Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1932/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1932/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BORELLI GIORGIO e dell'avv. ZINI Pt_1
ANDREA, elettivamente domiciliata in CORSO CANALGRANDE 16 41121
MODENA presso il difensore avv. BORELLI GIORGIO
ATTRICE contro
, ORA , con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2
dell'avv. GIORGI GIANLUCA e dell'avv. SQUILLACE FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIA ROLANDINO 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
GIORGI GIANLUCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1
nella qualità di agente di in forza di un rapporto Pt_1 Controparte_1
contrattuale iniziato in data 01/10/2008, regolato da due contratti succedutisi nel tempo
(l'ultimo dei quali stipulato in data 11/01/2013) e cessato in data 31/07/2020 per intervenuto recesso della società preponente, ha promosso il presente giudizio nei confronti della stessa per ottenere il pagamento di somme a titolo di Controparte_1
indennità sostitutiva del preavviso, indennità suppletiva di clientela e provvigioni non corrisposte, per un totale di € 88.709,42, oltre all'indennità meritocratica (da liquidarsi in via equitativa ovvero a mezzo di C.T.U.), contestando la sussistenza della giusta causa di recesso invocata dalla controparte.
La si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle pretese Controparte_1
indennitarie avanzate dall'attrice, e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 30.878,66 a titolo di restituzione di importi che avrebbe incassato dai clienti per conto della convenuta e non Pt_1
trasferito alla stessa, nonché il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti dalla preponente a causa di gravissimi inadempimenti contrattuali dell'agente, danni quantificati dalla convenuta in complessivi € 100.000,00.
All'esito dell'espletata istruttoria, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo che con raccomandata a.r. datata Controparte_1
10/07/2020 e trasmessa via mail in data 31/07/2020 (doc. 6 allegato all'atto di citazione), ha comunicato a il recesso senza preavviso dal contratto di agenzia, Pt_1
adducendo quale giusta causa l'assunzione da parte dell'attrice, senza autorizzazione della convenuta, di mandati di agenzia aventi ad oggetto la vendita di prodotti in diretta concorrenza (mandati conferiti dalla società e da altri soggetti non specificati CP_3
nella lettera di recesso, poi individuati in sede di comparsa di costituzione e risposta nelle società e , nonché il mancato raggiungimento, in concomitanza con Pt_2 Pt_3
2 l'assunzione di detti mandati, dei minimi di vendita previsti dagli accordi integrativi del contratto di agenzia.
Le ragioni addotte dalla società preponente non sembrano però idonee ad integrare la giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., e quindi a giustificare il recesso senza preavviso intimato dalla convenuta.
Si riportano di seguito, a tale proposito, le considerazioni del C.T.U. dott.ssa Persona_1
relative all'asserita assunzione, da parte di di mandati in concorrenza
[...] Pt_1
con quello di con particolare riferimento ai prodotti delle società Controparte_1
e CP_3 Pt_2 Pt_3
“Per rispondere a questa parte di quesito il CTU ha esaminato la documentazione presente nei fascicoli di causa e, in particolare, i seguenti allegati in atti:
• contratto di agenzia del 01/10/2008 stipulato tra le parti a tempo indeterminato, salvo recesso di una delle sottoscrittrici (all. 1 atto di citazione, art.11, art.12).
• contratto di agenzia del 11/01/2013 stipulato tra le parti a tempo indeterminato, salvo recesso di una delle sottoscrittrici (all. 2 atto di citazione, art.11, art.12).
Le principali pattuizioni contenute nel contratto sottoscritto nel 2013 e pertinenti alle risposte alla I parte del quesito sono le seguenti:
- obbligo di non concorrenza di cui all'art. 3: punto 3.1, “ L'Agente si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non rappresentare, fabbricare, né distribuire, senza il consenso scritto del Proponente, prodotti concorrenti con i prodotti contrattuali, né, comunque, ad agire, nel territorio o altrove, direttamente o indirettamente, in qualità di agente, commissionario, rivenditore, concessionario, o in qualsiasi altro modo, nell'interesse di terzi che fabbricano o distribuiscono prodotti concorrenti con i Prodotti contrattuali.”, punto 3.2 “Il Proponente si impegna a non negare il proprio consenso nel caso l'agente desideri rappresentare dei prodotti concorrenti che, a causa del loro diverso livello di qualità e prezzo, non siano in grado di incidere sulle vendite dei Prodotti contrattuali, sempreché non vi siano altre ragioni sostanziali che giustifichino tale rifiuto. L'autorizzazione di cui sopra dovrà essere data
3 per iscritto e avrà valore solo per i prodotti espressamente menzionati in tale documento.”, punto 3.3 “L'Agente è invece libero di rappresentare, distribuire o fabbricare prodotti non concorrenti (purchè non nell'interesse di fabbricanti concorrenti), a condizione che egli ne informi in anticipo per iscritto il Proponente
(indicando dettagliatamente i tipi e le caratteristiche dei prodotti in questione) e sempreché l'esercizio di tale attività non pregiudichi il puntuale adempimento degli obblighi assunti col presente contratto.”, punto 3.4 “Alla data della firma del presente contratto, l'Agente dichiara di rappresentare (e/o distribuire o fabbricare, direttamente o indirettamente) i prodotti delle seguenti aziende: Manifatture Brunelleschi 1774- cotto smaltato.”;
• Documento n. 10 allegato all'atto di citazione recante le fatture 9/10/11/13/16 del
2020 emesse da a;
Pt_1 Controparte_1
• Documento n. 6 allegato all'atto di citazione recante la lettera raccomandata trasmessa da all'attore in data 10/07/2020 avente ad oggetto il recesso Controparte_1
per giusta causa da parte della convenuta la quale, all'ultimo paragrafo, lamenta la circostanza che la società “…Tl abbia assunto mandato di agenzia…con la Pt_1
Società diretta concorrente di ”; CP_3 Controparte_1
• Documento n. 3 allegato all'atto di citazione recante la comunicazione datata
16/05/2020 trasmessa da a recante l'elenco delle aziende con Pt_1 Controparte_1
le quali l'attrice collabora nel mercato russo, tra le quali sono indicate Sichenia- ceramica e Cipa-ceramica industriale;
• Documenti nn.8 e 9 allegati alla comparsa di costituzione;
si tratta di due messaggi e mail datati 17 e 18 maggio 2020 recanti il cosiddetto elenco clienti nel mercato russo comunicati da a , tra i quali Sichenia ceramica e Cipa- Pt_1 Controparte_1
ceramica industriale. L'elenco clienti proposto fornisce gli stessi nominativi elencati nel doc. n.3 sopra citato.
4 • Documento n.4 allegato alla comparsa di costituzione;
si tratta di una e-mail datata
09/06/2020 ricevuta da recante comunicazioni tra e un potenziale CP_1 Pt_1
cliente russo nonché concernente il produttore CP_3
Introducendo le risposte al quesito, distinte per singolo cliente proposto in atti quale concorrente da , si evidenzia in via preliminare che tra i documenti di Controparte_1
causa non sono presenti mandati sottoscritti da con altri preponenti diversi Pt_1
dalla convenuta.
Con riferimento al produttore in atti sono presenti i seguenti documenti dal CP_3
contenuto tecnico contabile utili a rispondere alla prima parte di quesito:
- il documento n.3 allegato all'atto di citazione col quale elenca alla convenuta Pt_1
i nominativi delle aziende con le quali collabora nel mercato russo senza menzionare
CP_3
- il documento n.4 allegato alla comparsa di costituzione in cui specifica di Pt_1
non essere agente CE ora (“I'm not agent CE now”). Sul punto si evidenzia che parte convenuta a pag. 9 della comparsa di costituzione erroneamente scrive che
[...]
non è ““ancora” agente . Pt_1 CP_3
- il documento n. 6 allegato all'atto di citazione recante la lettera raccomandata datata
10/06/2020 trasmessa da la quale, nell'ultimo paragrafo, lamenta la CP_1
circostanza che la società “…Tl abbia assunto mandato di agenzia…con la Pt_1
Società diretta concorrente di ”. CP_3 Controparte_1
Dall'esame attento dei documenti sopra illustrati, da un punto di vista tecnico contabile, non sono presenti elementi a supporto o a sfavore della circostanza che abbia Pt_1
assunto mandati in concorrenza con con particolare riferimento ai prodotti CP_1
delle società CP_3
In merito all'attività concorrenziale potenzialmente svolta da collaborando Pt_1
con Sichenia-ceramica e Cipa-ceramica industriale, in atti sono presenti i seguenti documenti dal contenuto tecnico contabile utili a rispondere alla prima parte di quesito:
5 - il documento n. 10 allegato all'atto di citazione recante le fatture 9/10/11/13/16 del
2020 emesse da ed indirizzate tutte a;
Pt_1 Controparte_1
- il documento n. 3 allegato all'atto di citazione col quale comunica alla Pt_1
convenuta di intrattenere rapporti commerciali con Sichenia-ceramica e Cipa-ceramica industriale;
- i documenti nn. 8 e 9 allegati alla comparsa di costituzione i quali recano lo stesso elenco di cui al documento n.3 di cui sopra e coi quali comunica alla Pt_1
convenuta di intrattenere rapporti commerciali con Sichenia-ceramica e Cipa-ceramica industriale.
Come nel caso del cliente dall'analisi dei documenti sopra illustrati, da un CP_3
punto di vista tecnico contabile, non sono presenti elementi a supporto o a sfavore della circostanza che abbia assunto mandati in concorrenza con Pt_1 Controparte_1
trattando commercialmente i prodotti delle società Sichenia ceramica e Cipa-ceramica industriale.
Allo stesso tempo non sono in atti documenti contabili che permettano di ricostruire le caratteristiche dei prodotti venduti da per individuare se sia stata fatta Pt_1
concorrenza commercializzando prodotti affini a quelli della preponente, ad esempio ordini con le descrizioni tecniche del prodotto venduto, fatture con allegate gli ordini e le bolle di accompagnamento et similia. Sul punto si riporta l'osservazione svolta nel corso della II sessione di operazioni peritali da parte del CTP di parte convenuta, il quale ha evidenziato che “le aziende , e commercializzano Pt_2 Pt_3 CP_3
prodotti in concorrenza con quelli della Fabbrica e Ava come da cataloghi e tabelle comparative depositate in atti e relativi documenti n.3 comparsa, docc. dal 19° al 19n della memoria 183 n.6 cpc.”
Al punto 3) pagg.1 e 2 delle proprie osservazioni, il CTP di parte convenuta rappresenta che “…è in contestazione, viceversa, il fatto che detti prodotti fossero – secondo parte convenuta - o non fossero -secondo parte attrice - in concorrenza con quelli di
[...]
. Detta valutazione, come correttamente richiesto dall'Ill.mo Tribunale era ben CP_1
6 fattibile, essendo presenti agli atti documenti tecnici del settore ceramico, attraverso cui si può ben determinare la concorrenza dei prodotti di con i prodotti delle CP_1
società , e CE…. Come già precisato nel corso delle operazioni Pt_2 Pt_3
peritali, la risposta al quesito posto dal Giudice adito avrebbe richiesto che il CTU nominasse un ausiliario, esperto del settore, che mettesse a confronto i diversi cataloghi prodotti in atti….”.
In merito alle suddette osservazioni si evidenzia che il quesito pone domande diverse rispetto a quelle interpretate dal CTP ora e condivise tra i consulenti nel corso delle operazioni peritali, in quanto chiede al CTU di accertare l'assunzione da parte dell'attore di mandati in concorrenza con quello di . Da un punto di vista CP_1
tecnico contabile non sono state individuate prove dell'assunzione di mandati in concorrenza con l'assenza di mandati è altresì accompagnata CP_1
dall'assenza di altri documenti dal carattere tecnico contabile tra i quali quelli sopra citati, ad esempio ordini, bolle, conferme d'ordine e altri possibili. Di conseguenza, anche nell'ipotesi che i prodotti delle società concorrenti menzionate nel quesito siano concorrenziali da un punto di vista tecnico a quelli di , non è documentato CP_1
contabilmente in atti che l'attore abbia venduto i prodotti delle società , , Pt_2 Pt_3
Ne discende che un ausiliario tecnico del CTU, pur se rinvenisse che i prodotti CP_3
di , , sono in concorrenza con quelli di , non Pt_2 Pt_3 CP_3 CP_1
apporterebbe alcun ausilio alle risposte da fornire al quesito che chiede invece di accertare “… l'assunzione di mandati in concorrenza con ”. Parte_4
Per i motivi suddetti nel corso delle operazioni peritali non è stata verbalizzata l'esigenza di nominare un ausiliario tecnico del CTU per rispondere al quesito, diversamente da quanto afferma nelle proprie osservazioni il CTP di parte convenuta.
Sul punto si resta a completa disposizione dell'Ill.mo Sig. Giudice per ogni approfondimento fosse ritenuto utile. Anche controparte ha formulato osservazioni su questa parte del quesito e a pag.1 delle proprie precisazioni i CCTTPP di parte attrice
7 riferiscono che “…condividono, sul punto, le conclusioni cui è pervenuto il CTU.””
(pagg. 12-19 della relazione peritale depositata in data 11/05/2023).
Nel prosieguo della sua relazione il C.T.U. evidenzia che “dall'anno 2016 all'anno
2018, si è verificata una diminuzione di fatturato realizzato da parte dell'agente
[...]
rispetto agli obiettivi concordati con la ”, ma rileva anche che “non Pt_1 CP_1
sono disponibili documenti che facciano ricondurre la diminuzione di fatturato realizzata da all'assunzione di nuovi mandati da parte della stessa con Pt_1
preponenti diversi dalla convenuta” (pagg. 20-21 della relazione peritale).
Alla luce delle risultanze peritali sopra riportate – che il Tribunale ritiene di dover condividere e fare proprie, in quanto sorrette da congrua ed esauriente motivazione, immune da vizi logici e giuridici – deve ritenersi indimostrata l'asserita violazione, da parte di dell'obbligo di non concorrenza previsto dall'art.
3.1 del contratto di Pt_1
agenzia, così come prospettata nella comunicazione del 10/07/2020, e deve pertanto escludersi la sussistenza di una giusta causa di recesso integrata da tale lamentata violazione.
Va poi osservato che l'asserito mancato raggiungimento dei minimi di vendita in alcuni periodi, potendo dipendere da svariate cause, anche non imputabili all'agente, non può essere considerato di per sé un inadempimento contrattuale di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
né risulta decisiva la presenza nel contratto di agenzia di una clausola risolutiva espressa riferita al mancato raggiungimento di un minimo di fatturato in un determinato periodo, poiché ciò non esclude la necessità di verificare in concreto la sussistenza di un inadempimento che integri una giusta causa a norma dell'art. 2119 c.c. (v. Cass. 18/05/2011 n. 10934, secondo la quale “il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.) e, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente a una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui non venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma
8 di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso”).
Non può tenersi conto in questa sede di altri motivi di recesso dal contratto di agenzia, non indicati nella comunicazione del 10/07/2020 (come l'asserita violazione dell'art.
3.3 del contratto de quo, per avere l'agente comunicato tardivamente al preponente l'assunzione di mandati relativi a prodotti non concorrenti), poiché la giusta causa deve essere indicata nell'atto di recesso (v. Cass. 29/02/2024 n. 5415, secondo la quale “non potrebbe dirsi perfezionata una manifestazione di volontà di recedere (non già ad nutum, bensì) “per giusta causa”, che non indichi tale causa”, e “la necessità di detta indicazione nell'atto di recesso si connette direttamente al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e all'esigenza che la controparte, cui il recesso è rivolto, sia posta in condizione di difendersi e di contestarlo efficacemente in giudizio”).
Per quanto riguarda la quantificazione delle indennità eventualmente spettanti a
[...]
il C.T.U. è pervenuto alle seguenti conclusioni: Pt_1
“È stato esaminato con specifica attenzione il conteggio relativo alle indennità di cui alla seconda parte del quesito e proposto nel doc. n. 11 allegato all'atto di citazione. Si evidenzia che nel corso delle operazioni peritali del 20/02/2023, cui erano presenti tutti i consulenti di parte e la parte , a pag.4 è riportato che “le parti Controparte_1
concordano sui valori indicati dall'attore circa l'indennità sostitutiva del preavviso €
31.363,20, oltre ad € 43.192,64 a titolo di indennità suppletiva di clientela per un totale di € 74.555,84.”.
Di conseguenza, essendo accettati i calcoli in atti da entrambe le parti, non si effettuano ulteriori conteggi e si resta a disposizione dell'Ill.mo Sig. Giudice per ogni informazione integrativa dovesse essere utile o necessaria.
Sulla base dei risultati sopra illustrati in Tabella 1 ed esplicitati in narrativa, all'attore non spetta alcun emolumento per indennità meritocratica” (pagg. 39-40 della relazione peritale).
9 L'insussistenza di una giusta causa di recesso comporta il diritto di Pt_1
all'indennità sostitutiva del preavviso e all'indennità suppletiva di clientela, per un importo complessivo di € 74.555,84, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di tale importo, maggiorato degli interessi legali;
non è dovuta invece alcuna somma a titolo di indennità meritocratica, come accertato dal C.T.U.
Deve poi confermarsi l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa in data 01/06/2022 a favore di con la quale è stato ingiunto a il pagamento della Controparte_1 Pt_1
somma di € 14.022,27, pari alla differenza tra la somma di € 28.175,85, pacificamente dovuta alla società convenuta a titolo di restituzione di importi che ha Pt_1
incassato dai clienti per conto della preponente e non trasferito alla stessa (non risultando provato l'incasso della maggiore somma di € 30.878,66 richiesta in via riconvenzionale), e la somma di € 14.153,58 pacificamente dovuta all'agente a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte.
Va integralmente rigettata, invece, l'ulteriore domanda riconvenzionale proposta da
[...]
non ravvisandosi danni subiti dalla stessa a causa di inadempimenti Controparte_1
contrattuali dell'agente.
Va infine disattesa la domanda attorea di accertamento della natura privilegiata del credito dell'agente, stante la carenza di qualsiasi interesse di ad ottenere tale Pt_1
accertamento in questa sede, oltre alla carenza di legittimazione passiva della società debitrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) accertata l'insussistenza di giusta causa del recesso comunicato con lettera del
10/07/2020 da a condanna Controparte_1 Pt_1 Controparte_2
quale società incorporante di al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 74.555,84, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
10 2) conferma l'ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter c.p.c. emessa in data 01/06/2022 a favore di per la somma di € 14.022,27, oltre alle spese legali relative Controparte_1
all'istanza di ingiunzione;
3) respinge ogni altra domanda proposta dalle parti;
4) condanna quale società incorporante di Controparte_2 CP_1
a rifondere a le spese del presente giudizio, che liquida in € 820,03 per
[...] Pt_1
anticipazioni ed € 11.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., ponendo in via definitiva interamente a carico della convenuta il compenso dovuto al C.T.U., già liquidato in corso di causa.
Così deciso in Ravenna, il giorno 26/03/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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