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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2024, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 24/07/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5208/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Castoldi
Annamaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ER NO (MI), Via
S. Carlo n. 33, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Orti Valentina
Barbara e dell'avv. Orti Laurafrancesca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore in ER NO (MI), Piazza Addolorata n. 5, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo
OGGETTO: Richiesta congiunta di CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai Sigg.ri e in data 04/06/1983 in Milano, con atto trascritto nei registri Parte_2 Parte_1 di matrimonio del Comune di Milano al n. 0667 parte Il serie A, anno 1983, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano, ove l'atto è stato trascritto, e negli altri Comuni dove l'atto è stato perimenti trascritto alle seguenti condizioni:
1- Il Sig, corrisponderà alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di Pt_2 Pt_1
€ 2.050,00.= (euro duemilacinquanta/00) da versarsi, mediante bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla moglie, già noto allo stesso, entro il 15 di ogni mese. L'importo sarà annualmente aggiornato in misura corrispondete al 100% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai, adeguamento che la Sig.ra si impegna a comunicare, di anno in anno, per Pt_1 iscritto al Sig, con base di calcolo a partire dal luglio 2025. Pt_2 2.- 1 Sig, si obbliga inoltre a corrispondere alla Sig.ra la somma onnicomprensiva di Pt_2 Pt_3
€ 11,000,00,= (euro undicimila/00), quale 40% del TFR, conteggiato sino alla data di cessazione degli effetti civili del matrimonio e maturato, ulteriormente, rispetto a quella già percepito e regolamentato tra i coniugi in corso di matrimonio, da corrispondersi secondo le seguenti modalità, concordate tra le parti, ossia:
- quanto ad Euro 5,500,00,= (euro cinquemilacinquecento/00), in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del presente ricorso congiunto, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Pt_3
- quanto al saldo di Euro 5.500,00. (euro cinquemilacinquecento/CO) in numero 11 (undici) rate mensili di pari importo - € 500.00.= (euro cinquecento/00) ciascuna - a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e sino al saldo, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il 15 di ogni mese, unitamente a rassegno divorzile di cui al punto 1).
3. - Quanto all'autovettura Smart TG, EWOZZAA, intestata al Sig, le parti si impegnano, Pt_4 come già in sede di separazione, ad effettuare i trapasso a favore della Sig.ra entro la data del Pt_1
30/09/2024, con ripartizione equipollente (al 50%) delle relative spese;
rimane poi inteso tra le parti che, sino alla data di formalizzazione del trapasso, la Sig.ra continuerà a farsi carico, come già Pt_3 avviene, delle relative incombenze e spese (tassa di proprietà, copertura assicurativa, etc.). sollevando il Sig. da ogni e qualsivoglia responsabilità connessa all'utilizzo ed al godimento della CP_1 suddetta autovettura.
4- Salvo quanto disposto nelle condizioni nn.rr., 1.2 e 3 del presente atto, le Parti dichiarano di non avere reciprocamente nulla di ulteriore da pretendere e vantare, per qualsivoglia titolo e ad ogni effetto in merito a loro intercorsi rapporti personali e patrimoniali, già regolati in sede di separazione consensuale, dinnanzi al Tribunale di Monza, e nel presente procedimento congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i medesimi contratto.
5.- Le Parti danno atto che le spese del presente procedimento sono integralmente compensate.
Motivi della decisione
La domanda di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto del 18/06/2019 omologato dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 24/07/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Milano in data 04/06/1983 (atto n. 667, Parte II, Serie A, del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata al suo passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 7 novembre 2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 24/07/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5208/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Castoldi
Annamaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ER NO (MI), Via
S. Carlo n. 33, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Orti Valentina
Barbara e dell'avv. Orti Laurafrancesca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore in ER NO (MI), Piazza Addolorata n. 5, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo
OGGETTO: Richiesta congiunta di CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai Sigg.ri e in data 04/06/1983 in Milano, con atto trascritto nei registri Parte_2 Parte_1 di matrimonio del Comune di Milano al n. 0667 parte Il serie A, anno 1983, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano, ove l'atto è stato trascritto, e negli altri Comuni dove l'atto è stato perimenti trascritto alle seguenti condizioni:
1- Il Sig, corrisponderà alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di Pt_2 Pt_1
€ 2.050,00.= (euro duemilacinquanta/00) da versarsi, mediante bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla moglie, già noto allo stesso, entro il 15 di ogni mese. L'importo sarà annualmente aggiornato in misura corrispondete al 100% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai, adeguamento che la Sig.ra si impegna a comunicare, di anno in anno, per Pt_1 iscritto al Sig, con base di calcolo a partire dal luglio 2025. Pt_2 2.- 1 Sig, si obbliga inoltre a corrispondere alla Sig.ra la somma onnicomprensiva di Pt_2 Pt_3
€ 11,000,00,= (euro undicimila/00), quale 40% del TFR, conteggiato sino alla data di cessazione degli effetti civili del matrimonio e maturato, ulteriormente, rispetto a quella già percepito e regolamentato tra i coniugi in corso di matrimonio, da corrispondersi secondo le seguenti modalità, concordate tra le parti, ossia:
- quanto ad Euro 5,500,00,= (euro cinquemilacinquecento/00), in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del presente ricorso congiunto, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Pt_3
- quanto al saldo di Euro 5.500,00. (euro cinquemilacinquecento/CO) in numero 11 (undici) rate mensili di pari importo - € 500.00.= (euro cinquecento/00) ciascuna - a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e sino al saldo, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il 15 di ogni mese, unitamente a rassegno divorzile di cui al punto 1).
3. - Quanto all'autovettura Smart TG, EWOZZAA, intestata al Sig, le parti si impegnano, Pt_4 come già in sede di separazione, ad effettuare i trapasso a favore della Sig.ra entro la data del Pt_1
30/09/2024, con ripartizione equipollente (al 50%) delle relative spese;
rimane poi inteso tra le parti che, sino alla data di formalizzazione del trapasso, la Sig.ra continuerà a farsi carico, come già Pt_3 avviene, delle relative incombenze e spese (tassa di proprietà, copertura assicurativa, etc.). sollevando il Sig. da ogni e qualsivoglia responsabilità connessa all'utilizzo ed al godimento della CP_1 suddetta autovettura.
4- Salvo quanto disposto nelle condizioni nn.rr., 1.2 e 3 del presente atto, le Parti dichiarano di non avere reciprocamente nulla di ulteriore da pretendere e vantare, per qualsivoglia titolo e ad ogni effetto in merito a loro intercorsi rapporti personali e patrimoniali, già regolati in sede di separazione consensuale, dinnanzi al Tribunale di Monza, e nel presente procedimento congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i medesimi contratto.
5.- Le Parti danno atto che le spese del presente procedimento sono integralmente compensate.
Motivi della decisione
La domanda di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto del 18/06/2019 omologato dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 24/07/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Milano in data 04/06/1983 (atto n. 667, Parte II, Serie A, del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata al suo passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 7 novembre 2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Caterina Caniato