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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
RI CO, Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 758/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 2
e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 1T 000965 000 IMP REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Vicenza ha proposto appello avverso la sentenza n. 15/2024 emessa il 20/04/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza Sezione 2 e depositata il
10/01/2024, che ha accolto il ricorso proposto avverso l'avviso di liquidazione n. 2020 1T 000965 000 emesso ai fini dell'imposta di registro, con riferimento all'atto di compravendita di un immobile, con il quale l'Ufficio ha provveduto a rettificare quanto dichiarato nell'atto di acquisto del diritto di proprietà da parte della sig.ra Resistente_1 (c.f. CF_Resistente_1) e sig. Resistente_2 (c.f. CF_Resistente_2) per il diritto di abitazione, sugli immobili siti in comune di Luogo_1, atteso che le agevolazioni prima casa non potevano essere estese agli immobili D/7, non potendo integrare pertinenze di fabbricato abitativo.
Il Giudice di prime cure, con la impugnata sentenza, ha ritenuto fondato il ricorso, posto che nella specie, il fabbricato identificato con il subalterno 6, rappresenta una pertinenza dell'abitazione principale e come tale poteva beneficiare dell'agevolazione.
Con l'atto di appello l'Agenzia delle Entrate eccepisce:
1. violazione e falsa applicazione di norme di legge in cui è incorso il Giudice di primo grado avendo riconosciuto il carattere pertinenziale del mappale n. 65 sub. 6, permettendo la fruizione dell'agevolazione ed annullando l'avviso di liquidazione;
2. ripropone le eccezioni ritenute assorbite prospettate ex adverso, sia in diritto che nel merito, al ricorso introduttivo. Conclude per la riforma della sentenza impugnata e la legittimità dell'atto di liquidazione. Con vittoria di spese per il doppio grado.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio, con proprio atto di controdeduzioni, ritenendo infondate le motivazioni dell'Agenzia appellante e insistono sull'illegittimità dell'atto impugnato e concludono per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di giudizio.
All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore, su invito del Presidente, espone i fatti e le questioni della controversia, come in atti, le parti illustrano le rispettive ragioni, successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, osserva che la pronuncia di prime cure correttamente afferma che la norma di riferimento (art. 1, tariffa parte prima del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) non comprende una elencazione esclusiva, come, diversamente, ritiene l'Agenzia delle Entrate limitatamente alle categorie catastali C/2, C/6
e C/7), in quanto il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata “a servizio od ornamento” (art. 817 cod. civ.) del “bene principale”. Tanto meno appare in dubbio che l'unità immobiliare identificato con il subalterno 6, rappresenti una pertinenza dell'abitazione principale, come evincibile dall'elaborato planimetrico, nonché dalla documentazione fotografica prodotta.
Sul punto l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che in tema di pertinenze all'immobile destinato ad abitazione principale, che con riguardo alle agevolazioni tributarie per «acquisto prima casa» il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, senza che rilevi la qualificazione catastale dell'area, che ha esclusivo rilievo formale (cfr. Cass. n. 3148 del 2015; Cass. n. 6259 del 2013). È stato altresì statuito che “in tema di imposta di registro, ai fini dell'estensione dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, deve intendersi compreso tra le pertinenze dell'immobile, destinate al servizio e ornamento dell'abitazione oggetto dell'acquisto, ai sensi della nota II bis all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificata dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sulla base della nozione dettata dall'art. 817 cod. civ., anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente, senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all'immobile principale, né che l'acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria - nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale c/2, c/6 e c/7- mera valenza complementare rispetto alla citata mozione civilistica” (cfr. Cass. n. 6259 del 2013).
La norma non comprende dunque un'elencazione esclusiva, in quanto il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata «a servizio od ornamento
» (articolo 817 del codice civile) del «bene principale», che dipende, a sua volta, da un fattore oggettivo
(l'obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all'altro) e da un fattore soggettivo (la volontà del titolare dei beni in questioni di «asservire» l'uno all'altro).
La Corte Suprema, con tre pronunce (Cassazione n. 33629 del 1° dicembre 2023, Cassazione n. 2351 e n.
2364 del 24 gennaio 2024), ha ribadito l'applicabilità delle agevolazioni "prima casa" ai beni pertinenziali, con particolare attenzione al concetto di pertinenza e alle interpretazioni normative e civilistiche ad esso correlate, confermando che la nozione di pertinenza deve essere derivata dal concetto civilistico, sottolineando che l'iscrizione catastale non è determinante. In altre parole, ciò che conta è il rapporto di complementarità funzionale tra i beni, indipendentemente dalla loro registrazione catastale, sottolineando che i beni autonomamente censiti in catasto possono comunque beneficiare delle agevolazioni, purché siano effettivamente pertinenziali.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 7, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in 1.000,00 euro oltre accessori come per legge se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì
16 febbraio 2026 Giudice relatore Dott. Francesco Mercurio Il Presidente Dott. Angelo Risi
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
RI CO, Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 758/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 2
e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 1T 000965 000 IMP REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Vicenza ha proposto appello avverso la sentenza n. 15/2024 emessa il 20/04/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza Sezione 2 e depositata il
10/01/2024, che ha accolto il ricorso proposto avverso l'avviso di liquidazione n. 2020 1T 000965 000 emesso ai fini dell'imposta di registro, con riferimento all'atto di compravendita di un immobile, con il quale l'Ufficio ha provveduto a rettificare quanto dichiarato nell'atto di acquisto del diritto di proprietà da parte della sig.ra Resistente_1 (c.f. CF_Resistente_1) e sig. Resistente_2 (c.f. CF_Resistente_2) per il diritto di abitazione, sugli immobili siti in comune di Luogo_1, atteso che le agevolazioni prima casa non potevano essere estese agli immobili D/7, non potendo integrare pertinenze di fabbricato abitativo.
Il Giudice di prime cure, con la impugnata sentenza, ha ritenuto fondato il ricorso, posto che nella specie, il fabbricato identificato con il subalterno 6, rappresenta una pertinenza dell'abitazione principale e come tale poteva beneficiare dell'agevolazione.
Con l'atto di appello l'Agenzia delle Entrate eccepisce:
1. violazione e falsa applicazione di norme di legge in cui è incorso il Giudice di primo grado avendo riconosciuto il carattere pertinenziale del mappale n. 65 sub. 6, permettendo la fruizione dell'agevolazione ed annullando l'avviso di liquidazione;
2. ripropone le eccezioni ritenute assorbite prospettate ex adverso, sia in diritto che nel merito, al ricorso introduttivo. Conclude per la riforma della sentenza impugnata e la legittimità dell'atto di liquidazione. Con vittoria di spese per il doppio grado.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio, con proprio atto di controdeduzioni, ritenendo infondate le motivazioni dell'Agenzia appellante e insistono sull'illegittimità dell'atto impugnato e concludono per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di giudizio.
All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore, su invito del Presidente, espone i fatti e le questioni della controversia, come in atti, le parti illustrano le rispettive ragioni, successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, osserva che la pronuncia di prime cure correttamente afferma che la norma di riferimento (art. 1, tariffa parte prima del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) non comprende una elencazione esclusiva, come, diversamente, ritiene l'Agenzia delle Entrate limitatamente alle categorie catastali C/2, C/6
e C/7), in quanto il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata “a servizio od ornamento” (art. 817 cod. civ.) del “bene principale”. Tanto meno appare in dubbio che l'unità immobiliare identificato con il subalterno 6, rappresenti una pertinenza dell'abitazione principale, come evincibile dall'elaborato planimetrico, nonché dalla documentazione fotografica prodotta.
Sul punto l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che in tema di pertinenze all'immobile destinato ad abitazione principale, che con riguardo alle agevolazioni tributarie per «acquisto prima casa» il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, senza che rilevi la qualificazione catastale dell'area, che ha esclusivo rilievo formale (cfr. Cass. n. 3148 del 2015; Cass. n. 6259 del 2013). È stato altresì statuito che “in tema di imposta di registro, ai fini dell'estensione dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, deve intendersi compreso tra le pertinenze dell'immobile, destinate al servizio e ornamento dell'abitazione oggetto dell'acquisto, ai sensi della nota II bis all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificata dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sulla base della nozione dettata dall'art. 817 cod. civ., anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente, senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all'immobile principale, né che l'acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria - nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale c/2, c/6 e c/7- mera valenza complementare rispetto alla citata mozione civilistica” (cfr. Cass. n. 6259 del 2013).
La norma non comprende dunque un'elencazione esclusiva, in quanto il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata «a servizio od ornamento
» (articolo 817 del codice civile) del «bene principale», che dipende, a sua volta, da un fattore oggettivo
(l'obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all'altro) e da un fattore soggettivo (la volontà del titolare dei beni in questioni di «asservire» l'uno all'altro).
La Corte Suprema, con tre pronunce (Cassazione n. 33629 del 1° dicembre 2023, Cassazione n. 2351 e n.
2364 del 24 gennaio 2024), ha ribadito l'applicabilità delle agevolazioni "prima casa" ai beni pertinenziali, con particolare attenzione al concetto di pertinenza e alle interpretazioni normative e civilistiche ad esso correlate, confermando che la nozione di pertinenza deve essere derivata dal concetto civilistico, sottolineando che l'iscrizione catastale non è determinante. In altre parole, ciò che conta è il rapporto di complementarità funzionale tra i beni, indipendentemente dalla loro registrazione catastale, sottolineando che i beni autonomamente censiti in catasto possono comunque beneficiare delle agevolazioni, purché siano effettivamente pertinenziali.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 7, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in 1.000,00 euro oltre accessori come per legge se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì
16 febbraio 2026 Giudice relatore Dott. Francesco Mercurio Il Presidente Dott. Angelo Risi