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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15098/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15098/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. CARUNA LAURA Parte_1 C.F._1
e
BARRACO ADRIANO (c.f. ), con l'avv. CARUNA LAURA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella volontà di definire con il presente ricorso anche i loro rapporti economici e patrimoniali, al fine altresì di dirimere ogni controversia, anche futura, di qualsivoglia genere, scaturita anche dal rapporto coniugale tra le parti, ivi compresa la regolamentazione dello scioglimento della comunione legale tra le stesse, a tacitazione di ogni pretesa reciproca, nell'ottica di addivenire ad un accordo congiunto di separazione e divorzio e rimossa ogni eccezione, i coniugi, premesso che con atto di compravendita in data 5.7.2016 rep. n.4197 e racc. n.2882 notaio dott.ssa (doc.7), Persona_1
i sig.ri e RA IA, in regime di comunione legale dei beni, hanno Parte_1 acquistato la piena proprietà in pari quote delle unità immobiliari, costituenti la casa coniugale, site in Comune di Rovato (BS), aventi accesso da via Sardegna n.9 e, precisamente: -abitazione al piano primo, composta da soggiorno con annesso balcone a livello, cucina, ripostiglio, camera, bagno, disimpegno, altra camera con annesso balcone a livello, nonché cantina al piano interrato, distinta all'ufficio del Territorio di Brescia, Sezione Catasto Fabbricati del Comune di Rovato, al foglio 12, particella 409, subalterno 7, VIA SARDEGNA n. 9, piano S1-1, categoria A/2 classe 3, vani 5,5, rendita catastale euro 298,25#, nonché -relativa autorimessa al piano interrato, collegata alla cantina ricompresa nella maggior consistenza dell'abitazione sopra descritta, della quale costituisce pertinenza, distinta all'ufficio del Territorio di Brescia, Sezione Catasto Fabbricati del Comune di
Rovato, al foglio 12, particella 409, subalterno 12, VIA SARDEGNA n. 5, piano S1, categoria C/6 classe 4, consistenza 18 mq, rendita catastale euro 39,97#; convengono quanto segue: il sig. RA
IA si obbliga a cedere in favore della sig.ra , che a sua volta si obbliga Parte_1
ad acquistare, la piena proprietà sulla quota indivisa di ½ in capo al medesimo delle unità immobiliari sopra descritte. Per espresso accordo tra le parti, per la presente cessione non è previsto il versamento di alcuna somma a titolo di corrispettivo, specificando i coniugi che la cessione medesima non costituisce in ogni caso atto di liberalità, ma al contrario rappresenta l'adempimento della regolamentazione reciproca dei rapporti economici-patrimoniali scaturiti anche in conseguenza del rapporto di coniugio. L'impegno di cessione qui assunto è elemento essenziale, indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione di ogni e qualsivoglia controversia derivante dalla separazione dei coniugi e dal conseguente divorzio, ivi compresa la regolamentazione dello scioglimento della comunione legale tra le parti. La quota predetta di proprietà verrà trasferita dal sig. RA nell'attuale stato di fatto e di diritto, ma, in ogni caso, libera da pesi, ipoteche, vincoli e da qualsivoglia gravame. Il sig. RA presterà tutte le garanzie previste dalla legge per ogni ipotesi di evizione sia totale che parziale. La vendita comprenderà i connessi diritti, accessori, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive, nonché la quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato di cui fa parte l'immobile, dando atto che rientrano nelle parti comuni le particelle 409/18 (vano scala - bene non censibile comune tra l'altro al sub.7), 409/19 (area di manovra - bene non censibile comune tra l'altro al sub.12) e 409/22 (passaggio - bene non censibile comune tra l'altro al sub.7). Le parti fanno riferimento all'atto di acquisto notaio rep. n. 4197 e racc. n. 2882 del 5.7.2016 (doc.7), per Per_1
quanto concerne la provenienza, le servitù, la decadenza degli effetti della Convenzione urbanistica del 24.2.2016 e le dichiarazioni urbanistiche ed energetiche, dando atto che nelle more dall'acquisto gli immobili non sono stati oggetto di ulteriore interventi edilizi e/o mutamenti di destinazione edilizia per i quali sarebbe stato necessario il rilascio di un apposito provvedimento abilitativo. Per quanto concerne l'agibilità degli immobili in esame, la stessa è stata dichiarata dal Comune di Rovato in data 15.1.1996, con provvedimento n A4/1996 e n. 231/1993 di pratica edilizia. Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della sentenza di separazione, avanti a Notaio scelto dai coniugi;
verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, così come dall'imposta INVIM, a norma dell'art.19 della Legge n. 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99, nonché della Circolare della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia n. 6 in data 11 febbraio 2000. Le spese notarili di trasferimento verranno sostenute in pari quota tra i coniugi, utilizzando le somme presenti sul conto corrente cointestato tra gli stessi.
Per il cambio della caldaia nella casa coniugale, i coniugi stanno beneficiando delle detrazioni fiscali relative appunto all'efficientamento energetico, che, per espressa previsione delle parti verranno mantenute in capo al sig. RA IA in sede di dichiarazione dei redditi, sino al termine del beneficio. La presente condizione verrà precisata in sede di rogito notarile.
3) La casa coniugale rimarrà nella piena disponibilità della moglie, con tutti gli arredi, elettrodomestici e suppellettili che la compongono;
il sig. RA si impegna a liberare l'abitazione entro e non oltre il prossimo 30.11.2024, prelevando tutti i propri effetti personali, nonché gli armadi per il ricovero degli strumenti musicali con il relativo contenuto, da intendersi di esclusiva proprietà del sig. RA. Resta pertanto inteso che tutti gli arredi, le suppellettili e gli elettrodomestici presenti nell'abitazione, ad esclusione degli armadi per il ricovero degli strumenti musicali, devono intendersi di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1
4) Nel corso del matrimonio, i coniugi hanno acquistato, in regime di comunione dei beni, le seguenti vetture: -Lancia PS targata GM828XC, intestata alla sig.ra ; -Ford Fiesta Parte_1
targata FP702TN, intestata al sig. RA IA;
si conviene che i coniugi manterranno la proprietà esclusiva dei mezzi agli stessi già intestati, con rinuncia vicendevole a qualsivoglia pretesa in ordine agli stessi. Il premio della polizza assicurativa RCA, relativa alla Y10, in scadenza a settembre 2024, verrà versato dal sig. RA.
5) Le parti concordano di dividere i risparmi e gli investimenti comuni come segue: -ciascun coniuge manterrà, se ritenuto, le polizze vite stipulate a proprio nome quale contraente;
-i coniugi provvederanno a disinvestire, entro la fine del corrente anno, tutti gli investimenti che risultano a nome di entrambi e concordano sin da ora che il ricavato verrà diviso in parti uguali tra di essi;
-le somme presenti sul conto corrente comune n. 94035359 verranno utilizzate di Parte_2
comune accordo per le spese legali, per le spese notarili dell'atto di compravendita predetto, per le eventuali esigenze comuni che si manifesteranno;
quanto residuato verrà diviso in egual misura tra le parti;
se il saldo non fosse sufficiente a coprire le spese predette, i coniugi provvederanno in pari quota ad effettuare i versamenti necessari per farvi fronte;
i coniugi provvederanno non appena possibile alla chiusura di detto conto;
-il marito preleverà dal libretto di risparmio Posteitaliane n. 31213654 cointestato l'importo di euro 6.000,00#, di sua esclusiva pertinenza;
il saldo di detto libretto, dopo il prelievo di euro 6.000,00#, verrà diviso in pari quota tra i coniugi. Con la ripartizione come sopra delle somme e degli investimenti, i coniugi dichiarano di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere a tale titolo, anche quale regolamentazione della cessata comunione legale dei beni, con previsione che le somme presenti invece sui conti correnti personali, accessi da ciascun coniuge individualmente o che nelle more verranno aperti, sono da intendersi di spettanza e di competenza esclusiva del rispettivo intestatario, con rinuncia vicendevole a qualsivoglia pretesa in ordine alle stesse.
6) I coniugi rinunciano altresì vicendevolmente all'assegno di mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
7) Per quanto concerne il rimborso delle detrazioni fiscali 2024, le stesse -percepite per intero dal sig.
RA IA con la busta paga del mese di luglio 2024 (pagamento nel mese di agosto 2024)- sono da ritenersi di competenza della moglie ed il marito provvederà ad accreditare la somma relativa al beneficio sul c/c personale della sig.ra Le eventuali detrazioni fiscali relative all'anno in Pt_1
corso 2024, erogate nell'anno 2025, saranno divise a metà tra le parti.
8) I ricorrenti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, se emessa alle condizioni sopra riportate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08/12/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Cazzago San Martino (atto n. 25, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza. Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 4/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15098/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. CARUNA LAURA Parte_1 C.F._1
e
BARRACO ADRIANO (c.f. ), con l'avv. CARUNA LAURA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella volontà di definire con il presente ricorso anche i loro rapporti economici e patrimoniali, al fine altresì di dirimere ogni controversia, anche futura, di qualsivoglia genere, scaturita anche dal rapporto coniugale tra le parti, ivi compresa la regolamentazione dello scioglimento della comunione legale tra le stesse, a tacitazione di ogni pretesa reciproca, nell'ottica di addivenire ad un accordo congiunto di separazione e divorzio e rimossa ogni eccezione, i coniugi, premesso che con atto di compravendita in data 5.7.2016 rep. n.4197 e racc. n.2882 notaio dott.ssa (doc.7), Persona_1
i sig.ri e RA IA, in regime di comunione legale dei beni, hanno Parte_1 acquistato la piena proprietà in pari quote delle unità immobiliari, costituenti la casa coniugale, site in Comune di Rovato (BS), aventi accesso da via Sardegna n.9 e, precisamente: -abitazione al piano primo, composta da soggiorno con annesso balcone a livello, cucina, ripostiglio, camera, bagno, disimpegno, altra camera con annesso balcone a livello, nonché cantina al piano interrato, distinta all'ufficio del Territorio di Brescia, Sezione Catasto Fabbricati del Comune di Rovato, al foglio 12, particella 409, subalterno 7, VIA SARDEGNA n. 9, piano S1-1, categoria A/2 classe 3, vani 5,5, rendita catastale euro 298,25#, nonché -relativa autorimessa al piano interrato, collegata alla cantina ricompresa nella maggior consistenza dell'abitazione sopra descritta, della quale costituisce pertinenza, distinta all'ufficio del Territorio di Brescia, Sezione Catasto Fabbricati del Comune di
Rovato, al foglio 12, particella 409, subalterno 12, VIA SARDEGNA n. 5, piano S1, categoria C/6 classe 4, consistenza 18 mq, rendita catastale euro 39,97#; convengono quanto segue: il sig. RA
IA si obbliga a cedere in favore della sig.ra , che a sua volta si obbliga Parte_1
ad acquistare, la piena proprietà sulla quota indivisa di ½ in capo al medesimo delle unità immobiliari sopra descritte. Per espresso accordo tra le parti, per la presente cessione non è previsto il versamento di alcuna somma a titolo di corrispettivo, specificando i coniugi che la cessione medesima non costituisce in ogni caso atto di liberalità, ma al contrario rappresenta l'adempimento della regolamentazione reciproca dei rapporti economici-patrimoniali scaturiti anche in conseguenza del rapporto di coniugio. L'impegno di cessione qui assunto è elemento essenziale, indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione di ogni e qualsivoglia controversia derivante dalla separazione dei coniugi e dal conseguente divorzio, ivi compresa la regolamentazione dello scioglimento della comunione legale tra le parti. La quota predetta di proprietà verrà trasferita dal sig. RA nell'attuale stato di fatto e di diritto, ma, in ogni caso, libera da pesi, ipoteche, vincoli e da qualsivoglia gravame. Il sig. RA presterà tutte le garanzie previste dalla legge per ogni ipotesi di evizione sia totale che parziale. La vendita comprenderà i connessi diritti, accessori, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive, nonché la quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato di cui fa parte l'immobile, dando atto che rientrano nelle parti comuni le particelle 409/18 (vano scala - bene non censibile comune tra l'altro al sub.7), 409/19 (area di manovra - bene non censibile comune tra l'altro al sub.12) e 409/22 (passaggio - bene non censibile comune tra l'altro al sub.7). Le parti fanno riferimento all'atto di acquisto notaio rep. n. 4197 e racc. n. 2882 del 5.7.2016 (doc.7), per Per_1
quanto concerne la provenienza, le servitù, la decadenza degli effetti della Convenzione urbanistica del 24.2.2016 e le dichiarazioni urbanistiche ed energetiche, dando atto che nelle more dall'acquisto gli immobili non sono stati oggetto di ulteriore interventi edilizi e/o mutamenti di destinazione edilizia per i quali sarebbe stato necessario il rilascio di un apposito provvedimento abilitativo. Per quanto concerne l'agibilità degli immobili in esame, la stessa è stata dichiarata dal Comune di Rovato in data 15.1.1996, con provvedimento n A4/1996 e n. 231/1993 di pratica edilizia. Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della sentenza di separazione, avanti a Notaio scelto dai coniugi;
verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, così come dall'imposta INVIM, a norma dell'art.19 della Legge n. 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99, nonché della Circolare della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia n. 6 in data 11 febbraio 2000. Le spese notarili di trasferimento verranno sostenute in pari quota tra i coniugi, utilizzando le somme presenti sul conto corrente cointestato tra gli stessi.
Per il cambio della caldaia nella casa coniugale, i coniugi stanno beneficiando delle detrazioni fiscali relative appunto all'efficientamento energetico, che, per espressa previsione delle parti verranno mantenute in capo al sig. RA IA in sede di dichiarazione dei redditi, sino al termine del beneficio. La presente condizione verrà precisata in sede di rogito notarile.
3) La casa coniugale rimarrà nella piena disponibilità della moglie, con tutti gli arredi, elettrodomestici e suppellettili che la compongono;
il sig. RA si impegna a liberare l'abitazione entro e non oltre il prossimo 30.11.2024, prelevando tutti i propri effetti personali, nonché gli armadi per il ricovero degli strumenti musicali con il relativo contenuto, da intendersi di esclusiva proprietà del sig. RA. Resta pertanto inteso che tutti gli arredi, le suppellettili e gli elettrodomestici presenti nell'abitazione, ad esclusione degli armadi per il ricovero degli strumenti musicali, devono intendersi di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1
4) Nel corso del matrimonio, i coniugi hanno acquistato, in regime di comunione dei beni, le seguenti vetture: -Lancia PS targata GM828XC, intestata alla sig.ra ; -Ford Fiesta Parte_1
targata FP702TN, intestata al sig. RA IA;
si conviene che i coniugi manterranno la proprietà esclusiva dei mezzi agli stessi già intestati, con rinuncia vicendevole a qualsivoglia pretesa in ordine agli stessi. Il premio della polizza assicurativa RCA, relativa alla Y10, in scadenza a settembre 2024, verrà versato dal sig. RA.
5) Le parti concordano di dividere i risparmi e gli investimenti comuni come segue: -ciascun coniuge manterrà, se ritenuto, le polizze vite stipulate a proprio nome quale contraente;
-i coniugi provvederanno a disinvestire, entro la fine del corrente anno, tutti gli investimenti che risultano a nome di entrambi e concordano sin da ora che il ricavato verrà diviso in parti uguali tra di essi;
-le somme presenti sul conto corrente comune n. 94035359 verranno utilizzate di Parte_2
comune accordo per le spese legali, per le spese notarili dell'atto di compravendita predetto, per le eventuali esigenze comuni che si manifesteranno;
quanto residuato verrà diviso in egual misura tra le parti;
se il saldo non fosse sufficiente a coprire le spese predette, i coniugi provvederanno in pari quota ad effettuare i versamenti necessari per farvi fronte;
i coniugi provvederanno non appena possibile alla chiusura di detto conto;
-il marito preleverà dal libretto di risparmio Posteitaliane n. 31213654 cointestato l'importo di euro 6.000,00#, di sua esclusiva pertinenza;
il saldo di detto libretto, dopo il prelievo di euro 6.000,00#, verrà diviso in pari quota tra i coniugi. Con la ripartizione come sopra delle somme e degli investimenti, i coniugi dichiarano di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere a tale titolo, anche quale regolamentazione della cessata comunione legale dei beni, con previsione che le somme presenti invece sui conti correnti personali, accessi da ciascun coniuge individualmente o che nelle more verranno aperti, sono da intendersi di spettanza e di competenza esclusiva del rispettivo intestatario, con rinuncia vicendevole a qualsivoglia pretesa in ordine alle stesse.
6) I coniugi rinunciano altresì vicendevolmente all'assegno di mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
7) Per quanto concerne il rimborso delle detrazioni fiscali 2024, le stesse -percepite per intero dal sig.
RA IA con la busta paga del mese di luglio 2024 (pagamento nel mese di agosto 2024)- sono da ritenersi di competenza della moglie ed il marito provvederà ad accreditare la somma relativa al beneficio sul c/c personale della sig.ra Le eventuali detrazioni fiscali relative all'anno in Pt_1
corso 2024, erogate nell'anno 2025, saranno divise a metà tra le parti.
8) I ricorrenti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, se emessa alle condizioni sopra riportate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08/12/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Cazzago San Martino (atto n. 25, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza. Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 4/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio