TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/03/2026, n. 4332
TAR
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 e 10 bis della l. 241/90

    Il ricorso è stato ritenuto infondato in quanto la società è stata debitamente avvisata dell'avvio del procedimento e delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, avendo anche promosso autonomo giudizio sul silenzio.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 10 e 37 della D.A.C. 21/2021; violazione dell’art.12 della D.A.C. 21/2021 e violazione dell'art. 1 del d.l. 1/2012; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità, arbitrio assoluto

    La Corte ha ritenuto l'istanza inammissibile per carenza dei presupposti richiesti dalla normativa, in particolare per il fatto che la modifica della disciplina di traffico era temporanea e non un mutamento definitivo dello stato dei luoghi. Sono state altresì disattese le ulteriori deduzioni relative all'evoluzione giurisprudenziale, alla crisi pandemica e all'aumento delle soste tariffate, poiché non integranti le condizioni di mutamento richieste o antecedenti all'approvazione della scheda.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per arbitrarietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto

    La motivazione per relationem della deliberazione impugnata, richiamando le valutazioni della Commissione tecnica, è stata ritenuta sufficiente in quanto esplicitava la totale condivisione delle valutazioni dell'organo tecnico sulla base delle risultanze istruttorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/03/2026, n. 4332
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4332
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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