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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/05/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 92/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 28/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. IACOBUCCI STEFANO, l'avv. MAGGI e l'avv.
GUERRA nonché Daria FISUN legale rappresentante di CP_1
per parte convenuta, l'avv. LUBRINA ANDREA e l'avv. D'ANGELO nonché la parte personalmente.
L'avv. IACOBUCCI chiede ammettersi la produzione dei documenti del fascicolo delle indagini preliminari del proc. 936/2024 facendo presente che la parte ha avuto disponibilità della suddetta documentazione solo dal 18.4.2025.
L'avv. LUBRINA eccepisce la tardività e la genericità della richiesta, precisando che allo stato è solamente fissata l'udienza predibattimentale e che nel fasciolo delle indagini preliminari sono inseriti anche documenti di formazione anteriore al maturare delle preclusioni istruttorie e già nella disponibilità della parte CP_1
[...
Il Giudice ammette la produzione del fascicolo delle indagini preliminari RG
936/2024 richiesta da parte con esclusione degli allegati alla querela CP_1
diversi da quelli già prodotti nella causa civile.
L'avv. IACOBUCCI si riporta alle note conclusive depositate. Contesta quanto dedotto da controparte nelle note in tema termine ad adempiere, ritorsività e nullità del licenziamento;
ribadisce in merito alle differenze retributive la contestazione dei conteggi. Insiste nelle conclusioni già rassegnate in entrambe le cause riunite.
L'avv. LUBRINA e l'avv. D'ANGELO ribadiscono il carattere ritorsivo del licenziamento e l'insussistenza dei fatti indicati come giusta causa di licenziamento. Dopo ampia discussione, insistono per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. IACOBUCCI replica.
Il Giudice all'esito della discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decide la causa con sentenza, dando lettura del dispositivo di sentenza scritto in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 92/2024 (+ 228/2024) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato il seguente
D I S P O S I T I V O di sentenza nelle cause riunite iscritte ai nn. 92/2024 e 228/2024 R.G. Lav. promossa da:
(P. IV ), con sede legale in Arona, piazza De Filippi, n. 7, in CP_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t. Daria Fisun, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo P.G. Guerra, e
Stefano Iacobucci del Foro di Verona e Francesco Maggi del Foro di Verbania, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Verona (VR), corso Porta Nuova, n.
70 e presso il domicilio digitale PEC
e Email_1 Email_2
giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE nel proc. 92/20924 e PARTE CONVENUTA nel proc. 228/2024 RG
C O N T R O (C.F: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea
Lubrina e Corrado D'Angelo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea
Lubrina sito in Milano, Corso Venezia n° 40, giusta procura in atti
PARTE OPPOSTA nel proc. 92/2024
e PARTE RICORRENTE nel prc. 228/2024
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 92/2024 e 228/2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 14/2024 emesso dal Tribunale di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, in data 1.2.2024;
- dichiara legittimo il licenziamento intimato da a in data CP_1 Parte_1
16.1.2024 con efficacia dal 20.11.2023 (data della contestazione disciplinare e della sospensione cautelare);
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a CP_1 la somma lorda di € 4.902,88 a titolo di retribuzione per il mese di Parte_1
Novembre 2023 nonché la somma lorda di € 19.608,07 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità ferie non godute e festività soppresse e TFR
(quest'ultimo pari ad € 5.218,38 lordi), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- rigetta le ulteriori domande svolte dalle parti.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Verbania, 28.5.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 28/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. IACOBUCCI STEFANO, l'avv. MAGGI e l'avv.
GUERRA nonché Daria FISUN legale rappresentante di CP_1
per parte convenuta, l'avv. LUBRINA ANDREA e l'avv. D'ANGELO nonché la parte personalmente.
L'avv. IACOBUCCI chiede ammettersi la produzione dei documenti del fascicolo delle indagini preliminari del proc. 936/2024 facendo presente che la parte ha avuto disponibilità della suddetta documentazione solo dal 18.4.2025.
L'avv. LUBRINA eccepisce la tardività e la genericità della richiesta, precisando che allo stato è solamente fissata l'udienza predibattimentale e che nel fasciolo delle indagini preliminari sono inseriti anche documenti di formazione anteriore al maturare delle preclusioni istruttorie e già nella disponibilità della parte CP_1
[...
Il Giudice ammette la produzione del fascicolo delle indagini preliminari RG
936/2024 richiesta da parte con esclusione degli allegati alla querela CP_1
diversi da quelli già prodotti nella causa civile.
L'avv. IACOBUCCI si riporta alle note conclusive depositate. Contesta quanto dedotto da controparte nelle note in tema termine ad adempiere, ritorsività e nullità del licenziamento;
ribadisce in merito alle differenze retributive la contestazione dei conteggi. Insiste nelle conclusioni già rassegnate in entrambe le cause riunite.
L'avv. LUBRINA e l'avv. D'ANGELO ribadiscono il carattere ritorsivo del licenziamento e l'insussistenza dei fatti indicati come giusta causa di licenziamento. Dopo ampia discussione, insistono per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. IACOBUCCI replica.
Il Giudice all'esito della discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decide la causa con sentenza, dando lettura del dispositivo di sentenza scritto in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 92/2024 (+ 228/2024) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato il seguente
D I S P O S I T I V O di sentenza nelle cause riunite iscritte ai nn. 92/2024 e 228/2024 R.G. Lav. promossa da:
(P. IV ), con sede legale in Arona, piazza De Filippi, n. 7, in CP_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t. Daria Fisun, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo P.G. Guerra, e
Stefano Iacobucci del Foro di Verona e Francesco Maggi del Foro di Verbania, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Verona (VR), corso Porta Nuova, n.
70 e presso il domicilio digitale PEC
e Email_1 Email_2
giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE nel proc. 92/20924 e PARTE CONVENUTA nel proc. 228/2024 RG
C O N T R O (C.F: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea
Lubrina e Corrado D'Angelo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea
Lubrina sito in Milano, Corso Venezia n° 40, giusta procura in atti
PARTE OPPOSTA nel proc. 92/2024
e PARTE RICORRENTE nel prc. 228/2024
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 92/2024 e 228/2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 14/2024 emesso dal Tribunale di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, in data 1.2.2024;
- dichiara legittimo il licenziamento intimato da a in data CP_1 Parte_1
16.1.2024 con efficacia dal 20.11.2023 (data della contestazione disciplinare e della sospensione cautelare);
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a CP_1 la somma lorda di € 4.902,88 a titolo di retribuzione per il mese di Parte_1
Novembre 2023 nonché la somma lorda di € 19.608,07 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità ferie non godute e festività soppresse e TFR
(quest'ultimo pari ad € 5.218,38 lordi), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- rigetta le ulteriori domande svolte dalle parti.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Verbania, 28.5.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci