Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1472/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1472 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 06.05.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(nato a [...] il 22.06./1976, cod. fisc.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Murolo, C.F._1
giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via G.
De Nava n.116/E ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nata a [...] -Polonia- il 29.12.1984, cod. fisc.: Parte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Curatola, C.F._2
pagina 1 di 7
Gelsomino n.45 scala E int.9 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE' avv. Falanga Valentina (cod. fisc.: ), quale CodiceFiscale_3
curatore speciale della minore (nata a [...] il Persona_1
24.07.2013, cod. fisc.: , rappresentata e difesa da CodiceFiscale_4
sé medesima ex art.86 c.p.c., presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Crisafi n.25 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 06.05.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.05.2023, agiva in giudizio Parte_1
davanti a questo Tribunale perché venisse accertato e dichiarato che egli
è il padre naturale della minore , con conseguente adozione Persona_1
di ogni altro provvedimento consequenziale come per legge.
A fondamento della domanda, il ricorrente assumeva di avere intrattenuto a partire dal 2004 e sino al 2015 una relazione sentimentale con Pt_2
durante la quale era stata concepita la minore che egli non aveva
[...]
voluto riconoscere perché all'epoca era coniugato con un'altra donna;
pagina 2 di 7 osservava che successivamente il suo matrimonio era stato annullato dal
Tribunale Ecclesiastico territorialmente competente a cui si era rivolta la moglie, , proprio a causa della scoperta Persona_2
dell'intreccio amoroso.
Si costituiva la quale aderiva alla richiesta di dichiarazione Parte_2
giudiziale di paternità, dichiarando che effettivamente Parte_1
era il padre naturale della minore Per_1
Si costituiva l'avv. Valentina Falanga, nominata dal Tribunale con provvedimento del 04.11.2024 curatrice speciale della minore, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che l'odierno ricorrente è padre della minore ed in via riconvenzionale, che fosse posto a carico Persona_1
del padre un assegno mensile per il mantenimento della figlia.
Il ricorso veniva vistato dall'ufficio del P.M. in data 06.07.2023.
Il processo veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale diretta articolata dal ricorrente e di una CTU medico-legale perché si accertasse, anche mediante le opportune indagini genetiche, se l'odierno ricorrente potesse essere il vero padre della minore;
infine, Persona_1
all'udienza cartolare del 06.05.2025, sulle conclusioni delle parti nei termini integralmente riportati nelle note scritte depositate, la causa veniva riservata alla decisione collegiale.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni qui appresso
Va rammentato più in generale che l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, di cui all'art.269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire il riconoscimento in via giudiziale della propria filiazione.
pagina 3 di 7 L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e la paternità può essere provata con ogni mezzo benché la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione;
tuttavia, seguendo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione della madre, come pure l'esistenza di rapporti tra madre e preteso padre possono, però, concorrere a formare il convincimento del Giudice.
Deve per altro verso evidenziarsi che in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica ematologica è lo strumento istruttorio officioso indefettibilmente finalizzato a compiere la sola indagine decisiva in punto di accertamento della verità del rapporto di filiazione;
la sua richiesta non può, pertanto, essere ritenuta esplorativa, dovendosi intendere come tale soltanto l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale.
Ebbene, nella vicenda processuale scrutinata, le dichiarazioni della madre circa la relazione intrattenuta con il , non solo assumono Parte_1
le vesti di dato non contestato, ma trovano adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie, ed in specie, nelle risultanze della prova testimoniale espletata e soprattutto della consulenza tecnica opportunamente disposta.
Ed infatti, le conclusioni cui è pervenuto il consulente e riassunte a pag.7 dell'elaborato peritale non lasciano adito a dubbi interpretativi, laddove si afferma che “In funzione dei dati di genotipizzazione del presunto padre
e della presunta figlia con, a corredo, relativo calcolo statistico, questo
pagina 4 di 7 CTU può affermare, con assoluta certezza scientifica, che la paternità del Sig. nei confronti della minore Parte_1 Per_1
è PRATICAMENTE PROVATA (99,99976122%)”.
[...]
Ne discende che, in accoglimento della domanda principale, deve dichiararsi la paternità di nei confronti della minore Parte_1
. Persona_1
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, va detto che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art.277 c.c., e implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art.337 ter c.c.
Per ciò che concerne la decorrenza degli effetti del contributo di mantenimento del figlio, va rammentato che anche di recente la Suprema
Corte ha ribadito che “L'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio.
Pertanto, secondo gli artt.147 e 148 c.c. e art.316-bis c.c., l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed
pagina 5 di 7 educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita” (Cass. n.3661/2023).
Ed allora, sulla scorta dei principi appena esposti e dai quali il Collegio non intende discostarsi, deve accogliersi la domanda azionata dalla curatrice speciale della minore volta ad ottenere il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del , nonché il Pt_1
riconoscimento del diritto a ricevere gli arretrati non versati, a decorrere dal momento della nascita.
Per quanto riguarda l'entità del contributo mensile dovuto dal padre, avuto riguarda all'età della ragazza e alle connesse esigenze di vita della stessa, si ritiene individuare un importo che sia proporzionato e adeguato alla crescita della minore.
Ed allora, ritiene il Collegio congruo porre a carico dell'odierno ricorrente l'importo di € 100,00 sino al compimento degli undici anni della figlia ed € 200,00 dal dodicesimo anno, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo adottato da questo
Tribunale.
Gli importi arretrati andranno soggetti a rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici Istat e maggiorati degli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfo.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto della sostanziale non opposizione della resistente, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando pagina 6 di 7 sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Pt_2
e dell'avv. Valentina Falanga, quale curatore speciale della
[...]
minore con ricorso depositato il 22.05.2023, ogni altra Persona_1
istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie la domanda di riconoscimento di filiazione naturale per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che Persona_1
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: C.F._4
, è figlia naturale di (nato a [...] il
[...] Parte_1
22.06./1976, cod. fisc.: ); C.F._1
-ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge della presente sentenza sui relativi registri dello stato civile;
-obbliga a corrispondere a , un assegno per Parte_1 Parte_2
il contributo di mantenimento della figlia pari ad € 100,00 sino al compimento degli undici anni della figlia (24.07.2024), oltre interessi nella misura legale e rivalutazione, e ad € 200,00 dal dodicesimo anno
(24.07.2025), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo adottato da questo Tribunale;
-spese compensate;
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.06.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
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