Sentenza 23 agosto 2004
Massime • 1
In tema di opposizione al decreto di espulsione amministrativa dello straniero, al fine di verificare la decorrenza del termine per la richiesta del titolo di soggiorno, di cui agli artt. 5, comma secondo, e 13, comma secondo, lett. b, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("in parte qua" non modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), incombe sullo straniero, colto in Italia senza il permesso di soggiorno, l'onere di provare la data di ingresso nel territorio nazionale, la cui certificazione si ottiene, ai sensi dell'art. 7, comma secondo, del dPR 31 agosto 1999, n. 394, con previsione inderogabile, mediante l'apposizione sul passaporto del timbro di ingresso, specificativo della data, che il personale addetto ai varchi di frontiera è obbligato ad apporre a richiesta, al fine di consentire a chi entri legalmente nel territorio dello Stato (munito di passaporto e visto di ingresso) l'accertamento "pubblico" della data di tale ingresso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/08/2004, n. 16570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16570 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS NU AL, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione con l'avv. Angelo Pozzan del Foro di Venezia, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
Prefetto di Venezia;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 23.01.2003. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.04.04 dal Relatore Cons. Dr. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del SOtituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo, previo il rigetto degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 28.10.2002 il Prefetto di Venezia disponeva l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino rumeno SO UT IN ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. B) del D.leg. 286/98 perché, entrato in Italia l'11.10.2002, non aveva richiesto il permesso di soggiorno nel termine di legge. Si opponeva lo straniero ed il Tribunale di Venezia con decreto 23.1.2003 rigettava il ricorso affermando: che lo stesso SO UT IN aveva ammesso, nel verbale di sommarie informazioni, di essere entrato in Italia l'11.10.2002 e tale verbale doveva essere ritenuto fidefacente;
che le dichiarazioni rese dall'informatore RI NO, secondo il quale l'espulso si sarebbe con lui trattenuto in Spagna dal 14 al 21.10.2002, non erano attendibili e non potevano prevalere sul verbale de quo;
che le dichiarazioni raccolte a verbale non erano poi inficiate dal fatto che il SO UT IN non comprendeva l'italiano, dato che era evidente che la verbalizzazione rispecchiava il tenore delle dichiarazioni tradotte e rese su domande adeguatamente comprese. Per la cassazione di tale decreto l'espulso ha proposto ricorso il 14.4.2003. Nessuna difesa è stata espletata dall'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso - corretta nei sensi di cui appresso la motivazione del decreto, che ha comunque assunto una decisione conforme a diritto - debba essere rigettato. Con il primo motivo - afferente la efficacia delle dichiarazioni "confessorie" raccolte dalla PDS del Commissariato di Jesolo - si denunzia l'omessa pronunzia sulla domanda di annullamento del verbale 28.10.2002 (o di accertamento incidentale della sua nullità). Con il secondo motivo ci si duole dell'avere il Tribunale omesso di motivare sulla deduzione di errore di fatto commesso dal personale operante nel raccogliere le dichiarazioni "confessorie" sull'ingresso in Italia in data 11.10.2002. Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 2700 e 2735 c.c. per avere il giudice del merito attribuito efficacia fidefacente alla comprensione di risposte rese da straniero a domande formulate in italiano e per avere lo stesso giudice assegnato un errato ambito applicativo alla confessione. Con il quarto motivo si denunzia, poi, violazione degli artt. 143 c.p.p., 6 c. 3 CEDU, 14 c. 3 del Patto Internazionale, 24 Cost., 3 DPR 394/99 per avere mancato di evidenziare come le dichiarazioni fossero state raccolte il 28.10.2002 senza la traduzione delle risposte ed in assenza di alcun interprete. Con il quinto motivo, infine, si lamenta la mancata rilevazione della nullità del verbale anzidetto per incompetenza del p.u. a formarlo.
Osserva il Collegio che, nel mentre sono palesemente inconsistenti le censure di cui ai primi due motivi - posto che il Tribunale non aveva alcuna potestà di annullare il verbale ne' alcun onere di disapplicarlo, ma solo la possibilità di valutarne gli effetti sul piano della prova, e che del pari non ha fondatezza la censura di errore di fatto a fronte di una motivata considerazione della corrispondenza tra domande e risposte, formulate e raccolte dai verbalizzanti - colgono invece nel segno le altre censure nell'evidenziare l'indebita attribuzione di fede privilegiata a dichiarazioni raccolte attraverso una verbalizzazione di domande e risposte non mediate, come per legge, dalla presenza di un interprete.
Ma la errata argomentazione del decreto impugnato non comporta - come in limine premesso - la cassazione del medesimo, posto che alla giusta decisione di rigettare il ricorso il giudice del merito sarebbe dovuto pervenire attraverso diversa argomentazione in diritto. Questa Corte ha infatti avuto recenti e ripetute occasioni di affermare che l'onere di provare la data di ingresso dello straniero sul territorio nazionale - al fine di verificare la decorrenza del termine per la richiesta del titolo di soggiorno di cui agli artt. 5 c. 2 e 13 c. 2 lett. B) del T.U., emanato con D.Leg. 286/98 (ed in - parte qua non modificato dalla L. 189/02) - incombe sullo straniero che venga colto in Italia senza il permesso in questione e che la certificazione della data di ingresso è dallo straniero onerato ottenuta mediante apposizione sul passaporto del timbro di ingresso (art. 7 c. 2 Reg. att. del T.U. approvato con D.P.R. 394/99), timbro specificativo della data che il personale addetto ai varchi di frontiera è obbligato ad appone a richiesta (in tal senso Cass. 2020/04; si richiamano anche Cass. 10911/03 - 5650/03 - 5267/03). La cogenza ed inderogabilità della previsione della certificazione di ingresso sono dati normativi evidenti, frutto della ragionevole scelta di consentire a chi entri legalmente nel territorio dello Stato (munito di passaporto e visto di ingresso) l'accertamento "pubblico" della data di tale ingresso, al contempo onerando lo stesso straniero di far emergere come incontestabile - nell'unico modo legalmente statuito - la data di decorrenza del suo obbligo di munirsi del titolo di soggiorno e, al contempo, il periodo di sua legittima temporanea permanenza sul territorio nazionale.
Su tali premesse normative, è evidente che l'incertezza cagionata al giudice del merito per la discordanza tra dichiarazioni raccolte da verbalizzanti e testimonianze successivamente acquisite in ordine alla prova della data di ingresso dello straniero si deve risolvere non già, come inesattamente fatto nella specie dal Giudice di Venezia, privilegiando le prime (sull'erroneo assunto che i verbalizzanti di dichiarazioni rese in lingua straniera dall'interrogato potessero esimersi dall'obbligo di ricorrere all'interprete e venissero comunque a raccogliere la "sostanza" di dichiarazioni nondimeno assistite da fede privilegiata), bensì constatando l'omessa sottoposizione dello straniero all'onere di far constatare - nel modo e nella forma legalmente dati - luogo, data e circostanza del suo legittimo ingresso in Italia e quindi facendo ricadere sul medesimo le conseguenze della permanente incertezza (indotta dalle acquisite contrastanti dichiarazioni a verbale e deposizioni testimoniali assunte ad istanza di parte). Da quanto affermato, e dalla correzione che nei sensi indicati devesi apportare alla esatta motivazione reiettiva del decreto del Tribunale di Venezia, discende quindi il rigetto del ricorso.
Non si regolano le spese in difetto di attività difensiva dell'intimato.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2004