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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/12/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2897/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
IA, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 10 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2897/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe DI MASCIO Parte_1
come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino, Via
Rapido 11b
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi dal funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c., domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistenti Oggetto: impugnazione di sanzione disciplinare conservativa – personale docente
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 20.12.2023 e ritualmente notificato,
ha convenuto il e l' Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
dinnanzi all'intestato Tribunale per l'accertamento della illegittimità e il
[...]
conseguente annullamento della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto datata
15.2.2023 a firma del dirigente scolastico del predetto Istituto.
2. La ricorrente espone di essere una docente di sostegno della scuola primaria in servizio presso l' , assegnata nell'a.s. 2022/2023 ad alunno Controparte_1
riconosciuto disabile grave nella classe III A;
di essere stata reiteratamente utilizzata, sia in tale anno scolastico, per un totale di 31 ore, sia in quelli precedenti, per la sostituzione senza congruo preavviso di colleghi curriculari non specializzati assenti nella sua stessa classe o in altre classi del predetto istituto;
di avere ripetutamente e vanamente segnalato alla dirigente scolastica le problematiche conseguenti alla illegittima assegnazione di tali supplenze, a detrimento del corretto soddisfacimento delle necessità e dei bisogni educativi dell'alunno disabile assegnato;
di avere ricevuto, con nota del 10.1.2023 a firma della dirigente scolastica del su indicato istituto, una contestazione disciplinare per violazione dei doveri connessi alla funzione docente, violazione dei doveri di ufficio e delle corrette modalità di svolgimento del rapporto didattico con alunni e famiglie;
che, nello specifico, le veniva contestato di avere una relazione poco empatica con i discenti, di essere responsabile di un ambiente scolastico non sereno e ansiogeno, con alunni che manifestano disagio con richieste di non andare a scuola, di non avere riscontrato la richiesta di colloquio avanzata dal genitore di un alunno, di avere attribuito note in condotta a diversi allievi della classe III A in giorni diversi, di avere dichiarato nel colloquio di chiarimento con la dirigente scolastica di “non riuscire a mantenere la classe” in quanto non “ascoltata”, di sentirsi “inadeguata al gruppo classe”, di preferire di lavorare “solo su un bambino”; di avere presentato le proprie giustificazioni scritte, negando gli addebiti;
che, con nota del 15.2.2023 a firma della dirigente scolastica, le veniva irrogata la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto.
3. Tanto premesso, la ricorrente nega la sussistenza dei fatti addebitati, rimasti privi di riscontro probatorio, evidenziando, in particolare, di non avere mai rifiutato i colloqui richiesti dai genitori degli alunni e di avere attribuito agli alunni le note di condotta nell'esercizio delle proprie prerogative di docente. Asserisce la falsità di quanto affermato dalla dirigenza scolastica, secondo cui la ricorrente avrebbe svolto solo 4 ore di supplenza in 3 giorni. Deduce la genericità delle contestazioni relative alla scarsa empatia nelle relazioni con i discenti e alla responsabilità per il disagio degli stessi.
Sostiene la natura ritorsiva della sanzione disciplinare, quale arbitraria reazione della dirigente scolastica alle legittime richieste di essere impiegata esclusivamente in qualità di insegnante di sostegno e non per sostituzione di docenti curriculari della stessa classe o di altre classi.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono tardivamente costitute in giudizio le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato.
5. Parte convenuta, richiamate le fonti regolatrici del potere disciplinare nei confronti del dipendente pubblico contrattualizzato e nei confronti del personale docente in particolare, eccepisce che il provvedimento disciplinare applicato alla ricorrente non può ritenersi ritorsivo in quanto è giustificato dalle condotte illegittime tenute dalla stessa come dettagliate nella lettera di contestazione. Evidenzia, altresì, che la sanzione
è stata irrogata per fatti specificamente contestati ed è proporzionata alla gravità degli addebiti, avendo la dirigente comminato la più lieve delle sanzioni previste. Fa rilevare l'inconferenza delle difese scritte svolte dalla docente nell'ambito del procedimento disciplinare rispetto agli addebiti.
6. La causa è stata istruita documentalmente e, all'esito del deposito delle note ex art. 127- ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 10 dicembre 2025, è stata decisa come in dispositivo, con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La ricorrente agisce per l'accertamento della illegittimità e per il conseguente annullamento della sanzione disciplinare conservativa dell'avvertimento scritto irrogatale dalla dirigente scolastica dell' con nota prot. n. Controparte_1
1397/2023 del 15.2.2023 per “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente di cui al CCNL vigente” e nello specifico per avere una relazione “poco empatica” con i discenti, per avere determinato un
“ambiente scolastico non sereno e ansiogeno”, con “alunni che manifestano disagio con richieste di non andare a scuola”, per avere attribuito note in condotta a diversi allievi della III A in giorni diversi, per non avere riscontrato la richiesta di colloquio avanzata dal genitore di un alunno, per quanto ammesso nel corso del colloquio di chiarimento con la dirigente scolastica da cui era stata convocata, vale a dire “non riuscire a mantenere la classe” in quanto non “ascoltata”, sentirsi “inadeguata al gruppo classe” che non la rispetta, preferire di lavorare su un bambino solo piuttosto che con la classe (cfr. lettera di contestazione e provvedimento disciplinare).
8. La ricorrente è una docente di sostegno, assegnata per l'anno scolastico 2022/2023 ad un alunno con disabilità grave frequentante la classe III A, scuola primaria, dell'
[...]
, come è rimasto incontestato tra le parti. Gli addebiti Controparte_1
disciplinari per i quali è stata irrogata la sanzione impugnata sono scaturiti, come si legge nella lettera di contestazione, da reiterate lamentele manifestate alla dirigente scolastica da rappresentanze dei genitori degli alunni della suddetta classe, dall'esame dei registri di classe e da quanto dichiarato dalla stessa ricorrente nel corso di un colloquio per chiarimenti con la dirigente scolastica dalla quale era stata convocata.
9. La lavoratrice deduce la natura ritorsiva della sanzione disciplinare, quale reazione arbitraria e punitiva della dirigente scolastica alle sue reiterate rimostranze per la illegittima prassi consolidatasi nell'istituto di utilizzare la medesima ricorrente per la sostituzione di docenti curriculari non specializzati assenti, della stessa classe o di altre classi dell'istituto, a detrimento dell'attività didattica a favore dell'alunno disabile alla stessa assegnato. La docente nega la sussistenza degli addebiti, deduce la genericità di alcuni di essi (poca empatia nella relazione docente/discenti, disagio degli alunni), rileva che altre condotte contestate costituiscono esercizio di prerogative del docente (note di condotta agli alunni).
10. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
11. Preliminarmente deve rilevarsi che alcuna censura viene mossa dalla ricorrente alla correttezza dell'iter procedimentale seguito dal datore di lavoro per l'irrogazione della sanzione disciplinare, sicché esula dal thema decidendum la verifica di eventuali vizi del procedimento disciplinare.
12. Nel merito, si rileva innanzitutto che è stata applicata alla ricorrente la più lieve delle sanzioni disciplinari conservative previste dall'art. 492 del D.Lgs. n. 297 del 1994 (Testo
Unico Istruzione), il quale prevede che al personale direttivo e docente, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione. 13. È rimasto sfornito di prova l'assunto della ricorrente secondo cui l'applicazione della sanzione disciplinare impugnata ha natura ritorsiva in quanto reazione arbitraria e punitiva della dirigente scolastica al comportamento legittimo della docente, che ha ripetutamente denunciato la illegittima e consolidata prassi di utilizzare la medesima per sostituzioni di docenti curriculari non specializzati della stessa classe o di altre classi dell'istituto, in danno dell'attività didattica in favore dell'alunno disabile alla stessa assegnato. Sono applicabili anche alle sanzioni disciplinari conservative i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al licenziamento ritorsivo, secondo cui il motivo illecito della ingiusta reazione datoriale al comportamento legittimo del dipendente deve costituire determinazione esclusiva dell'agire datoriale, con esclusione di qualsivoglia altra ragione in grado di giustificare il provvedimento e la prova di tale efficacia determinante esclusiva deve essere fornita, anche in via presuntiva, dal lavoratore (Cass. civ. 22614/2024). Nel caso di specie non emerge dalla produzione documentale allegata al ricorso alcun elemento neppure indiziario idoneo a ricollegare la sanzione disciplinare disposta nei confronti della ricorrente alle sue rimostranze per l'utilizzo improprio della stessa nelle sostituzioni dei docenti curriculari.
14. Sono invece fondate le ulteriori censure formulate da parte ricorrente.
15. Taluni degli addebiti disciplinari – intrattenere relazioni poco empatiche con gli alunni, essere responsabile di un ambiente scolastico non sereno e ansiogeno, con alunni che manifestano disagio con richieste di non andare a scuola – prima ancora che sforniti di prova, sono formulati in modo talmente generico e a tal punto appaiono intrisi di elementi valutativi da rendere impossibile alla lavoratrice ogni difesa o discolpa sul punto, mancando il riferimento a circostanze fattuali specifiche e la loro contestualizzazione entro ben determinate coordinate spazio-temporali. Viene così palesemente violato il principio di specificità della contestazione disciplinare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, va declinato nel senso che la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati (Cass. civ. n. 1998/2025).
16. Gli unici addebiti consistenti in fatti specifici – non avere riscontrato la richiesta di colloquio del genitore di un alunno, avere attribuito note in condotta a diversi allievi della III A in giorni diversi, avere dichiarato in un colloquio con la dirigente scolastica di “non riuscire a mantenere la classe” in quanto non “ascoltata”, di sentirsi
“inadeguata al gruppo classe” che non la rispetta, di preferire di lavorare con un solo bambino piuttosto che con la classe – o sono rimasti del tutto sforniti di prova o sono di per sé privi di ogni rilevanza disciplinare.
17. Va premesso che, tanto nel lavoro privato quanto nel lavoro pubblico contrattualizzato, allorché il lavoratore impugni in sede giudiziale la sanzione disciplinare, sia essa conservativa o espulsiva, negando i fatti oggetto di addebito, è onere del datore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tali fatti, secondo la regola generale di riparto degli oneri probatori previsa dall'art. 2697 c.c., trattandosi di presupposti costitutivi del potere di irrogare la sanzione disciplinare (cfr., sull'onere del datore di lavoro di provare la condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, Cass. civ. n. 16597/2018).
18. Il si è costituito tardivamente in giudizio, così incorrendo nelle Controparte_1
preclusioni istruttorie previste dall'art. 416, comma 3, c.p.c., con conseguente inammissibilità delle produzioni documentali, mentre non sono state neppure articolate nella memoria difensiva richieste di prova testimoniale, comunque precluse per l'intervenuta decadenza. È rimasto così completamente sfornito di prova l'addebito mosso alla lavoratrice di non avere riscontrato la richiesta di colloquio del genitore di un alunno, così come non sono provate le dichiarazioni che la ricorrente avrebbe reso nel corso di un colloquio con la dirigente scolastica da cui era stata convocata per chiarimenti, vale a dire le ammissioni di essere inadeguata al gruppo classe, di non riuscire a mantenere la classe perché non ascoltata e non rispettata, di volersi occupare del solo sostegno del singolo alunno disabile piuttosto che della classe. Tali dichiarazioni, peraltro, se anche fossero provate, non potrebbero assumere alcun rilievo disciplinare di per sé, trattandosi della mera espressione di un disagio lavorativo, né potrebbero avere alcuna valenza probatoria, neppure indiziaria, di fatti sufficientemente specifici e oggettivi suscettibili di rimprovero disciplinare, trattandosi di semplici esternazioni estremamente generiche e soggettive, frutto di autopercezioni e autovalutazioni della ricorrente, che non è dato sapere quanto fondate su un riscontro di realtà. Quanto, infine, alla attribuzione delle note di condotta agli alunni (cfr. estratto registro di classe, all. f), come correttamente rilevato dalla difesa attrice, si tratta dell'esercizio di una prerogativa propria del docente, di un potere-dovere di vigilanza nei confronti degli alunni – rientrando peraltro fra i contenuti propri del registro di classe la registrazione di eventuali mancanze commesse dagli allievi (Cons. Stato n.
715/2011) – che di per sé non può costituire un illecito disciplinare, in assenza della allegazione e della prova, di cui era onerata l'amministrazione convenuta, di specifiche circostanze fattuali idonee ad evidenziare l'uso distorto ed esorbitante di tale potere.
19. Per le ragioni esposte può ritenersi accertata l'insussistenza degli addebiti disciplinari posti a fondamento della sanzione dell'avvertimento scritto del 15.2.2023 irrogata nei confronti della ricorrente e, conseguentemente, detta sanzione va dichiarata illegittima e annullata.
20. Il , secondo soccombenza, va condannato al pagamento delle Controparte_1
spese processuali in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in relazione alle cause di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara l'illegittimità della impugnata sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto n. 1397/2023 del 15.2.2023 e, per l'effetto, la annulla;
− condanna il al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1
difensore antistatario della ricorrente, liquidandole in euro 3.689,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 259,00.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele IA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
IA, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 10 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2897/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe DI MASCIO Parte_1
come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino, Via
Rapido 11b
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi dal funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c., domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistenti Oggetto: impugnazione di sanzione disciplinare conservativa – personale docente
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 20.12.2023 e ritualmente notificato,
ha convenuto il e l' Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
dinnanzi all'intestato Tribunale per l'accertamento della illegittimità e il
[...]
conseguente annullamento della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto datata
15.2.2023 a firma del dirigente scolastico del predetto Istituto.
2. La ricorrente espone di essere una docente di sostegno della scuola primaria in servizio presso l' , assegnata nell'a.s. 2022/2023 ad alunno Controparte_1
riconosciuto disabile grave nella classe III A;
di essere stata reiteratamente utilizzata, sia in tale anno scolastico, per un totale di 31 ore, sia in quelli precedenti, per la sostituzione senza congruo preavviso di colleghi curriculari non specializzati assenti nella sua stessa classe o in altre classi del predetto istituto;
di avere ripetutamente e vanamente segnalato alla dirigente scolastica le problematiche conseguenti alla illegittima assegnazione di tali supplenze, a detrimento del corretto soddisfacimento delle necessità e dei bisogni educativi dell'alunno disabile assegnato;
di avere ricevuto, con nota del 10.1.2023 a firma della dirigente scolastica del su indicato istituto, una contestazione disciplinare per violazione dei doveri connessi alla funzione docente, violazione dei doveri di ufficio e delle corrette modalità di svolgimento del rapporto didattico con alunni e famiglie;
che, nello specifico, le veniva contestato di avere una relazione poco empatica con i discenti, di essere responsabile di un ambiente scolastico non sereno e ansiogeno, con alunni che manifestano disagio con richieste di non andare a scuola, di non avere riscontrato la richiesta di colloquio avanzata dal genitore di un alunno, di avere attribuito note in condotta a diversi allievi della classe III A in giorni diversi, di avere dichiarato nel colloquio di chiarimento con la dirigente scolastica di “non riuscire a mantenere la classe” in quanto non “ascoltata”, di sentirsi “inadeguata al gruppo classe”, di preferire di lavorare “solo su un bambino”; di avere presentato le proprie giustificazioni scritte, negando gli addebiti;
che, con nota del 15.2.2023 a firma della dirigente scolastica, le veniva irrogata la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto.
3. Tanto premesso, la ricorrente nega la sussistenza dei fatti addebitati, rimasti privi di riscontro probatorio, evidenziando, in particolare, di non avere mai rifiutato i colloqui richiesti dai genitori degli alunni e di avere attribuito agli alunni le note di condotta nell'esercizio delle proprie prerogative di docente. Asserisce la falsità di quanto affermato dalla dirigenza scolastica, secondo cui la ricorrente avrebbe svolto solo 4 ore di supplenza in 3 giorni. Deduce la genericità delle contestazioni relative alla scarsa empatia nelle relazioni con i discenti e alla responsabilità per il disagio degli stessi.
Sostiene la natura ritorsiva della sanzione disciplinare, quale arbitraria reazione della dirigente scolastica alle legittime richieste di essere impiegata esclusivamente in qualità di insegnante di sostegno e non per sostituzione di docenti curriculari della stessa classe o di altre classi.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono tardivamente costitute in giudizio le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato.
5. Parte convenuta, richiamate le fonti regolatrici del potere disciplinare nei confronti del dipendente pubblico contrattualizzato e nei confronti del personale docente in particolare, eccepisce che il provvedimento disciplinare applicato alla ricorrente non può ritenersi ritorsivo in quanto è giustificato dalle condotte illegittime tenute dalla stessa come dettagliate nella lettera di contestazione. Evidenzia, altresì, che la sanzione
è stata irrogata per fatti specificamente contestati ed è proporzionata alla gravità degli addebiti, avendo la dirigente comminato la più lieve delle sanzioni previste. Fa rilevare l'inconferenza delle difese scritte svolte dalla docente nell'ambito del procedimento disciplinare rispetto agli addebiti.
6. La causa è stata istruita documentalmente e, all'esito del deposito delle note ex art. 127- ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 10 dicembre 2025, è stata decisa come in dispositivo, con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La ricorrente agisce per l'accertamento della illegittimità e per il conseguente annullamento della sanzione disciplinare conservativa dell'avvertimento scritto irrogatale dalla dirigente scolastica dell' con nota prot. n. Controparte_1
1397/2023 del 15.2.2023 per “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente di cui al CCNL vigente” e nello specifico per avere una relazione “poco empatica” con i discenti, per avere determinato un
“ambiente scolastico non sereno e ansiogeno”, con “alunni che manifestano disagio con richieste di non andare a scuola”, per avere attribuito note in condotta a diversi allievi della III A in giorni diversi, per non avere riscontrato la richiesta di colloquio avanzata dal genitore di un alunno, per quanto ammesso nel corso del colloquio di chiarimento con la dirigente scolastica da cui era stata convocata, vale a dire “non riuscire a mantenere la classe” in quanto non “ascoltata”, sentirsi “inadeguata al gruppo classe” che non la rispetta, preferire di lavorare su un bambino solo piuttosto che con la classe (cfr. lettera di contestazione e provvedimento disciplinare).
8. La ricorrente è una docente di sostegno, assegnata per l'anno scolastico 2022/2023 ad un alunno con disabilità grave frequentante la classe III A, scuola primaria, dell'
[...]
, come è rimasto incontestato tra le parti. Gli addebiti Controparte_1
disciplinari per i quali è stata irrogata la sanzione impugnata sono scaturiti, come si legge nella lettera di contestazione, da reiterate lamentele manifestate alla dirigente scolastica da rappresentanze dei genitori degli alunni della suddetta classe, dall'esame dei registri di classe e da quanto dichiarato dalla stessa ricorrente nel corso di un colloquio per chiarimenti con la dirigente scolastica dalla quale era stata convocata.
9. La lavoratrice deduce la natura ritorsiva della sanzione disciplinare, quale reazione arbitraria e punitiva della dirigente scolastica alle sue reiterate rimostranze per la illegittima prassi consolidatasi nell'istituto di utilizzare la medesima ricorrente per la sostituzione di docenti curriculari non specializzati assenti, della stessa classe o di altre classi dell'istituto, a detrimento dell'attività didattica a favore dell'alunno disabile alla stessa assegnato. La docente nega la sussistenza degli addebiti, deduce la genericità di alcuni di essi (poca empatia nella relazione docente/discenti, disagio degli alunni), rileva che altre condotte contestate costituiscono esercizio di prerogative del docente (note di condotta agli alunni).
10. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
11. Preliminarmente deve rilevarsi che alcuna censura viene mossa dalla ricorrente alla correttezza dell'iter procedimentale seguito dal datore di lavoro per l'irrogazione della sanzione disciplinare, sicché esula dal thema decidendum la verifica di eventuali vizi del procedimento disciplinare.
12. Nel merito, si rileva innanzitutto che è stata applicata alla ricorrente la più lieve delle sanzioni disciplinari conservative previste dall'art. 492 del D.Lgs. n. 297 del 1994 (Testo
Unico Istruzione), il quale prevede che al personale direttivo e docente, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione. 13. È rimasto sfornito di prova l'assunto della ricorrente secondo cui l'applicazione della sanzione disciplinare impugnata ha natura ritorsiva in quanto reazione arbitraria e punitiva della dirigente scolastica al comportamento legittimo della docente, che ha ripetutamente denunciato la illegittima e consolidata prassi di utilizzare la medesima per sostituzioni di docenti curriculari non specializzati della stessa classe o di altre classi dell'istituto, in danno dell'attività didattica in favore dell'alunno disabile alla stessa assegnato. Sono applicabili anche alle sanzioni disciplinari conservative i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al licenziamento ritorsivo, secondo cui il motivo illecito della ingiusta reazione datoriale al comportamento legittimo del dipendente deve costituire determinazione esclusiva dell'agire datoriale, con esclusione di qualsivoglia altra ragione in grado di giustificare il provvedimento e la prova di tale efficacia determinante esclusiva deve essere fornita, anche in via presuntiva, dal lavoratore (Cass. civ. 22614/2024). Nel caso di specie non emerge dalla produzione documentale allegata al ricorso alcun elemento neppure indiziario idoneo a ricollegare la sanzione disciplinare disposta nei confronti della ricorrente alle sue rimostranze per l'utilizzo improprio della stessa nelle sostituzioni dei docenti curriculari.
14. Sono invece fondate le ulteriori censure formulate da parte ricorrente.
15. Taluni degli addebiti disciplinari – intrattenere relazioni poco empatiche con gli alunni, essere responsabile di un ambiente scolastico non sereno e ansiogeno, con alunni che manifestano disagio con richieste di non andare a scuola – prima ancora che sforniti di prova, sono formulati in modo talmente generico e a tal punto appaiono intrisi di elementi valutativi da rendere impossibile alla lavoratrice ogni difesa o discolpa sul punto, mancando il riferimento a circostanze fattuali specifiche e la loro contestualizzazione entro ben determinate coordinate spazio-temporali. Viene così palesemente violato il principio di specificità della contestazione disciplinare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, va declinato nel senso che la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati (Cass. civ. n. 1998/2025).
16. Gli unici addebiti consistenti in fatti specifici – non avere riscontrato la richiesta di colloquio del genitore di un alunno, avere attribuito note in condotta a diversi allievi della III A in giorni diversi, avere dichiarato in un colloquio con la dirigente scolastica di “non riuscire a mantenere la classe” in quanto non “ascoltata”, di sentirsi
“inadeguata al gruppo classe” che non la rispetta, di preferire di lavorare con un solo bambino piuttosto che con la classe – o sono rimasti del tutto sforniti di prova o sono di per sé privi di ogni rilevanza disciplinare.
17. Va premesso che, tanto nel lavoro privato quanto nel lavoro pubblico contrattualizzato, allorché il lavoratore impugni in sede giudiziale la sanzione disciplinare, sia essa conservativa o espulsiva, negando i fatti oggetto di addebito, è onere del datore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tali fatti, secondo la regola generale di riparto degli oneri probatori previsa dall'art. 2697 c.c., trattandosi di presupposti costitutivi del potere di irrogare la sanzione disciplinare (cfr., sull'onere del datore di lavoro di provare la condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, Cass. civ. n. 16597/2018).
18. Il si è costituito tardivamente in giudizio, così incorrendo nelle Controparte_1
preclusioni istruttorie previste dall'art. 416, comma 3, c.p.c., con conseguente inammissibilità delle produzioni documentali, mentre non sono state neppure articolate nella memoria difensiva richieste di prova testimoniale, comunque precluse per l'intervenuta decadenza. È rimasto così completamente sfornito di prova l'addebito mosso alla lavoratrice di non avere riscontrato la richiesta di colloquio del genitore di un alunno, così come non sono provate le dichiarazioni che la ricorrente avrebbe reso nel corso di un colloquio con la dirigente scolastica da cui era stata convocata per chiarimenti, vale a dire le ammissioni di essere inadeguata al gruppo classe, di non riuscire a mantenere la classe perché non ascoltata e non rispettata, di volersi occupare del solo sostegno del singolo alunno disabile piuttosto che della classe. Tali dichiarazioni, peraltro, se anche fossero provate, non potrebbero assumere alcun rilievo disciplinare di per sé, trattandosi della mera espressione di un disagio lavorativo, né potrebbero avere alcuna valenza probatoria, neppure indiziaria, di fatti sufficientemente specifici e oggettivi suscettibili di rimprovero disciplinare, trattandosi di semplici esternazioni estremamente generiche e soggettive, frutto di autopercezioni e autovalutazioni della ricorrente, che non è dato sapere quanto fondate su un riscontro di realtà. Quanto, infine, alla attribuzione delle note di condotta agli alunni (cfr. estratto registro di classe, all. f), come correttamente rilevato dalla difesa attrice, si tratta dell'esercizio di una prerogativa propria del docente, di un potere-dovere di vigilanza nei confronti degli alunni – rientrando peraltro fra i contenuti propri del registro di classe la registrazione di eventuali mancanze commesse dagli allievi (Cons. Stato n.
715/2011) – che di per sé non può costituire un illecito disciplinare, in assenza della allegazione e della prova, di cui era onerata l'amministrazione convenuta, di specifiche circostanze fattuali idonee ad evidenziare l'uso distorto ed esorbitante di tale potere.
19. Per le ragioni esposte può ritenersi accertata l'insussistenza degli addebiti disciplinari posti a fondamento della sanzione dell'avvertimento scritto del 15.2.2023 irrogata nei confronti della ricorrente e, conseguentemente, detta sanzione va dichiarata illegittima e annullata.
20. Il , secondo soccombenza, va condannato al pagamento delle Controparte_1
spese processuali in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in relazione alle cause di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara l'illegittimità della impugnata sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto n. 1397/2023 del 15.2.2023 e, per l'effetto, la annulla;
− condanna il al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1
difensore antistatario della ricorrente, liquidandole in euro 3.689,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 259,00.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele IA