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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6793 / 2023 Ruolo gen. (atp 7277/21)
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 17.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv SORIANO FELICE;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 25/10/2023 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio status di invalido al 100% al fine del riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 co 4 L 104/1992 e del beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
CP_ instauratosi il contraddittorio l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo poneva in rilievo l'infondatezza della pretesa azionata da ritenendolo INVALIDO con una Parte_1 percentuale pari a 87% a far data dal 20/07/21 e non MERITEVOLE dell'Indennità di accompagnamento né dello status di portatore di Handicap con connotazione di gravità ex art.3 comma 3 legge 104/92. (cfr
CTU in atti )
1 Parte ricorrente ha contestato la consulenza deducendo che molte delle menomazioni erano state sottovalutate assumendo in particolare che la patologia osteoarticolare, caratterizzata da un interessamento pluri-segmentario oltre che da un'anchilosi del rachide lombare per pregresso intervento di stabilizzazione vertebrale, in un soggetto con BMI 29.5 (al limite per l'obesità), andava valutata nella misura del 50%, che la patologia epatica andava valutata con riferimento alla voce tabellare di cui al codice 6424 misura fissa del 50% e che la patologia neuro psichiatrica, in quanto sindrome depressiva endoreattiva grave meritava una valutazione almeno del 40%
Il CTU, già in sede di osservazioni alla bozza trasmessa alle parti, ha evidenziato di aver valutato l'obesità con patologia osteoarticolare nella misura del 35% -in ragione del fatto che il ricorrente alla visita non aveva presentato alcun deficit motorio e perché l'obesità era comunque di grado lieve- , di aver valutato l'epatopatia nella misura del 35% -in quanto la patologia, descritta nella Relazione relativa al ricovero effettuato presso la Clinica “SAN FRANCESCO” di Telese come “Epatopatia cronica HCV relata ad incipiente evoluzione sclerogena” era comunque allo stato ben compensata -anche perché non erano documentati valori emato-chimici indicativi di un quadro epatico particolarmente alterato-; di aver valutato la patologia
Psichiatrica diagnosticata come “depressione endoreattiva di grado grave” nella misura minima del 31% di cui al CODICE 2206 anche alla luce della visita svolta;
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerato inoltre che non risulta lo svolgimento da parte ricorrente di alcun esame correlato alla certificazione di “bronchite cronica catarrale di grado moderato” che induca a ritenere la patologia rilevante ai fini medico legali e che i certificati dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesu esibiti si riferiscono a prescrizioni farmacologiche per la patologia cardiovascolare già valutata dal CTU in misura pari al 45%, non è stata ritenuto opportuno procedere alla rinnovazione delle operazioni peritali in questa sede
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
Santa Maria Capua Vetere,02/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 17.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv SORIANO FELICE;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 25/10/2023 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio status di invalido al 100% al fine del riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 co 4 L 104/1992 e del beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
CP_ instauratosi il contraddittorio l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo poneva in rilievo l'infondatezza della pretesa azionata da ritenendolo INVALIDO con una Parte_1 percentuale pari a 87% a far data dal 20/07/21 e non MERITEVOLE dell'Indennità di accompagnamento né dello status di portatore di Handicap con connotazione di gravità ex art.3 comma 3 legge 104/92. (cfr
CTU in atti )
1 Parte ricorrente ha contestato la consulenza deducendo che molte delle menomazioni erano state sottovalutate assumendo in particolare che la patologia osteoarticolare, caratterizzata da un interessamento pluri-segmentario oltre che da un'anchilosi del rachide lombare per pregresso intervento di stabilizzazione vertebrale, in un soggetto con BMI 29.5 (al limite per l'obesità), andava valutata nella misura del 50%, che la patologia epatica andava valutata con riferimento alla voce tabellare di cui al codice 6424 misura fissa del 50% e che la patologia neuro psichiatrica, in quanto sindrome depressiva endoreattiva grave meritava una valutazione almeno del 40%
Il CTU, già in sede di osservazioni alla bozza trasmessa alle parti, ha evidenziato di aver valutato l'obesità con patologia osteoarticolare nella misura del 35% -in ragione del fatto che il ricorrente alla visita non aveva presentato alcun deficit motorio e perché l'obesità era comunque di grado lieve- , di aver valutato l'epatopatia nella misura del 35% -in quanto la patologia, descritta nella Relazione relativa al ricovero effettuato presso la Clinica “SAN FRANCESCO” di Telese come “Epatopatia cronica HCV relata ad incipiente evoluzione sclerogena” era comunque allo stato ben compensata -anche perché non erano documentati valori emato-chimici indicativi di un quadro epatico particolarmente alterato-; di aver valutato la patologia
Psichiatrica diagnosticata come “depressione endoreattiva di grado grave” nella misura minima del 31% di cui al CODICE 2206 anche alla luce della visita svolta;
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerato inoltre che non risulta lo svolgimento da parte ricorrente di alcun esame correlato alla certificazione di “bronchite cronica catarrale di grado moderato” che induca a ritenere la patologia rilevante ai fini medico legali e che i certificati dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesu esibiti si riferiscono a prescrizioni farmacologiche per la patologia cardiovascolare già valutata dal CTU in misura pari al 45%, non è stata ritenuto opportuno procedere alla rinnovazione delle operazioni peritali in questa sede
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
Santa Maria Capua Vetere,02/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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