Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
Ordinanza collegiale 14 aprile 2025
Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/12/2025, n. 8540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8540 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08540/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03673/2024 REG.RIC.
N. 01130/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3673 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Turistica Villa Miramare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Angela Parente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2025, proposto da
Turistica Villa Miramare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Angela Parente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 3673 del 2024
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
del provvedimento del Comune di Ischia prot. n. 0021029/2024 del 30.4.2024, recante rigetto dell’istanza di condono ex lege 326/2003, prot. n. 31191 del 10.12.2004 presentata da Turistica Villa Miramare s.p.a.;
dell’ordinanza del Comune di Ischia n. 77 del 2.5.2024, prot. n. 0021416/2024 del 2.5.2024 recante: (i) annullamento in autotutela della nota prot. n. 19544 dell’8.5.2023, e (ii) ordine di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 35 del DPR 380/2001 e art. 167 del d.lgs 42/2004, delle opere denominate “ area terrazza panoramica ” e “ braccio a mare ” oggetto della domanda di condono prot. n. 31191 del 10.12.2004;
di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti comunque lesivi degli interessi della ricorrente, ivi compresi: (i) la nota della Soprintendenza per l’Area Metropolitana di Napoli prot. n. 15147 del 26.3.2024; (ii) la nota del Comune di Ischia prot. n. 15576 del 27.3.2024; (iii) la nota prot. n. 19136 del 18.4.2024 recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria; (iv) il verbale di sopralluogo del 29.3.2024 e rapporto tecnico prot. n. 19058 del 17.4.2024;
nonché per la condanna al risarcimento del danno ritratto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del verbale di accertamento di inadempimento, prot. n. 715/2025 dell’8.1.2025, redatto dalla Polizia Locale del Comune di Ischia, notificato in pari data, recante attestazione di inadempimento all’ordinanza n. 77/2024, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti comunque lesivi degli interessi della ricorrente, ivi compresi tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
quanto al ricorso n. 1130 del 2025
del provvedimento del Comune di Ischia prot. n. 3663/2025 del 23.1.2025, notificato in pari data, recante “ Procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e ss. L.241/’90 nonché del comma 3 dell’art. 47 del Codice della navigazione, per la decadenza della concessione demaniale marittima n. 11/2004, prorogata con la concessione demaniale marittima n. 4/2010 e successivamente variata con la concessione demaniale marittima 21/2011 e successive proroghe. Conclusione ”;
di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti già impugnati con ricorso (RG n. 3673/2024) pendente innanzi a questo TAR.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ischia, del Ministero della Cultura e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025, RO VA, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con i gravami oggetto dell’odierno scrutinio la società ricorrente esponeva:
- di essere concessionaria dal 1966 (atto n. 301 del 14.10.1966) dello specchio acqueo antistante la struttura alberghiera denominata Hotel Miramare a Castello, ove insisterebbero “ sin dal 1964 una banchina in cemento c.d. braccio a mare e una terrazza panoramica aventi funzione di difesa della proprietà privata realizzata a ridosso dello specchio acqueo in argomento ”, opere realizzate in forza di autorizzazioni paesaggistiche del 12.6.1964, n. 4176 e del 25.3.1965, n. 2337;
- che, con nota prot. n. 128 dell’8.1.1969, la Capitaneria di Porto di Napoli autorizzava, con decorrenza dall’1.7.1968, “ l’ampliamento della superficie della concessione n. 194 del 4/6/1968 di altri 42 mq per il completamento delle opere di difesa ”, così estendendola a mq 705;
- di avere, poi, ottenuto, dalla medesima Capitaneria di Porto, la concessione rep. n. 2512 n. 66/88 per la superficie complessiva di mq 750 di cui: - mq 388 corrispondenti alla terrazza panoramica in cemento (realizzata nello specchio acqueo a ridosso e protezione dell’albergo); - mq 162 di arenile; - mq. 130 corrispondente alla scogliera di difesa della costa - c.d. braccio a mare; - mq. 70 corrispondenti alla banchina in cemento di difesa; concessione rinnovata con atto prot. n. 243 del 26 ottobre 1991, rep. 10171, per la complessiva superficie di mq 750 “allo scopo di mantenere opere di difesa-terrazza panoramica e da arenile ”;
- di avere eseguito, successivamente, esclusivamente “ modesti e necessitati interventi di protezione della banchina rovinata dalle frequenti mareggiate ”, quali la “ rifioritura della scogliera ”;
- di avere, in data 10 dicembre 2024, presentato al Comune di Ischia l’istanza di condono ex lege 326/2003 per la realizzazione di opere di tipologia 6 - opere di manutenzione straordinaria;
- che, in data 18 aprile 2024, il Comune di Ischia comunicava alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della citata istanza di condono del 10 dicembre 2004;
- di avere, in data 29/4/2024, trasmesso al Comune di Ischia apposita memoria difensiva a mezzo pec, assunta al protocollo comunale il successivo 30 aprile 2024;
- che, al fine, con provvedimento del 30 aprile 3024 la Amministrazione comunale denegava il richiesto condono.
1.1. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva la ricorrente avanti questo TAR (ricorso RG 3673/24), a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 14 della legge 326/03. violazione dell’art. 28 del codice della navigazione e dell’art. 822 c.c. eccesso di potere – travisamento dei presupposti – difetto istruttorio – sproporzione, atteso che le opere realizzate, in ogni caso di non consistente entità, non sarebbero state realizzate sul demanio marittimo, non essendo ricompresa nella concessione demaniale rilasciata alla ricorrente, afferente allo specchio acqueo antistante l’albergo, “ alcun tratto di arenile ”;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 326/03. eccesso di potere – difetto istruttorio – inesistente motivazione – sviamento – sproporzione, atteso che –contrariamente a quanto reputato dal Comune- nessuna ulteriore opera sarebbe stata realizzata successivamente alla domanda di condono, vertendosi nella fattispecie in tema di interventi di mera manutenzione straordinaria di opere poste in essere in forza di precedenti titoli, immutata essendo peraltro la superficie complessiva occupata (pari a 750 mq di specchio acqueo), siccome emergerebbe dalla perizia tecnica versata in atti;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. violazione dell’art. 97 Cost.. violazione del giusto procedimento di legge. violazione delle garanzie partecipative. simulazione procedimentale, stante la pretermissione delle guarentigie procedimentali della ricorrente, le cui deduzioni difensive –presentate in data 29 aprile 2024- sarebbero state ingiustificatamente ignorate, siccome comprovato dalla lettura del preambolo del gravato provvedimento, per cui “ non è pervenuta alcuna memoria difensiva a firma della Turistica Villa Miramare spa nei termini fissati con la nota prot. n. 19136 del 18.4.2024 ”; ciò che assumerebbe valenza incidente sulla legittimità del diniego, sia avuto riguardo al contenuto delle ridette deduzioni, sia in considerazione del fatto che nel provvedimento impugnato si richiamerebbero ortofoto ed accertamenti successivi all’avvio del procedimento, non richiamati, né esistenti o già formati al momento della comunicazione di avvio e su cui, comunque, non sarebbe stato assicurato il contraddittorio;
- violazione di legge ed eccesso di potere. violazione art. 7 legge n. 241/90. violazione del principio del giusto procedimento – difetto di istruttoria e nullità del procedimento stesso, attesa la difformità tra quanto previamente “contestato” con il preavviso di rigetto e le motivazioni -diverse e ulteriori- poste a fondamento del diniego;
- illegittimità derivata del consequenziale provvedimento del 2 maggio 2024, recante tra l’altro la ingiunzione a demolire delle opere che ne occupano;
- eccesso di potere per difetto di motivazione e dell'interesse pubblico - violazione e falsa applicazione di legge per difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico alla demolizione anche in relazione all'art. 3 della l. 241190 - travisamento dei fatti - eccesso di potere per assoluta indeterminatezza e genericità dell'atto impugnato, stante la omessa individuazione ed estrinsecazione delle pregnanti e preminenti ragioni di interesse pubblico giustificanti la rimozione delle opere e il sacrificio del contrapposto interesse privato.
1.2. Completava il gravame, al fine, la ancillare istanza di risarcimento dei danni eventualmente ritraibili per effetto della esecuzione dei provvedimenti impugnati.
1.3. Si costituivano per resistere il Comune di Ischia e il Ministero della Cultura.
1.4. Con successivo atto recante motivi aggiunti, la società ricorrente impugnava altresì il successivo “verbale di accertamento” dell’8.1.2025, con cui la polizia locale attestava la mancata esecuzione della ingiunzione a demolire n. 77/2024 del 2 maggio 2024, asseritamente viziata per illegittimità derivata, con la riproposizione, indi, delle censure tutte già poste a fondamento del ricorso introduttivo avverso il diniego di condono e la ridetta ingiunzione a demolire.
1.5. Contestualmente, la ricorrente insorgeva altresì avanti questo TAR (ricorso RG 1130/25) avverso e per l’annullamento del provvedimento del Comune di Ischia, prot. n. 3663/2025 del 23.1.2025 - recante la “ decadenza della concessione demaniale marittima n. 11/2004, prorogata con la concessione demaniale marittima n. 4/2010 e successivamente variata con la concessione demaniale marittima 21/2011 ”, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo, e riproducendo, le doglianze già poste a fondamento del ricorso (RG 3673/24) previamente esperito contro il diniego di condono (e la conseguente ingiunzione a demolire), fondando il provvedimento di decadenza giustappunto sulla reputata natura abusiva delle opere (oggetto del diniego di sanatoria) e, indi, sul consequenziale inadempimento degli obblighi concessori da tale abusivo contegno discendente; valenza autonoma, nondimeno, va assegnata al terzo e quarto mezzo di gravame, con cui in sostanza si censurava l’operato del Comune per avere:
- dichiarato la decadenza della concessione pur a fronte di inadempimenti poco significativi, senza avere peraltro opportunamente bilanciato l’interesse pubblico con quello vantato dal concessionario, in violazione altresì del principio di proporzionalità;
- omesso di effettivamente individuare ed estrinsecare l’interesse pubblico specifico sotteso alla adozione del radicale provvedimento di decadenza, con ingiusto sacrificio dell’affidamento vantato dalla ricorrente.
1.6. Si costituiva anche in questo giudizio la Amministrazione comunale, instando per la inammissibilità –per genericità dei motivi- e, comunque, per la infondatezza del gravame, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in limine , rilevava il suo difetto di legittimazione passiva.
1.7. Con successiva memoria illustrativa, depositata nel giudizio (RG 3673/24), il Comune instava per la inammissibilità –per difetto di legittimazione attiva- e, comunque, per la reiezione anche di quel ricorso e dei connessi motivi aggiunti, viziati, questi ultimi, da inammissibilità anche perché diretti avverso un atto non avente valenza provvedimentale.
1.8. Illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti defensionali, le cause, al fine, venivano introitate per la decisione all’esito della udienza pubblica del 19 novembre 2025.
2. Va preliminarmente disposta a’ sensi dell’art. 70 c.p.a. la riunione dei due ricorsi (RG 3673/24 e RG 1130/25), stante la inestricabile connessione oggettiva e soggettiva che li avvince.
2.1. Il ricorso introduttivo (RG 367/24) è fondato, valenza assorbente rivestendo il terzo mezzo relativo alla pretermissione delle guarentigie procedimentali della ricorrente.
2.1.1. Da ciò discende, consequenzialmente, la fondatezza del ricorso (RG 1130/25), giusta la medesima doglianza ivi riprodotta sub n. 5) del gravame.
2.1.2. Inammissibile, per contro, è l’atto recante motivi aggiunti incardinato nel giudizio (RG 3673/24), comechè diretto avverso un atto non avente valenza provvedimentale.
2.1.3. Va respinta, al fine, la domanda risarcitoria, stante la mancanza di qualsivoglia effettivo vulnus per la sfera giuridica della ricorrente in ragione della mancata esecuzione dei gravati provvedimenti, la cui efficacia, peraltro, era stata interinalmente sospesa da questo TAR proprio al fine di pervenire alla definizione della controversia re adhuc integra .
2.2. Vanno, in via liminare, esaminate le due, diverse, eccezioni di inammissibilità dei ricorsi, formulate dal Comune, al fine di disvelarne la evanescenza, atteso che:
- giudizio RG (3673/24); non seriamente revocabile in dubbio, invero, è la legitimatio ad causam della società ricorrente nel giudizio volto a contestare la fondatezza del provvedimento di reiezione della domanda di condono e di quello successivo, recante l’annullamento di una precedente nota dell’8.5.23 e la ingiunzione a demolire delle opere abusive; e, invero, l’assunto del Comune -secondo cui il “ difetto di legittimazione attiva ” discenderebbe dal fatto che “ le opere abusivamente realizzate e legittimamente sanzionate ” sarebbero “ acquisite di diritto al patrimonio statale, come espressamente previsto dall’art. 49 del codice della navigazione ” (pag. 3, memoria difensiva nel giudizio RG 3673/24)- presuppone l’acclaramento della legittimità dei provvedimenti gravati (di diniego di condono; di ingiunzione a demolire; di decadenza della concessione); scrutinio di legittimità che costituisce giustappunto l’oggetto dei giudizi che ne occupano, introdotti dalla società ricorrente proprio allo scopo di caducare l’atto primigenio (diniego di condono) da cui discende la natura “abusiva” delle opere; di qui la ammissibilità del ricorso, volto giustappunto ad aggredire la determinazione conclusiva del procedimento di condono avviato dalla medesima ricorrente oltre venti anni orsono, al fine di determinare in tal guisa, ipso iure et ope iudicis, la caducazione dei consequenziali provvedimenti (ingiunzione a demolire e decadenza della concessione);
- parimenti irrefragabile si appalesa la specificità delle doglianze che assistono il ricorso (RG 1130/25) esperito avverso il provvedimento di decadenza della concessione demaniale, giusta la pedissequa ed integrale trasposizione (onde inferire la illegittimità derivata di essa decadenza) in quel gravame dei motivi già ritualmente introdotti nel giudizio avverso il diniego di condono e la ingiunzione a demolire, unitamente alla proposizione di due ulteriori doglianze, autonomamente riferibili ad essa decadenza.
2.3. I ricorsi, oltre che ammissibili, si appalesano fondati –siccome supra preannunziato- positivo scrutinio dovendo riservarsi al terzo mezzo del ricorso esperito avverso il diniego di condono e la correlata nota del 2 maggio 2024 recante, tra l’altro, la ingiunzione a demolire; tale doglianza, di poi, sorregge altresì il successivo gravame (RG 1130/25) proposto avverso il provvedimento di decadenza della concessione, anch’esso destinato all’accoglimento per tale, assorbente, ragione.
2.3.1. Valga, all’uopo, ricostruire la scansione temporale che ha connotato l’ iter procedimentale dell’invocato condono ex lege 326/03:
- in data 10 dicembre 2004 veniva presentata la domanda di condono;
- in data 18 aprile 2024, a distanza di quasi venti anni dall’avvio del procedimento, la Amministrazione comunale emanava l’atto recante i “ motivi ostativi all’accoglimento della istanza ”, invitando l’istante a presentare deduzioni difensive nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione;
- come allegato dalla ricorrente, in data 29 aprile 2024 ( recte , 28 aprile 2024, chè questa è la data posta in calce alla nota di “riscontro” al preavviso di rigetto) è stata redatta memoria “difensiva”, con atto acquisito al protocollo del Comune di Ischia in data 30 aprile 2024, con il n. 19136/24, siccome emerge dalle evidenze documentali quivi versate in atti;
- nel preambolo del provvedimento di diniego di condono -adottato proprio in data 30 aprile 2024- è, di contro, testualmente dato leggere che “ non è pervenuta alcuna memoria difensiva a firma della Turistica Villa Miramare s.p.a. nei termini fissati con la nota prot. n. 19136 del 18.04.2024 ”.
2.3.2. In claris non fit interpretatio .
Il diniego di condono è stato adottato:
- non solo, e per così dire “in negativo”, omettendo qualsivoglia valutazione delle deduzioni difensive presentate dalla ricorrente e, indi, affatto obnubilando proprio quella interlocuzione e quel contraddittorio procedimentale espressamente eccitato da esso Comune con la comunicazione del 18 aprile 2024;
- bensì, e per così dire “in positivo”, nel convincimento della mancata presentazione di esse deduzioni difensive che, indi, si sono tenute in non cale proprio perché reputate “non esistenti”.
2.3.3. La stessa linea defensionale del Comune in parte qua , invero, muove principaliter dalla premessa:
- non tanto e non già, sul presupposto della loro trasmissione al Comune, della irrilevanza in concreto delle ridette deduzioni difensive, su cui pure ci si sofferma ma in via “gradata”;
- bensì su quella –contraddetta per tabulas - della loro ontologica insussistenza “ agli atti del Comune ”, da cui non emergerebbe “ alcun elemento che dimostri l'avvenuta trasmissione degli scritti difensivi prima dell'adozione del provvedimento finale ” (pag. 7, memoria difensiva).
2.3.4. Positiva delibazione deve riservarsi alle censure della ricorrente, indi, in ragione:
- della inerzia serbata dalla Amministrazione per quasi quattro lustri nella conduzione del procedimento di sanatoria, iniziatosi con la domanda della società risalente al lontano dicembre 2004;
- dell’abnorme lasso temporale intercorso tra l’avvio del procedimento, su istanza di parte, e la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza (quasi venti anni), che assume vieppiù pregnanza avuto riguardo alla inusitata scansione temporale che risulta avere connotato, di contro, la fase procedimentale successiva, intercorrente tra la citata comunicazione (18 aprile 2024) e la determinazione conclusiva di rigetto (del 30 aprile 2024);
- del fatto che, alla comunicazione del 18 aprile 2024 -in relazione ad una domanda di condono presentata nel lontano dicembre 2024- è illico et immediate (tenuto conto dell’elefantiaco incedere, fino ad allora, della actio dei pubblici poteri nella vicenda de qua agitur ) seguita la adozione del gravato provvedimento di diniego, in un periodo contraddistinto (peraltro) dalla festività del 25 aprile, con i giorni immediatamente susseguenti del fine settimana;
- della circostanza per cui è stata affatto obnubilata, in ogni caso, la memoria difensiva –e i documenti che la corredavano- inoppugnabilmente presentata al Comune, e successivamente acquisita al protocollo comunale giustappunto nel medesimo giorno della adozione del provvedimento di diniego;
- della inusitata celeritas dell’ agere della Amministrazione che, in tal guisa, ha finito per effettivamente conculcare le prerogative di partecipazione procedimentale della ricorrente, incidendo in ogni casi sul compendio istruttorio connotante il processo decisionale di essa Autorità che, invero, si è dispiegato sul dichiarato presupposto della “mancata trasmissione” di deduzioni difensive da parte della ricorrente; deduzioni, quindi, che –ad onta della loro presentazione- non sono entrate “nel procedimento”; di qui il vulnus irrimediabilmente inferto allo stesso processo decisorio della Amministrazione, e alla compiutezza e consapevolezza dell’esercizio dei suoi munera di scrutinio, che avrebbe potuto assumere connotazioni di segno diverso, anche solo in punto di apparato motivazionale, se solo -in ossequio ai principi di buona fede, correttezza, solidarietà, leale cooperazione ed economicità della azione amministrativa- si fosse atteso ancora qualche giorno, all’uopo verificando la effettiva esistenza delle deduzioni procedimentali della ricorrente; e ciò anche tenuto conto della per vero inusitata dilatazione, già concretatasi e non per fatto ascrivibile alla ricorrente, della durata del procedimento de quo agitur .
2.3.5. Di qui la ragionevolezza della pretesa della ricorrente di ottenere che l’ officium istruttorio e deliberativo rimesso alla Amministrazione si dispiegasse (e si dispieghi) tota re perspecta ac plena causae cognitio :
- a latere privatistico , nel rispetto delle guarentigie procedimentali indefettibilmente spettanti alla ricorrente;
- a latere pubblicistico , in ossequio al principio della massima acquisizione degli interessi al procedimento .
2.3.6. E ciò tenuto altresì conto del fatto che la medesima Amministrazione ha serbato per un lunghissimo spatium temporis un contegno tutt’affatto inerte; ciò che rende per vero paradossale la pretermissione dei sopra enumerati principi, sacrificati sull’altare di una brusca e repentina “accelerata” impressa al procedimento:
- durato quasi venti anni nella prima fase (dalla domanda di condono al preavviso di rigetto);
- conchiusosi, per contro, nel giro di appena dodici giorni (festività incluse) a far data dalla adozione del ridetto preavviso di rigetto, in guisa irragionevole, violativa dei valori di buona fede e correttezza e leale cooperazione, oltre che dei superiori principi in tema di contraddittorio e completezza istruttoria e procedimentale.
2.3.7. E, invero, non può non rimarcarsi il contegno serbato dalla resistente Amministrazione in sede procedimentale che - in violazione dei principi generali di lealtà e solidarietà nei rapporti intersoggettivi, che massimamente devono informare quelli in continuum intercorrenti tra Amministrazione e privato “in pendenza” di un procedimento - non ha in concreto provveduto a valorizzare, reputandolo di contro “inesistente”, il contributo istruttorio e defensionale della ricorrente, come pure ben le era possibile fare sol che avesse ragionevolmente atteso ancora qualche giorno, dopo essere rimasta inerte per quasi un ventennio .
2.3.8. E ciò impedendo in nuce la possibilità per la ricorrente di colorare e vivificare il contraddittorio procedimentale.
2.3.9. D’altra parte:
- se , secondo un consolidato orientamento, anche di questo TAR, l'istituto del preavviso di rigetto, avendo portata generale, si applica anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve essere ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui all'art. 10- bis l. 241/90, menzionato, in quanto, in mancanza di tale preavviso, al soggetto interessato risulta preclusa la piena partecipazione al procedimento e, dunque, la possibilità di un apporto collaborativo capace di condurre ad un diverso esito dell'istanza (solo da ultimo TAR Campania, VIII, 8 luglio 2025, n. 5127; Id., IV, 10 febbraio 2023, n. 941; Id., VIII, 6652/23; TAR Lazio, II-quater, 20 maggio 2025, n. 9615);
- analogamente, illegittimo è l’ agere della Amministrazione che -erroneamente reputando “inesistente” il contributo procedimentale dell’istante, ovvero irragionevolmente conculcandone le prerogative defensionali- definisca il procedimento sul dichiarato presupposto (smentito per tabulas ) delle “insussistenza agli atti” di deduzioni procedimentali del richiedente il condono; in tal guisa abdicando radicitus al munus –indeclinabilmente spettante in primis ad essa Amministrazione, e non suscettibile di “surrogazione giudiziaria”- di rettamente ricostruire i fatti ed esattamente interpretare le norme da applicare anche al lume degli elementi introdotti nel procedimento dalla parte interessata.
2.3.10. E, ancora:
- se è illegittimo il provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto; infatti, sebbene la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte ai sensi della normativa di cui all'art. 10- bis della l. n. 241/1990, è necessario che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (CdS, VII, 14 novembre 2024, n. 9153; Id., III, 3140/23; TAR Sicilia, Catania, IV, 21 marzo 2025, n. 1010);
- allora, ed a fortiori , non può sfuggire ad analogo giudizio di illegittimità il provvedimento che non dia menòmo conto delle deduzioni procedimentali presentate dall’istante, comechè reputate “ non acquisite agli atti ” e, dunque, non mai essendo entrate a far parte dello spettro delibativo e decisorio della Amministrazione.
2.3.11. Né può in questa sede ritenersi “inutile” la partecipazione procedimentale della società ricorrente e la valenza delle deduzioni prodotte in sede procedimentale, e affatto pretermesse, reputando che l’Amministrazione sarebbe comunque pervenuta al medesimo esito di diniego dell'istanza di parte. Un tale giudizio, invero, implicherebbe lo “sconfinamento” da parte di questo TAR nel “merito” della actio istruttoria e decisoria indeclinabilmente commessa ai pubblici poteri; si tratta, invero, di elementi e questioni non valutate dalla stessa Amministrazione e, dunque, non mai direttamente conoscibili, “ per saltum ”- cioè in assenza del previo esercizio del potere amministrativo- da questo TAR.
2.4. La fondatezza del terzo mezzo del ricorso (RG 3673/24) determina l’assorbimento di - recte la valenza preclusiva dello scrutinio di- ogni altra censura proposta in quel giudizio.
2.5. Dalla illegittimità del provvedimento di diniego di condono discende, altresì:
- la illegittimità della successiva ordinanza, n. 77 del 2 maggio 2024 (pure impugnata con il ricorso RG 3673/24) recante annullamento in autotutela della precedente nota comunale dell’8 maggio 2023, e la ingiunzione a demolire delle opere de quibus ;
- la illegittimità, in via derivata, del provvedimento di decadenza della concessione demaniale, adottato giustappunto sul presupposto della natura abusiva delle opere oggetto del diniego di condono e, indi, della natura inadempiente del contegno in tal guisa serbato dalla concessionaria; ciò che determina la caducazione anche di tale provvedimento, in accoglimento della quinta doglianza del ricorso (RG 1130/25) e con assorbimento di ogni altra censura pure colà formulata.
2.5.1. Si verte, invero, in tema di atti avvinti da un irrefragabile nesso di presupposizione-consequenzialità.
2.5.2. Talchè, simul stabunt, simul cadent .
2.6. Inammissibile, di poi, è l’atto recante motivi aggiunti incardinato nel giudizio (RG 3673/24), comechè avente ad oggetto un atto non avente veruna valenza provvedimentale .
2.6.1. Costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in forza del quale “ il ricorso proposto avverso il solo verbale redatto dai vigili urbani di accertamento di inottemperanza all'ordine demolitorio è inammissibile, in quanto avente ad oggetto un atto endoprocedimentale ad efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla polizia municipale alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, allo scopo occorrendo un formale atto di accertamento della competente autorità amministrativa ” (TAR Campania, VI, 21 dicembre 2017, n. 6010; Id., III, 18 gennaio 2022, n. 358).
2.7. Va, infine, disposta la estromissione dal giudizio (RG 1130/25) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -che, peraltro, si appalesa evocato in quel giudizio a mero titolo di litis denuntiatio , siccome evincibile dal tenore del ricorso introduttivo- cui non è imputabile, né in alcun modo riferibile, il gravato provvedimento di decadenza della concessione.
2.8. Infine, la assenza di qualsivoglia concreto nocumento alla sfera giuridica della ricorrente -stante la mancata esecuzione della ingiunzione a demolire e del provvedimento di decadenza della concessione, anche a cagione della interinale ordinanza di sospensione emanata da questo TAR- impone la reiezione della ancillare istanza risarcitoria, pure avanzata dalla ricorrente.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposte e riuniti:
- preliminarmente, estromette dal giudizio (RG 1130/25) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- accoglie, nei sensi suesposti, il ricorso introduttivo (RG 3673/24) e il ricorso (RG 1130/25) e, per l’effetto, annulla le determinazioni gravate, respingendo la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente;
- dichiara la inammissibilità dell’atto recante motivi aggiunti esperito nel giudizio (RG 3673/24).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
SA CU, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RO VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | SA CU |
IL SEGRETARIO