Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/03/2026, n. 4332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4332 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04332/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14588/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14588 del 2022, proposto da -OMISSIS-& Co. S.A.S di -OMISSIS- - Società in Accomandita Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 355/2022 del 05/11/2022 di rigetto dell'istanza di riesame della scheda di piano di massima occupabilità di Via San Giovanni in Laterano;
-della nota prot. n. QH/2022/1616 del 13/01/2022 di comunicazione di avvio di procedimento;
-dei verbali della Commissione Tecnica del 20/01/2022, 28/01/2022, 07/02/2022, menzionati e non comunicati;
-della nota prot. QH/2022/20874 del 07/04/2022;
-nonché di ogni altro atto, parere, nota sconosciuto alla ricorrente e che possa ritenersi ostativo alla sua istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 la dott.ssa TA IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, la deliberazione con la quale la Giunta Capitolina ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame del piano di massima occupabilità di Via San Giovanni in Laterano e, per gli effetti, ha confermato il P.M.O. di cui alla scheda di dettaglio n. 92, approvata con delibera della stessa Giunta n. 222 del 02/10/2020.
Avverso i provvedimenti impugnati sono state articolate le seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 7 e 10 bis della l. 241/90 ;
2) Violazione degli artt. 10 e 37 della D.A.C. 21/2021; violazione dell’art.12 della D.A.C. 21/2021 e violazione dell'art. 1 del d.l. 1/2012; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità, arbitrio assoluto;
3) Eccesso di potere per arbitrarietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto.
Segnatamente, al riguardo, la parte ha dedotto che:
1) nel caso che ci occupa non si è di fronte ad attività vincolata ma puramente discrezionale, trattandosi di riesame di piano di massima occupabilità sollecitato da istanza di parte, per cui si sarebbe dovuto assicurare il contraddittorio endoprocedimentale, al contrario asseritamente impedito;
2) il presupposto di rigetto sarebbe erroneo, ritenendo, di contro, sussistenti i mutamenti delle condizioni alla base della precedente scheda, richiesti ai fini della proposizione dell’istanza di riesame dall’art. 10, comma 4, del Regolamento di cui alla D.A.C. N. 21/2021;
3) la Giunta Capitolina si sarebbe limitata a dare acquiescenza al lavoro della Commissione tecnica per i PP. M.O., meramente ratificando l'altrui operato, senza approfondimento istruttorio o altro.
Roma Capitale, costituita in giudizio con atto di mera forma, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Approssimandosi l’udienza di discussione del merito, la società ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza straordinaria del 12 dicembre 2025, svolta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Si controverte della legittimità del provvedimento con cui la Giunta capitolina si è determinata sfavorevolmente in ordine all’istanza della società ricorrente di riesaminare il Piano di massima occupabilità di Via San Giovanni in Laterano.
Preliminarmente occorre ricordare che, come più volte chiarito dal Tribunale (si vedano, ad esempio, la sentenza n. 11380 del 2 settembre 2022 e i precedenti ivi citati), i Piani di massima occupabilità costituiscono una peculiare species all’interno dell’ampio genus degli atti di pianificazione (generalmente indirizzati ad una pluralità indifferenziata di destinatari ed improduttivi di effetti nei confronti di singoli soggetti), in quanto essi producono, invece, nella maggior parte dei casi, effetti immediati nei confronti di specifici destinatari direttamente e specificamente individuati nei Piani medesimi, con ciò assumendo forma e natura tipicamente provvedimentale.
I PMO, invero, sono stati previsti, sin dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 103/2004 e, in seguito, nei vari Regolamenti capitolini succedutisi in materia di occupazione di suolo pubblico (che, con alcune eccezioni, ne hanno demandato l’approvazione ai singoli Municipi, oggi invece di competenza della Giunta Capitolina), come strumenti di pianificazione destinati esclusivamente ad una determinata categoria di soggetti, vale a dire agli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (che sono, in sostanza, gli unici titolati, in base agli stessi Regolamenti, ad ottenere la tipologia di concessione regolata dai PMO).
Inoltre, nel tempo i Piani – pur perseguendo obiettivi “generali” di pianificazione delle diverse zone del territorio di Roma Capitale, con la finalità espressa di tutelare gli “interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale” (cfr. già art. 4 bis del Regolamento di cui alla D.C.C. 119/2005 e, oggi, con testo sovrapponibile, art. 10, comma 4, della D.A.C. 21/2021) e, quindi, atteggiandosi, in astratto, quali strumenti di pianificazione generale – in concreto sono poi sempre stati approvati effettuando soltanto una puntuale ricognizione delle attività commerciali già operanti nei siti da pianificare, specificamente identificate per il tramite dell’indirizzo comprensivo del numero civico, e delle occupazioni eventualmente già concesse, rispetto alle quali, in alcuni casi, sono state apportate modifiche direttamente in sede di approvazione della scheda di PMO.
In linea con questo peculiare atteggiarsi dell’attività di “pianificazione” di cui si discute, la normativa adottata in materia da Roma Capitale giustamente prevede un’apposita disciplina per la revisione dei PMO, su istanza di coloro che vi abbiano interesse.
Infatti, il Regolamento capitolino, da un lato, stabilisce che il “rilascio di concessioni” agli esercenti la somministrazione può essere subordinato alle prescrizioni di appositi PMO che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettiva competenza e, dall’altro lato, ne prevede espressamente la possibilità di revisione, al ricorrere di determinati presupposti, su richiesta di Associazioni o anche di singoli interessati (come si evince dal riferimento ad un “precedente diniego” di concessione e al richiamo alla richiesta di un soggetto “interessato”, cfr. art. 10, comma 4, quarto periodo, nonché art. 37, comma 15, D.A.C. 21/2021, secondo cui “ In caso di modifiche normative che comportino cambiamenti dello stato dei luoghi, ovvero su impulso degli organi politici in relazione a specifici progetti volti al decoro ed alla rigenerazione urbana dell'area o, in occasione di mutamento delle condizioni poste alla base di un precedente diniego, di modifiche alla viabilità, le associazioni di categoria possono presentare una proposta di revisione delle occupazioni di suolo pubblico relative ad un Piano di Massima Occupabilità già approvato da sottoporre all’approvazione della Giunta (…) ” e per cui, in sede di prima applicazione del Regolamento “ le istanze di revisione dei Piani di Massima Occupabilità, già inviate all’Amministrazione, devono essere confermate dall’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del suddetto Regolamento e saranno istruite in ordine cronologico dalla data di comunicazione di conferma dell’istanza. Il termine del procedimento è fissato in 150 (centocinquanta) giorni. ”).
Nel caso di cui è causa, la sfavorevole determinazione della Giunta capitolina in ordine alla richiesta di riesame, presentata in data 10/06/2021 dalla ricorrente società, è motivata con richiamo, per relationem , ai verbali delle sedute del 20/01/2022, del 28/01/2022 e, in particolare, del 07/02/2022 della Commissione tecnica incaricata, che ha riscontrato una carenza dei presupposti necessari alla presentazione di proposte di revisione delle occupazioni di suolo pubblico relative ad un Piano di Massima Occupabilità già approvato, presupposti di cui all’art. 10, comma 4, del Regolamento citato, “ tenuto conto in particolare che la modifica temporanea della disciplina di traffico non possa essere considerata un mutamento definitivo dello stato dei luoghi qualificato a giustificare l’istanza di revisione della scheda PMO deliberata ”. L’impugnata deliberazione, quale atto conclusivo del procedimento, adottato a seguito della proposizione del ricorso avverso il silenzio, è stata preceduta dalla nota prot. n. QH/2022/20874 del 07/04/2022, con cui è stata comunicata, a conclusione dell’istruttoria, l’inammissibilità dell’istanza, in ragione delle seguenti motivazioni:
“ La Commissione ha esaminato l’istanza nelle sedute del 20/01/2022, del 28/01/2022 e del 0702/2022, come da verbali in atti.
In particolare, nel corso della seduta del 07/02/2022, è emerso che lo spostamento della fermata TPL in Via di S. Giovanni in Laterano è stato disposto solo temporaneamente per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della strada (appalto manutenzione strade lotto A anno 2020).
La Commissione ritenendo, dunque, che la modifica temporanea della disciplina di traffico non potesse essere considerata un mutamento definitivo dello stato dei luoghi qualificato a giustificare l’istanza di revisione della scheda di P.M.O. deliberata, ha dichiarato l’istanza in oggetto inammissibile per carenza dei presupposti necessari alla presentazione di proposte di revisione di cui all’art. 10, comma 4 del Regolamento ”.
Nella stessa nota del 07/04/2022, ad adiuvandum viene altresì precisato, “ in riferimento ai rilievi posti nell’istanza in argomento, che nel corso della seduta del 07/02/2022, la Commissione ha, tra l’altro, evidenziato:
- che una revisione del PMO in oggetto non potrebbe comunque prescindere dalla previsione di aree concedibili a servizio anche di tutte le altre attività di somministrazione presenti sulla via, in quanto strumento di pianificazione per tutti i soggetti legittimati all’ottenimento di un’OSP. Questo incide necessariamente sulla quantificazione degli eventuali stalli da sottrarre alla sosta tariffata collettiva;
- il rappresentante del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha confermato che la via di cui trattasi è un asse viario che congiunge due strade di viabilità principale, in un quadrante territoriale con presidi ospedalieri, attività ricettive ed importanti attrattori turistici;
- i rappresentanti della Soprintendenza Statale e Sovrintendenza sottolineano la rilevanza urbanistica e monumentale dell’Asse Sistino, e la necessità di tutela del Cono Visivo Colosseo – Obelisco San Giovanni in Laterano che riguarda tutto l’asse viario di Via di S. Giovanni in Laterano e non esclusivamente il tratto ricompreso tra Piazza del Colosseo e Piazza S. Clemente, confermando quanto già espresso dalle rispettive Soprintendenze, in sede di Commissione PMO del I Municipio, in relazione all’inammissibilità di qualsiasi OSP per l’intera via di S. Giovanni in Laterano, nella seduta dell’11/09/2020 ”.
Fermo quanto sopra premesso, con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione delle garanzie partecipative in presenza di un’attività avente natura discrezionale.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l'Amministrazione, infatti, avrebbe comunicato l'avvio del procedimento esclusivamente per indicare il dies a quo da cui calcolare i termini procedimentalmente previsti per la conclusione del procedimento, non notiziando la ricorrente dei motivi ostativi all'accoglimento della propria istanza ed impedendo ogni forma di contraddittorio endoprocedimentale, in violazione dei principi cardine del procedimento amministrativo, del Regolamento in materia e disattendendo quanto evidenziato nella medesima istanza di riesame, con cui si specificava “ Si chiede ovviamente di essere destinatari di ogni comunicazione, con particolare riguardo a quella di avvio del procedimento e di partecipare endoprocedimentalmente all'attività della P.A., discrezionale e non vincolata e che quindi deve garantire la partecipazione del privato ”.
La censura è destituita di fondamento.
Risulta, infatti, dalla ricostruzione contenuta nello stesso ricorso, che la società ricorrente è stata debitamente avvisata (con nota prot. n. QH/2022/1616 del 13/01/2022) dell’avvio del procedimento, peraltro iniziato a istanza di parte, mentre nessun dubbio vi è in ordine alla conoscenza delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, indicate nella nota prot. n. QH/2022/20874 del 07/04/2022, con cui è stata comunicata l’inammissibilità dell’istanza di revisione in esame, atto endoprocedimentale di conclusione dell’istruttoria, cui è seguita l’impugnata deliberazione della Giunta Capitolina, atto conclusivo del procedimento - adottato in conseguenza della proposizione del ricorso avverso il silenzio (definito con la sentenza di accoglimento 2 settembre 2022, n. 11383) –, che ha recepito le conclusioni delle Commissione Tecnica incaricata.
Pertanto, la società, essendo ben conscia della circostanza che l’ iter dovesse essere ancora concluso con l’adozione di un provvedimento espresso da parte dell’organo dotato della competenza deliberativa, avendo in tal senso promosso autonomo giudizio con il rito sul silenzio innanzi a questo Tribunale accolto con la sentenza 2 settembre 2022, n. 11383, ben avrebbe potuto interagire con l’amministrazione comunale, depositando controdeduzioni.
Il primo motivo di ricorso, in conclusione, va respinto.
Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente ha gravato la Delibera di Giunta sotto il profilo del difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità e arbitrio, ritendo pienamente sussistenti i mutamenti delle condizioni posti alla base della precedente scheda richiesti dall’art. 10, comma 4, del Regolamento ai fini della presentazione di una proposta di revisione delle occupazioni di suolo pubblico relative ad un P.M.O. già approvato.
La doglianza deve essere disattesa.
Al riguardo, osserva il Collegio che la delibera impugnata non ha respinto bensì ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione del P.M.O., - sulla base motivazioni sottese alla comunicazione di inammissibilità del 07/04/2022 e emerse nel corso delle sedute della Commissione tecnica incaricata - ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, puntualmente richiamato nelle premesse motivazionali, in base al quale “ se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ”.
L’inammissibilità è stata determinata da quanto emerso nel corso dell’ iter istruttorio, improntato alla verifica della sussistenza delle condizioni individuate dal citato art. 10, comma 4, del Regolamento, il quale, in particolare, consente di presentare una proposta di revisione delle occupazioni di suolo pubblico relative ad un P.M.O. già approvato “ in caso di modifiche normative che comportino cambiamenti dello stato dei luoghi, ovvero su impulso degli organi politici in relazione a specifici progetti volti al decoro ed alla rigenerazione urbana dell'area o, in occasione di mutamento delle condizioni poste alla base di un precedente diniego, di modifiche alla viabilità ”.
E nel caso di specie si è ritenuto che non fossero ravvisabili le suddette condizioni “ tenuto conto in particolare che la modifica temporanea della disciplina di traffico non possa essere considerata un mutamento definitivo dello stato dei luoghi qualificato a giustificare l’istanza di revisione della scheda PMO deliberata ”.
Più specificamente, sul punto, si evidenzia che la Commissione tecnica incaricata, cui si è conformata l’organo deliberativo che ha adottato il provvedimento di cui è causa, ha ritenuto l’istanza della ricorrente inammissibile per carenza dei presupposti necessari alla presentazione di proposte di revisione di cui all’art. 10, comma 4, del Regolamento in quanto “ nel corso della seduta del 07/02/2022, è emerso che lo spostamento della fermata TPL in Via di S. Giovanni in Laterano è stato disposto solo temporaneamente per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della strada (appalto manutenzione strade lotto A anno 2020) ”, fornendo, secondo quanto evincibile dalla nota prot. QH/2022/0020874 del 07/04/2022, per mera completezza, delle precisazioni in relazione ai rilievi posti nell’istanza di riesame come presentata dalla ricorrente in data 11/06/2021.
Rispetto alla ritenuta carenza dei richiesti presupposti, parte ricorrente controdeduce, innanzitutto, che lo spostamento della fermata dell'autobus costituisce integrerebbe, in realtà, un mutamento dello stato dei luoghi non momentaneo ma definitivo, in ragione della mancata specificazione della durata dello stesso, asseritamente da considerare quale disposizione sine die .
Al riguardo, il Collegio osserva che, ai fini della durata del suddetto mutamento, la società interessata avrebbe dovuto fare riferimento a quanto previsto in relazione all’appalto di manutenzione delle strade, lotto A anno 2020, richiamato nella nota del 07/04/2022, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della strada Via di S. Giovanni in Laterano, che ha causato il contestato spostamento temporaneo della fermata dell’autobus.
Inoltre, di contro le conclusioni cui è pervenuta la Commissione tecnica, la società ricorrente adduce ulteriori mutamenti rispetto al passato, che sarebbero rappresentati da:
- l'evoluzione della Giurisprudenza, palese “mutamento delle condizioni poste alla base” del piano, in quanto la scheda sarebbe stata redatta secondo l'erroneo principio di diritto per cui sulla sosta tariffata della viabilità locale, qual è Via San Giovanni in Laterano, le occupazioni di suolo pubblico non sarebbero assentibili: rispetto alla redazione della scheda approvata l’evoluzione giurisprudenziale in subiecta materia avrebbe stabilito, con orientamento ormai consolidato, che la semplice presenza di aree deputate alla sosta, tariffata o gratuita che sia, strisce bianche o blu, non possa essere preclusiva al rilascio di occupazione di suolo pubblico;
- le gravissime ripercussioni economico-commerciale cagionate dalla piaga pandemica del covid-19;
- la previsione ed introduzione dal 2018 di un maggior numero di soste tariffate sull'intera Via San Giovanni in Laterano.
E aggiunge, infine, a confutazione delle ulteriori criticità opposte dall’amministrazione comunale che:
- l'asserita problematica inerente il cono visivo del Colosseo concernerebbe esclusivamente il tratto di Via San Giovanni in Laterano ricompreso tra Piazza del Colosseo e Piazza di San Clemente e non avrebbe quindi nulla a che vedere con il tratto che riguarda la ricorrente;
- il singolo esercente può chiedere il riesame per la posizione di proprio specifico interesse e l’istanza deve essere valutata limitatamente alla concessione di suolo pubblico innanzi al locale della richiedente, senza tenere conto della posizione di altri esercenti operanti sulla via, visto che questi non hanno dispiegato analoga domanda di riesame.
Al riguardo, ad avviso del Collegio, in primo luogo, deve osservarsi che le circostanze richiamate, contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente, non integrano le condizioni di mutamento rispetto al passato richieste dall’art. 10, comma 4, del Regolamento, il cui tenore letterale postula, in ultima analisi, cambiamenti dello stato dei luoghi ovvero modifiche della viabilità - non essendo rilevante ex se “ un mero mutamento delle condizioni poste alla base del precedente diniego ” - non rinvenibili né in relazione all’allegata evoluzione giurisprudenziale – che, peraltro, pur escludendo un divieto assoluto di concessione di occupazione di suolo pubblico nelle aree di sosta a tariffazione obbligatoria su viabilità locale, non intacca il potere discrezionale dell’autorità comunale, di cui si dirà infra - né in relazione agli effetti della crisi pandemica. Quanto, poi, all’invocata previsione dell’aumento del numero di soste tariffate, è sufficiente evidenziare che la stessa risale al 2018, quindi essendo antecedente all’approvazione della scheda di dettaglio relativa al P.M.O. di cui si auspica la revisione, che avuto luogo nel 02/10/2020, non rappresenta un mutamento dello status quo ante di cui necessariamente tenere conto in sede di valutazione dell’istanza di riesame.
Infine, quanto alle ulteriori deduzioni di parte ricorrente, deve ritenersi, in linea con la costante giurisprudenza (cfr. ex pluris, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, n. 7100/2025), che l'individuazione delle aree da ricomprendere nei Piani di massima occupabilità e gli stessi criteri in virtù dei quali operare detta individuazione e la relativa disciplina costituiscono espressione della discrezionalità amministrativa e come tali sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi della manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà ed illogicità delle scelte e salvo il caso che queste ultime siano determinate da un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5103).
La funzione di detti Piani non può, pertanto, avere riguardo alla sola posizione degli interessati, essendo diretti a definire la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico (da attuare poi attraverso i singoli provvedimenti di concessione), sforzandosi di coordinare l’interesse privato nei limiti del possibile i vari interessi pubblici in gioco (circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio storico-artistico-culturale).
L’amministrazione comunale deve pertanto procedere, nel determinarsi, ad una valutazione discrezionale complessa che non può risolversi tout court a vantaggio dello sviluppo economico ed occupazionale, ma che necessita di un bilanciamento tra interessi che devono convivere in modo ordinato (Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5103). In questa prospettiva, può essere spiegata, da un lato, la disposta inammissibilità di qualsiasi OSP per l’intera via di S. Giovanni in Laterano sulla scorta di quanto espresso dalle competenti Soprintendenze sulla “ rilevanza urbanistica e monumentale dell’Asse Sistino, e la necessità di tutela del Cono Visivo Colosseo – Obelisco San Giovanni in Laterano che riguarda tutto l’asse viario di Via di S. Giovanni in Laterano e non esclusivamente il tratto ricompreso tra Piazza del Colosseo e Piazza S. Clemente ”, dall’altro, la considerazione delle aree concedibili a servizio anche di tutte le altre attività di somministrazione presenti sulla via interessata, a prescindere dalla presentazione di apposita domanda, riguardando la revisione uno strumento di pianificazione per tutti i soggetti legittimati all’ottenimento di un’OSP.
Quindi, anche il secondo motivo di ricorso è, conclusivamente, respinto, in quanto infondato.
Neppure persuadono, infine, le doglianze di cui al terzo motivo di ricorso, sul limitato operato della Giunta Capitolina in sede decisoria, che ha fatto proprie le valutazioni tecnico-discrezionali svolte dalla Commissione incaricata.
La scelta formale di motivare il provvedimento – che, ut sopra evidenziato, ha rilevato l’inammissibilità dell’istanza di riesame ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990 - richiamando, per relationem, la valutazione della Commissione non integra di per sé una carenza argomentativa dell’atto giuntale, esplicitando, per contro, la prescelta modalità argomentativa la totale condivisione delle valutazioni dell’organo tecnico, sulla base delle risultanze istruttorie pure richiamate nel provvedimento.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LI LL, Presidente FF
Virginia Arata, Referendario
TA IU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA IU | LI LL |
IL SEGRETARIO