Articolo 67 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 66Articolo 68
Versione
15 marzo 1969
Art. 67.

Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.

Entrata in vigore il 15 marzo 1969