Cass. civ., sez. I, sentenza 23/08/2004, n. 16570
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Sentenza 23 agosto 2004

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In tema di opposizione al decreto di espulsione amministrativa dello straniero, al fine di verificare la decorrenza del termine per la richiesta del titolo di soggiorno, di cui agli artt. 5, comma secondo, e 13, comma secondo, lett. b, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("in parte qua" non modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), incombe sullo straniero, colto in Italia senza il permesso di soggiorno, l'onere di provare la data di ingresso nel territorio nazionale, la cui certificazione si ottiene, ai sensi dell'art. 7, comma secondo, del dPR 31 agosto 1999, n. 394, con previsione inderogabile, mediante l'apposizione sul passaporto del timbro di ingresso, specificativo della data, che il personale addetto ai varchi di frontiera è obbligato ad apporre a richiesta, al fine di consentire a chi entri legalmente nel territorio dello Stato (munito di passaporto e visto di ingresso) l'accertamento "pubblico" della data di tale ingresso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/08/2004, n. 16570
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16570
    Data del deposito : 23 agosto 2004

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