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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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- 1. Nulla la delibera che approva il rendiconto con spese personali dei condòminiAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 12 marzo 2025
- 2. Nulla la delibera che approva il rendiconto che ricomprende delle “spese personali”Accesso limitatoAntonia Fabiola Chirico · https://www.altalex.com/ · 2 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 8616 / 2021
All'udienza del 26.02.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 26.02.2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 8616/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8616/2021 promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Padova 83, c.f. nata a C.F._1 Controparte_2
Catania il 2.12.1964, c.f. ivi residente in [...]
2; nata a [...] il [...], c.f. Controparte_3
, ivi residente in [...]; nato a C.F._3 Controparte_4
Catania il 19.12.1992, c.f. , ivi residente in [...]
13 e, per esso il suo procuratore nata a [...] il [...], giusta Controparte_5
procura generale rep. 2209 del 23.5.2018; , nato a Parte_1
Catania il 9.3.1962, c.f. , residente in [...]
Messina 15/a, tutti elettivamente domiciliati in Catania Corso Italia 13 presso lo studio dell'Avv. Sondra Gianino, che li difende giusta procura in atti di causa;
2 ATTORE/I
contro
, in persona Controparte_6
dell'amministratore pro-tempore, CF: , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
presso lo studio dell'avv , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO AC
, in persona del Commissario straordinario e legale Controparte_7
rappresentante pro-tempore, avv. con sede in Catania, via Galermo, 173, CP_8
c.f./p.iva , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. P.IVA_2
Alessandro Gullo, presso il cui studio, in Catania, via G. Simili n. 23, ha eletto domicilio;
-INTERVENIENTE VOLOTARIA-
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.02.2025 parte attrice ha concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento, depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 23.06.2021, parte attrice ha impugnato la delibera adottata dal convenuto in data 08.05.2021, al fine di ottenerne la CP_6
declaratoria di nullità o l'annullamento.
In particolare parte attrice ha sollevato le seguenti eccezioni: l'assemblea si è svolta in
3 presenza e non in modalità mista, come richiesto dagli attori;
nel rendiconto, relativo all'anno 2020, l'amministratore ha incluso spese personali degli attori che ha addebitato solo ed esclusivamente agli stessi;
l'amministratore ha addebitato solo agli attori la somma di € 199,40 a titolo di spese postali, senza ripartirle in base ai millesimi;
ed infine, il detto rendiconto dell'anno 2020 manca di chiarezza, trasparenza ed intellegibilità.
In data 22.12.2021 veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione a mani, giusto provvedimento del 12.11.2021.
In data 10.03.2022, spiegava intervento volontario l' in Controparte_7
quanto uno degli attori, , nelle more del giudizio, ha ceduto i suoi Controparte_4
diritti di proprietà sull'immobile oggetto di causa al detto Ente, con donazione modale.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto, il quale, CP_6
benchè regolarmente citato, non ha curato di costituirsi.
Nel merito la domanda formulata dagli attori è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare bisogna valutare l'eccezione relativa alla mancata convocazione dell'assemblea del 08.05.2021, in modalità mista, come richiesto dall'attrice
Controparte_1
Il mancato accoglimento della richiesta da parte dell'amministratore del condominio non inficia il regolare svolgimento dell'assemblea in presenza, in quanto la regola sancita dall'art. 66, comma 6 disp att. c.c. non è prescritta a pena di nullità.
In conseguenza, tale eccezione va rigettata.
4 Passando a disaminare l'eccezione di nullità del rendiconto impugnato, perché
l'amministratore ha incluso nello stesso spese personali degli attori, si osserva quanto segue:
dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla delibera impugnata e dal rendiconto approvato, con i relativi allegati, si evince che nell'ambito del bilancio condominiale, per l'anno 2020, l'amministratore ha ricompreso delle spese afferenti a parti di proprietà esclusiva degli attori.
In particolare ciò emerge dalla circostanza che, nel detto rendiconto impugnato, viene ricompresa la voce: “ spese personali”, nell'ambito della quale è stata inclusa la somma di € 3.671,03, per spese personali ed € 199,40 per spese postali, addebitate esclusivamente ai condomini . CP_1
Dal bilancio dettagliato, prodotto in atti, emerge che l'amministratore se, da una parte, imputa la somma di € 3.671,03, come “quota facciata eredi ”, dall'altro CP_1
qualifica espressamente tale importo come spese personali dei condomini , CP_1
evidentemente riferendosi a lavori eseguiti in parti di proprietà esclusiva.
Tale discrasia ingenera confusione nei condomini e va a detrimento di quella chiarezza,
trasparenza ed intellegibilità che dovrebbe caratterizzare i bilanci condominiali, come ormai sancito dall'art. 1130 bis c.c.
Ma a parte tale considerazione, è necessario evidenziare che le spese personali non possono essere incluse nel bilancio condominiale.
La S.C., sul punto, ha statuito che “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi
dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la
5 categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti
ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità
dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al
"difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme
imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le
deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri
di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il
futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste
dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni
aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla
gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali
previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte
nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va
proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.. (SSUU Cass.
9839/2021)
“In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere
dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto
impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume),
le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere
che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà
esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione
all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla
regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a
quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi
6 formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al
procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente
affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme
richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la
mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione
dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della
delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni
previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti,
dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida
ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al . (SSUU. Cass. 4806/2005) CP_6
Alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Sprema Corte, la delibera che ha ad oggetto spese afferenti parti di proprietà esclusiva dei condomini è nulla.
Nella fattispecie in esame, nel bilancio condominiale, l'amministratore ha ricompreso delle “ spese personali” degli attori, che quindi afferiscono a parti di loro proprietà esclusiva, con la conseguenza che la detta delibera, nella parte in cui ha approvato il rendiconto per l'anno 2020, va dichiarata nulla.
Poiché questa eccezione ha carattere assorbente, le altre non saranno disaminate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto. CP_6
Sulla condanna alle spese del contumace, la S.C. ha statuito il seguente principio:
“Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva
7 prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale.”
(Cass. 13498/2018; Cass. 5813/2023)
Pertanto parte convenuta va condannata a rifondere a parte attrice le spese del giudizio che si liquidano in € 2.300,00 di cui € 300,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Compensa le spese tra la parte convenuta e l'interveniente volontario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie la domanda formulata da parte attrice e per l'effetto dichiara nulla la delibera del 08.05.2021, limitatamente al punto 1 della stessa.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per spese, € 2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Compensa le spese tra la parte convenuta e l'interveniente volontario.
Così deciso in Catania, il 26.02.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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