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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/07/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1642/2021 + 1690/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite di II Grado iscritte a ruolo ai nn. r.g. 1642/2021 e 1690/2021 promosse da:
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Siena, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicoletta Silipo e Filippo Frignani, anche disgiuntamente tra loro, come da procura in atti
- appellante nel proc. n. 1642/21 n.g.r. ed appellata nel proc. n. 1690/21 r.g. -
contro
(c.f. , (c.f. ed (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 Controparte_3
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Cortazzo e Cinzia Sandrucci, anche C.F._3 disgiuntamente tra loro, come da procura in atti
- appellanti nel proc. n. 1690/21 n.g.r. ed appellati nel proc. n. 1642/21 r.g. -
e
(p. iva , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Arezzo, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Fralassi, come da procura in atti
- appellante in via incidentale nel proc. n. 1642/21 r.g. ed appellata nel proc. n. 1690 r.g. –
avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in data 2.9.2021 dal Tribunale di Siena, pubblicata in data
7.9.2021
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 3.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI: Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi di gravame sopra esposti, – in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza gravata;
– in via istruttoria, ammettere le prove richieste con comparsa di risposta nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. e disporne
l'espletamento: – nel merito: in riforma dell'Ordinanza gravata, respingere la domanda della ricorrente e dei terzi intervenuti perchè infondata in fatto e in diritto, oltrechè sfornita di prova;
– in denegata ipotesi, accertare la responsabilità dell per il ritardo diagnostico, come descritto in Parte_2 premessa, e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni in favore della ricorrente e dei terzi intervenuti;
– in ulteriore denegata ipotesi, rideterminare il risarcimento in favore della ricorrente e degli intervenuti in misura inferiore rispetto a quanto stabilito dal Tribunale di Siena;
in ogni caso, con espressa richiesta di restituzione delle eventuali somme corrisposte in esecuzione dell'ordinanza oggi impugnata;
con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata ed appellante in via incidentale “Voglia Controparte_5 la Corte di Appello di Firenze adita, per quanto sopra esposto, dichiarare inammissibile ex art 348 bis cpc
l'appello della ovvero respingere l'appello proposto dalla Parte_3 [...]
contro la ordinanza impugnata del Tribunale di Siena perchè infondato in Parte_3 fatto e diritto ed in accoglimento dell'appello incidentale riformare la ordinanza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante
[...]
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e della presente Parte_3 procedura di secondo grado in favore della comparente con vittoria quindi delle spese e del compenso professionale “;
Per parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita contrariis rejectis per le CP_6 motivazioni di cui in narrativa:
1. in via preliminare: a) disporre la riunione dell'appello tempestivo promosso dai GG.ri , e averso la medesima ordinanza ed iscritto al n° Controparte_1 CP_2 Controparte_3
RG 1690/2011 alla presente causa, iscritta antecedentemente;
b) respingere l'istanza ex art.351 c.p.c. e, per
l'effetto, confermare l'esecutività dell'ordinanza Rep. 1370/2021 RG n. 1568/2019 pubblicata il 07.09.2021, con irrogazione a carico della della pena pecuniaria prevista Parte_3 dall'art.27 della Legge 183 del 12.11.2011 in misura non inferiore ad €.250,00.; c) ai sensi e per gli effetti dell'art.342 c.p.c. dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Parte_3 per tutti i motivi rappresentati nella presente comparsa di costituzione e risposta;
2. nel merito: rigettare il gravame proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_3 con conferma della ordinanza impugnata nelle parti oggetto dell'atto di appello di controparte e, per l'effetto, intendendosi qui per riproposte tutte le domande, eccezioni anche di prescrizione e decadenza e contestazioni tutte nessuna esclusa svolte nel giudizio di primo grado, dai GG.ri , e Controparte_1 CP_2 [...]
senza rinuncia o acquiescenza alcuna, accogliere le domande dei GG.ri , CP_3 Controparte_1 CP_2
e così come precisate in primo grado da intendersi qui per integralmente riportate e
[...] Controparte_3 trascritte e respingere invece le domande ex adverso proposte;
e) accogliere il tempestivo gravame proposto dai GG.ri , e e, per l'effetto, in parziale riforma della Controparte_1 CP_2 Controparte_3 ordinanza Rep. 1370/2021 RG n. 1568/2019 del Tribunale di Siena pubblicata il 07.09.2021, confermato il resto, accogliere le conclusioni tutte rassegnate nell'atto di citazione in appello iscritto al n. RG 1690/2021 che di seguito si ritrascrivono: 1) ribadire, accertare e comunque dichiarare la responsabilità dell'appellata in via principale, ex lege 24/2017 e/o ex art. 2059, c.c e/ 2043 c. in termini di responsabilità causale, CP_7 concausale o come perdita di chance;
2) riformare l'ordinanza laddove omette di liquidare il danno da inabilità temporanea subito dalla SI.ra e, per l'effetto, accertato e dichiarato in 60 giorni la durata Controparte_1 di detta inabilità, condannare l' , in persona del suo legale Parte_3 rappresentante p.t., al risarcimento del relativo danno non patrimoniale, in favore della SI.ra
[...]
, nella misura pari ad Euro 8.910,00.= o quella diversa somma ritenuta di giustizia e di ragione, oltre CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali. 3) riformare l'ordinanza laddove riduce della metà la liquidazione del danno da invalidità permanente sul presupposto di una asserita incidenza del 50%. delle pregresse patologie sul danno irreversibile subito dalla SI.ra e, per l'effetto, accertato e dichiarato Controparte_1 che il danno complessivo permanente di cui è affetta la SI.ra è pari al 90%, condannare Controparte_1
l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento del Parte_3 relativo danno non patrimoniale, nella misura pari ad Euro 1.127.795,00.=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4) riformare l'ordinanza laddove non riconosce il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica in favore della SI.ra e, per l'effetto, accertata e dichiarata la Controparte_1 sussistenza di tale tipologia di danno patrimoniale e l'applicabilità dell'art. 1226 c.c. all'ipotesi per cui è causa, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al Parte_3 relativo risarcimento nella misura pari ad Euro 602.769,60.= oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
5) riformare l'ordinanza laddove ha quantificato il danno non patrimoniale dei GG.ri e CP_2 [...]
e, per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale CP_3 Parte_3 rappresentante p.t., al risarcimento, per ciascuno di essi, nella misura pari ad Euro € 336.500,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello e di quello di primo grado oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, , dopo aver promosso avanti al Controparte_1
Tribunale di Siena, un accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis c.p.c., aveva convenuto in giudizio, davanti al predetto tribunale, l' (di seguito al fine di ottenere Parte_3 CP_8
- previa declaratoria della responsabilità sanitaria della stessa per le patologie provocate dai sanitari dipendenti dalla struttura a partire dall'agosto 2015 e del danno biologico da invalidità permanente da lei subito nella misura pari al 90% – la condanna della convenuta e/o in estensione della terza chiamata in causa
(di seguito qualora fosse stata accertata la Controparte_4 Pt_4 responsabilità di quest'ultima come richiesto dalla convenuta, al pagamento in suo favore della somma di euro 1.723.995,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti.
A fondamento della domanda, aveva esposto che: 1) alla fine del mese di luglio 2015, aveva iniziato ad accusare una cefalea con dolore pulsante e continuo che andava ad interessare tutta la testa prevalentemente in zona bifrontale, irradiandosi poi alla regione cervicale ed alle spalle;
2) dopo un paio di giorni, non essendo riuscita a migliorare la situazione con i comuni farmaci antidolorifici, si era recata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Campostaggia in Poggibonsi (SI), dove era stata visitata, le era stato prescritta l'assunzione di un Toradol endovena ed era stata rinviata a casa;
3) poiché la sintomatologia non era regredita, in data 1.8.2015, si era nuovamente recata al predetto Pronto Soccorso, ove aveva avuto un episodio di vomito. In quella occasione il medico le aveva diagnosticato una gastrite e le aveva praticato del in data 8.8.2015, dopo aver chiamato la guardia medica, era tornata al Pronto Soccorso, ottenendo Pt_5 lo stesso risultato;
in data 15.8.2015, persistendo la sintomatologia dolorosa, aveva chiamato la guardia medica ed il 16.8.2015 si era recata nuovamente al Pronto Soccorso ed in entrambi i casi le era stata praticata la solita terapia antidolorifica;
4) in data 17.8.15, aveva nuovamente chiamato il 118 e, su indicazione dello stesso, era stata portata al Pronto Soccorso di Campostaggia dove le era stato eseguito un esame Tac senza contrasto ed era stata richiesta una visita neurologica da eseguire presso l'Ospedale di Siena;
5) a seguito della visita neurologica, lo stesso giorno, era stata rinviata a domicilio;
6) in data 18 e 20 agosto 2015, essendosi associati alla lancinante persistente cefalea, anche disturbi visivi e di deambulazione, si era inutilmente nuovamente rivolta al 118, fino a che, il giorno 20.8.15, si era recata sua sponte e privatamente, dall'oculista di sua fiducia, dott.ssa che aveva subito riscontrato la presenza di una papilla Persona_1 da stasi e l'aveva fatta ricoverare d'urgenza presso l' U.O.C. Stroke Unit dell'Ospedale di Siena, ove le avevano diagnosticato una trombosi dei seni venosi cerebrali;
7) dopo il ricovero, era stata sedata ed aveva perso il ricordo dei quattro giorni successivi e 8) successivamente, al momento in cui aveva ripreso l'uso della memoria ed il contatto con il mondo esterno, si era resa conto di non essere più in grado di vedere e da allora non aveva più recuperato il visus, le mancava l'equilibrio, non avvertiva più odori o sapori, riuscendo a distinguere solo il freddo dal caldo ed appena il dolce dal salato e dall'amaro, presentava deficit di forza soprattutto agli arti superiori e sensazioni di scosse elettriche a livello della coscia sinistra ed era frequentemente soggetta a vomito durante l'assunzione di pasti.
La medesima aveva, inoltre, dedotto di essersi rivolta ad un medico legale di sua fiducia, dott. Per_2
per una consulenza e che dalla perizia redatta da quest'ultimo in data 3.4.2018, corredata delle
[...] argomentazioni del neurologo prof. era emerso l'errato trattamento sanitario ricevuto dai Persona_3 medici in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Campostaggia e dell'Ospedale di Siena, i quali:
1) non avevano diagnosticato la patologia che aveva dato origine alla prolungata e persistente sindrome cefalalgica, anche quando a tale sintomo si era associato vomito e disturbi visivi;
2) non avevano eseguito i doverosi accertamenti diagnostici (visita oculistica ed esame del fondo dell'occhio) che con certezza, come poi avvenuto in tempi successivi ad opera di altri sanitari, avrebbero portato al giusto e corretto inquadramento diagnostico;
3) avevano refertato come negativo l'esame TAC del cranio, che, invece, evidenziavano segni di ipertensione endocranica in atto;
4) l'avevano indirizzata verso il reparto di U.O.C.
Stroke Unit anziché di neurochirurgica come invece la patologia in atto imponeva ai fini di un corretto trattamento;
5) avevano sottovalutato e trascurato, nella loro intrinseca pericolosità e valenza diagnostica, i disturbi del visus da lei presentati e soprattutto 6) avevano errato il trattamento terapeutico della ipertensione endocranica affrontata mediante approccio farmacologico inadeguato anziché mediante corretto trattamento neurochirurgico (“il trattamento principe era la deliquorazione immediata quindi una derivazione spino esterna e TO e anche cortisonici da tenere, però, sostanzialmente a latere a causa del diabete da cui era affetta, tali errori, nel loro susseguirsi, avevano determinato un mancato contrasto all'aggravarsi della ipertensione arteriosa che, alla fine, ha causato il grave danno neurologico rappresentato dalla gravissima sofferenza dei nervi cranici con conseguente cecità totale, anosmia e ageusia”).
Detti errori erano stati ravvisati anche dal Collegio peritale nominato in sede di a.t.p. che, pur escludendo la responsabilità dei sanitari della avevano accertato una negligenza, imprudenza ed imperizia grave di Pt_4 tipo omissivo nell'operato dei sanitari dell' “per non aver tempestivamente messo in atto quei CP_8 provvedimenti diagnostici e soprattutto terapeutici (“infusione sotto controllo glicemico di TO, diuretici ed eventualmente steroidi, oltre che di derivazione neurochirurgica con shunt ventricolo- peritoneale come supportato dalle più accreditate linee guida”) ed avevano riconosciuto l'esistenza di un rapporto causale tra il loro operato ed il danno da lei subito (ovvero cecità assoluta, ageusia e anosmia), quantificando quest'ultimo in 60 giorni di inabilità temporanea assoluta ed in una riduzione della integrità psico-fisica nella misura di un ulteriore 45% considerando che “a fronte di una patologia come la trombosi dei seni venosi cerebrali ed in presenza di patologie ed eziologia multifattoriale che affliggevano ed affliggono la ricorrente (in particolare la severa policitemia che costringevano la a ripetuti interventi di CP_1 salassoterapia), sarebbero con buona probabilità (50%) comunque residuati postumi anche severi sulle strutture nervose interessate, pur in presenza di un corretto comportamento da parte di tutti i sanitari intervenuti (giudizio controfattuale)”.
Il Collegio peritale aveva, poi, confermato la sua perdita totale della capacità lavorativa specifica (operatrice nelle mense e cucine) a causa del grave deficit sensoriale (cecità, anosmia, ageusia) e la necessità di una assistenza personale di una certa continuità.
Erano intervenuti nel giudizio, ed (rispettivamente madre e figlio della CP_2 Controparte_3 ricorrente), che, ad adiuvandum, avevano chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da CP_1 in ordine all'an ed al quantum debeatur e la condanna della al pagamento in loro favore della
[...] Pt_6 somma di euro 331.920,00 ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno riflesso da loro subito quali familiari conviventi della ricorrente per la condotta illecita tenuta dai sanitari della azienda resistente e/o dei sanitari della Pt_4 Si era costituita in giudizio la che aveva chiesto il rigetto delle domande attoree e di quelle avanzate CP_8 dai terzi intervenuti ed in subordine, previo accertamento della responsabilità della per il ritardo Pt_4 diagnostico, come descritto in premessa, la condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore della ricorrente;
nonché, in ulteriore denegata ipotesi, qualora fosse stata riconosciuta la propria responsabilità, la propria condanna in via solidale con l previa individuazione delle percentuali di incidenza Pt_4 dell'operato dei medici in servizio presso le predette strutture rispetto al danno subito dalla . CP_1
Si era costituita in giudizio anche la che aveva chiesto il rigetto delle domande attoree, di quelle Pt_4 avanzate dai terzi intervenuti e di quelle formulate dalla nei suoi confronti. CP_8
La causa, istruita documentalmente e mediante l'acquisizione da parte del Giudice del fascicolo di era CP_9 stata definita dal Tribunale di Siena con la ordinanza emessa in data 2.9.2021, pubblicata in data 7.9.2021, con la quale il predetto Tribunale aveva: 1) condannato l' al pagamento in favore di CP_8 Controparte_1 dell'importo di euro 443.075,15 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo, nonché al pagamento in favore di e di CP_2 CP_3
dell'importo di € 40.066,28 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre
[...] interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo;
2) posto a carico della le spese di lite e CP_7 Part 3) dichiarato compensate le spese di lite tra la e la CP_8
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“
1. L'”an” della responsabilità. ha introdotto il presente giudizio all'esito del procedimento Controparte_1 di accertamento tecnico preventivo ex art. 8 Legge 24/2017 iscritto al n° RG 1719/2018 e conclusosi con il deposito della CTU al fine di ottenere dall' il risarcimento dei danni Parte_3 subiti a causa e per effetto delle condotte negligenti ed imprudenti dei sanitari che, secondo la prospettazione difensiva, nel 2015 causarono alla ricorrente la perdita totale della capacità visiva e delle capacità olfattive e gustative. La consulenza svolta, comprensibile alla lettura, ed esaustiva nelle conclusioni, ha fornito tutte le risposte richieste con la formulazione dei quesiti nonché preso adeguata posizione rispetto alle osservazioni dei consulenti di parte.
Alla luce della relazione e della documentazione sanitaria in atti, e salvo focalizzare di seguito le parti della relazione che guidano il convincimento della giudicante, deve rilevarsi che:
1. era ed è, Controparte_1 soggetto obeso affetto da diabete in trattamento con insulina e antidiabetici tipo orale, forte fumatrice, ipertesa;
2. è innegabile l'incidenza di dette patologie non solo sullo stato di salute generale ma anche sulla risposta all'intervenuto evento di trombosi e sui limiti alle possibilità d'intervento da parte dei sanitari intervenuti;
3. l'intervento neurochirurgico, nelle diverse modalità illustrate nella relazione, forse, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", non sarebbe stato risolutivo ai fini della reversibilità dell'evento trombotico ma la mancata richiesta, almeno di una consulenza neurochirurgica, ha privato la paziente di una, pur non elevata, possibilità di limitare il danno, comunque già in corso;
4. il danno irreversibile non può essere attribuito all'esclusiva responsabilità dei sanitari, il cui operato, di natura omissiva, può aver contribuito all'aggravamento della situazione patologica ma non al suo insorgere. Deve inoltre condividersi quanto argomentato dalla difesa dell' in ordine all'evolvere, in peius, delle condizioni della sig.ra Parte_3
dopo la dimissione e delle quali non è dato conoscere l'esatta progressione dovendosi ricordare che CP_1
è onere del danneggiato provare il nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e l'aggravamento della situazione patologica (Cass .28991/19) - per contro nessun elemento valutativo è stato fornito per potersi affermare che interventi diversi dalla sola terapia farmacologica non avrebbero comportato alcun beneficio per la paziente e sarebbero stati, al contrario, pericolosi;
5. deve ritenersi condivisibile l'esclusione di responsabilità in capo alla l in relazione alla natura della prestazione richiesta, Parte_2 al comportamento tenuto, come si legge, in modo convincente nell'elaborato peritale. In data 18.4.16 la CP_ commissione medica di Siena ha riconosciuto alla ricorrente invalidità del 100% per cecità bilaterale a seguito di trombosi venosa cerebrale con compromissione dei nervi ottici (Papille ottiche pallide lievemente rilevate, assenza del riflesso fotomotore). Di seguito, per maggiore chiarezza di quanto sopra espresso ( punti da 1 a 5) si riportano alcuni passi della relazione dei consulenti d'ufficio “l'errore diagnostico è conseguenza di un'oggettiva difficoltà di interpretazione dei dati clinici oltre che per un quadro sintomatologico non conclamato e anche per la concomitante altra patologia di cui era affetta la p.te che all'inizio della vicenda si era mostrata con sintomi che non avevano poco a che vedere con quelli che hanno portato alla invalidità finale… “ “Riteniamo che il trattamento applicato alla sig.ra non sia stato completamente all'altezza CP_1 della migliore scienza medico chirurgica attuale tenendo anche conto che doveva essere applicata da un reparto di alta specializzazione. Pur non negando l'indubbia scrupolosità della terapia medica effettuata, riteniamo che ci si sarebbe dovuto aspettare qualcosa in più per lo meno in collaborazione con l'equipe di neurochirurgia, che a quanto risulta dalle cartelle cliniche non è stata neppure interpellata. Appaiono quindi degni di nota i rilievi fatti dal Ctp Neurochirurgo di parte, circa l'opportunità di usare sollecitamente un piccolo catetere di derivazione liquorale esterna per alleviare l'ipertensione endocranica in atto, peraltro chiaramente rilevata a più riprese dagli oculisti. Appare pertinente anche il rilievo del Ctp attrice circa un'inopportuna precoce interruzione del trattamento con TO da parte dei medici di Siena. Tali rilievi trovano riscontro nelle linee guida del trattamento dell'ipertensione endocranica che prevede terapia con TO 20%
1gr/kg (30-60min) per 2-3 gg. associato a shunt lombo peritoneale-ventricolo peritoneale ed eventualmente fenestrazione delle guaine del nervo ottico. Da un esame del diario clinico si rileva che il TO è stato somministrato solo nella giornata del 24.8.15. Si osserva che, se l'azione decomprimente della terapia con TO non poteva essere usata per problemi cardiorespiratori e di diabete, poteva però essere presa in considerazione la strada della derivazione esterna applicata cautamente ed in maniera graduale e intermittente con costante monitoraggio della pressione intracranica. “si fa notare l'indubbia difficoltà nell'esecuzione del trattamento per le patologie concomitanti (e come detto talora fuorvianti) che impedivano
l'esecuzione della terapia più' indicata per adeguarsi alla diagnosi (corretta)che era stata posta. Si rileva però anche che poco è stato fatto per il superamento delle difficoltà presentatesi nel trattamento di questo specifico caso. Più specificatamente si fa rilevare che la sig.ra era (ed è) affetta da patologie CP_1 preesistenti ai fatti dell'estate 2015 oggetto del presente contenzioso, ovvero obesità, diabete, fumo, ipertensione arteriosa, sindrome delle apnee notturne, poliglobulia, sindrome bipolare. Tutte queste concomitanti patologie, unitamente al mancato possesso e\o al facile accesso ad adeguati mezzi diagnostici, costituiscono un esimente nei confronti della convenuta alla quale si ritiene non debba Parte_7 ascriversi responsabilità dell'iniziale mancato riconoscimento della reale patologia in atto al momento dei vari accessi nelle sue strutture (guardia medica compresa) nel mese di luglio-agosto 2015. Gli iter diagnostici terapeutici esplicati debbono ritenersi adeguati alle proprie possibilità. Diverso invece il caso dell'
[...]
nelle cui strutture la p.te fu ricoverata nell'agosto settembre '15. Pur Parte_3 riconoscendo la bontà dell'opera svolta, infatti, pur nelle difficoltà presenti di cui si è prima accennato si arrivò celermente ad una diagnosi corretta della patologia in atto, gli scriventi ritengono di poter scorgere alcune pecche nell'operato dei professionisti operanti in tali strutture. Si ritiene che il trattamento dell'ipertensione endocranica e relativa edema papillare non sia stato sufficientemente efficace ovvero adeguato ad un reparto di alta specializzazione qual è un reparto di Stroke Unit di una struttura di II livello. Il danneggiamento del nervo ottico si ritiene possa essere originato dal protrarsi dell'ipertensione endocranica insufficientemente trattata. E' lecito sostenere che un diverso comportamento dei sanitari del policlinico universitario senese, in particolare nell'indirizzare la sig.ra presso un reparto di neurochirurgia anziché neurologico di CP_1 stroke-unit avrebbe comunque consentito un diverso approccio terapeutico, come uso di TO a scalare
e derivazione decompressiva con shunt ventricolo-peritoneale e lombo-peritoneale, che avrebbe quasi certamente ridotto la ipertensione endocranica riducendo se non altro i danni a livello di nervi cranici, almeno con criterio di “perdita di chance”. Sembra quindi lecito riconoscere un rapporto causale diretto tra l'operato degli operatori del policlinico senese e almeno parte del danno di cui si dirà in seguito. Da rilevare come in data 17/08/2015 le fu prescritta correttamente dagli operatori di emergenza sanitaria una visita Pt_8 neurologica che effettuata il giorno seguente presso il policlinico senese si concluse senza diagnosi e sembra che in tale occasione, presso una struttura universitaria, non le fosse stato eseguito un fundus oculi, accertamento che invece fu fatto il giorno seguente da uno specialista privato con conseguente ricovero in urgenza presso la stroke unit del policlinico di Siena” “Non sembra conseguentemente invece potersi riscontrare nessuna mancanza nell'operato dei medici della intervenuti al domicilio della ricorrente Pt_8 sanitaria esibita e\o riferita dalla signora e dai numerosi precedenti riscontri in ambito ospedaliero effettuati non contestabili al domicilio della p.te) e di quelli osservanti la p.te in pronto soccorso in quanto devoluti alla risoluzione dei sintomi presentati dalla stessa, per altro sembra alternati a periodi di risoluzione della sintomatologia e demandando quindi a momenti successivi la diagnosi della patologia presso strutture specialistiche di 2°livello. Non ci sembra d'altro canto che anche un eventuale ritardo diagnostico di circa 24-
48 ore potesse modificare in modo importante l'evoluzione del quadro clinico, qualora fosse stato seguito da adeguati provvedimenti terapeutici in ambiente specialistico. “La riduzione della integrità psico-fisica della ricorrente intesa come danno biologico, e quindi anche comprensiva di tutte le componenti del danno non patrimoniale, giustificata da un criterio cronologico oltre che di esclusione di altre cause, può valutarsi come maggior danno conseguente alla condotta imperita ed imprudente degli operatori sanitari citati, nella misura del 45 (quarantacinque)%, considerando che a fronte di una patologia come la trombosi dei seni venosi cerebrali ed in presenza di patologie ad eziologia multifattoriale che affliggevano ed affliggono la ricorrente
(in particolare la severa policitemia che costringevano la a ripetuti interventi di salassoterapia), CP_1 sarebbero con buona probabilità (50%) comunque residuati postumi anche severi sulle strutture nervose interessate, pur in presenza di un corretto comportamento da parte di tutti i sanitari intervenuti (giudizio controfattuale).” “Dopo un'attenta lettura della relazione del CTP prof. e una ricerca bibliografica Per_4 mirata a chiarire detto argomento rileviamo che numerose possono essere le strategie terapeutiche per detta patologia. Il ricorso alla trombolisi è una pratica frequente, sia tramite la somministrazione per via sistemica con iniezione in vena, che direttamente nel coagulo durante una procedura angiografica. Si rileva che nessuna di queste metodiche è stata posta in essere né perlomeno tentata per cui l'esimente del “temuto danno” ci appare essere un mascheramento di ciò che non è stato fatto. Nessuno può affermare poi (con giudizio di certezza la riduzione della ipertensione endocranica con interventi invasivi, e noi CCTTUU non lo abbiamo certo affermato, ma è lecito applicare il criterio del “più probabile che non” trovandoci in campo civile ben evidente avendo supposto una probabilità oltre il 50% della omissione sanitaria. Il giudizio di probabilità doverosamente da noi espresso in questa consulenza deriva dal fatto che è anche impossibile stabilire un sicuro tempo di latenza per la comparsa di un danno attribuibile ad una responsabilità medica. E' pertanto indubitabile che le menomazioni attuali riscontrate sulla sig.ra non possano essere addebitate CP_1 interamente alla omissione e\o ritardo diagnostico da noi riconosciuto alla azienda universitaria senese, in quanto le molteplici e severe patologie dalle quali era ed è affetta, in conseguenza di importanti episodi acuti come quelli verificatisi nell'agosto del 2015 (trombosi acuta o subacuta dei seni venosi cerebrali), avrebbero comunque reliquato dei postumi importanti e su quali non si può che valutare con giudizio di buona probabilità e di un logico criterio clinico-razionale. In definitiva si conferma che si debbano riconoscere con buona probabilità (criterio del più probabile che non) elementi di imprudenza per la mancata se non altro consulenza neurochirurgica ed imperizia proprio nel ritardo diagnostico e terapeutico dal 17/08 al
21/08/2015 da parte di una struttura di II livello in presenza di un caso inviato da altra struttura e già presentato come paziente ad alto rischio, in quanto affetto da pluri-patologia vascolare e con sintomatologia neurologica persistente, dai sanitari in precedenza intervenuti ed appunto, una volta ipotizzato un adeguato sospetto diagnostico, inviato presso struttura a specializzazione adeguata al suo trattamento. La valutazione medico legale deve necessariamente tener conto di quanto inevitabilmente sarebbe comunque residuato ad una sofferenza neurologica severa, indipendentemente dai trattamenti più o meno adeguati posti in essere,
e quindi valutabile con il 50% del danno complessivo biologico attualmente residuato sulla sig.ra : CP_1
45% (quarantacinque)”
2. Il quantum del risarcimento. Sembra opportuno passare in rassegna, seppur brevemente, l'orientamento della Suprema Corte in materia. Con le pronunce n. 8828 e n. 16525 entrambe del 2003 la Corte di cassazione, operando un intervento razionalizzatore, aveva distinto il danno patrimoniale dal danno non patrimoniale, riconducibile, nelle sue varie espressioni (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) in cui possa risultare leso un valore inerente alla persona. Così nella pronuncia n. 16525/03 la Corte precisava: “ritenuto che il concetto di danno non patrimoniale, a cui fa testualmente riferimento l'art. 2059 c.c. non si identifichi con la formula tradizionale riduttiva del danno morale subiettivo e una volta ritenuto che la lettura costituzionalmente orientata della norma comporti che, per il principio di gerarchia delle fonti, il legislatore ordinario non possa limitare, ai soli casi previsti dalla normativa ordinaria, il risarcimento della lesione dei valori della persona umana ritenuti inviolabili dalla Costituzione, ne consegue che non vi è più la necessità di allocare la tutela del danno biologico nell'art. 2043 attraverso la costruzione dell''ipotesi del danno evento o del tertium genus di danno rispetto al danno patrimoniale ed al danno morale subiettivo“. Nell'alveo del danno non patrimoniale era quindi ricompreso il danno biologico nella sua più classica accezione di lesione all'integrità psicofisica accertabile in sede medico legale, il danno morale cd. soggettivo inteso come patema
d'animo interiore e contingente derivante dall'offesa subita, il danno cd esistenziale inteso come lesione di interessi essenziali della persona, ossia costituzionalmente garantiti (tra questi quelli legati alla salute, agli affetti familiari, alla reputazione, a titolo esemplificativo).
La Cassazione, Sez. Unite (26972/08 e 26973/08) ha ritenuto, non discostandosi sostanzialmente dal precedente orientamento, che nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a diversi tipi di pregiudizi risponde ad esigenze descrittive ma non individua autonome categorie di danno spettando al giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuandone le concrete ripercussioni sulle persone e provvedendo all'integrale riparazione.
Le Sezioni Unite riaffermano la nozione di danno biologico come danno conseguente alla lesione del diritto inviolabile alla salute, suscettibile di accertamento medico legale ed esplicante un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e relazionali del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
I pregiudizi di tipo esistenziale sono considerati risarcibili se costituiscono conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo
l'art. 2043 c.c. e devono rientrare nell'ambio dell'art. 2059 c.c., e quindi essere conseguenza di reato o di lesione di un diritto inviolabile della persona.
Muta invece la nozione di danno morale soggettivo “La nozione di danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata”. Nell'ambito del danno non patrimoniale il danno morale non individua un'autonoma sottocategoria ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi, quello “costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata da reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.”
Il danno non patrimoniale, così configurato, determina un risarcimento integrale ma, quale danno conseguenza, deve essere allegato e provato, non essendo mai in re ipsa.
Quanto alle modalità di liquidazione, precisa la Suprema Corte “Se vi sono degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione di danno biologico e di danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
Esclusa la praticabilità di tale operazione dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
In successive pronunce (Cass n. 531/14; Cass 16788/15) la Cassazione ribadisce il principio dell'unicità della categoria del danno non patrimoniale e al contempo della necessità del suo integrale risarcimento con
l'ulteriore precisazione (invero non di rilevo per il caso in esame) che la mancanza del danno biologico non esclude la configurabilità di un danno morale soggettivo e di un danno dinamico - relazionale : “le espressioni danno esistenziale e danno biologico non esprimono distinte categorie di danno trattandosi di locuzioni descrittive dell'unica categoria di danno che è quella del danno non patrimoniale, da identificarsi nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica…compito del giudice consiste nell'accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e procedendo alla loro integrale riparazione.
Come ritenuto dalla giurisprudenza (Cass. 910/2018; Cass. 7513/2018; Cass. 28989/2019) è una sofferenza interiore e non relazionale, «meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi». Si tratta dunque di una voce autonoma di danno che non rientra nel danno biologico.
Il giudice di merito, nella liquidazione del danno, biologico e morale, deve applicare integralmente le tabelle di Milano, le quali prevedono entrambe le voci di danno con l'indicazione di un valore monetario complessivo
(sentenza 28 settembre - 10 novembre 2020, n. 25164).
La giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante.
Il giudice può dunque accertare il danno morale ricorrendo al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza, in linea del principio dell'id quod plerumque accidit. In una recente pronuncia (Corte di cassazione n. 25164 del 10 novembre 2020,) è stato osservato, “come sia del tutto conforme a diritto, ed integralmente condiviso da questa Corte, il principio affermato in sentenza secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n.
7513/2018, Cass. n. 28989/2019).”
La Corte ha dunque da ultimo affermato il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.” 3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.
E, sempre prima di passare alla valutazione dei danni, occorre premettere che chi giudica, nel liquidare i danni da fatto illecito, tiene conto della pronuncia della Cassazione S.U. del 17.02.95 n.1712. Tale decisione non ha negato la validità del principio secondo il quale nell'ambito dei debiti di valore la rivalutazione monetaria ha lo scopo di ripristinare la situazione patrimoniale quo ante, mentre gli interessi monetari compensano il danno da ritardo nel godimento della somma dovuta.
In tale sentenza sono stati introdotti, però, due principi di notevole importanza. In primo luogo la S.C. ha affermato che il danno da ritardo subito dal danneggiato dev'essere provato con l'ausilio di criteri presuntivi ed equitativi e non necessariamente mediante l'applicazione di interessi monetari: tra tali metodi tuttavia, ben può essere utilizzato quello più semplice degli interessi ad un tasso che non deve necessariamente essere quello legale, ma che deve di volta in volta essere valutato, con la dovuta considerazione di tutte le circostanze obiettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito a causa della ritardata corresponsione del bene o dell'equivalente monetario.
In secondo luogo, la S.C., al fine di evitare una locupletazione del patrimonio del danneggiato ed un corrispondente depauperamento dell'autore dell'illecito, ha stabilito che gli interessi non possono essere calcolati sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, perché in tal modo, al creditore verrebbe attribuito un valore cui egli non ha diritto: ciò perché l'applicazione degli interessi costituisce l'applicazione degli interessi costituisce un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro, che, all'epoca del fatto illecito, non era certo rivalutata. Dunque, l'applicazione degli interessi deve tener conto dell'incremento di valore che subisce la somma capitale nel tempo.
Questo giudice, pertanto, con riferimento al primo principio, ritiene che, in assenza di prove specifiche, gli interessi possono essere liquidati, nel caso di specie, al tasso legale;
tale scelta prende in considerazione
l'entità, più avanti calcolata, della somma dovuta in relazione ai normali investimenti del cittadino medio in titoli pubblici, in depositi bancari e corrispondenti rendimenti. Con riferimento al secondo principio, chi giudica ritiene che gli interessi debbano essere calcolati sulle somme svalutate (alla data dell'evento dannoso) e progressivamente rivalutantesi sulla base degli indici annuali medi Istat. Quanto al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza e sino al saldo, gli interessi sono dovuti nella misura legale essendosi ormai il debito di valore trasformato in debito di valuta, produttivo di interessi nella sopradetta misura secondo le norme del codice civile.
Tornando al merito nella specie non occorre spendere molte parole per giustificare, su quanto riconosciuto a titolo di danno biologico sulla base delle tabelle SI ( 214.685,00) l'aumento massimo del 30%
(279.090,50) attesa la gravità delle ripercussioni sulla vita quotidiana, con riferimento in particolare, e pur tenendo conto della perdita dell'olfatto e del gusto, di uno stato di cecità che rende assai difficoltosa ogni relazione con persone e cose oltre a privare la persona, nel caso in esame, della possibilità lavorativa nella sua dimensione, prescindendo qui dall'aspetto economico, di rapporto interpersonale, di gratificazione e utilità per sé e per gli altri .
Quanto al danno morale, come ritenuto dalla giurisprudenza (Cass. 910/2018; Cass. 7513/2018; Cass.
28989/2019) è una sofferenza interiore e non relazionale, «meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi».
Si tratta dunque di una voce autonoma di danno che non rientra nel danno biologico. E non vi è dubbio che nella specie sia configurabile un apprezzabile quadro di sofferenza psichica, un patema d'animo interiore non contingente ovvero non destinato a scomparire con il trascorrere del tempo in ragione della gravità della compromissione della vita quotidiana. Il danno biologico dovrà pertanto essere aumentato di un un'ulteriore percentuale che può essere individuata in un ulteriore 50% su quanto già riconosciuto.
L'importo complessivo liquidabile sarà pari ad € 418.635,75, che maggiorato di interessi e rivalutazione, diviene € 443.075,15. Quanto al periodo successivo alla pubblicazione dell'ordinanza e sino al saldo, sono dovuti gli interessi nella misura legale essendosi ormai il debito di valore trasformato in debito di valuta, produttivo di interessi nella sopradetta misura secondo le norme del codice civile.
Il danno da perdita della capacità lavorativa generica deve ritenersi già ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute ed è quindi stata già considerata con la massima personalizzazione.
Parte ricorrente chiede il riconoscimento del risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Tale domanda non può essere accolta. E' vero che la ricorrente è stata dichiarata invalida al 100%
e non può più svolgere la precedente attività lavorativa ma ciò non comporta "l'obbligo del danneggiato di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla predetta della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico" (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3290).
La relativa prova incombe al danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare di non aver mantenuto, dopo
l'infortunio, altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (Cass. 27/06/2013, n. 16213; Cass.
20/10/2005, n.20321) e se, provata la riduzione o la perdita della capacità di lavoro specifica, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura.
Tale presunzione, peraltro, copre solo l'”an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione,
è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
Orbene la ricorrente, che percepisce una pensione d'invalidità pari ad € 1.579,00 mensili oltre la tredicesima mensilità, ha prodotto, a fondamento della propria domanda unicamente una busta paga relativa allo stipendio (di operatore tecnico cucina e mensa presso ) del novembre 2013 Parte_3
(precedente quindi di circa due anni rispetto all'evento dannoso) dal quale risulta -prescindendo dalle decurtazioni per periodi di malattia riferiti allo stesso mese - un importo di € 1221,49. Nessun'altra documentazione (dichiarazione dei redditi, tfr) è stata prodotta così che la giudicante non ritiene possibile quantificare un risarcimento a tale titolo che, come sopra detto, non può essere determinato in via equitativa sulla base di calcoli proposti dalla difesa della ricorrente ma avulsi da ogni supporto documentale.
3. La domanda degli intervenuti e , rispettivamente madre e figlio della CP_2 Controparte_3 ricorrente per il riconoscimento di un danno da lesione del rapporto parentale determinato, per ciascuno in €
331.920,00.
A fondamento della domanda hanno allegato stato di famiglia dal quale risulta la convivenza con CP_1
si legge nell'atto introduttivo “Il SI. , in particolare, è un giovane ragazzo che,
[...] Controparte_3 dovendo accudire la madre, non può coltivare gli interessi, gli hobby, gli svaghi le amicizie e le normali abitudini di vita tipiche di un soggetto della sua età. A ciò si aggiunga il patema d'animo derivante dal fatto che la giovane madre, a soli 38 anni, ha perso totalmente la vista e con essa ogni possibilità di svolgere le proprie funzioni, anche di genitore, divenendo totalmente dipendente dai familiari con lei conviventi. La SI.ra
, in particolare, non ha alcun rapporto sociale ed ormai la sua vita si volge esclusivamente intorno CP_2
a quella della figlia alla quale deve prestare tutte le cure e l'assistenza necessarie per le sue esigenze quotidiane”.
Nella medesima comparsa gli intervenuti hanno formulato una, sia pure generica, prova testimoniale, volta
a provare che, dal luglio 2015 madre e figlio dell'inferma si siano sempre alternati, nella cura ed esigenze quotidiane della stessa con stravolgimento delle proprie attività. Detta prova, sulla quale il primo giudice assegnatario non si era pronunciato, non è stata riproposta né nelle note di udienza del 29.12.2020 né nelle conclusioni rassegnate all'udienza del e neppure nelle note finali assegnate, così che è da intendersi rinunciata.
La sostenuta equiparabilità, ai fini del risarcimento, della lesione del rapporto parentale alla sua perdita non può essere condivisa.
Il danno da morte del congiunto consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (Cass 16992 del 20/08/2015) ovvero, come si legge già in Cass 10107/11 dal “ vuoto costituito dal non più godere della presenza e del rapporto con chi né venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra mogli e marito, tra genitori e figli, tra fratelli, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce tra i superstiti.
Tanto premesso secondo Cass 24689/20 Nella specie gli intervenuti hanno provato il rapporto di convivenza
e, pur in assenza di specifiche allegazioni, rimaste mere deduzioni difensive quanto asserito in comparsa, non vi è dubbio che possa considerarsi anche in via presuntiva, il legame familiare ed affettivo molto stretto, oltre al dolore e all'ansia quotidiana derivante dal cambiamento di vita dell'intero nucleo familiare a seguito della gravità delle condizioni in cu versa la ricorrente.
Tuttavia, trattasi di sofferenza non equiparabile a quella, irreversibile della perdita del familiare, potendo comunque essere coltivato un rapporto affettivo, per certi versi anche più intenso anche se più doloroso e fonte di crescente preoccupazione.
Per la quantificazione del danno chi giudica farà ricorso alle tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano munite, secondo la Suprema Corte, di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (da ultimo cass 8532/20).
Tuttavia non è precluso al giudice, in particolare nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - ove diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale - discostarsene anche dalla misura minima ivi prevista dando conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori ( Cass 29495/19).
A maggior ragione tale ragionamento potrà essere seguito in ipotesi di lesione al rapporto parentale: considerato quindi il minimo (non essendovi alcun elemento di personalizzazione da valorizzare) previsto da CP_1 dette tabelle in caso di perdita del rapporto parentale (genitore e figlio -genitore) pari ad € 168.250,00, dimezzato detto importo trattandosi di lesione e non di perdita, operata ulteriore riduzione tenendo conto della percentuale di responsabilità attribuita all'Azienda ospedaliera l'importo riconoscibile a ciascun degli intervenuti sarà pari ad € 37.856,25 che maggiorato di interessi e rivalutazione, diverrà pari ad € 40.066,28.
Quanto al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza e sino al saldo, sono dovuti gli interessi nella misura legale essendosi ormai il debito di valore trasformato in debito di valuta, produttivo di interessi nella sopradetta misura secondo le norme del codice civile.
Quanto alle spese processuali, (per la fase di accertamento preventivo e per la fase di merito) dovranno porsi
a carico della resistente in ragione della soccombenza (e dovendo il risarcimento essere Parte_3 integrale) così come liquidate in dispositivo sulla base del valore attribuito ( sui valori medi dello scaglione di riferimento , con esclusione della fase istruttoria e riduzione della fase decisoria in relazione al rito e all'attività effettivamente svolta per la fase di merito e per fase di studio, introduttiva e istruttoria per la fase di atp)
Anche le spese di ctu , come liquidate in corso di causa dovranno rimanere a carico della resistente. Possono compensarsi, in ragione della complessità della vicenda e dell'impossibilità di escludere la responsabilità della chiamata in causa della se non all'esito della consulenza (così da rinvenirsi, a mente di Corte Costituzionale n.
77/18 gravi ed eccezionali ragioni) la spese processuali tra e Parte_3
l Parte_2
Con atto di citazione ritualmente notificato (proc. n. 1642/21 r.g.), la ha proposto appello avverso detta CP_7 ordinanza, impugnandola con cinque motivi di gravame (per aver ravvisato la sua responsabilità per l'aggravamento del danno alla salute di derivante dalla trombosi cerebrale insorta nel luglio Controparte_1
2015, ritenendo non corrette le condotte del personale medico nel corso del ricovero iniziato il 20/8/2015 presso il reparto di Stroke;
per aver riconosciuto la sua responsabilità per un ritardo nella diagnosi, mandando esente da responsabilità l'azienda per aver quantificato il risarcimento in favore di Parte_2 in modo eccessivo;
per aver riconosciuto il risarcimento del danno in favore degli Controparte_1 intervenuti ed e per aver implicitamente disatteso le richieste istruttorie da CP_2 Controparte_3 essa formulate nella comparsa di risposta).
Con diverso atto di citazione ritualmente notificato in data successiva (proc. n. 1690/21 r.g.), CP_1
ed hanno anch'essi proposto appello avverso detta ordinanza,
[...] CP_2 Controparte_3 impugnandola con quattro motivi di gravame (per omessa liquidazione del danno da inabilità temporanea subito da;
per avvenuta riduzione alla metà della liquidazione del danno da invalidità Controparte_1 permanente sul presupposto di una asserita incidenza del 50%. delle pregresse patologie sul danno irreversibile subito dalla medesima;
per mancato riconoscimento alla medesima del risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica e per erronea quantificazione del danno non patrimoniale subito da e da ). CP_2 Controparte_3
Nel procedimento n. 1642/21 r.g., si è costituita in giudizio la che ha eccepito l'inammissibilità Pt_4 dell'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso, nonché proposto appello incidentale avverso la parte dell'ordinanza con cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio, nel proc. n. 1642/21 r.g., anche ed Controparte_1 CP_2 CP_3
, che hanno preliminarmente chiesto la riunione, allo stesso dell'appello da loro promosso (proc. n.
[...]
1690/2021 r.g.) avverso la stessa ordinanza.
I medesimi hanno, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ex art. 342 c.p.c. e CP_7 chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso, nonchè l'accoglimento dell'appello da loro proposto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado e disposta la riunione dell'appello n. 1690/21 al presente, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 14.10.2023 e rimessa sul ruolo, con ordinanza depositata in data 20.5.2024, per consentire l'espletamento di una nuova c.t.u. medico legale sulla persona di . Controparte_1
A seguito del deposito della c.t.u., la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025
e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello proposto dalla Pt_9 rispettivamente formulate, ex 342 c.p.c., da , ed ed ex art. Controparte_1 CP_2 Controparte_3
348 c.p.c. dalla Pt_4
Infatti, in relazione alla prima, questo Collegio ritiene che l'atto di appello consenta di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali che l'appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice e che, in relazione alla seconda, la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto” va intesa nel senso che l'operatività del filtro deve essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità della c.t.u. espletata in questo grado del giudizio, formulata dagli appellanti (che hanno sostenuto che la legge prevede un Parte_10 CP_12 procedimento a se stante avente ad oggetto un accertamento tecnico preventivo, regolarmente svolto in primo grado e conclusosi con una perizia motivata ed esaustiva redatta da specialisti scelti negli albi di professionisti fuori Foro), atteso che la condizione di procedibilità introdotta dalla L. 24/2017 (procedimento ex art. 696 bis o, in alternativa, procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010) per le domande di risarcimento da responsabilità sanitaria, non limita in alcun modo la discrezionalità del Giudice nelle attività istruttorie quali, come nel caso in esame, la rinnovazione delle indagini peritali e che questa Corte, con ordinanza del 7.6.2024 (che si conferma), ha già rigettato l'istanza di ricusazione dei c.t.u. nominati, proposta dai predetti appellanti.
Ciò detto, va, tuttavia, rilevato che i consulenti nominati in questa fase del giudizio, nonostante i quesiti loro posti nell'ordinanza del 20.5.2024 (“1) Descrivano i ctu la sintomatologia di , avuto riguardo Controparte_1 ai danni di natura neurologica diagnosticati nel mese di dicembre 2015; 2) Accertino la natura e l'entità delle lesioni di natura neurologica subite da;
3) Analizzino le condotte dei medici che hanno avuto Controparte_1 in cura la paziente nel corso degli accessi ospedalieri nei mesi di agosto 2015 e nel corso del ricovero presso
l' nei mesi di agosto e settembre 2015, valutino l'aderenza ai protocolli medici e Parte_3 alla migliore scienza ed esperienza, avuto riguardo alla diagnosi formulata e alle terapie somministrate;
4)
Accertino se lo sviluppo della patologia riscontrata nel mesi di dicembre 2015 fosse prevedibile al momento delle dimissioni della nel settembre 2015 e potesse essere evitato con un diverso approccio CP_1 terapeutico;
rivisitino, a tale riguardo, i temi in contrasto fra le parti, relativamente alla valutazione delle terapie approntate e alla posizione dei medici che visitarono la paziente durante i ricoveri presso il pronto soccorso di Campostaggia nel mese di agosto 2015 ; 5) Indichino la durata della invalidità assoluta e relativa
e la percentuale del danno biologico subito dalla;
6) Quantifichino l'invalidità lavorativa specifica CP_1 che è residuata alla in rapporto ai postumi accertati.) e contrariamente a quanto fatto da quelli CP_1 nominati in sede di a.t.p., hanno chiarito di non poter formulare la percentuale di “danno” subito dalla per la condotta inadeguata dei sanitari che l'avevano avuta in cura, in considerazione del fatto che CP_1 la cecità era intervenuta nel periodo successivo alle dimissioni della medesima dall'Ospedale senese, ritenendo più opportuno esprimersi in termini di percentuale di “riduzioni di chance di recupero visivo”.
Al riguardo, questo Collegio ritiene che i predetti consulenti abbiano utilizzato il termine “riduzione di chance” per indicare un concetto diverso da quello di “chance” e di “danno da perdita di chance” enucleato, nel tempo, dalla giurisprudenza di legittimità (comunque oggetto di espressa domanda da parte della ), CP_1 volendo solo riferirsi, nel caso di specie, alla percentuale di probabilità positive che l' aveva di CP_1 recupero visivo (“La perdita di chance che noi consideriamo è la percentuale di esito favorevole delle terapie che non sono state eseguite e delle quali non abbiamo sicure prove di evidenza nella loro efficacia. Per questo ci limitiamo a formulare una indicazione percentuale collegata all'entità del danno che la paziente presentava all'uscita dell'ospedale di Siena nel settembre 2015 ed alle presumibili possibilità che altre che altre procedure terapeutiche avrebbero potuto avere un esito favorevole.” – vd pag. 72 della perizia), in risposta al quesito n.
4, chiarendo che le stesse, al momento delle dimissioni dall'Ospedale senese, erano del 25/30%.
Detta risposta, pur apprezzabile, non appare, tuttavia, idonea a soddisfare il quesito n. 4 posto loro, che era finalizzato a verificare se lo sviluppo (ovviamente negativo) della patologia riscontrata nel mesi di dicembre
2015 fosse prevedibile al momento delle dimissioni della nel settembre 2015 e potesse essere CP_1 evitato con un diverso approccio terapeutico od al successivo n. 5, relativo alla richiesta di indicazione della percentuale di danno biologico subito dalla , per cui in relazione a questi quesiti (a cui i c.t.u. CP_1 nominati in questa fase di giudizio hanno ritenuto di non rispondere a causa della mancanza di notizie in ordine a ciò che era avvenuto nel periodo compreso tra le dimissioni ed il dicembre 2015) si farà riferimento alla risposta fornita dai c.t.u. nominati nel procedimento di a.t.p., atteso che, stante l'assenza di prove da parte della di eventi a cui addebitare in via esclusiva il peggioramento dello stato di salute della CP_7
nel periodo compreso tra le dimissioni ed il dicembre del 2015 ed interrompere il nesso di causalità, CP_1 le stesse non possono che ritenersi ulteriori conseguenze dannose della condotta inadeguata posta in essere dai medici senesi dall'agosto del 2015 fino alle sue dimissioni.
Passando al merito, l'appellante con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si ritiene opportuno CP_7 trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), ha censurato la decisione del primo giudice di ritenere non corrette le condotte poste in essere dal suo personale medico nel corso del ricovero della , iniziato in data 20.8.2015, presso il reparto di Stroke unit, che avevano provocato CP_1
l'aggravamento del danno subito dalla medesima a seguito della trombosi dei seni venosi cerebrali insorta nel luglio 2015, nonché di riconoscere la sua responsabilità per il ritardo nella diagnosi, mandando, invece, esente da responsabilità l che pure aveva visitato più volte la per giorni precedenti. Pt_4 CP_1
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener presente che la , dopo essere stata ricoverata in data 20.8.2015, presso il CP_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Siena, era stata a sottoposta ad Angio-RM dell'encefalo che aveva consentito la diagnosi di Trombosi Venosa Cerebrale diffusa e che, a seguito della stessa, era stata ricoverata presso la UOC Neurologia – Stroke Unit, ove era stata immediatamente iniziata la terapia anticoagulante con eparina endovena, imbricata con in data 24/8/2015, nonché una terapia, volta al controllo CP_13 dell'ipertensione endocranica, con SA e TO (che, però, era stato subito sospeso a causa delle condizioni cardio-respiratorie della paziente); che, nei giorni successivi la era apparsa in CP_1 condizioni di salute migliori (dal giorno 2.9.2015, non aveva più presentato più crisi ortostatiche;
la cefalea era migliorata e non vi erano annotazioni di disturbi del visus;
in pari data era stata eseguita TC che evidenziava “moderatamente ridotta l'iperdensità da trombosi venosa nota” ed in data 9.9.2015 era stata dimessa e inviata nella struttura riabilitativa Santa Fina a San Gimignano, ove rimaneva sino al 23 settembre per proseguire l'iter riabilitativo. All'atto di dimissione si attestava: “l'esame neurologico appare nei limiti della norma, migliorato il disturbo del visus (NIHSS: 0). La scala di Rankin modificata alle dimissioni è 0”, si confermava la terapia domiciliare della paziente con aggiunta di e si davano indicazioni per CP_13
l'esecuzione di una RMN encefalo e Angio RMN di controllo a tre mesi) e che, solo nel dicembre 2015, in occasione dell'esecuzione della risonanza magnetica prescritta, i medici avevano preso atto, per la prima volta, del peggioramento del visus con amaurosi, mai sino a quel momento segnalati.
Quanto sopra, dimostrava, a suo dire, che le strategie terapeutiche messe in atto durante il ricovero erano state efficaci, tanto che i sintomi erano andati progressivamente migliorando;
che lo stato di salute della alla dimissione era buono e non vi era alcuna evidenza né di cecità né di perdita dell'olfatto e del CP_1 gusto;
che la perdita di visus, olfatto e gusto si verificò successivamente alla dimissione dalla struttura senese per cause rimaste ignote, non avendo l' prodotto in giudizio la cartella clinica redatta dal Centro CP_1
Riabilitativo di San Gimignano e che, quindi, la medesima non aveva fornito la prova del nesso causale tra il danno finale e le sue asserite condotte colpose.
In relazione al secondo motivo, l'appellante ha evidenziato che, nelle settimane antecedenti all'unico accesso alla struttura senese per una visita neurologica (17/8/2015), la si era recata per ben tre volte, in CP_1 data 1/8/2015, 8/8/2015 e 16/8/2015, presso il presidio ospedaliero di Campostaggia (di competenza della
, lamentando a più riprese cefalee;
che il 17/8/2015, nel corso di un quarto accesso ospedaliero, i Pt_4 sanitari della avevano eseguito una Tac risultata erroneamente negativa;
che il 18/8/2015 ed il Pt_4
20/8/2015, l' si era recata altre due volte al Pronto Soccorso di Campostaggia ed anche in tali due CP_1 occasioni i sanitari non avevano ritenuto necessario effettuare ulteriori approfondimenti;
solamente all'esito di una visita oculistica privata, effettuata lo stesso 20/8/2015, alla medesima era stata rilevata una papilla da stasi che aveva imposto, alle ore 19:22, il ricovero presso l . Parte_3
Detta ricostruzione dei fatti, avrebbe dovuto determinare il giudice di primo grado a ritenere erroneo il ragionamento portato avanti dai CTU nominati in sede di a.t.p. (che avevano escluso la responsabilità dei medici di Campostaggia, che avevano visitato l' per 6 volte, addebitando, invece, un ritardo CP_1 diagnostico ai soli sanitari senesi, coinvolti per una visita neurologica solamente in data 17.7.2015, dove veniva esibita una TC negativa eseguita proprio a Campostaggia) ed a ravvisare la responsabilità dei medici in servizio presso quest'ultimo pronto soccorso per il ritardo di diagnosi derivante dell'erronea refertazione della TC.
I motivi sono entrambi infondati.
Al riguardo, con riferimento al primo motivo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale
è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (cfr da ultimo Cass. civ. ord. n. 25805 del 26.9.2024).
Tanto ricordato, va osservato che, nel caso in esame, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio predetto, atteso che tra le possibili spiegazioni del danno irreversibile ai nervi ottici subito dalla
, quello di un eventuale peggioramento dovuto a circostanze (rimaste ignote) avvenute nel periodo CP_1 in cui era stata ricoverata presso la struttura riabilitativa Santa Fina a San Gimignano o successivamente, nel periodo antecedente al dicembre 2015 in cui era tornata a casa, non era certamente quella che poteva definirsi prevalente.
Ed invero, anche a non voler condividere il profilo di responsabilità individuato dal giudice di primo grado
(che, sulla base della perizia svolta dai c.t.u. nominati in sede di a.t.p., aveva ritenuto che la scelta dei medici in servizio presso la struttura sanitaria senese di trattenere la presso un reparto di Stroke Unit CP_1 invece che indirizzarla verso un reparto di neurochirurgia, non fosse idonea, in quanto le aveva precluso la possibilità di ricevere un approccio terapeutico - come l'uso di TO a scalare e derivazione decompressiva con shunt ventricolo-peritoneale e lombo-peritoneale od il ricorso alla trombolisi sia tramite la somministrazione per via sistemica con iniezione in vena, che direttamente nel coagulo durante una procedura angiografica - che avrebbe potuto ridurre la ipertensione endocranica), si ripete che la , CP_1 contrariamente a quanto sostenuto dalla aveva espressamente chiesto, in sede di ricorso ex art. 702 CP_8 bis c.p.c., il risarcimento di tutti i danni da lei subiti, compresi quelli derivanti da perdita di chance e si osserva che anche dalla perizia espletata in questa fase del giudizio emergono comunque chiari elementi di responsabilità sanitaria della CP_8
Infatti, i c.t.u. hanno addebitato alla stessa sia il ritardo diagnostico verificatosi a seguito della tac eseguita in data 17.8.2015 presso le strutture dell'Ospedale di Poggibonsi, atteso che, al termine dell'accertamento, la aveva riferito annebbiamenti del visus, deambulazione incerta e cefalea nucale ed era stata CP_1 trasferita per “valutazione neurologica ed eventuale infettivologica” al Pronto Soccorso dell'Ospedale senese, ove i medici, dopo averla sottoposta a visita neurologica, in cui era stata consigliata la programmazione di
RM encefalo e psichiatrica, l'avevano dimessa con diagnosi “cefalea persistente in sindrome bipolare”, mentre avrebbero potuto eseguire l'approfondimento richiesto immediatamente, eventualmente con un ricovero in osservazione breve, invece di rimandare al domicilio la paziente (vd pag. 16 della relazione peritale, nonchè pag. 61 e 62, ove i c.t.u. hanno ribadito che i sanitari senesi – che non avevano preso in carico la paziente “nonostante fosse insorto in loro qualche dubbio come desumibile dagli ulteriori accertamenti prospettati (RMN encefalo)” - potevano porre od almeno sospettare la diagnosi di trombosi venosa centrale già in data 17.8.2015 e che il periodo successivo trascorso fino alla reale presa in carico del
20/08/2015 rappresentava un “ritardo diagnostico (attribuibile anche alla che, anche se di soli tre Pt_4 giorni, poteva aver ridotto almeno in parte le chance di recupero visivo. La diagnosi precoce ed il trattamento tempestivo sono essenziali per prevenire complicazioni gravi tra cui il deterioramento della vista e i danni neurologici permanenti. Ulteriormente problematica appare poi la ricostruzione e quindi la valutazione del comportamento tenuto dai sanitari senesi dopo la presa in carico della paziente il 20/08/2015 in quanto la documentazione esaminata appare almeno in parte incompleta nelle valutazioni circostanziate del loro operato in relazione alle modificazioni più o meno presenti del quadro clinico.”), sia l'incompleto approccio terapeutico (“Relativamente all'operato dei sanitari dell' un Parte_3 incompleto approccio terapeutico alla persistenza di papilla da stasi con deficit visivo ha presumibilmente ulteriormente ridotto le chance di recupero visivo rendendole più apprezzabili (ipoteticamente 25-30%) rispetto al semplice ritardo di tre giorni”).
In relazione al secondo motivo, va rilevato che, secondo i c.t.u. nominati in sede di a.t.p., l'errore diagnostico fatto dai medici in servizio presso l'Ospedale di Campostaggia era conseguenza di un'oggettiva difficoltà di interpretazione dei dati clinici della;
di un quadro sintomatologico non conclamato;
della CP_1 concomitante presenza di altre patologie (diabete mellito insulino-dipendente, obesità e sindrome metabolica, sindrome bipolare, ipertensione arteriosa in politerapia farmacologica, sindrome delle apnee notturne), che comportavano sintomi di vario tipo e ricadute di disturbi somato-psichici difficili da inquadrare, nonché di sintomi (quali la cefalea ed il vomito) che erano comuni a molte patologie non gravi
(anche a es. all'influenza) e che potevano essere indici di una patologia grave solo in caso di persistenza degli stessi dopo un adeguato periodo di tempo e la non rispondenza alle terapie intraprese (sintomi che, invece, nel caso di specie, erano più volte regrediti in risposta ad una terapia basata sui dolori riferiti dalla paziente) ed infine, del mancato possesso e\o al facile accesso ad adeguati mezzi diagnostici, che, invece, erano presenti nelle strutture specialistiche di 2° livello esistenti presso l'Ospedale e della scarsa incidenza Pt_3 di un eventuale ritardo diagnostico di circa 24-48 sull'evoluzione del quadro clinico, qualora fosse stato seguito da adeguati provvedimenti terapeutici in ambiente specialistico.
Tanto ricordato, si evidenzia che l'appellante non ha contrastato queste valutazioni con nessun elemento contrario, limitandosi ad enfatizzare unicamente il numero delle volte in cui la medesima si era recata presso le strutture ambulatoriali ovvero a rimarcare un elemento di per sé non significativo, considerato che l' era nota ai sanitari di emergenza, in quanto frequente visitatrice di tali ambulatori a causa delle CP_1 varie patologie di cui era affetta (circostanza pacifica), né detta valutazione può essere modificata sulla scorta delle risultanze della c.t.u. svolta in questo grado del giudizio, che ha confermato che l'unica condotta rilevante sotto il profilo della eventuale responsabilità sanitaria dei medici dell'Ospedale di Campostaggia era consistito nel ritardo diagnostico successivo alla tac espletata in data 17.8.2015, perché solo da quel momento si poteva sospettare la diagnosi di trombosi venosa cerebrale (“Un approfondimento doveroso sulle immagini da parte dei sanitari di Campostaggia avrebbe quindi comportato la possibilità di giungere al sospetto diagnostico di trombosi venosa cerebrale in occasione dell'accesso del 17/08/2015.”), segnalando, tuttavia che i medici, “avendo riscontrato modifiche significative del quadro (qualità della cefalea e disturbo del visus)”, avevano subito “inviato la paziente a consulenza neurologica in un ospedale di livello superiore quale l' ”, nonchè chiarendo di non poter “esprimere giudizi sulla Parte_3 possibilità che una maggior tempestività di intervento terapeutico avrebbe avuto la capacità di risolvere il quadro clinico o solo quello di migliorare le chance del recupero visivo.” e che “Esiste un ritardo terapeutico di circa tre giorni che pensiamo possa avere influito in maniera non rilevante sulla evoluzione del quadro clinico.” (vd pag. 39 e 61 della relazione peritale). Con terzo motivo di gravame dell'appello proposto dalla l'appellante ha censurato la decisione del CP_7 primo giudice di quantificare l'ammontare del risarcimento del danno spettante ad in modo Controparte_1 eccessivo, riconoscendo alla medesima sia il danno morale che il massimo della personalizzazione.
Detto motivo va trattato unitamente ai primi tre motivi dell'appello proposto da , Controparte_1 CP_2
ed (con cui i medesimi hanno censurato la decisione del primo giudice di omettere la
[...] Parte_11 liquidazione del danno da inabilità temporanea subito da , nonchè quelle di ridurre della Controparte_1 metà la liquidazione del danno da invalidità permanente, accertato nella misura del 90%, sul presupposto di una asserita incidenza del 45% delle pregresse patologie sul danno irreversibile da lei subito dalla medesima e di non riconoscere in suo favore il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica), in quanto strettamente connesso con loro.
Ciò detto, i motivi sono fondati nei limiti di seguito indicati.
Con riferimento al secondo motivo di gravame proposto dalla , va premesso che, in sede di CP_1 accertamento tecnico preventivo, il Collegio peritale aveva accertato una invalidità permanente della medesima nella misura del 90% e che i c.t.u. nominati nella presente fase del giudizio hanno sostanzialmente confermato della valutazione.
Tanto premesso, si osserva che il predetto Collegio peritale aveva chiarito che sulla predetta misura di invalidità permanente avevano, tuttavia, inciso le patologie di cui l' era affetta già prima del luglio CP_1 del 2015, che avevano, infatti, influito non solo sullo stato di salute generale della medesima ma anche sulla sua risposta all'evento di trombosi ed sulle possibilità d'intervento da parte dei sanitari intervenuti, per cui, secondo i c.t.u., l'operato dei sanitari aveva determinato solo un maggio danno, valutabile nella misura del
45% e si rileva che il giudice di primo grado, recependo solo quest'ultima l'indicazione dei c.t.u., ha quantificato l'invalidità permanente provocata dai sanitari nella misura del 45% e provveduto alla liquidazione del danno in base al risarcimento indicato dalle tabelle di Milano per questa percentuale di invalidità.
L' ha criticato detta decisione sotto due profili, nel senso che ha, per un verso, negato rilevanza alle CP_1 pregresse patologie e, per altro verso, affermato che, anche volendo aderire alla percentuale di danno individuata dai c.t.u., trattandosi di un “maggior danno”, il giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare lo stesso come danno biologico differenziale (ovvero, sottraendo dal valore monetario, previsto dalle tabelle SI in relazione a 90 punti di danno biologico quello previsto in relazione ai 45 punti di danno biologico, di cui era già portatrice), mentre, invece, lo aveva liquidato come danno biologico “puro”.
Il motivo è parzialmente fondato.
Si osserva, infatti, con riferimento al primo profilo, che le critiche mosse dall'appellante risultano caratterizzate da estrema genericità ed irragionevolezza, non potendovi essere dubbi che patologie quali il diabete, il fumo, l'obesità e la severa policitemia (che notoriamente determinano un aumento della pressione arteriosa e del colesterolo, danni alla circolazione sanguigna ed aumento del rischio di trombosi) avevano influenzato il suo stato di salute;
la risposta del suo fisico alla trombosi e le cure che potevano essere praticate in occasione stessa, mentre, al contrario, quelle oggetto del secondo profilo appaiono condivisibili.
Ed invero, va ricordato al riguardo che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica
(come nel caso di specie, ove vi erano delle pacifiche patologie preesistenti), sia sottoposto ad un trattamento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione del trattamento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario
(cfr Cass. civ. ord. n. 21261 del 30.7.2024 e n. 20894 del 26.7.2024, nonché sent. 19.9.2023 n. 26851 e
11.11.2019 n. 28986).
In applicazione del predetto principio – a cui il giudice di primo grado non si è erroneamente attenuto – poiché l'incremento di una invalidità dal 50% al 90% risulta ben più afflittivo, per il danneggiato, della causazione di un'invalidità del 45% in un soggetto altrimenti in possesso di una piena integrità fisica, la liquidazione del danno differenziale deve essere effettuata convertendo entrambe le predette percentuali in una somma di denaro e, poi, sottraendo al valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, dato che solo tale metodo risulta idoneo a liquidare il reale nocumento causato al danneggiato.
Pertanto, considerato che, nel caso in esame, sulla base delle attuali tabelle SI (trattandosi di debito di valore, la liquidazione va, infatti, effettuata secondo gli attuali valori monetari: cfr. Cass. 30516/19), per postumi del 90% in un soggetto di 38 anni andrebbe liquidata la somma di euro 699.092,00 a titolo di danno biologico e per postumi del 45% quella di euro 249.521,00, ne consegue che il danno biologico risarcibile per i postumi permanenti ulteriori del 45% ammonta ad euro 449.571,00 pari alla differenza tra i predetti importi
(euro 699.092,00 – euro 249.521 = euro 449.571,00).
Detta somma dovrà, poi, essere aumentata dell'importo spettante per il danno morale subito - che sempre in base alle tabelle SI (che a partire dal 2021, distinguono nella liquidazione del danno non patrimoniale le componenti di danno biologico da quella morale) ed in attuazione dello stesso criterio di calcolo adottato per la quantificazione del danno biologico - va individuata nella somma di euro 224.787,00 (euro 349.547,00
– euro 124.760,00 = euro 224.787,00), per cui l'importo complessivamente dovuto dalla a titolo CP_7 risarcitorio del danno non patrimoniale subito dalla risulta pari ad euro 674.358,00 (euro CP_1
449.571,00 + euro 224.787,00 = euro 674.358,00), comprensivo sia del danno biologico che di quello morale.
Non appare, invece, riconoscibile in favore dell'appellante (contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado e come sostenuto dalla nel terzo motivo di gravame) l'incremento di detta somma a titolo CP_7 di personalizzazione.
Ed invero, premesso che le conseguenze dannose della lesione della salute sono teoricamente tutte inquadrabili in due gruppi, entrambi rientranti nel danno non patrimoniale (il primo comprendente quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità, che presuppongono la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità ed il secondo, quelle peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, che esigono la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto) e che solo quelle comprese nel secondo gruppo giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico, va ricordato che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle SI) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex plurimis Cass. civ. ord. n. 5984 del 6.3.2025;
n. 31681 del 9.12.2024 e n. 5865 del 4.3.2021, nonché sent. n. 28988 dell'11.11.2019; n. 2788 del 31.1.2019
e n. 21939 del 21.9.2017).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, non è stato provato alcun profilo idoneo a giustificare nell'appellante un grado di conseguenze superiori alla media dei soggetti interessati dalle medesime lesioni, ovvero peculiari in relazione alla specifica attività e/o tipologia di vita, atteso che il significativo peggioramento dell'esistenza e delle abitudini di vita quotidiana, a seguito della totale perdita della vista, rappresentano conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire).
Deve, invece, essere accolta la censura avanzata dall con il primo motivo di gravame, atteso che la CP_1
c.t.u. svolta in sede di a.t.p., oltre ad aver accertato la sussistenza del danno biologico da lei subito, aveva anche ravvisato un periodo di invalidità temporanea assoluta di 60 giorni (vd pagg. 20 e 21 della relazione peritale) e che il giudice di primo grado non aveva adottato alcuna decisione al riguardo, né aveva motivato l'omissione predetta, nonostante l'assenza di rilievi critici al riguardo da parte di alcuno.
Ne consegue che la sentenza va riformata sul punto e, sulla base delle tabelle di Milano attualmente in vigore
(2024) che prevedono un punto base I.T.T. pari ad uro 115,00, va liquidata in favore della la somma CP_1 di euro 6.900,00 (euro 115,00 x 60 = 6.900,00), a titolo di risarcimento per i giorni di invalidità temporanea totale da lei subita, oltre interessi e rivalutazione.
Al contrario, va respinta la censura avanzata dall con il terzo motivo di gravame, atteso che la CP_1 medesima, così come affermato dal giudice di primo grado, non ha dimostrato di aver subito un effettivo pregiudizio economico a seguito della perdita della vista, che le aveva impedito la prosecuzione dell'attività di operatore presso cucine e mense, così come di altre analoghe, avendo prodotto documentazione (vd CP_ CP_ comunicazione dell' del 21.11.2021), da cui emerge che l'importo erogato in suo favore dall' è maggiore dello stipendio erogatogli nella precedente occupazione lavorativa (vd All. J del fascicolo di parte della ). CP_1
Ciò detto, l'importo complessivo di euro di euro 681.258,00 (euro 674.358,00 + euro 6.900,00 = euro
681.258,00) spettante alla a titolo risarcitorio, dovrà, infine, essere aumentato di quanto spettante CP_1 per rivalutazione e lucro cessante, considerato che l'obbligazione di risarcimento del danno, come quella di specie, è una tipica obbligazione di valore avendo la funzione non di consegnare una determinata somma, ma di ricostruire integralmente il patrimonio del danneggiato, seppure elargendo, per equivalente, una somma di denaro.
Ne consegue che al creditore spettano sia la rivalutazione che il lucro cessante, utilizzando la tecnica di un tasso di interesse da determinare equitativamente (come chiarito dalla celebre Cass. Sez. Unite 17.2.1995 n.
1712; seguita poi da Cass 10.3.2006 n. 5234, Cass. 2007/10884, nonché Cass. sez. un., 30.10.2008, n. 26008).
Per effettuare queste operazioni, seguendo un orientamento ormai consolidato si farà ricorso a due diversi tassi ove sia necessario calcolare entrambi gli accessori.
Per il conteggio della rivalutazione (per liquidazione all'attualità) si fa ricorso agli indici FOI, pubblicati dallo
ISTAT e reperibili sul sito “istat.it”.
Per calcolare il lucro cessante, invece, si può far ricorso al rendimento medio dei titoli di stato, sul presupposto che il creditore, se avesse potuto disporre della somma l'avrebbe investita in titoli di stato (c.d.
“rendistato”, pubblicato dalla Banca d'Italia); ovvero applicare il tasso degli interessi legali (come si ritiene corretto fare in questa sede).
Ogni calcolo, comunque, deve tener conto che la data di decorrenza di rivalutazione ed interessi è quella del fatto illecito (non essendo necessaria la messa in mora del debitore) e che, inoltre, le operazioni di liquidazione devono essere attualizzate al momento in cui si procede alla determinazione delle somme dovute al danneggiato e, quindi, anche da parte del giudice di secondo grado ove sia ancora in contestazione la quantificazione del danno (cfr. Cass 13666/2003: “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche
d'ufficio ed in grado d'appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi”; così anche
Cass. 30.8.1997 n. 8259, Cass.
2.12.1998 n. 12234; cfr. pure Cass. 20.4.2001 n. 3996 e Cass.
6.8.2001 n. 1085). Il danno liquidato all'appellante a titolo di danno non patrimoniale, come sopra specificato, ammonta a complessivi euro 681.258,00, somma attualizzata alle Tabelle Milanesi 2024, per cui, per aumentarla degli interessi compensativi spettanti quali danno per il ritardato pagamento, la stessa dovrà dapprima essere devalutata all'epoca del fatto illecito (20.8.2015) al fine di determinare il valore del danno al momento in cui questo si è verificato e poi rivalutata anno per anno.
A seguito di detta operazione, il totale che spetta alla a titolo di risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale da lei subito ammonta, pertanto, ad euro 756.067,20.
Infine, poiché una volta liquidato, il risarcimento del danno, da credito di valore si trasforma in credito di valuta, su di esso vanno calcolati gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
Con quarto motivo di gravame dell'appello proposto dalla e con quarto motivo dell'appello proposto CP_7 da , ed (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in Controparte_1 CP_2 Parte_11 quanto strettamente connessi tra loro), il primo appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di riconoscere il risarcimento del danno in favore degli intervenuti ed , CP_2 Controparte_3 mentre i secondi quella di quantificare il danno non patrimoniale subito da e da CP_2 Controparte_3 in modo non congruo.
I motivi, seppur per diverse ragioni, sono entrambi infondati.
Al riguardo, va, infatti, tenuto presente che, nel caso di specie, oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto e, quindi, da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subito dai congiunti in conseguenza delle lesioni gravissime riportate dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è verificabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. civ. ord. n. 8546 del 2008 e successivamente, n. 11212 del 2019, n. 7748 del 2020 e 1752 del 2023).
Premesso, quindi, che la questione si risolve a livello di prove e che, nel caso in esame, la nel corso del CP_7 giudizio di primo grado, non aveva contestato o smentito con prove contrarie, quanto affermato dagli intervenuti ed , si osserva che il giudice di primo grado (in assenza di preclusioni CP_2 Controparte_3 al riguardo) ha correttamente liquidato il danno subito da quest'ultimi in base alle Tabelle di Milano, che prevedono una liquidazione a punti in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale ed aveva proceduto alle riduzioni in ragione, non solo in ragione della circostanza che fortunatamente non era deceduta, ma anche del fatto che la medesima Controparte_1 soffriva già di molteplici gravi patologie e che il suo stato di salute era stato solo peggiorato dalla condotta imperita dei sanitari senesi.
Non si procede all'esame del quinto motivo di gravame (con cui l'appellante ha censurato la decisione CP_7 del primo giudice di disattendere le richieste istruttorie da essa formulate nella comparsa di risposta ed in particolare, dell'ordine di esibizione della documentazione relativa alla permanenza della presso al CP_1
Centro di Riabilitazione Santa Fina, San Gimignano e della prova per testi finalizzata a provare che il referto della TC fu approntato da un medico della , trattandosi di richieste istruttorie inammissibili, non Pt_4 essendovi i presupposti richiesti dall'art. 210 c.p.c. per l'ordine di esibizione, dato che l' aveva CP_1 prodotto in giudizio la documentazione in suo possesso e trattandosi di prova irrilevante, in considerazione della mancata contestazione in ordine al medico che aveva sottoscritto il referto tac.
Con l'unico motivo di gravame dell'appello incidentale proposto, l'appellante ha censurato la decisione Pt_4 del giudice di primo grado di compensare le spese di lite, nonostante che non avesse ravvisato profili di responsabilità a suo carico.
Il motivo è fondato.
Ed invero, va ricordato che, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione delle spese di lite può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, soltanto in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, il giudice di primo grado ha motivato la compensazione con ragioni - rappresentate, per un verso, dalla complessità della causa e, per altro verso, dalla buona fede della nella chiamata in causa della – che non potevano sicuramente essere ricondotte tra quelle CP_7 Pt_4
“gravi ed eccezionali” enucleabili, ex art. 92 c.p.c., in ragione dell'estensione di detta norma operata dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18, per cui, considerato che la era risultata pienamente Pt_4 vittoriosa, avendo il giudice escluso la responsabilità professionale dei suoi sanitari nella causazione dell'evento nocivo subito dalla (peraltro, non ravvisabile neanche a seguito della c.t.u. svolta in CP_1 questa fase del giudizio), l'ordinanza va riformata sul punto.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, la è risultata CP_7 sostanzialmente soccombente rispetto alla domanda di risarcitoria avanzata dalla e dagli CP_1 intervenuti volontari ed alla chiamata in causa della per cui le spese dei due gradi vanno poste a carico Pt_4 della stessa sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal 23.10.2022).
Pertanto, applicato lo scaglione compreso tra euro 520.000,01 ed euro 1.000.000,00 in considerazione del valore del credito riconosciuto, le spese vanno liquidate, per l'a.t.p. e per il giudizio di primo grado in rispettivi euro 7.691,00 ed euro 27.804,00 e, per il secondo grado, in euro 18.511,00 per compenso professionale (con esclusione della fase di trattazione, in quanto non espletata), da aumentare, con riferimento alla posizione degli ex art. 4, secondo, del D.M. 55/14 comma per il numero delle parti, oltre accessori di CP_6 legge.
Vanno definitivamente poste a carico della le spese delle C.T.U. svolte nei due gradi di giudizio, nella CP_7 misura già liquidata dal Tribunale e da questa Corte con decreto presidenziale dell'9.1.2025.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dalla Parte_3
, in via principale e dalla in via
[...] Controparte_4 incidentale, con il proc. n. 1642/21 r.g. ed a quello proposto da , ed Controparte_1 CP_2 CP_3
, con il proc. n. 1690/21 r.g., avverso l'ordinanza emessa, ex art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale di Siena
[...] in data 2.9.2021, pubblicata in data 7.9.2021, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale riforma della ordinanza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed Controparte_1 CP_2 CP_3
, condanna la al pagamento in favore di
[...] Parte_1 CP_1 della maggior somma di euro 756.067,20, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione
[...] della presente sentenza al saldo effettivo, a titolo di danno non patrimoniale da lei subito;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_14
[...
condanna la alla rifusione in suo favore delle spese di Parte_1 lite da essa sostenute nel primo grado di giudizio, che liquida in euro 27.804,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- condanna la alla rifusione in favore di , Parte_1 Controparte_1
ed delle spese di lite sostenute dai medesimi nell'a.t.p. e nel primo CP_2 Controparte_3 grado di giudizio, che liquida in rispettivi euro 11.723,20 ed euro 44.486,40 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- condanna la alla rifusione in favore di , Parte_1 Controparte_1
ed e della delle spese CP_2 Controparte_3 Controparte_4 sostenute da dette parti nel presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 29.617,00, in favore delle tre ed in euro 18.511,00, in favore della quarta, per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese delle C.T.U. Parte_1 svolte nei due gradi di giudizio, nella misura già liquidata dal Tribunale e da questa Corte, con decreto presidenziale dell'9.1.2025.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite di II Grado iscritte a ruolo ai nn. r.g. 1642/2021 e 1690/2021 promosse da:
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Siena, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicoletta Silipo e Filippo Frignani, anche disgiuntamente tra loro, come da procura in atti
- appellante nel proc. n. 1642/21 n.g.r. ed appellata nel proc. n. 1690/21 r.g. -
contro
(c.f. , (c.f. ed (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 Controparte_3
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Cortazzo e Cinzia Sandrucci, anche C.F._3 disgiuntamente tra loro, come da procura in atti
- appellanti nel proc. n. 1690/21 n.g.r. ed appellati nel proc. n. 1642/21 r.g. -
e
(p. iva , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Arezzo, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Fralassi, come da procura in atti
- appellante in via incidentale nel proc. n. 1642/21 r.g. ed appellata nel proc. n. 1690 r.g. –
avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in data 2.9.2021 dal Tribunale di Siena, pubblicata in data
7.9.2021
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 3.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI: Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi di gravame sopra esposti, – in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza gravata;
– in via istruttoria, ammettere le prove richieste con comparsa di risposta nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. e disporne
l'espletamento: – nel merito: in riforma dell'Ordinanza gravata, respingere la domanda della ricorrente e dei terzi intervenuti perchè infondata in fatto e in diritto, oltrechè sfornita di prova;
– in denegata ipotesi, accertare la responsabilità dell per il ritardo diagnostico, come descritto in Parte_2 premessa, e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni in favore della ricorrente e dei terzi intervenuti;
– in ulteriore denegata ipotesi, rideterminare il risarcimento in favore della ricorrente e degli intervenuti in misura inferiore rispetto a quanto stabilito dal Tribunale di Siena;
in ogni caso, con espressa richiesta di restituzione delle eventuali somme corrisposte in esecuzione dell'ordinanza oggi impugnata;
con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata ed appellante in via incidentale “Voglia Controparte_5 la Corte di Appello di Firenze adita, per quanto sopra esposto, dichiarare inammissibile ex art 348 bis cpc
l'appello della ovvero respingere l'appello proposto dalla Parte_3 [...]
contro la ordinanza impugnata del Tribunale di Siena perchè infondato in Parte_3 fatto e diritto ed in accoglimento dell'appello incidentale riformare la ordinanza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante
[...]
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e della presente Parte_3 procedura di secondo grado in favore della comparente con vittoria quindi delle spese e del compenso professionale “;
Per parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita contrariis rejectis per le CP_6 motivazioni di cui in narrativa:
1. in via preliminare: a) disporre la riunione dell'appello tempestivo promosso dai GG.ri , e averso la medesima ordinanza ed iscritto al n° Controparte_1 CP_2 Controparte_3
RG 1690/2011 alla presente causa, iscritta antecedentemente;
b) respingere l'istanza ex art.351 c.p.c. e, per
l'effetto, confermare l'esecutività dell'ordinanza Rep. 1370/2021 RG n. 1568/2019 pubblicata il 07.09.2021, con irrogazione a carico della della pena pecuniaria prevista Parte_3 dall'art.27 della Legge 183 del 12.11.2011 in misura non inferiore ad €.250,00.; c) ai sensi e per gli effetti dell'art.342 c.p.c. dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Parte_3 per tutti i motivi rappresentati nella presente comparsa di costituzione e risposta;
2. nel merito: rigettare il gravame proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_3 con conferma della ordinanza impugnata nelle parti oggetto dell'atto di appello di controparte e, per l'effetto, intendendosi qui per riproposte tutte le domande, eccezioni anche di prescrizione e decadenza e contestazioni tutte nessuna esclusa svolte nel giudizio di primo grado, dai GG.ri , e Controparte_1 CP_2 [...]
senza rinuncia o acquiescenza alcuna, accogliere le domande dei GG.ri , CP_3 Controparte_1 CP_2
e così come precisate in primo grado da intendersi qui per integralmente riportate e
[...] Controparte_3 trascritte e respingere invece le domande ex adverso proposte;
e) accogliere il tempestivo gravame proposto dai GG.ri , e e, per l'effetto, in parziale riforma della Controparte_1 CP_2 Controparte_3 ordinanza Rep. 1370/2021 RG n. 1568/2019 del Tribunale di Siena pubblicata il 07.09.2021, confermato il resto, accogliere le conclusioni tutte rassegnate nell'atto di citazione in appello iscritto al n. RG 1690/2021 che di seguito si ritrascrivono: 1) ribadire, accertare e comunque dichiarare la responsabilità dell'appellata in via principale, ex lege 24/2017 e/o ex art. 2059, c.c e/ 2043 c. in termini di responsabilità causale, CP_7 concausale o come perdita di chance;
2) riformare l'ordinanza laddove omette di liquidare il danno da inabilità temporanea subito dalla SI.ra e, per l'effetto, accertato e dichiarato in 60 giorni la durata Controparte_1 di detta inabilità, condannare l' , in persona del suo legale Parte_3 rappresentante p.t., al risarcimento del relativo danno non patrimoniale, in favore della SI.ra
[...]
, nella misura pari ad Euro 8.910,00.= o quella diversa somma ritenuta di giustizia e di ragione, oltre CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali. 3) riformare l'ordinanza laddove riduce della metà la liquidazione del danno da invalidità permanente sul presupposto di una asserita incidenza del 50%. delle pregresse patologie sul danno irreversibile subito dalla SI.ra e, per l'effetto, accertato e dichiarato Controparte_1 che il danno complessivo permanente di cui è affetta la SI.ra è pari al 90%, condannare Controparte_1
l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento del Parte_3 relativo danno non patrimoniale, nella misura pari ad Euro 1.127.795,00.=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4) riformare l'ordinanza laddove non riconosce il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica in favore della SI.ra e, per l'effetto, accertata e dichiarata la Controparte_1 sussistenza di tale tipologia di danno patrimoniale e l'applicabilità dell'art. 1226 c.c. all'ipotesi per cui è causa, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al Parte_3 relativo risarcimento nella misura pari ad Euro 602.769,60.= oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
5) riformare l'ordinanza laddove ha quantificato il danno non patrimoniale dei GG.ri e CP_2 [...]
e, per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale CP_3 Parte_3 rappresentante p.t., al risarcimento, per ciascuno di essi, nella misura pari ad Euro € 336.500,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello e di quello di primo grado oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, , dopo aver promosso avanti al Controparte_1
Tribunale di Siena, un accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis c.p.c., aveva convenuto in giudizio, davanti al predetto tribunale, l' (di seguito al fine di ottenere Parte_3 CP_8
- previa declaratoria della responsabilità sanitaria della stessa per le patologie provocate dai sanitari dipendenti dalla struttura a partire dall'agosto 2015 e del danno biologico da invalidità permanente da lei subito nella misura pari al 90% – la condanna della convenuta e/o in estensione della terza chiamata in causa
(di seguito qualora fosse stata accertata la Controparte_4 Pt_4 responsabilità di quest'ultima come richiesto dalla convenuta, al pagamento in suo favore della somma di euro 1.723.995,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti.
A fondamento della domanda, aveva esposto che: 1) alla fine del mese di luglio 2015, aveva iniziato ad accusare una cefalea con dolore pulsante e continuo che andava ad interessare tutta la testa prevalentemente in zona bifrontale, irradiandosi poi alla regione cervicale ed alle spalle;
2) dopo un paio di giorni, non essendo riuscita a migliorare la situazione con i comuni farmaci antidolorifici, si era recata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Campostaggia in Poggibonsi (SI), dove era stata visitata, le era stato prescritta l'assunzione di un Toradol endovena ed era stata rinviata a casa;
3) poiché la sintomatologia non era regredita, in data 1.8.2015, si era nuovamente recata al predetto Pronto Soccorso, ove aveva avuto un episodio di vomito. In quella occasione il medico le aveva diagnosticato una gastrite e le aveva praticato del in data 8.8.2015, dopo aver chiamato la guardia medica, era tornata al Pronto Soccorso, ottenendo Pt_5 lo stesso risultato;
in data 15.8.2015, persistendo la sintomatologia dolorosa, aveva chiamato la guardia medica ed il 16.8.2015 si era recata nuovamente al Pronto Soccorso ed in entrambi i casi le era stata praticata la solita terapia antidolorifica;
4) in data 17.8.15, aveva nuovamente chiamato il 118 e, su indicazione dello stesso, era stata portata al Pronto Soccorso di Campostaggia dove le era stato eseguito un esame Tac senza contrasto ed era stata richiesta una visita neurologica da eseguire presso l'Ospedale di Siena;
5) a seguito della visita neurologica, lo stesso giorno, era stata rinviata a domicilio;
6) in data 18 e 20 agosto 2015, essendosi associati alla lancinante persistente cefalea, anche disturbi visivi e di deambulazione, si era inutilmente nuovamente rivolta al 118, fino a che, il giorno 20.8.15, si era recata sua sponte e privatamente, dall'oculista di sua fiducia, dott.ssa che aveva subito riscontrato la presenza di una papilla Persona_1 da stasi e l'aveva fatta ricoverare d'urgenza presso l' U.O.C. Stroke Unit dell'Ospedale di Siena, ove le avevano diagnosticato una trombosi dei seni venosi cerebrali;
7) dopo il ricovero, era stata sedata ed aveva perso il ricordo dei quattro giorni successivi e 8) successivamente, al momento in cui aveva ripreso l'uso della memoria ed il contatto con il mondo esterno, si era resa conto di non essere più in grado di vedere e da allora non aveva più recuperato il visus, le mancava l'equilibrio, non avvertiva più odori o sapori, riuscendo a distinguere solo il freddo dal caldo ed appena il dolce dal salato e dall'amaro, presentava deficit di forza soprattutto agli arti superiori e sensazioni di scosse elettriche a livello della coscia sinistra ed era frequentemente soggetta a vomito durante l'assunzione di pasti.
La medesima aveva, inoltre, dedotto di essersi rivolta ad un medico legale di sua fiducia, dott. Per_2
per una consulenza e che dalla perizia redatta da quest'ultimo in data 3.4.2018, corredata delle
[...] argomentazioni del neurologo prof. era emerso l'errato trattamento sanitario ricevuto dai Persona_3 medici in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Campostaggia e dell'Ospedale di Siena, i quali:
1) non avevano diagnosticato la patologia che aveva dato origine alla prolungata e persistente sindrome cefalalgica, anche quando a tale sintomo si era associato vomito e disturbi visivi;
2) non avevano eseguito i doverosi accertamenti diagnostici (visita oculistica ed esame del fondo dell'occhio) che con certezza, come poi avvenuto in tempi successivi ad opera di altri sanitari, avrebbero portato al giusto e corretto inquadramento diagnostico;
3) avevano refertato come negativo l'esame TAC del cranio, che, invece, evidenziavano segni di ipertensione endocranica in atto;
4) l'avevano indirizzata verso il reparto di U.O.C.
Stroke Unit anziché di neurochirurgica come invece la patologia in atto imponeva ai fini di un corretto trattamento;
5) avevano sottovalutato e trascurato, nella loro intrinseca pericolosità e valenza diagnostica, i disturbi del visus da lei presentati e soprattutto 6) avevano errato il trattamento terapeutico della ipertensione endocranica affrontata mediante approccio farmacologico inadeguato anziché mediante corretto trattamento neurochirurgico (“il trattamento principe era la deliquorazione immediata quindi una derivazione spino esterna e TO e anche cortisonici da tenere, però, sostanzialmente a latere a causa del diabete da cui era affetta, tali errori, nel loro susseguirsi, avevano determinato un mancato contrasto all'aggravarsi della ipertensione arteriosa che, alla fine, ha causato il grave danno neurologico rappresentato dalla gravissima sofferenza dei nervi cranici con conseguente cecità totale, anosmia e ageusia”).
Detti errori erano stati ravvisati anche dal Collegio peritale nominato in sede di a.t.p. che, pur escludendo la responsabilità dei sanitari della avevano accertato una negligenza, imprudenza ed imperizia grave di Pt_4 tipo omissivo nell'operato dei sanitari dell' “per non aver tempestivamente messo in atto quei CP_8 provvedimenti diagnostici e soprattutto terapeutici (“infusione sotto controllo glicemico di TO, diuretici ed eventualmente steroidi, oltre che di derivazione neurochirurgica con shunt ventricolo- peritoneale come supportato dalle più accreditate linee guida”) ed avevano riconosciuto l'esistenza di un rapporto causale tra il loro operato ed il danno da lei subito (ovvero cecità assoluta, ageusia e anosmia), quantificando quest'ultimo in 60 giorni di inabilità temporanea assoluta ed in una riduzione della integrità psico-fisica nella misura di un ulteriore 45% considerando che “a fronte di una patologia come la trombosi dei seni venosi cerebrali ed in presenza di patologie ed eziologia multifattoriale che affliggevano ed affliggono la ricorrente (in particolare la severa policitemia che costringevano la a ripetuti interventi di CP_1 salassoterapia), sarebbero con buona probabilità (50%) comunque residuati postumi anche severi sulle strutture nervose interessate, pur in presenza di un corretto comportamento da parte di tutti i sanitari intervenuti (giudizio controfattuale)”.
Il Collegio peritale aveva, poi, confermato la sua perdita totale della capacità lavorativa specifica (operatrice nelle mense e cucine) a causa del grave deficit sensoriale (cecità, anosmia, ageusia) e la necessità di una assistenza personale di una certa continuità.
Erano intervenuti nel giudizio, ed (rispettivamente madre e figlio della CP_2 Controparte_3 ricorrente), che, ad adiuvandum, avevano chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da CP_1 in ordine all'an ed al quantum debeatur e la condanna della al pagamento in loro favore della
[...] Pt_6 somma di euro 331.920,00 ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno riflesso da loro subito quali familiari conviventi della ricorrente per la condotta illecita tenuta dai sanitari della azienda resistente e/o dei sanitari della Pt_4 Si era costituita in giudizio la che aveva chiesto il rigetto delle domande attoree e di quelle avanzate CP_8 dai terzi intervenuti ed in subordine, previo accertamento della responsabilità della per il ritardo Pt_4 diagnostico, come descritto in premessa, la condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore della ricorrente;
nonché, in ulteriore denegata ipotesi, qualora fosse stata riconosciuta la propria responsabilità, la propria condanna in via solidale con l previa individuazione delle percentuali di incidenza Pt_4 dell'operato dei medici in servizio presso le predette strutture rispetto al danno subito dalla . CP_1
Si era costituita in giudizio anche la che aveva chiesto il rigetto delle domande attoree, di quelle Pt_4 avanzate dai terzi intervenuti e di quelle formulate dalla nei suoi confronti. CP_8
La causa, istruita documentalmente e mediante l'acquisizione da parte del Giudice del fascicolo di era CP_9 stata definita dal Tribunale di Siena con la ordinanza emessa in data 2.9.2021, pubblicata in data 7.9.2021, con la quale il predetto Tribunale aveva: 1) condannato l' al pagamento in favore di CP_8 Controparte_1 dell'importo di euro 443.075,15 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo, nonché al pagamento in favore di e di CP_2 CP_3
dell'importo di € 40.066,28 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre
[...] interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo;
2) posto a carico della le spese di lite e CP_7 Part 3) dichiarato compensate le spese di lite tra la e la CP_8
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“
1. L'”an” della responsabilità. ha introdotto il presente giudizio all'esito del procedimento Controparte_1 di accertamento tecnico preventivo ex art. 8 Legge 24/2017 iscritto al n° RG 1719/2018 e conclusosi con il deposito della CTU al fine di ottenere dall' il risarcimento dei danni Parte_3 subiti a causa e per effetto delle condotte negligenti ed imprudenti dei sanitari che, secondo la prospettazione difensiva, nel 2015 causarono alla ricorrente la perdita totale della capacità visiva e delle capacità olfattive e gustative. La consulenza svolta, comprensibile alla lettura, ed esaustiva nelle conclusioni, ha fornito tutte le risposte richieste con la formulazione dei quesiti nonché preso adeguata posizione rispetto alle osservazioni dei consulenti di parte.
Alla luce della relazione e della documentazione sanitaria in atti, e salvo focalizzare di seguito le parti della relazione che guidano il convincimento della giudicante, deve rilevarsi che:
1. era ed è, Controparte_1 soggetto obeso affetto da diabete in trattamento con insulina e antidiabetici tipo orale, forte fumatrice, ipertesa;
2. è innegabile l'incidenza di dette patologie non solo sullo stato di salute generale ma anche sulla risposta all'intervenuto evento di trombosi e sui limiti alle possibilità d'intervento da parte dei sanitari intervenuti;
3. l'intervento neurochirurgico, nelle diverse modalità illustrate nella relazione, forse, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", non sarebbe stato risolutivo ai fini della reversibilità dell'evento trombotico ma la mancata richiesta, almeno di una consulenza neurochirurgica, ha privato la paziente di una, pur non elevata, possibilità di limitare il danno, comunque già in corso;
4. il danno irreversibile non può essere attribuito all'esclusiva responsabilità dei sanitari, il cui operato, di natura omissiva, può aver contribuito all'aggravamento della situazione patologica ma non al suo insorgere. Deve inoltre condividersi quanto argomentato dalla difesa dell' in ordine all'evolvere, in peius, delle condizioni della sig.ra Parte_3
dopo la dimissione e delle quali non è dato conoscere l'esatta progressione dovendosi ricordare che CP_1
è onere del danneggiato provare il nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e l'aggravamento della situazione patologica (Cass .28991/19) - per contro nessun elemento valutativo è stato fornito per potersi affermare che interventi diversi dalla sola terapia farmacologica non avrebbero comportato alcun beneficio per la paziente e sarebbero stati, al contrario, pericolosi;
5. deve ritenersi condivisibile l'esclusione di responsabilità in capo alla l in relazione alla natura della prestazione richiesta, Parte_2 al comportamento tenuto, come si legge, in modo convincente nell'elaborato peritale. In data 18.4.16 la CP_ commissione medica di Siena ha riconosciuto alla ricorrente invalidità del 100% per cecità bilaterale a seguito di trombosi venosa cerebrale con compromissione dei nervi ottici (Papille ottiche pallide lievemente rilevate, assenza del riflesso fotomotore). Di seguito, per maggiore chiarezza di quanto sopra espresso ( punti da 1 a 5) si riportano alcuni passi della relazione dei consulenti d'ufficio “l'errore diagnostico è conseguenza di un'oggettiva difficoltà di interpretazione dei dati clinici oltre che per un quadro sintomatologico non conclamato e anche per la concomitante altra patologia di cui era affetta la p.te che all'inizio della vicenda si era mostrata con sintomi che non avevano poco a che vedere con quelli che hanno portato alla invalidità finale… “ “Riteniamo che il trattamento applicato alla sig.ra non sia stato completamente all'altezza CP_1 della migliore scienza medico chirurgica attuale tenendo anche conto che doveva essere applicata da un reparto di alta specializzazione. Pur non negando l'indubbia scrupolosità della terapia medica effettuata, riteniamo che ci si sarebbe dovuto aspettare qualcosa in più per lo meno in collaborazione con l'equipe di neurochirurgia, che a quanto risulta dalle cartelle cliniche non è stata neppure interpellata. Appaiono quindi degni di nota i rilievi fatti dal Ctp Neurochirurgo di parte, circa l'opportunità di usare sollecitamente un piccolo catetere di derivazione liquorale esterna per alleviare l'ipertensione endocranica in atto, peraltro chiaramente rilevata a più riprese dagli oculisti. Appare pertinente anche il rilievo del Ctp attrice circa un'inopportuna precoce interruzione del trattamento con TO da parte dei medici di Siena. Tali rilievi trovano riscontro nelle linee guida del trattamento dell'ipertensione endocranica che prevede terapia con TO 20%
1gr/kg (30-60min) per 2-3 gg. associato a shunt lombo peritoneale-ventricolo peritoneale ed eventualmente fenestrazione delle guaine del nervo ottico. Da un esame del diario clinico si rileva che il TO è stato somministrato solo nella giornata del 24.8.15. Si osserva che, se l'azione decomprimente della terapia con TO non poteva essere usata per problemi cardiorespiratori e di diabete, poteva però essere presa in considerazione la strada della derivazione esterna applicata cautamente ed in maniera graduale e intermittente con costante monitoraggio della pressione intracranica. “si fa notare l'indubbia difficoltà nell'esecuzione del trattamento per le patologie concomitanti (e come detto talora fuorvianti) che impedivano
l'esecuzione della terapia più' indicata per adeguarsi alla diagnosi (corretta)che era stata posta. Si rileva però anche che poco è stato fatto per il superamento delle difficoltà presentatesi nel trattamento di questo specifico caso. Più specificatamente si fa rilevare che la sig.ra era (ed è) affetta da patologie CP_1 preesistenti ai fatti dell'estate 2015 oggetto del presente contenzioso, ovvero obesità, diabete, fumo, ipertensione arteriosa, sindrome delle apnee notturne, poliglobulia, sindrome bipolare. Tutte queste concomitanti patologie, unitamente al mancato possesso e\o al facile accesso ad adeguati mezzi diagnostici, costituiscono un esimente nei confronti della convenuta alla quale si ritiene non debba Parte_7 ascriversi responsabilità dell'iniziale mancato riconoscimento della reale patologia in atto al momento dei vari accessi nelle sue strutture (guardia medica compresa) nel mese di luglio-agosto 2015. Gli iter diagnostici terapeutici esplicati debbono ritenersi adeguati alle proprie possibilità. Diverso invece il caso dell'
[...]
nelle cui strutture la p.te fu ricoverata nell'agosto settembre '15. Pur Parte_3 riconoscendo la bontà dell'opera svolta, infatti, pur nelle difficoltà presenti di cui si è prima accennato si arrivò celermente ad una diagnosi corretta della patologia in atto, gli scriventi ritengono di poter scorgere alcune pecche nell'operato dei professionisti operanti in tali strutture. Si ritiene che il trattamento dell'ipertensione endocranica e relativa edema papillare non sia stato sufficientemente efficace ovvero adeguato ad un reparto di alta specializzazione qual è un reparto di Stroke Unit di una struttura di II livello. Il danneggiamento del nervo ottico si ritiene possa essere originato dal protrarsi dell'ipertensione endocranica insufficientemente trattata. E' lecito sostenere che un diverso comportamento dei sanitari del policlinico universitario senese, in particolare nell'indirizzare la sig.ra presso un reparto di neurochirurgia anziché neurologico di CP_1 stroke-unit avrebbe comunque consentito un diverso approccio terapeutico, come uso di TO a scalare
e derivazione decompressiva con shunt ventricolo-peritoneale e lombo-peritoneale, che avrebbe quasi certamente ridotto la ipertensione endocranica riducendo se non altro i danni a livello di nervi cranici, almeno con criterio di “perdita di chance”. Sembra quindi lecito riconoscere un rapporto causale diretto tra l'operato degli operatori del policlinico senese e almeno parte del danno di cui si dirà in seguito. Da rilevare come in data 17/08/2015 le fu prescritta correttamente dagli operatori di emergenza sanitaria una visita Pt_8 neurologica che effettuata il giorno seguente presso il policlinico senese si concluse senza diagnosi e sembra che in tale occasione, presso una struttura universitaria, non le fosse stato eseguito un fundus oculi, accertamento che invece fu fatto il giorno seguente da uno specialista privato con conseguente ricovero in urgenza presso la stroke unit del policlinico di Siena” “Non sembra conseguentemente invece potersi riscontrare nessuna mancanza nell'operato dei medici della intervenuti al domicilio della ricorrente Pt_8 sanitaria esibita e\o riferita dalla signora e dai numerosi precedenti riscontri in ambito ospedaliero effettuati non contestabili al domicilio della p.te) e di quelli osservanti la p.te in pronto soccorso in quanto devoluti alla risoluzione dei sintomi presentati dalla stessa, per altro sembra alternati a periodi di risoluzione della sintomatologia e demandando quindi a momenti successivi la diagnosi della patologia presso strutture specialistiche di 2°livello. Non ci sembra d'altro canto che anche un eventuale ritardo diagnostico di circa 24-
48 ore potesse modificare in modo importante l'evoluzione del quadro clinico, qualora fosse stato seguito da adeguati provvedimenti terapeutici in ambiente specialistico. “La riduzione della integrità psico-fisica della ricorrente intesa come danno biologico, e quindi anche comprensiva di tutte le componenti del danno non patrimoniale, giustificata da un criterio cronologico oltre che di esclusione di altre cause, può valutarsi come maggior danno conseguente alla condotta imperita ed imprudente degli operatori sanitari citati, nella misura del 45 (quarantacinque)%, considerando che a fronte di una patologia come la trombosi dei seni venosi cerebrali ed in presenza di patologie ad eziologia multifattoriale che affliggevano ed affliggono la ricorrente
(in particolare la severa policitemia che costringevano la a ripetuti interventi di salassoterapia), CP_1 sarebbero con buona probabilità (50%) comunque residuati postumi anche severi sulle strutture nervose interessate, pur in presenza di un corretto comportamento da parte di tutti i sanitari intervenuti (giudizio controfattuale).” “Dopo un'attenta lettura della relazione del CTP prof. e una ricerca bibliografica Per_4 mirata a chiarire detto argomento rileviamo che numerose possono essere le strategie terapeutiche per detta patologia. Il ricorso alla trombolisi è una pratica frequente, sia tramite la somministrazione per via sistemica con iniezione in vena, che direttamente nel coagulo durante una procedura angiografica. Si rileva che nessuna di queste metodiche è stata posta in essere né perlomeno tentata per cui l'esimente del “temuto danno” ci appare essere un mascheramento di ciò che non è stato fatto. Nessuno può affermare poi (con giudizio di certezza la riduzione della ipertensione endocranica con interventi invasivi, e noi CCTTUU non lo abbiamo certo affermato, ma è lecito applicare il criterio del “più probabile che non” trovandoci in campo civile ben evidente avendo supposto una probabilità oltre il 50% della omissione sanitaria. Il giudizio di probabilità doverosamente da noi espresso in questa consulenza deriva dal fatto che è anche impossibile stabilire un sicuro tempo di latenza per la comparsa di un danno attribuibile ad una responsabilità medica. E' pertanto indubitabile che le menomazioni attuali riscontrate sulla sig.ra non possano essere addebitate CP_1 interamente alla omissione e\o ritardo diagnostico da noi riconosciuto alla azienda universitaria senese, in quanto le molteplici e severe patologie dalle quali era ed è affetta, in conseguenza di importanti episodi acuti come quelli verificatisi nell'agosto del 2015 (trombosi acuta o subacuta dei seni venosi cerebrali), avrebbero comunque reliquato dei postumi importanti e su quali non si può che valutare con giudizio di buona probabilità e di un logico criterio clinico-razionale. In definitiva si conferma che si debbano riconoscere con buona probabilità (criterio del più probabile che non) elementi di imprudenza per la mancata se non altro consulenza neurochirurgica ed imperizia proprio nel ritardo diagnostico e terapeutico dal 17/08 al
21/08/2015 da parte di una struttura di II livello in presenza di un caso inviato da altra struttura e già presentato come paziente ad alto rischio, in quanto affetto da pluri-patologia vascolare e con sintomatologia neurologica persistente, dai sanitari in precedenza intervenuti ed appunto, una volta ipotizzato un adeguato sospetto diagnostico, inviato presso struttura a specializzazione adeguata al suo trattamento. La valutazione medico legale deve necessariamente tener conto di quanto inevitabilmente sarebbe comunque residuato ad una sofferenza neurologica severa, indipendentemente dai trattamenti più o meno adeguati posti in essere,
e quindi valutabile con il 50% del danno complessivo biologico attualmente residuato sulla sig.ra : CP_1
45% (quarantacinque)”
2. Il quantum del risarcimento. Sembra opportuno passare in rassegna, seppur brevemente, l'orientamento della Suprema Corte in materia. Con le pronunce n. 8828 e n. 16525 entrambe del 2003 la Corte di cassazione, operando un intervento razionalizzatore, aveva distinto il danno patrimoniale dal danno non patrimoniale, riconducibile, nelle sue varie espressioni (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) in cui possa risultare leso un valore inerente alla persona. Così nella pronuncia n. 16525/03 la Corte precisava: “ritenuto che il concetto di danno non patrimoniale, a cui fa testualmente riferimento l'art. 2059 c.c. non si identifichi con la formula tradizionale riduttiva del danno morale subiettivo e una volta ritenuto che la lettura costituzionalmente orientata della norma comporti che, per il principio di gerarchia delle fonti, il legislatore ordinario non possa limitare, ai soli casi previsti dalla normativa ordinaria, il risarcimento della lesione dei valori della persona umana ritenuti inviolabili dalla Costituzione, ne consegue che non vi è più la necessità di allocare la tutela del danno biologico nell'art. 2043 attraverso la costruzione dell''ipotesi del danno evento o del tertium genus di danno rispetto al danno patrimoniale ed al danno morale subiettivo“. Nell'alveo del danno non patrimoniale era quindi ricompreso il danno biologico nella sua più classica accezione di lesione all'integrità psicofisica accertabile in sede medico legale, il danno morale cd. soggettivo inteso come patema
d'animo interiore e contingente derivante dall'offesa subita, il danno cd esistenziale inteso come lesione di interessi essenziali della persona, ossia costituzionalmente garantiti (tra questi quelli legati alla salute, agli affetti familiari, alla reputazione, a titolo esemplificativo).
La Cassazione, Sez. Unite (26972/08 e 26973/08) ha ritenuto, non discostandosi sostanzialmente dal precedente orientamento, che nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a diversi tipi di pregiudizi risponde ad esigenze descrittive ma non individua autonome categorie di danno spettando al giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuandone le concrete ripercussioni sulle persone e provvedendo all'integrale riparazione.
Le Sezioni Unite riaffermano la nozione di danno biologico come danno conseguente alla lesione del diritto inviolabile alla salute, suscettibile di accertamento medico legale ed esplicante un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e relazionali del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
I pregiudizi di tipo esistenziale sono considerati risarcibili se costituiscono conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo
l'art. 2043 c.c. e devono rientrare nell'ambio dell'art. 2059 c.c., e quindi essere conseguenza di reato o di lesione di un diritto inviolabile della persona.
Muta invece la nozione di danno morale soggettivo “La nozione di danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata”. Nell'ambito del danno non patrimoniale il danno morale non individua un'autonoma sottocategoria ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi, quello “costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata da reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.”
Il danno non patrimoniale, così configurato, determina un risarcimento integrale ma, quale danno conseguenza, deve essere allegato e provato, non essendo mai in re ipsa.
Quanto alle modalità di liquidazione, precisa la Suprema Corte “Se vi sono degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione di danno biologico e di danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
Esclusa la praticabilità di tale operazione dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
In successive pronunce (Cass n. 531/14; Cass 16788/15) la Cassazione ribadisce il principio dell'unicità della categoria del danno non patrimoniale e al contempo della necessità del suo integrale risarcimento con
l'ulteriore precisazione (invero non di rilevo per il caso in esame) che la mancanza del danno biologico non esclude la configurabilità di un danno morale soggettivo e di un danno dinamico - relazionale : “le espressioni danno esistenziale e danno biologico non esprimono distinte categorie di danno trattandosi di locuzioni descrittive dell'unica categoria di danno che è quella del danno non patrimoniale, da identificarsi nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica…compito del giudice consiste nell'accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e procedendo alla loro integrale riparazione.
Come ritenuto dalla giurisprudenza (Cass. 910/2018; Cass. 7513/2018; Cass. 28989/2019) è una sofferenza interiore e non relazionale, «meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi». Si tratta dunque di una voce autonoma di danno che non rientra nel danno biologico.
Il giudice di merito, nella liquidazione del danno, biologico e morale, deve applicare integralmente le tabelle di Milano, le quali prevedono entrambe le voci di danno con l'indicazione di un valore monetario complessivo
(sentenza 28 settembre - 10 novembre 2020, n. 25164).
La giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante.
Il giudice può dunque accertare il danno morale ricorrendo al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza, in linea del principio dell'id quod plerumque accidit. In una recente pronuncia (Corte di cassazione n. 25164 del 10 novembre 2020,) è stato osservato, “come sia del tutto conforme a diritto, ed integralmente condiviso da questa Corte, il principio affermato in sentenza secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n.
7513/2018, Cass. n. 28989/2019).”
La Corte ha dunque da ultimo affermato il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.” 3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.
E, sempre prima di passare alla valutazione dei danni, occorre premettere che chi giudica, nel liquidare i danni da fatto illecito, tiene conto della pronuncia della Cassazione S.U. del 17.02.95 n.1712. Tale decisione non ha negato la validità del principio secondo il quale nell'ambito dei debiti di valore la rivalutazione monetaria ha lo scopo di ripristinare la situazione patrimoniale quo ante, mentre gli interessi monetari compensano il danno da ritardo nel godimento della somma dovuta.
In tale sentenza sono stati introdotti, però, due principi di notevole importanza. In primo luogo la S.C. ha affermato che il danno da ritardo subito dal danneggiato dev'essere provato con l'ausilio di criteri presuntivi ed equitativi e non necessariamente mediante l'applicazione di interessi monetari: tra tali metodi tuttavia, ben può essere utilizzato quello più semplice degli interessi ad un tasso che non deve necessariamente essere quello legale, ma che deve di volta in volta essere valutato, con la dovuta considerazione di tutte le circostanze obiettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito a causa della ritardata corresponsione del bene o dell'equivalente monetario.
In secondo luogo, la S.C., al fine di evitare una locupletazione del patrimonio del danneggiato ed un corrispondente depauperamento dell'autore dell'illecito, ha stabilito che gli interessi non possono essere calcolati sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, perché in tal modo, al creditore verrebbe attribuito un valore cui egli non ha diritto: ciò perché l'applicazione degli interessi costituisce l'applicazione degli interessi costituisce un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro, che, all'epoca del fatto illecito, non era certo rivalutata. Dunque, l'applicazione degli interessi deve tener conto dell'incremento di valore che subisce la somma capitale nel tempo.
Questo giudice, pertanto, con riferimento al primo principio, ritiene che, in assenza di prove specifiche, gli interessi possono essere liquidati, nel caso di specie, al tasso legale;
tale scelta prende in considerazione
l'entità, più avanti calcolata, della somma dovuta in relazione ai normali investimenti del cittadino medio in titoli pubblici, in depositi bancari e corrispondenti rendimenti. Con riferimento al secondo principio, chi giudica ritiene che gli interessi debbano essere calcolati sulle somme svalutate (alla data dell'evento dannoso) e progressivamente rivalutantesi sulla base degli indici annuali medi Istat. Quanto al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza e sino al saldo, gli interessi sono dovuti nella misura legale essendosi ormai il debito di valore trasformato in debito di valuta, produttivo di interessi nella sopradetta misura secondo le norme del codice civile.
Tornando al merito nella specie non occorre spendere molte parole per giustificare, su quanto riconosciuto a titolo di danno biologico sulla base delle tabelle SI ( 214.685,00) l'aumento massimo del 30%
(279.090,50) attesa la gravità delle ripercussioni sulla vita quotidiana, con riferimento in particolare, e pur tenendo conto della perdita dell'olfatto e del gusto, di uno stato di cecità che rende assai difficoltosa ogni relazione con persone e cose oltre a privare la persona, nel caso in esame, della possibilità lavorativa nella sua dimensione, prescindendo qui dall'aspetto economico, di rapporto interpersonale, di gratificazione e utilità per sé e per gli altri .
Quanto al danno morale, come ritenuto dalla giurisprudenza (Cass. 910/2018; Cass. 7513/2018; Cass.
28989/2019) è una sofferenza interiore e non relazionale, «meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi».
Si tratta dunque di una voce autonoma di danno che non rientra nel danno biologico. E non vi è dubbio che nella specie sia configurabile un apprezzabile quadro di sofferenza psichica, un patema d'animo interiore non contingente ovvero non destinato a scomparire con il trascorrere del tempo in ragione della gravità della compromissione della vita quotidiana. Il danno biologico dovrà pertanto essere aumentato di un un'ulteriore percentuale che può essere individuata in un ulteriore 50% su quanto già riconosciuto.
L'importo complessivo liquidabile sarà pari ad € 418.635,75, che maggiorato di interessi e rivalutazione, diviene € 443.075,15. Quanto al periodo successivo alla pubblicazione dell'ordinanza e sino al saldo, sono dovuti gli interessi nella misura legale essendosi ormai il debito di valore trasformato in debito di valuta, produttivo di interessi nella sopradetta misura secondo le norme del codice civile.
Il danno da perdita della capacità lavorativa generica deve ritenersi già ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute ed è quindi stata già considerata con la massima personalizzazione.
Parte ricorrente chiede il riconoscimento del risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Tale domanda non può essere accolta. E' vero che la ricorrente è stata dichiarata invalida al 100%
e non può più svolgere la precedente attività lavorativa ma ciò non comporta "l'obbligo del danneggiato di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla predetta della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico" (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3290).
La relativa prova incombe al danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare di non aver mantenuto, dopo
l'infortunio, altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (Cass. 27/06/2013, n. 16213; Cass.
20/10/2005, n.20321) e se, provata la riduzione o la perdita della capacità di lavoro specifica, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura.
Tale presunzione, peraltro, copre solo l'”an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione,
è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
Orbene la ricorrente, che percepisce una pensione d'invalidità pari ad € 1.579,00 mensili oltre la tredicesima mensilità, ha prodotto, a fondamento della propria domanda unicamente una busta paga relativa allo stipendio (di operatore tecnico cucina e mensa presso ) del novembre 2013 Parte_3
(precedente quindi di circa due anni rispetto all'evento dannoso) dal quale risulta -prescindendo dalle decurtazioni per periodi di malattia riferiti allo stesso mese - un importo di € 1221,49. Nessun'altra documentazione (dichiarazione dei redditi, tfr) è stata prodotta così che la giudicante non ritiene possibile quantificare un risarcimento a tale titolo che, come sopra detto, non può essere determinato in via equitativa sulla base di calcoli proposti dalla difesa della ricorrente ma avulsi da ogni supporto documentale.
3. La domanda degli intervenuti e , rispettivamente madre e figlio della CP_2 Controparte_3 ricorrente per il riconoscimento di un danno da lesione del rapporto parentale determinato, per ciascuno in €
331.920,00.
A fondamento della domanda hanno allegato stato di famiglia dal quale risulta la convivenza con CP_1
si legge nell'atto introduttivo “Il SI. , in particolare, è un giovane ragazzo che,
[...] Controparte_3 dovendo accudire la madre, non può coltivare gli interessi, gli hobby, gli svaghi le amicizie e le normali abitudini di vita tipiche di un soggetto della sua età. A ciò si aggiunga il patema d'animo derivante dal fatto che la giovane madre, a soli 38 anni, ha perso totalmente la vista e con essa ogni possibilità di svolgere le proprie funzioni, anche di genitore, divenendo totalmente dipendente dai familiari con lei conviventi. La SI.ra
, in particolare, non ha alcun rapporto sociale ed ormai la sua vita si volge esclusivamente intorno CP_2
a quella della figlia alla quale deve prestare tutte le cure e l'assistenza necessarie per le sue esigenze quotidiane”.
Nella medesima comparsa gli intervenuti hanno formulato una, sia pure generica, prova testimoniale, volta
a provare che, dal luglio 2015 madre e figlio dell'inferma si siano sempre alternati, nella cura ed esigenze quotidiane della stessa con stravolgimento delle proprie attività. Detta prova, sulla quale il primo giudice assegnatario non si era pronunciato, non è stata riproposta né nelle note di udienza del 29.12.2020 né nelle conclusioni rassegnate all'udienza del e neppure nelle note finali assegnate, così che è da intendersi rinunciata.
La sostenuta equiparabilità, ai fini del risarcimento, della lesione del rapporto parentale alla sua perdita non può essere condivisa.
Il danno da morte del congiunto consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (Cass 16992 del 20/08/2015) ovvero, come si legge già in Cass 10107/11 dal “ vuoto costituito dal non più godere della presenza e del rapporto con chi né venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra mogli e marito, tra genitori e figli, tra fratelli, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce tra i superstiti.
Tanto premesso secondo Cass 24689/20 Nella specie gli intervenuti hanno provato il rapporto di convivenza
e, pur in assenza di specifiche allegazioni, rimaste mere deduzioni difensive quanto asserito in comparsa, non vi è dubbio che possa considerarsi anche in via presuntiva, il legame familiare ed affettivo molto stretto, oltre al dolore e all'ansia quotidiana derivante dal cambiamento di vita dell'intero nucleo familiare a seguito della gravità delle condizioni in cu versa la ricorrente.
Tuttavia, trattasi di sofferenza non equiparabile a quella, irreversibile della perdita del familiare, potendo comunque essere coltivato un rapporto affettivo, per certi versi anche più intenso anche se più doloroso e fonte di crescente preoccupazione.
Per la quantificazione del danno chi giudica farà ricorso alle tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano munite, secondo la Suprema Corte, di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (da ultimo cass 8532/20).
Tuttavia non è precluso al giudice, in particolare nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - ove diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale - discostarsene anche dalla misura minima ivi prevista dando conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori ( Cass 29495/19).
A maggior ragione tale ragionamento potrà essere seguito in ipotesi di lesione al rapporto parentale: considerato quindi il minimo (non essendovi alcun elemento di personalizzazione da valorizzare) previsto da CP_1 dette tabelle in caso di perdita del rapporto parentale (genitore e figlio -genitore) pari ad € 168.250,00, dimezzato detto importo trattandosi di lesione e non di perdita, operata ulteriore riduzione tenendo conto della percentuale di responsabilità attribuita all'Azienda ospedaliera l'importo riconoscibile a ciascun degli intervenuti sarà pari ad € 37.856,25 che maggiorato di interessi e rivalutazione, diverrà pari ad € 40.066,28.
Quanto al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza e sino al saldo, sono dovuti gli interessi nella misura legale essendosi ormai il debito di valore trasformato in debito di valuta, produttivo di interessi nella sopradetta misura secondo le norme del codice civile.
Quanto alle spese processuali, (per la fase di accertamento preventivo e per la fase di merito) dovranno porsi
a carico della resistente in ragione della soccombenza (e dovendo il risarcimento essere Parte_3 integrale) così come liquidate in dispositivo sulla base del valore attribuito ( sui valori medi dello scaglione di riferimento , con esclusione della fase istruttoria e riduzione della fase decisoria in relazione al rito e all'attività effettivamente svolta per la fase di merito e per fase di studio, introduttiva e istruttoria per la fase di atp)
Anche le spese di ctu , come liquidate in corso di causa dovranno rimanere a carico della resistente. Possono compensarsi, in ragione della complessità della vicenda e dell'impossibilità di escludere la responsabilità della chiamata in causa della se non all'esito della consulenza (così da rinvenirsi, a mente di Corte Costituzionale n.
77/18 gravi ed eccezionali ragioni) la spese processuali tra e Parte_3
l Parte_2
Con atto di citazione ritualmente notificato (proc. n. 1642/21 r.g.), la ha proposto appello avverso detta CP_7 ordinanza, impugnandola con cinque motivi di gravame (per aver ravvisato la sua responsabilità per l'aggravamento del danno alla salute di derivante dalla trombosi cerebrale insorta nel luglio Controparte_1
2015, ritenendo non corrette le condotte del personale medico nel corso del ricovero iniziato il 20/8/2015 presso il reparto di Stroke;
per aver riconosciuto la sua responsabilità per un ritardo nella diagnosi, mandando esente da responsabilità l'azienda per aver quantificato il risarcimento in favore di Parte_2 in modo eccessivo;
per aver riconosciuto il risarcimento del danno in favore degli Controparte_1 intervenuti ed e per aver implicitamente disatteso le richieste istruttorie da CP_2 Controparte_3 essa formulate nella comparsa di risposta).
Con diverso atto di citazione ritualmente notificato in data successiva (proc. n. 1690/21 r.g.), CP_1
ed hanno anch'essi proposto appello avverso detta ordinanza,
[...] CP_2 Controparte_3 impugnandola con quattro motivi di gravame (per omessa liquidazione del danno da inabilità temporanea subito da;
per avvenuta riduzione alla metà della liquidazione del danno da invalidità Controparte_1 permanente sul presupposto di una asserita incidenza del 50%. delle pregresse patologie sul danno irreversibile subito dalla medesima;
per mancato riconoscimento alla medesima del risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica e per erronea quantificazione del danno non patrimoniale subito da e da ). CP_2 Controparte_3
Nel procedimento n. 1642/21 r.g., si è costituita in giudizio la che ha eccepito l'inammissibilità Pt_4 dell'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso, nonché proposto appello incidentale avverso la parte dell'ordinanza con cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio, nel proc. n. 1642/21 r.g., anche ed Controparte_1 CP_2 CP_3
, che hanno preliminarmente chiesto la riunione, allo stesso dell'appello da loro promosso (proc. n.
[...]
1690/2021 r.g.) avverso la stessa ordinanza.
I medesimi hanno, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ex art. 342 c.p.c. e CP_7 chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso, nonchè l'accoglimento dell'appello da loro proposto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado e disposta la riunione dell'appello n. 1690/21 al presente, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 14.10.2023 e rimessa sul ruolo, con ordinanza depositata in data 20.5.2024, per consentire l'espletamento di una nuova c.t.u. medico legale sulla persona di . Controparte_1
A seguito del deposito della c.t.u., la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025
e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello proposto dalla Pt_9 rispettivamente formulate, ex 342 c.p.c., da , ed ed ex art. Controparte_1 CP_2 Controparte_3
348 c.p.c. dalla Pt_4
Infatti, in relazione alla prima, questo Collegio ritiene che l'atto di appello consenta di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali che l'appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice e che, in relazione alla seconda, la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto” va intesa nel senso che l'operatività del filtro deve essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità della c.t.u. espletata in questo grado del giudizio, formulata dagli appellanti (che hanno sostenuto che la legge prevede un Parte_10 CP_12 procedimento a se stante avente ad oggetto un accertamento tecnico preventivo, regolarmente svolto in primo grado e conclusosi con una perizia motivata ed esaustiva redatta da specialisti scelti negli albi di professionisti fuori Foro), atteso che la condizione di procedibilità introdotta dalla L. 24/2017 (procedimento ex art. 696 bis o, in alternativa, procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010) per le domande di risarcimento da responsabilità sanitaria, non limita in alcun modo la discrezionalità del Giudice nelle attività istruttorie quali, come nel caso in esame, la rinnovazione delle indagini peritali e che questa Corte, con ordinanza del 7.6.2024 (che si conferma), ha già rigettato l'istanza di ricusazione dei c.t.u. nominati, proposta dai predetti appellanti.
Ciò detto, va, tuttavia, rilevato che i consulenti nominati in questa fase del giudizio, nonostante i quesiti loro posti nell'ordinanza del 20.5.2024 (“1) Descrivano i ctu la sintomatologia di , avuto riguardo Controparte_1 ai danni di natura neurologica diagnosticati nel mese di dicembre 2015; 2) Accertino la natura e l'entità delle lesioni di natura neurologica subite da;
3) Analizzino le condotte dei medici che hanno avuto Controparte_1 in cura la paziente nel corso degli accessi ospedalieri nei mesi di agosto 2015 e nel corso del ricovero presso
l' nei mesi di agosto e settembre 2015, valutino l'aderenza ai protocolli medici e Parte_3 alla migliore scienza ed esperienza, avuto riguardo alla diagnosi formulata e alle terapie somministrate;
4)
Accertino se lo sviluppo della patologia riscontrata nel mesi di dicembre 2015 fosse prevedibile al momento delle dimissioni della nel settembre 2015 e potesse essere evitato con un diverso approccio CP_1 terapeutico;
rivisitino, a tale riguardo, i temi in contrasto fra le parti, relativamente alla valutazione delle terapie approntate e alla posizione dei medici che visitarono la paziente durante i ricoveri presso il pronto soccorso di Campostaggia nel mese di agosto 2015 ; 5) Indichino la durata della invalidità assoluta e relativa
e la percentuale del danno biologico subito dalla;
6) Quantifichino l'invalidità lavorativa specifica CP_1 che è residuata alla in rapporto ai postumi accertati.) e contrariamente a quanto fatto da quelli CP_1 nominati in sede di a.t.p., hanno chiarito di non poter formulare la percentuale di “danno” subito dalla per la condotta inadeguata dei sanitari che l'avevano avuta in cura, in considerazione del fatto che CP_1 la cecità era intervenuta nel periodo successivo alle dimissioni della medesima dall'Ospedale senese, ritenendo più opportuno esprimersi in termini di percentuale di “riduzioni di chance di recupero visivo”.
Al riguardo, questo Collegio ritiene che i predetti consulenti abbiano utilizzato il termine “riduzione di chance” per indicare un concetto diverso da quello di “chance” e di “danno da perdita di chance” enucleato, nel tempo, dalla giurisprudenza di legittimità (comunque oggetto di espressa domanda da parte della ), CP_1 volendo solo riferirsi, nel caso di specie, alla percentuale di probabilità positive che l' aveva di CP_1 recupero visivo (“La perdita di chance che noi consideriamo è la percentuale di esito favorevole delle terapie che non sono state eseguite e delle quali non abbiamo sicure prove di evidenza nella loro efficacia. Per questo ci limitiamo a formulare una indicazione percentuale collegata all'entità del danno che la paziente presentava all'uscita dell'ospedale di Siena nel settembre 2015 ed alle presumibili possibilità che altre che altre procedure terapeutiche avrebbero potuto avere un esito favorevole.” – vd pag. 72 della perizia), in risposta al quesito n.
4, chiarendo che le stesse, al momento delle dimissioni dall'Ospedale senese, erano del 25/30%.
Detta risposta, pur apprezzabile, non appare, tuttavia, idonea a soddisfare il quesito n. 4 posto loro, che era finalizzato a verificare se lo sviluppo (ovviamente negativo) della patologia riscontrata nel mesi di dicembre
2015 fosse prevedibile al momento delle dimissioni della nel settembre 2015 e potesse essere CP_1 evitato con un diverso approccio terapeutico od al successivo n. 5, relativo alla richiesta di indicazione della percentuale di danno biologico subito dalla , per cui in relazione a questi quesiti (a cui i c.t.u. CP_1 nominati in questa fase di giudizio hanno ritenuto di non rispondere a causa della mancanza di notizie in ordine a ciò che era avvenuto nel periodo compreso tra le dimissioni ed il dicembre 2015) si farà riferimento alla risposta fornita dai c.t.u. nominati nel procedimento di a.t.p., atteso che, stante l'assenza di prove da parte della di eventi a cui addebitare in via esclusiva il peggioramento dello stato di salute della CP_7
nel periodo compreso tra le dimissioni ed il dicembre del 2015 ed interrompere il nesso di causalità, CP_1 le stesse non possono che ritenersi ulteriori conseguenze dannose della condotta inadeguata posta in essere dai medici senesi dall'agosto del 2015 fino alle sue dimissioni.
Passando al merito, l'appellante con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si ritiene opportuno CP_7 trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), ha censurato la decisione del primo giudice di ritenere non corrette le condotte poste in essere dal suo personale medico nel corso del ricovero della , iniziato in data 20.8.2015, presso il reparto di Stroke unit, che avevano provocato CP_1
l'aggravamento del danno subito dalla medesima a seguito della trombosi dei seni venosi cerebrali insorta nel luglio 2015, nonché di riconoscere la sua responsabilità per il ritardo nella diagnosi, mandando, invece, esente da responsabilità l che pure aveva visitato più volte la per giorni precedenti. Pt_4 CP_1
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener presente che la , dopo essere stata ricoverata in data 20.8.2015, presso il CP_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Siena, era stata a sottoposta ad Angio-RM dell'encefalo che aveva consentito la diagnosi di Trombosi Venosa Cerebrale diffusa e che, a seguito della stessa, era stata ricoverata presso la UOC Neurologia – Stroke Unit, ove era stata immediatamente iniziata la terapia anticoagulante con eparina endovena, imbricata con in data 24/8/2015, nonché una terapia, volta al controllo CP_13 dell'ipertensione endocranica, con SA e TO (che, però, era stato subito sospeso a causa delle condizioni cardio-respiratorie della paziente); che, nei giorni successivi la era apparsa in CP_1 condizioni di salute migliori (dal giorno 2.9.2015, non aveva più presentato più crisi ortostatiche;
la cefalea era migliorata e non vi erano annotazioni di disturbi del visus;
in pari data era stata eseguita TC che evidenziava “moderatamente ridotta l'iperdensità da trombosi venosa nota” ed in data 9.9.2015 era stata dimessa e inviata nella struttura riabilitativa Santa Fina a San Gimignano, ove rimaneva sino al 23 settembre per proseguire l'iter riabilitativo. All'atto di dimissione si attestava: “l'esame neurologico appare nei limiti della norma, migliorato il disturbo del visus (NIHSS: 0). La scala di Rankin modificata alle dimissioni è 0”, si confermava la terapia domiciliare della paziente con aggiunta di e si davano indicazioni per CP_13
l'esecuzione di una RMN encefalo e Angio RMN di controllo a tre mesi) e che, solo nel dicembre 2015, in occasione dell'esecuzione della risonanza magnetica prescritta, i medici avevano preso atto, per la prima volta, del peggioramento del visus con amaurosi, mai sino a quel momento segnalati.
Quanto sopra, dimostrava, a suo dire, che le strategie terapeutiche messe in atto durante il ricovero erano state efficaci, tanto che i sintomi erano andati progressivamente migliorando;
che lo stato di salute della alla dimissione era buono e non vi era alcuna evidenza né di cecità né di perdita dell'olfatto e del CP_1 gusto;
che la perdita di visus, olfatto e gusto si verificò successivamente alla dimissione dalla struttura senese per cause rimaste ignote, non avendo l' prodotto in giudizio la cartella clinica redatta dal Centro CP_1
Riabilitativo di San Gimignano e che, quindi, la medesima non aveva fornito la prova del nesso causale tra il danno finale e le sue asserite condotte colpose.
In relazione al secondo motivo, l'appellante ha evidenziato che, nelle settimane antecedenti all'unico accesso alla struttura senese per una visita neurologica (17/8/2015), la si era recata per ben tre volte, in CP_1 data 1/8/2015, 8/8/2015 e 16/8/2015, presso il presidio ospedaliero di Campostaggia (di competenza della
, lamentando a più riprese cefalee;
che il 17/8/2015, nel corso di un quarto accesso ospedaliero, i Pt_4 sanitari della avevano eseguito una Tac risultata erroneamente negativa;
che il 18/8/2015 ed il Pt_4
20/8/2015, l' si era recata altre due volte al Pronto Soccorso di Campostaggia ed anche in tali due CP_1 occasioni i sanitari non avevano ritenuto necessario effettuare ulteriori approfondimenti;
solamente all'esito di una visita oculistica privata, effettuata lo stesso 20/8/2015, alla medesima era stata rilevata una papilla da stasi che aveva imposto, alle ore 19:22, il ricovero presso l . Parte_3
Detta ricostruzione dei fatti, avrebbe dovuto determinare il giudice di primo grado a ritenere erroneo il ragionamento portato avanti dai CTU nominati in sede di a.t.p. (che avevano escluso la responsabilità dei medici di Campostaggia, che avevano visitato l' per 6 volte, addebitando, invece, un ritardo CP_1 diagnostico ai soli sanitari senesi, coinvolti per una visita neurologica solamente in data 17.7.2015, dove veniva esibita una TC negativa eseguita proprio a Campostaggia) ed a ravvisare la responsabilità dei medici in servizio presso quest'ultimo pronto soccorso per il ritardo di diagnosi derivante dell'erronea refertazione della TC.
I motivi sono entrambi infondati.
Al riguardo, con riferimento al primo motivo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale
è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (cfr da ultimo Cass. civ. ord. n. 25805 del 26.9.2024).
Tanto ricordato, va osservato che, nel caso in esame, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio predetto, atteso che tra le possibili spiegazioni del danno irreversibile ai nervi ottici subito dalla
, quello di un eventuale peggioramento dovuto a circostanze (rimaste ignote) avvenute nel periodo CP_1 in cui era stata ricoverata presso la struttura riabilitativa Santa Fina a San Gimignano o successivamente, nel periodo antecedente al dicembre 2015 in cui era tornata a casa, non era certamente quella che poteva definirsi prevalente.
Ed invero, anche a non voler condividere il profilo di responsabilità individuato dal giudice di primo grado
(che, sulla base della perizia svolta dai c.t.u. nominati in sede di a.t.p., aveva ritenuto che la scelta dei medici in servizio presso la struttura sanitaria senese di trattenere la presso un reparto di Stroke Unit CP_1 invece che indirizzarla verso un reparto di neurochirurgia, non fosse idonea, in quanto le aveva precluso la possibilità di ricevere un approccio terapeutico - come l'uso di TO a scalare e derivazione decompressiva con shunt ventricolo-peritoneale e lombo-peritoneale od il ricorso alla trombolisi sia tramite la somministrazione per via sistemica con iniezione in vena, che direttamente nel coagulo durante una procedura angiografica - che avrebbe potuto ridurre la ipertensione endocranica), si ripete che la , CP_1 contrariamente a quanto sostenuto dalla aveva espressamente chiesto, in sede di ricorso ex art. 702 CP_8 bis c.p.c., il risarcimento di tutti i danni da lei subiti, compresi quelli derivanti da perdita di chance e si osserva che anche dalla perizia espletata in questa fase del giudizio emergono comunque chiari elementi di responsabilità sanitaria della CP_8
Infatti, i c.t.u. hanno addebitato alla stessa sia il ritardo diagnostico verificatosi a seguito della tac eseguita in data 17.8.2015 presso le strutture dell'Ospedale di Poggibonsi, atteso che, al termine dell'accertamento, la aveva riferito annebbiamenti del visus, deambulazione incerta e cefalea nucale ed era stata CP_1 trasferita per “valutazione neurologica ed eventuale infettivologica” al Pronto Soccorso dell'Ospedale senese, ove i medici, dopo averla sottoposta a visita neurologica, in cui era stata consigliata la programmazione di
RM encefalo e psichiatrica, l'avevano dimessa con diagnosi “cefalea persistente in sindrome bipolare”, mentre avrebbero potuto eseguire l'approfondimento richiesto immediatamente, eventualmente con un ricovero in osservazione breve, invece di rimandare al domicilio la paziente (vd pag. 16 della relazione peritale, nonchè pag. 61 e 62, ove i c.t.u. hanno ribadito che i sanitari senesi – che non avevano preso in carico la paziente “nonostante fosse insorto in loro qualche dubbio come desumibile dagli ulteriori accertamenti prospettati (RMN encefalo)” - potevano porre od almeno sospettare la diagnosi di trombosi venosa centrale già in data 17.8.2015 e che il periodo successivo trascorso fino alla reale presa in carico del
20/08/2015 rappresentava un “ritardo diagnostico (attribuibile anche alla che, anche se di soli tre Pt_4 giorni, poteva aver ridotto almeno in parte le chance di recupero visivo. La diagnosi precoce ed il trattamento tempestivo sono essenziali per prevenire complicazioni gravi tra cui il deterioramento della vista e i danni neurologici permanenti. Ulteriormente problematica appare poi la ricostruzione e quindi la valutazione del comportamento tenuto dai sanitari senesi dopo la presa in carico della paziente il 20/08/2015 in quanto la documentazione esaminata appare almeno in parte incompleta nelle valutazioni circostanziate del loro operato in relazione alle modificazioni più o meno presenti del quadro clinico.”), sia l'incompleto approccio terapeutico (“Relativamente all'operato dei sanitari dell' un Parte_3 incompleto approccio terapeutico alla persistenza di papilla da stasi con deficit visivo ha presumibilmente ulteriormente ridotto le chance di recupero visivo rendendole più apprezzabili (ipoteticamente 25-30%) rispetto al semplice ritardo di tre giorni”).
In relazione al secondo motivo, va rilevato che, secondo i c.t.u. nominati in sede di a.t.p., l'errore diagnostico fatto dai medici in servizio presso l'Ospedale di Campostaggia era conseguenza di un'oggettiva difficoltà di interpretazione dei dati clinici della;
di un quadro sintomatologico non conclamato;
della CP_1 concomitante presenza di altre patologie (diabete mellito insulino-dipendente, obesità e sindrome metabolica, sindrome bipolare, ipertensione arteriosa in politerapia farmacologica, sindrome delle apnee notturne), che comportavano sintomi di vario tipo e ricadute di disturbi somato-psichici difficili da inquadrare, nonché di sintomi (quali la cefalea ed il vomito) che erano comuni a molte patologie non gravi
(anche a es. all'influenza) e che potevano essere indici di una patologia grave solo in caso di persistenza degli stessi dopo un adeguato periodo di tempo e la non rispondenza alle terapie intraprese (sintomi che, invece, nel caso di specie, erano più volte regrediti in risposta ad una terapia basata sui dolori riferiti dalla paziente) ed infine, del mancato possesso e\o al facile accesso ad adeguati mezzi diagnostici, che, invece, erano presenti nelle strutture specialistiche di 2° livello esistenti presso l'Ospedale e della scarsa incidenza Pt_3 di un eventuale ritardo diagnostico di circa 24-48 sull'evoluzione del quadro clinico, qualora fosse stato seguito da adeguati provvedimenti terapeutici in ambiente specialistico.
Tanto ricordato, si evidenzia che l'appellante non ha contrastato queste valutazioni con nessun elemento contrario, limitandosi ad enfatizzare unicamente il numero delle volte in cui la medesima si era recata presso le strutture ambulatoriali ovvero a rimarcare un elemento di per sé non significativo, considerato che l' era nota ai sanitari di emergenza, in quanto frequente visitatrice di tali ambulatori a causa delle CP_1 varie patologie di cui era affetta (circostanza pacifica), né detta valutazione può essere modificata sulla scorta delle risultanze della c.t.u. svolta in questo grado del giudizio, che ha confermato che l'unica condotta rilevante sotto il profilo della eventuale responsabilità sanitaria dei medici dell'Ospedale di Campostaggia era consistito nel ritardo diagnostico successivo alla tac espletata in data 17.8.2015, perché solo da quel momento si poteva sospettare la diagnosi di trombosi venosa cerebrale (“Un approfondimento doveroso sulle immagini da parte dei sanitari di Campostaggia avrebbe quindi comportato la possibilità di giungere al sospetto diagnostico di trombosi venosa cerebrale in occasione dell'accesso del 17/08/2015.”), segnalando, tuttavia che i medici, “avendo riscontrato modifiche significative del quadro (qualità della cefalea e disturbo del visus)”, avevano subito “inviato la paziente a consulenza neurologica in un ospedale di livello superiore quale l' ”, nonchè chiarendo di non poter “esprimere giudizi sulla Parte_3 possibilità che una maggior tempestività di intervento terapeutico avrebbe avuto la capacità di risolvere il quadro clinico o solo quello di migliorare le chance del recupero visivo.” e che “Esiste un ritardo terapeutico di circa tre giorni che pensiamo possa avere influito in maniera non rilevante sulla evoluzione del quadro clinico.” (vd pag. 39 e 61 della relazione peritale). Con terzo motivo di gravame dell'appello proposto dalla l'appellante ha censurato la decisione del CP_7 primo giudice di quantificare l'ammontare del risarcimento del danno spettante ad in modo Controparte_1 eccessivo, riconoscendo alla medesima sia il danno morale che il massimo della personalizzazione.
Detto motivo va trattato unitamente ai primi tre motivi dell'appello proposto da , Controparte_1 CP_2
ed (con cui i medesimi hanno censurato la decisione del primo giudice di omettere la
[...] Parte_11 liquidazione del danno da inabilità temporanea subito da , nonchè quelle di ridurre della Controparte_1 metà la liquidazione del danno da invalidità permanente, accertato nella misura del 90%, sul presupposto di una asserita incidenza del 45% delle pregresse patologie sul danno irreversibile da lei subito dalla medesima e di non riconoscere in suo favore il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica), in quanto strettamente connesso con loro.
Ciò detto, i motivi sono fondati nei limiti di seguito indicati.
Con riferimento al secondo motivo di gravame proposto dalla , va premesso che, in sede di CP_1 accertamento tecnico preventivo, il Collegio peritale aveva accertato una invalidità permanente della medesima nella misura del 90% e che i c.t.u. nominati nella presente fase del giudizio hanno sostanzialmente confermato della valutazione.
Tanto premesso, si osserva che il predetto Collegio peritale aveva chiarito che sulla predetta misura di invalidità permanente avevano, tuttavia, inciso le patologie di cui l' era affetta già prima del luglio CP_1 del 2015, che avevano, infatti, influito non solo sullo stato di salute generale della medesima ma anche sulla sua risposta all'evento di trombosi ed sulle possibilità d'intervento da parte dei sanitari intervenuti, per cui, secondo i c.t.u., l'operato dei sanitari aveva determinato solo un maggio danno, valutabile nella misura del
45% e si rileva che il giudice di primo grado, recependo solo quest'ultima l'indicazione dei c.t.u., ha quantificato l'invalidità permanente provocata dai sanitari nella misura del 45% e provveduto alla liquidazione del danno in base al risarcimento indicato dalle tabelle di Milano per questa percentuale di invalidità.
L' ha criticato detta decisione sotto due profili, nel senso che ha, per un verso, negato rilevanza alle CP_1 pregresse patologie e, per altro verso, affermato che, anche volendo aderire alla percentuale di danno individuata dai c.t.u., trattandosi di un “maggior danno”, il giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare lo stesso come danno biologico differenziale (ovvero, sottraendo dal valore monetario, previsto dalle tabelle SI in relazione a 90 punti di danno biologico quello previsto in relazione ai 45 punti di danno biologico, di cui era già portatrice), mentre, invece, lo aveva liquidato come danno biologico “puro”.
Il motivo è parzialmente fondato.
Si osserva, infatti, con riferimento al primo profilo, che le critiche mosse dall'appellante risultano caratterizzate da estrema genericità ed irragionevolezza, non potendovi essere dubbi che patologie quali il diabete, il fumo, l'obesità e la severa policitemia (che notoriamente determinano un aumento della pressione arteriosa e del colesterolo, danni alla circolazione sanguigna ed aumento del rischio di trombosi) avevano influenzato il suo stato di salute;
la risposta del suo fisico alla trombosi e le cure che potevano essere praticate in occasione stessa, mentre, al contrario, quelle oggetto del secondo profilo appaiono condivisibili.
Ed invero, va ricordato al riguardo che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica
(come nel caso di specie, ove vi erano delle pacifiche patologie preesistenti), sia sottoposto ad un trattamento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione del trattamento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario
(cfr Cass. civ. ord. n. 21261 del 30.7.2024 e n. 20894 del 26.7.2024, nonché sent. 19.9.2023 n. 26851 e
11.11.2019 n. 28986).
In applicazione del predetto principio – a cui il giudice di primo grado non si è erroneamente attenuto – poiché l'incremento di una invalidità dal 50% al 90% risulta ben più afflittivo, per il danneggiato, della causazione di un'invalidità del 45% in un soggetto altrimenti in possesso di una piena integrità fisica, la liquidazione del danno differenziale deve essere effettuata convertendo entrambe le predette percentuali in una somma di denaro e, poi, sottraendo al valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, dato che solo tale metodo risulta idoneo a liquidare il reale nocumento causato al danneggiato.
Pertanto, considerato che, nel caso in esame, sulla base delle attuali tabelle SI (trattandosi di debito di valore, la liquidazione va, infatti, effettuata secondo gli attuali valori monetari: cfr. Cass. 30516/19), per postumi del 90% in un soggetto di 38 anni andrebbe liquidata la somma di euro 699.092,00 a titolo di danno biologico e per postumi del 45% quella di euro 249.521,00, ne consegue che il danno biologico risarcibile per i postumi permanenti ulteriori del 45% ammonta ad euro 449.571,00 pari alla differenza tra i predetti importi
(euro 699.092,00 – euro 249.521 = euro 449.571,00).
Detta somma dovrà, poi, essere aumentata dell'importo spettante per il danno morale subito - che sempre in base alle tabelle SI (che a partire dal 2021, distinguono nella liquidazione del danno non patrimoniale le componenti di danno biologico da quella morale) ed in attuazione dello stesso criterio di calcolo adottato per la quantificazione del danno biologico - va individuata nella somma di euro 224.787,00 (euro 349.547,00
– euro 124.760,00 = euro 224.787,00), per cui l'importo complessivamente dovuto dalla a titolo CP_7 risarcitorio del danno non patrimoniale subito dalla risulta pari ad euro 674.358,00 (euro CP_1
449.571,00 + euro 224.787,00 = euro 674.358,00), comprensivo sia del danno biologico che di quello morale.
Non appare, invece, riconoscibile in favore dell'appellante (contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado e come sostenuto dalla nel terzo motivo di gravame) l'incremento di detta somma a titolo CP_7 di personalizzazione.
Ed invero, premesso che le conseguenze dannose della lesione della salute sono teoricamente tutte inquadrabili in due gruppi, entrambi rientranti nel danno non patrimoniale (il primo comprendente quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità, che presuppongono la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità ed il secondo, quelle peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, che esigono la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto) e che solo quelle comprese nel secondo gruppo giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico, va ricordato che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle SI) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex plurimis Cass. civ. ord. n. 5984 del 6.3.2025;
n. 31681 del 9.12.2024 e n. 5865 del 4.3.2021, nonché sent. n. 28988 dell'11.11.2019; n. 2788 del 31.1.2019
e n. 21939 del 21.9.2017).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, non è stato provato alcun profilo idoneo a giustificare nell'appellante un grado di conseguenze superiori alla media dei soggetti interessati dalle medesime lesioni, ovvero peculiari in relazione alla specifica attività e/o tipologia di vita, atteso che il significativo peggioramento dell'esistenza e delle abitudini di vita quotidiana, a seguito della totale perdita della vista, rappresentano conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire).
Deve, invece, essere accolta la censura avanzata dall con il primo motivo di gravame, atteso che la CP_1
c.t.u. svolta in sede di a.t.p., oltre ad aver accertato la sussistenza del danno biologico da lei subito, aveva anche ravvisato un periodo di invalidità temporanea assoluta di 60 giorni (vd pagg. 20 e 21 della relazione peritale) e che il giudice di primo grado non aveva adottato alcuna decisione al riguardo, né aveva motivato l'omissione predetta, nonostante l'assenza di rilievi critici al riguardo da parte di alcuno.
Ne consegue che la sentenza va riformata sul punto e, sulla base delle tabelle di Milano attualmente in vigore
(2024) che prevedono un punto base I.T.T. pari ad uro 115,00, va liquidata in favore della la somma CP_1 di euro 6.900,00 (euro 115,00 x 60 = 6.900,00), a titolo di risarcimento per i giorni di invalidità temporanea totale da lei subita, oltre interessi e rivalutazione.
Al contrario, va respinta la censura avanzata dall con il terzo motivo di gravame, atteso che la CP_1 medesima, così come affermato dal giudice di primo grado, non ha dimostrato di aver subito un effettivo pregiudizio economico a seguito della perdita della vista, che le aveva impedito la prosecuzione dell'attività di operatore presso cucine e mense, così come di altre analoghe, avendo prodotto documentazione (vd CP_ CP_ comunicazione dell' del 21.11.2021), da cui emerge che l'importo erogato in suo favore dall' è maggiore dello stipendio erogatogli nella precedente occupazione lavorativa (vd All. J del fascicolo di parte della ). CP_1
Ciò detto, l'importo complessivo di euro di euro 681.258,00 (euro 674.358,00 + euro 6.900,00 = euro
681.258,00) spettante alla a titolo risarcitorio, dovrà, infine, essere aumentato di quanto spettante CP_1 per rivalutazione e lucro cessante, considerato che l'obbligazione di risarcimento del danno, come quella di specie, è una tipica obbligazione di valore avendo la funzione non di consegnare una determinata somma, ma di ricostruire integralmente il patrimonio del danneggiato, seppure elargendo, per equivalente, una somma di denaro.
Ne consegue che al creditore spettano sia la rivalutazione che il lucro cessante, utilizzando la tecnica di un tasso di interesse da determinare equitativamente (come chiarito dalla celebre Cass. Sez. Unite 17.2.1995 n.
1712; seguita poi da Cass 10.3.2006 n. 5234, Cass. 2007/10884, nonché Cass. sez. un., 30.10.2008, n. 26008).
Per effettuare queste operazioni, seguendo un orientamento ormai consolidato si farà ricorso a due diversi tassi ove sia necessario calcolare entrambi gli accessori.
Per il conteggio della rivalutazione (per liquidazione all'attualità) si fa ricorso agli indici FOI, pubblicati dallo
ISTAT e reperibili sul sito “istat.it”.
Per calcolare il lucro cessante, invece, si può far ricorso al rendimento medio dei titoli di stato, sul presupposto che il creditore, se avesse potuto disporre della somma l'avrebbe investita in titoli di stato (c.d.
“rendistato”, pubblicato dalla Banca d'Italia); ovvero applicare il tasso degli interessi legali (come si ritiene corretto fare in questa sede).
Ogni calcolo, comunque, deve tener conto che la data di decorrenza di rivalutazione ed interessi è quella del fatto illecito (non essendo necessaria la messa in mora del debitore) e che, inoltre, le operazioni di liquidazione devono essere attualizzate al momento in cui si procede alla determinazione delle somme dovute al danneggiato e, quindi, anche da parte del giudice di secondo grado ove sia ancora in contestazione la quantificazione del danno (cfr. Cass 13666/2003: “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche
d'ufficio ed in grado d'appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi”; così anche
Cass. 30.8.1997 n. 8259, Cass.
2.12.1998 n. 12234; cfr. pure Cass. 20.4.2001 n. 3996 e Cass.
6.8.2001 n. 1085). Il danno liquidato all'appellante a titolo di danno non patrimoniale, come sopra specificato, ammonta a complessivi euro 681.258,00, somma attualizzata alle Tabelle Milanesi 2024, per cui, per aumentarla degli interessi compensativi spettanti quali danno per il ritardato pagamento, la stessa dovrà dapprima essere devalutata all'epoca del fatto illecito (20.8.2015) al fine di determinare il valore del danno al momento in cui questo si è verificato e poi rivalutata anno per anno.
A seguito di detta operazione, il totale che spetta alla a titolo di risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale da lei subito ammonta, pertanto, ad euro 756.067,20.
Infine, poiché una volta liquidato, il risarcimento del danno, da credito di valore si trasforma in credito di valuta, su di esso vanno calcolati gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
Con quarto motivo di gravame dell'appello proposto dalla e con quarto motivo dell'appello proposto CP_7 da , ed (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in Controparte_1 CP_2 Parte_11 quanto strettamente connessi tra loro), il primo appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di riconoscere il risarcimento del danno in favore degli intervenuti ed , CP_2 Controparte_3 mentre i secondi quella di quantificare il danno non patrimoniale subito da e da CP_2 Controparte_3 in modo non congruo.
I motivi, seppur per diverse ragioni, sono entrambi infondati.
Al riguardo, va, infatti, tenuto presente che, nel caso di specie, oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto e, quindi, da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subito dai congiunti in conseguenza delle lesioni gravissime riportate dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è verificabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. civ. ord. n. 8546 del 2008 e successivamente, n. 11212 del 2019, n. 7748 del 2020 e 1752 del 2023).
Premesso, quindi, che la questione si risolve a livello di prove e che, nel caso in esame, la nel corso del CP_7 giudizio di primo grado, non aveva contestato o smentito con prove contrarie, quanto affermato dagli intervenuti ed , si osserva che il giudice di primo grado (in assenza di preclusioni CP_2 Controparte_3 al riguardo) ha correttamente liquidato il danno subito da quest'ultimi in base alle Tabelle di Milano, che prevedono una liquidazione a punti in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale ed aveva proceduto alle riduzioni in ragione, non solo in ragione della circostanza che fortunatamente non era deceduta, ma anche del fatto che la medesima Controparte_1 soffriva già di molteplici gravi patologie e che il suo stato di salute era stato solo peggiorato dalla condotta imperita dei sanitari senesi.
Non si procede all'esame del quinto motivo di gravame (con cui l'appellante ha censurato la decisione CP_7 del primo giudice di disattendere le richieste istruttorie da essa formulate nella comparsa di risposta ed in particolare, dell'ordine di esibizione della documentazione relativa alla permanenza della presso al CP_1
Centro di Riabilitazione Santa Fina, San Gimignano e della prova per testi finalizzata a provare che il referto della TC fu approntato da un medico della , trattandosi di richieste istruttorie inammissibili, non Pt_4 essendovi i presupposti richiesti dall'art. 210 c.p.c. per l'ordine di esibizione, dato che l' aveva CP_1 prodotto in giudizio la documentazione in suo possesso e trattandosi di prova irrilevante, in considerazione della mancata contestazione in ordine al medico che aveva sottoscritto il referto tac.
Con l'unico motivo di gravame dell'appello incidentale proposto, l'appellante ha censurato la decisione Pt_4 del giudice di primo grado di compensare le spese di lite, nonostante che non avesse ravvisato profili di responsabilità a suo carico.
Il motivo è fondato.
Ed invero, va ricordato che, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione delle spese di lite può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, soltanto in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, il giudice di primo grado ha motivato la compensazione con ragioni - rappresentate, per un verso, dalla complessità della causa e, per altro verso, dalla buona fede della nella chiamata in causa della – che non potevano sicuramente essere ricondotte tra quelle CP_7 Pt_4
“gravi ed eccezionali” enucleabili, ex art. 92 c.p.c., in ragione dell'estensione di detta norma operata dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18, per cui, considerato che la era risultata pienamente Pt_4 vittoriosa, avendo il giudice escluso la responsabilità professionale dei suoi sanitari nella causazione dell'evento nocivo subito dalla (peraltro, non ravvisabile neanche a seguito della c.t.u. svolta in CP_1 questa fase del giudizio), l'ordinanza va riformata sul punto.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, la è risultata CP_7 sostanzialmente soccombente rispetto alla domanda di risarcitoria avanzata dalla e dagli CP_1 intervenuti volontari ed alla chiamata in causa della per cui le spese dei due gradi vanno poste a carico Pt_4 della stessa sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal 23.10.2022).
Pertanto, applicato lo scaglione compreso tra euro 520.000,01 ed euro 1.000.000,00 in considerazione del valore del credito riconosciuto, le spese vanno liquidate, per l'a.t.p. e per il giudizio di primo grado in rispettivi euro 7.691,00 ed euro 27.804,00 e, per il secondo grado, in euro 18.511,00 per compenso professionale (con esclusione della fase di trattazione, in quanto non espletata), da aumentare, con riferimento alla posizione degli ex art. 4, secondo, del D.M. 55/14 comma per il numero delle parti, oltre accessori di CP_6 legge.
Vanno definitivamente poste a carico della le spese delle C.T.U. svolte nei due gradi di giudizio, nella CP_7 misura già liquidata dal Tribunale e da questa Corte con decreto presidenziale dell'9.1.2025.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dalla Parte_3
, in via principale e dalla in via
[...] Controparte_4 incidentale, con il proc. n. 1642/21 r.g. ed a quello proposto da , ed Controparte_1 CP_2 CP_3
, con il proc. n. 1690/21 r.g., avverso l'ordinanza emessa, ex art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale di Siena
[...] in data 2.9.2021, pubblicata in data 7.9.2021, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale riforma della ordinanza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed Controparte_1 CP_2 CP_3
, condanna la al pagamento in favore di
[...] Parte_1 CP_1 della maggior somma di euro 756.067,20, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione
[...] della presente sentenza al saldo effettivo, a titolo di danno non patrimoniale da lei subito;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_14
[...
condanna la alla rifusione in suo favore delle spese di Parte_1 lite da essa sostenute nel primo grado di giudizio, che liquida in euro 27.804,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- condanna la alla rifusione in favore di , Parte_1 Controparte_1
ed delle spese di lite sostenute dai medesimi nell'a.t.p. e nel primo CP_2 Controparte_3 grado di giudizio, che liquida in rispettivi euro 11.723,20 ed euro 44.486,40 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- condanna la alla rifusione in favore di , Parte_1 Controparte_1
ed e della delle spese CP_2 Controparte_3 Controparte_4 sostenute da dette parti nel presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 29.617,00, in favore delle tre ed in euro 18.511,00, in favore della quarta, per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese delle C.T.U. Parte_1 svolte nei due gradi di giudizio, nella misura già liquidata dal Tribunale e da questa Corte, con decreto presidenziale dell'9.1.2025.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.