TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/12/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3263/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3263/2021 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente nella via Ortigia 1, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato a Ragusa, Via Archimede n. 155, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Francesco Pannuzzo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], e residente a [...], C.F. CP_1
, elettivamente domiciliato a Ragusa alla via Natalelli n. 56/c, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Claudia Taverniti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 18.06.2025, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato il 23.09.2021, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra lo stesso e , CP_1 celebrato in Ragusa in data 25.07.2001, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto
Comune, al n. 87, parte II, serie A, anno 2001, chiedendo l'assunzione di provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. in danno della resistente, a seguito dei comportamenti tenuti dalla stessa nella gestione della IA , nonché di confermare l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico Per_1 del ricorrente in favore della IA, in sede di separazione, nella misura di euro 250,00, con versamento direttamente in favore della IA, oltre al 50% delle spese straordinarie, non disponendo alcun assegno di mantenimento, invece, per la resistente;
il ricorrente ha all'uopo dedotto che a far data dall'intervenuta separazione tra i coniugi omologata con decreto n. 8390/2011 del 21.10.2011, reso tra le parti dal Tribunale di Ragusa, depositato in pari data e passata in giudicato, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi;
costituitasi in giudizio , la quale, mentre non si è opposta alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, essendo già ampiamente decorso il termine prescritto dalla legge, ha chiesto di rideterminare l'assegno di mantenimento per la IA in euro 600,00, oltre al 75 % delle spese straordinarie, oltre a rigettare l'istanza di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c.; esperito senza positivo esito il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale del giorno 03.03.2022, il Presidente, ha nominato sé stesso come Giudice istruttore, rinviando all'udienza del 28.09.2022; rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 25.09.2024 la causa è stata rimessa una prima volta al Collegio per la decisione, rimessa sul ruolo per maggiori chiarimenti in ordine alla condizione Per_ abitativa e lavorativa della IA della coppia assegnando all'uopo termini alle parti, all'udienza del 18.06.2025, la causa è stata nuovamente spedita per la decisione;
il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, nulla ha opposto;
ciò detto, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 8390/2011 del 21.10.2011, reso tra le parti dal Tribunale di Ragusa, depositato in pari data, con cui è stata omologata la separazione personale tra le parti, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, senza che sia intervenuta riconciliazione;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
l'unica questione rimasta controversa tra le parti, sebbene il termine assegnato al riguardo alle parti Per_ per fornire circostanze più puntuali sulla situazione attuale della IA maggiorenne nata il
19.01.2023, e quindi ormai prossima al compimento del ventitreesimo anno d'età, attiene alla questione in ordine al persistere o meno in capo al ricorrente dell'obbligo di mantenimento indiretto della IA, stante la domanda avanzata dalla resistente che ne ha domandato il riconoscimento, avendo contestato il la sopravvenuta indipendenza economica della ragazza;
Parte_1 in ordine a tale questione relativa al mantenimento dei figli maggiorenni, va, invero, in primo luogo, ribadito come i genitori sono tenuti a mantenere i figli che non sono, senza loro colpa, economicamente indipendenti;
si ritiene che l'obbligo di mantenimento venga meno quando, raggiunta una età adulta (non indicata però dalla legge) e completato il percorso formativo, il figlio acquisisca la capacità lavorativa che gli permette di raggiungere l'indipendenza economica o quando il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro stesso da parte del figlio;
il principio, pacifico in giurisprudenza, è confermato dal Codice civile, all'art. 337 septies c.c., il quale sancisce che in caso di separazione e divorzio il giudice, valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno;
secondo la più recente giurisprudenza, tuttavia, “l'obbligo di mantenimento ogniqualvolta i figli siano "non indipendenti economicamente", non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Esso sarà quindi disposto - pena la superfluità della norma di riserva alla decisione del giudice - non solamente e non semplicemente perché manchi l'indipendenza economica del figlio maggiorenne. Affinché la disposizione menzionata abbia un qualche effetto, occorre, invero, eliminare ogni automatismo, rimettendo essa al giudice la decisione circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente”, sicché il diritto al mantenimento viene meno col “raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato.
Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento” (Cass. n. 17183 del 2020); si rilevi come la legge non fissa una età limite oltre la quale il genitore non è più tenuto a provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, potendosi piuttosto individuare detto limite nella non protraibilità, oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, che tuttavia può, per quanto si passa a dire, dirsi raggiunto, nel caso che ci impegna.
Ora quel che è emerso in giudizio, come dato incontroverso, è che la ragazza ha dapprima seguito un corso di formazione biennale di Make-up Artist fino al 2022, e successivamente un corso di livello avanzato nel 2023 (cfr. doc. 1 e 2 delle note di trattazione del 17.06.2025 di parte resistente), svolgendo nel frattempo dei lavori saltuari. Nulla però viene poi più detto quanto al tempo successivo sull'attività di studio o di lavoro della ragazza, epperò deve darsi per certo come la stessa continui a vivere ancora a Milano, dove ha frequentato i superiori corsi, dove ha svolto già nel frattempo lavori saltuari, e in una città dal costo della vita notoriamente elevato ed in cui la stessa, per comune esperienza, non potrebbe continuare a vivere senza una verosimile stabilità economica, ma, soprattutto, essendo decorsi due anni dal corso di livello avanzato frequentato, deve ritenersi, in difetto di elementi contrari, compiuto il percorso di formazione, ed ancora trascorso un ragionevole lasso di tempo per la ricerca di un lavoro, sicché, sul piano probatorio, deve allora ritenersi che gravi su parte resistente in primo lugo allegare e di poi provare il ricorrere di circostanze “che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento” (cfr.
Cass. n. 17183 del 2020), mentre le difese di parte resistente si rivolgono sempre al passato, e a quanto non è stato fatto dal , ma non rilevano rispetto alla decisione da rendersi che Parte_1 naturalmente deve guardare da oggi al futuro;
che, pertanto, va dichiarato non più dovuto a fare tempo dalla data della presente pronuncia l'obbligo in capo di contribuire al mantenimento indiretto della IA , facendo Parte_1 Per_1 salvo quanto in precedenza disposto;
occorre, parimenti, rigettare la domanda avanzata da parte ricorrente circa la condanna della CP_1 ex art. 709 ter c.p.c., rimasta priva di fondamento probatorio, nonché formulata genericamente;
relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, e la reciproca soccombenza le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
, in Modica, il giorno 25.07.2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune CP_1 di Ragusa al n. 87, Parte II, serie A, anno 2001;
Revoca l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione consensuale tra le parti in favore di a titolo di contributo al mantenimento della IA , con decorrenza dalla CP_1 Per_1 data della presente pronuncia, facendo salvo quanto in precedenza disposto;
Rigetta la domanda di condanna ex art. 709 ter c.p.c. avanzata da;
Parte_1
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000; Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.12.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3263/2021 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente nella via Ortigia 1, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato a Ragusa, Via Archimede n. 155, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Francesco Pannuzzo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], e residente a [...], C.F. CP_1
, elettivamente domiciliato a Ragusa alla via Natalelli n. 56/c, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Claudia Taverniti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 18.06.2025, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato il 23.09.2021, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra lo stesso e , CP_1 celebrato in Ragusa in data 25.07.2001, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto
Comune, al n. 87, parte II, serie A, anno 2001, chiedendo l'assunzione di provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. in danno della resistente, a seguito dei comportamenti tenuti dalla stessa nella gestione della IA , nonché di confermare l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico Per_1 del ricorrente in favore della IA, in sede di separazione, nella misura di euro 250,00, con versamento direttamente in favore della IA, oltre al 50% delle spese straordinarie, non disponendo alcun assegno di mantenimento, invece, per la resistente;
il ricorrente ha all'uopo dedotto che a far data dall'intervenuta separazione tra i coniugi omologata con decreto n. 8390/2011 del 21.10.2011, reso tra le parti dal Tribunale di Ragusa, depositato in pari data e passata in giudicato, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi;
costituitasi in giudizio , la quale, mentre non si è opposta alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, essendo già ampiamente decorso il termine prescritto dalla legge, ha chiesto di rideterminare l'assegno di mantenimento per la IA in euro 600,00, oltre al 75 % delle spese straordinarie, oltre a rigettare l'istanza di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c.; esperito senza positivo esito il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale del giorno 03.03.2022, il Presidente, ha nominato sé stesso come Giudice istruttore, rinviando all'udienza del 28.09.2022; rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 25.09.2024 la causa è stata rimessa una prima volta al Collegio per la decisione, rimessa sul ruolo per maggiori chiarimenti in ordine alla condizione Per_ abitativa e lavorativa della IA della coppia assegnando all'uopo termini alle parti, all'udienza del 18.06.2025, la causa è stata nuovamente spedita per la decisione;
il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, nulla ha opposto;
ciò detto, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 8390/2011 del 21.10.2011, reso tra le parti dal Tribunale di Ragusa, depositato in pari data, con cui è stata omologata la separazione personale tra le parti, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, senza che sia intervenuta riconciliazione;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
l'unica questione rimasta controversa tra le parti, sebbene il termine assegnato al riguardo alle parti Per_ per fornire circostanze più puntuali sulla situazione attuale della IA maggiorenne nata il
19.01.2023, e quindi ormai prossima al compimento del ventitreesimo anno d'età, attiene alla questione in ordine al persistere o meno in capo al ricorrente dell'obbligo di mantenimento indiretto della IA, stante la domanda avanzata dalla resistente che ne ha domandato il riconoscimento, avendo contestato il la sopravvenuta indipendenza economica della ragazza;
Parte_1 in ordine a tale questione relativa al mantenimento dei figli maggiorenni, va, invero, in primo luogo, ribadito come i genitori sono tenuti a mantenere i figli che non sono, senza loro colpa, economicamente indipendenti;
si ritiene che l'obbligo di mantenimento venga meno quando, raggiunta una età adulta (non indicata però dalla legge) e completato il percorso formativo, il figlio acquisisca la capacità lavorativa che gli permette di raggiungere l'indipendenza economica o quando il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro stesso da parte del figlio;
il principio, pacifico in giurisprudenza, è confermato dal Codice civile, all'art. 337 septies c.c., il quale sancisce che in caso di separazione e divorzio il giudice, valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno;
secondo la più recente giurisprudenza, tuttavia, “l'obbligo di mantenimento ogniqualvolta i figli siano "non indipendenti economicamente", non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Esso sarà quindi disposto - pena la superfluità della norma di riserva alla decisione del giudice - non solamente e non semplicemente perché manchi l'indipendenza economica del figlio maggiorenne. Affinché la disposizione menzionata abbia un qualche effetto, occorre, invero, eliminare ogni automatismo, rimettendo essa al giudice la decisione circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente”, sicché il diritto al mantenimento viene meno col “raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato.
Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento” (Cass. n. 17183 del 2020); si rilevi come la legge non fissa una età limite oltre la quale il genitore non è più tenuto a provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, potendosi piuttosto individuare detto limite nella non protraibilità, oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, che tuttavia può, per quanto si passa a dire, dirsi raggiunto, nel caso che ci impegna.
Ora quel che è emerso in giudizio, come dato incontroverso, è che la ragazza ha dapprima seguito un corso di formazione biennale di Make-up Artist fino al 2022, e successivamente un corso di livello avanzato nel 2023 (cfr. doc. 1 e 2 delle note di trattazione del 17.06.2025 di parte resistente), svolgendo nel frattempo dei lavori saltuari. Nulla però viene poi più detto quanto al tempo successivo sull'attività di studio o di lavoro della ragazza, epperò deve darsi per certo come la stessa continui a vivere ancora a Milano, dove ha frequentato i superiori corsi, dove ha svolto già nel frattempo lavori saltuari, e in una città dal costo della vita notoriamente elevato ed in cui la stessa, per comune esperienza, non potrebbe continuare a vivere senza una verosimile stabilità economica, ma, soprattutto, essendo decorsi due anni dal corso di livello avanzato frequentato, deve ritenersi, in difetto di elementi contrari, compiuto il percorso di formazione, ed ancora trascorso un ragionevole lasso di tempo per la ricerca di un lavoro, sicché, sul piano probatorio, deve allora ritenersi che gravi su parte resistente in primo lugo allegare e di poi provare il ricorrere di circostanze “che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento” (cfr.
Cass. n. 17183 del 2020), mentre le difese di parte resistente si rivolgono sempre al passato, e a quanto non è stato fatto dal , ma non rilevano rispetto alla decisione da rendersi che Parte_1 naturalmente deve guardare da oggi al futuro;
che, pertanto, va dichiarato non più dovuto a fare tempo dalla data della presente pronuncia l'obbligo in capo di contribuire al mantenimento indiretto della IA , facendo Parte_1 Per_1 salvo quanto in precedenza disposto;
occorre, parimenti, rigettare la domanda avanzata da parte ricorrente circa la condanna della CP_1 ex art. 709 ter c.p.c., rimasta priva di fondamento probatorio, nonché formulata genericamente;
relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, e la reciproca soccombenza le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
, in Modica, il giorno 25.07.2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune CP_1 di Ragusa al n. 87, Parte II, serie A, anno 2001;
Revoca l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione consensuale tra le parti in favore di a titolo di contributo al mantenimento della IA , con decorrenza dalla CP_1 Per_1 data della presente pronuncia, facendo salvo quanto in precedenza disposto;
Rigetta la domanda di condanna ex art. 709 ter c.p.c. avanzata da;
Parte_1
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000; Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.12.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti