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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2629/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Margara Germana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Margara Germana del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 02/08/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il
10/10/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 117, Parte II
- Serie A, Anno 1998.
Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 239 del 30/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
31/03/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Vercelli (VC) il 10/10/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] CP_1 di detto Comune all'Atto n. 117, Parte II - Serie A, Anno 1998, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. il SI. continuerà a vivere nella casa coniugale divenuta di proprietà esclusiva Parte_1 al 100% dello stesso;
pagina 2 di 4 2. si dà atto che la SI.ra ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferita a CP_1 vivere altrove;
3. la figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, in Persona_2 quanto studentessa Universitaria, continuerà a vivere nella casa coniugale unitamente al padre;
4. si dà atto che a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi hanno deciso di effettuare le seguenti attribuzioni, precisandosi fin d'ora che in relazione alle predette attribuzioni patrimoniali i coniugi richiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/1999: la SI.ra nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Rimenbranza n. 82, C.F.: , ha ceduto a favore del SI. C.F._2 [...] nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Pt_1
C.F.: il quale ha accettato, la propria quota di ½ di piena proprietà C.F._3 della seguente unità immobiliare, ubicata in Viale Rimembranza n. 82 e precisamente: su alloggio al primo piano composto da 3 stanze più servizi con Parte_2 annessa autorimessa.
Detti immobili sono così censiti al ome segue: Parte_3
- Foglio 45, part. 1283, subalterno 3, cat. A2, cons. 6,5 vani;
- Foglio 45, Part. 1283, sub. 16, C6, 15 metri quadri;
5. si dà atto che il trasferimento della quota relativa al 50% dei predetti immobili è stato perfezionato con atto notarile del Notaio , con Studio in Vercelli, Piazza Persona_3
Risorgimento n. 5;
6. si dà atto che a seguito della cessione del 50% della quota a favore del SI. Parte_1 quest'ultimo si è accollato integralmente il pagamento delle rimanenti rate mensili del mutuo in essere provocando la liberazione della signora da parte della CP_1 CP_2
7. si dà atto che il SI. ha pertanto già provvedendo al pagamento della rata di Parte_1 mutuo corrispondendo l'importo mensile di Euro 625,00 circa, direttamente all'Istituto
Bancario Barclays impegnandosi ed obbligandosi a tenere indenne la SI.ra CP_1 da qualsiasi spesa, verso l'Istituto di credito, in relazione al contratto di mutuo de quo;
8. si dà atto che il SI. ha già corrisposto altresì alla SI.ra la Parte_1 CP_1 somma di Euro 21.687,00 circa, a titolo di rimborso della quota parte di mutuo sino ad oggi versata da quest'ultima;
9. ciascun coniuge provvederà al mantenimento della figlia maggiorenne nella misura Per_1 del 50% ciascuno, precisandosi che il mantenimento sarà dovuto fino a quando la figlia ne avrà la necessità sia per la prosecuzione degli studi e, comunque, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
10. i coniugi si obbligano a concorrere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese mediche non coperte dal SSN ed il 50% delle spese scolastiche, sportive, ludiche (compresi eventuali viaggi) sostenute dalla figlia Per_1
pagina 3 di 4 11. si dà atto che la SI.ra ha già prelevato dalla casa coniugale tutti i propri CP_1 effetti personali e parte di eventuali arredi secondo modalità che saranno concordate tra le parti medesime;
12. si dà atto che ciascun coniuge provvederà al proprio personale mantenimento, essendo titolare di adeguati redditi propri;
13. si dà atto che i coniugi dichiarano di avere regolato fra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere fatto salvo quanto sopra.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2629/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Margara Germana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Margara Germana del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 02/08/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il
10/10/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 117, Parte II
- Serie A, Anno 1998.
Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 239 del 30/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
31/03/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Vercelli (VC) il 10/10/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] CP_1 di detto Comune all'Atto n. 117, Parte II - Serie A, Anno 1998, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. il SI. continuerà a vivere nella casa coniugale divenuta di proprietà esclusiva Parte_1 al 100% dello stesso;
pagina 2 di 4 2. si dà atto che la SI.ra ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferita a CP_1 vivere altrove;
3. la figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, in Persona_2 quanto studentessa Universitaria, continuerà a vivere nella casa coniugale unitamente al padre;
4. si dà atto che a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi hanno deciso di effettuare le seguenti attribuzioni, precisandosi fin d'ora che in relazione alle predette attribuzioni patrimoniali i coniugi richiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/1999: la SI.ra nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Rimenbranza n. 82, C.F.: , ha ceduto a favore del SI. C.F._2 [...] nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Pt_1
C.F.: il quale ha accettato, la propria quota di ½ di piena proprietà C.F._3 della seguente unità immobiliare, ubicata in Viale Rimembranza n. 82 e precisamente: su alloggio al primo piano composto da 3 stanze più servizi con Parte_2 annessa autorimessa.
Detti immobili sono così censiti al ome segue: Parte_3
- Foglio 45, part. 1283, subalterno 3, cat. A2, cons. 6,5 vani;
- Foglio 45, Part. 1283, sub. 16, C6, 15 metri quadri;
5. si dà atto che il trasferimento della quota relativa al 50% dei predetti immobili è stato perfezionato con atto notarile del Notaio , con Studio in Vercelli, Piazza Persona_3
Risorgimento n. 5;
6. si dà atto che a seguito della cessione del 50% della quota a favore del SI. Parte_1 quest'ultimo si è accollato integralmente il pagamento delle rimanenti rate mensili del mutuo in essere provocando la liberazione della signora da parte della CP_1 CP_2
7. si dà atto che il SI. ha pertanto già provvedendo al pagamento della rata di Parte_1 mutuo corrispondendo l'importo mensile di Euro 625,00 circa, direttamente all'Istituto
Bancario Barclays impegnandosi ed obbligandosi a tenere indenne la SI.ra CP_1 da qualsiasi spesa, verso l'Istituto di credito, in relazione al contratto di mutuo de quo;
8. si dà atto che il SI. ha già corrisposto altresì alla SI.ra la Parte_1 CP_1 somma di Euro 21.687,00 circa, a titolo di rimborso della quota parte di mutuo sino ad oggi versata da quest'ultima;
9. ciascun coniuge provvederà al mantenimento della figlia maggiorenne nella misura Per_1 del 50% ciascuno, precisandosi che il mantenimento sarà dovuto fino a quando la figlia ne avrà la necessità sia per la prosecuzione degli studi e, comunque, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
10. i coniugi si obbligano a concorrere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese mediche non coperte dal SSN ed il 50% delle spese scolastiche, sportive, ludiche (compresi eventuali viaggi) sostenute dalla figlia Per_1
pagina 3 di 4 11. si dà atto che la SI.ra ha già prelevato dalla casa coniugale tutti i propri CP_1 effetti personali e parte di eventuali arredi secondo modalità che saranno concordate tra le parti medesime;
12. si dà atto che ciascun coniuge provvederà al proprio personale mantenimento, essendo titolare di adeguati redditi propri;
13. si dà atto che i coniugi dichiarano di avere regolato fra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere fatto salvo quanto sopra.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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