Ordinanza cautelare 19 maggio 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/06/2025, n. 10824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10824 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10824/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04060/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4060 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Franzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Roma del 2 luglio 2021, notificato al ricorrente in data 3 febbraio 2022, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) n. -OMISSIS-ed è stato disposto il rilascio del permesso di soggiorno per elezione elettiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Questore di Roma del 2 luglio 2021, notificato in data 3 febbraio 2022, con il quale gli è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) n. -OMISSIS-ed è stato disposto il rilascio del permesso di soggiorno per elezione elettiva.
Avverso detto provvedimento il ricorrente di essere affetto da disturbi psichiatrici e da invalidità, circostanza che non sarebbe stata presa in considerazione dall’Amministrazione ai fini del bilanciamento di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. Inoltre, non corrisponderebbe al vero che il ricorrente a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/90, non abbia presentato memoria a sostegno dell’istanza di rilascio del duplicato del permesso di soggiorno UE. Il ricorrente deduce poi l’illegittimità del decreto gravato per violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998. Il provvedimento, inoltre, ometterebbe qualunque valutazione della condotta del ricorrente sotto il profilo dell'attualità e della gravità del pericolo per l'ordine pubblico, nonché della condotta complessivamente tenuta dall'istante e della sua personalità. I reati ad esso contestati non avrebbero, infatti, una connotazione aggressiva e violenta, e non sarebbero pertanto idonei a dimostrarne la pericolosità sociale.
3.Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando una relazione difensiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. 3171/2022 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata da parte ricorrente per insussistenza del fumus boni iuris .
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Viene in evidenza sul piano normativo l’art. 9, comma 4, del d,lgs. n. 286/98, ai sensi del quale “ Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche … di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”.
7. Rileva il Collegio che il provvedimento gravato è motivato in ragione del fatto che a carico del richiedente la Questura ha riscontrato la presenza di diversi pregiudizi penali, e segnatamente: in data 27 giugno 2016 con sentenza del Tribunale di Roma, è stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento di 100,00 euro di multa per gli artt.624 e 625 C.P.; in data 20 novembre 2015, con sentenza del Tribunale di Roma, è stata condannata alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento di 160 euro di multa, per gli artt.624 e 625 C.P.; in data 28 dicembre 2019 è stato deferito per danneggiamento ex art.635 C.P.; in data 7 agosto 2019 è stato deferito per porto abusivo di armi ex art.4 della L.110/1975.
8. Di dette circostanze il ricorrente è stato edotto con preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/90, senza che tuttavia questi fornisse – come evidenziato nel decreto – alcuna memoria di replica entro i termini procedimentali. A quanto risulta dalla documentazione in atti, difatti, parte ricorrente ha inviato delle osservazioni solo in data 21 luglio 2021, a provvedimento di reiezione già adottato.
9. D’altra parte, rispetto al giudizio di pericolosità del ricorrente - che può legittimamente fondarsi sulle reiterate condanne per reati ostativi dallo stesso ricevute e, da ultimo, sulla denuncia per porto abusivo di armi - l’Amministrazione, come risulta espressamente dal provvedimento gravato, ha tenuto conto della condizione di invalidità civile del richiedente e del periodo di soggiorno sul territorio nazionale, tanto da rilasciargli un permesso per residenza elettiva.
10. Ciò è sufficiente a respingere il ricorso all’esame, non ravvisandosi, così come anticipato in sede cautelare, alcun automatismo nella revoca della carta di soggiorno, avendo la Questura operato un bilanciamento tra la condizione personale del ricorrente e l’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordine pubblico, rilasciando al ricorrente, ex art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/98, un permesso per residenza elettiva proprio in ragione della sua condizione di salute e del tempo di permanenza in Italia dallo stesso maturato.
11. Tanto considerato, il ricorso è infondato e va respinto.
12. Attese le peculiarità della vicenda, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.