette operazioni in nome e per conto di quest'ultima, ma anche attività di natura diversa per questa medesima persona, senza che la seconda tipologia di attività sia accessoria rispetto alla prima, non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale», ai sensi di tale disposizione, purché tale circostanza non gli impedisca di esercitare la prima tipologia di attività in maniera indipendente,…”. Depone nel senso della stabilità dell'incarico e della riconducibilità del rapporto di cui si tratta al paradigma normativo dell'art. 1742 c.c. anche la palese incongruenza dei compensi corrisposti rispetto al limite stabilito dall'art. 54bis, comma 1, D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, pari ad € 5.000,00 annui (“Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di
9 acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
…). L'ispettore di vigilanza ha, dunque, correttamente concluso intimando alla società il versamento della contribuzione al Fondo Previdenza e Assistenza della per il soggetto, per i periodi e gli Controparte_1 importi indicati nelle distinte allegate al verbale oltre alle sanzioni civili previste dal Regolamento delle Attività Istituzionali della CP_1 per il mancato versamento della contribuzione dovuta.
[...]
***
Per tutto quanto esposto, consegue il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo n. 5264/2024, depositato in data
2.8.2024. Le spese del giudizio, inclusa la fase monitoria, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella somma complessiva di €
3.290,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 5264/2024, depositato in data 2.8.2024;
- condanna in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, delle spese del giudizio, che liquida, inclusa la fase monitoria, nella somma complessiva di € 3.290,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 2/12/2025
IL GIUDICE
IO IZ
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