Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile
nelle persone dei Magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente relatore dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Anna Orlandi Consigliere all'esito della udienza di discussione orale, ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. del 13 maggio
2025, nel corso della quale ha riservato il deposito della sentenza in trenta giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1375 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa da
nato in [...] il [...] (CF Parte_1 C.F._1
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Daniele
Dellapasqua
- appellante -
contro
corrente in Bellaria Igea Marina (RN) via Alessandria nn. Controparte_1
6-8-10 (CF ), in persona dell'Amministratore pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
dell'avv. Daniele Cola
-appellato-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n.714/2023 del 18 luglio 2023 del Tribunale di
Rimini
2025, e del formulate nelle note scritte depositate il 23 aprile Controparte_1
2025
[...]
ha proposto ricorso, ex art. 617 comma 2 c. p. c., dinanzi al Giudice Parte_2
delle Esecuzioni del Tribunale di Rimini, affinché, previa sospensiva, disponesse la revoca dell'ordinanza del 17 marzo 2021 e, per l'effetto, confermasse l'ordinanza del 15 dicembre
2020 e le precedenti conformi del 21 agosto 2018 e del 26 gennaio 2018, relativamente alla quantificazione delle competenze spettanti al creditore procedente.
Il ha resistito al ricorso. Controparte_1
Il G.E., rigettata l'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente, ha concesso termine per l'introduzione del giudizio di merito.
ha introdotto il giudizio di merito, nell'ambito del quale si è costituito il Parte_1
per resistere alla domanda dell'opponente. Controparte_1
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n.714/2023 del 18 luglio 2023, ha rigettato l'opposizione di dichiarando interamente compensate le spese di lite. Parte_1
2- a proposto appello avverso la sentenza predetta. Parte_1
Si è costituito il e ha resistito all'impugnazione. Controparte_1
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'esito della udienza di discussione orale del 13
maggio 2025, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
3- Ciò premesso, l'appello deve considerarsi inammissibile.
L'art.618 secondo comma cpc stabilisce, invero, che le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 617 comma 2 cpc, vale a dire quelle in materia di opposizione agli atti esecutivi,
pag. 2/4 non siano impugnabili.
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere, comunque, fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione che dell'opposizione abbia effettuato il giudice a quo,
sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (vedi
Cass. Civ. Sez. III 22 giugno 2016 n.12872), con la conseguenza che, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità
stessa dell'impugnazione (Cass. n. 11012/2007; Cass. n. 8006/2005; Cass. Civ. Sez. III 22
giugno 2016 n.12872).
Orbene, nel caso che ci occupa, il primo Giudicante, nella sentenza impugnata, ha fatto propria la qualificazione di opposizione agli atti esecutivi della azione intentata da Parte_1
prospettata da quest' ultimo (vedi pag. 4 della sentenza appellata).
[...]
4- L'appello di va, pertanto, dichiarato inammissibile, essendo la Parte_1
sentenza in precedenza indicata soggetta esclusivamente a ricorso per cassazione.
Solo per completezza di motivazione è opportuno ricordare che, qualora l'appello sia inammissibile, in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la "translatio iudicii" perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può
convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata, strutturalmente diverso (vedi Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2020, n. 5712).
5- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
pag. 3/4 Il compenso di avvocato va liquidato, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra 1.100,01 e 5.200,00 Euro)
in 1.923,00 Euro (536,00 euro per la fase di studio, 536,00 Euro per la fase introduttiva, 851,00
Euro per la fase decisionale).
All'appellato spetta, altresì, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
6- Va dichiarato, infine, che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di
[...]
appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
I-. Dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
II- Condanna rimborsare al le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado, liquidate in Euro 1923,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso, IVA e CPA come per legge;
III Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello,
a norma dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 13 maggio 2025
Il Presidente estensore
Rosario Lionello Rossino
pag. 4/4