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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/10/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1261/2025
Il giorno 14 ottobre 2025 sono presenti:
Per il ricorrente Dott. per delega degli Avv.ti. BORGESE Parte_1
OM RI e CA EL, il quale si riporta interamente agli scritti difensivi e verbali di causa, impugna e contesta il dedotto avversario e insiste per l'annullamento dell'avviso, oggetto di contestazione, nonché per la sospensione esecutiva dello stesso.
Per l' l'avv. Rosa Laganà, per delega dell'avv. GRANDIZIO VALERIA, il CP_1
quale si riporta alla memoria e a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE IA NE, all'udienza del 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1261/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, dall' Parte_2 CodiceFiscale_1
avv. Domenico Dario Borgese (C.F: ) ed Angela Calabrò C.F._2
( ), giusta procura in atti. C.F._3
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti gli Avvocati Valeria
DI ( e OR TR, in virtù di procura generale C.F._4
alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – Persona_1
raccolta 7313, in atti resistente
Oggetto: ricorso avverso avviso di addebito
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,21 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna l'avviso n. 39420250000073160000 emesso dall' CP_1
Sede di Palmi- e notificato in data 27.03.2025 con il quale l chiedeva il CP_2
pagamento della complessiva somma di € 1.568,66 in riferimento a generiche e presunte somme “ indebite, a carico delle gestioni prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” riferito al periodo 01/2008 al 12/2008 “ Recupero indennità non spettante- Indebito n. 11471456” Eccepiva, l'omessa notifica dell'avviso di addebito, la nullità dell'atto per infondatezza della pretesa , il difetto di legittimazione passiva e l'inesistenza del titolo.
Nel merito, eccepiva l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione, la carenza di motivazione dell'atto impugnato. In specie, dall'atto, oggetto di impugnazione, non si evince a che titolo e per quale motivo il ricorrente, avrebbe percepito somme indebitamente e per il periodo da 01/2008 al
12/2008. Pertanto, concludeva chiedendo” - in via preliminare sospendere il provvedimento per i motivi esposti in ricorso;
-accertare e dichiarare, nullo, inammissibile, improponibile, improcedibile, ed, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto l'atto impugnato per i motivi esposti in ricorso;
- per l'effetto, revocare il provvedimento impugnato e, conseguentemente, accertare e dichiarare non dovute le somme intimate alla IG.ra . - condannare la convenuta al rimborso Parte_2
delle somme che eventualmente la ricorrente sia costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi come per legge;
-condannare, l'opposta al CP_1
pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA. da distrarsi in favore del costituiti procuratori che all'uopo dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo che CP_1
la richiesta sottesa all'avviso di addebito indicato trae origine dalla revoca della prestazione di disoccupazione anno 2008 In specie, evidenziava che In data
03/04/2015, la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2008 è stata riesaminata d'ufficio e si è accertata l'illegittimità della corresponsione, atteso che parte ricorrente è risultata iscritta negli elenchi CD/CM”. E' stato accertato l'obbligo iscrizione come CD anni dal 2008 al 2012 Pertanto, all'esito di detti accertamenti era stato individuato l'indebito per la somma percepita a titolo di disoccupazione agricola relativa all'anno 2008, pari ad un ammontare lordo di € 1.564,55, acquisita il 03/04/2015, in procedura "recupero indebiti;
più volte sollecitata nel corso del tempo, vedi allegati versati in atti. In ordine all' eccezione di prescrizione rilevava che controparte confonde il termine di prescrizione che opera in materia contributiva che è pacificamente quinquennale, con il termine di prescrizione in materia di indebito previdenziale che, altrettanto pacificamente, è decennale. La circostanza che la richiesta di pagamento venga effettuata con lo strumento dell'avviso di addebito, non muta la natura del credito sotteso e dunque il corrispondente regime anche in tema di prescrizione. Invero, in materia opera il termine decennale di prescrizione, trattandosi di indebito riferito a prestazione previdenziale. Per tali prestazioni la regola è, in linea di principio, la ripetizione giuridicamente fondata sull'art. 2033 c.c. In ogni caso, la prestazione oggetto dell'indebito si riferisce a prestazioni riferite al 2008 pagata nel 2009 e negli anni successivi ,sollecitate, come da documentazione versata in atti sicchè nessuna prescrizione è maturata. Quindi concludeva chiedendo di”rigettare il ricorso, perché inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese.
Il ricorso è infondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
Oggetto dell'odierno giudizio è la restituzione di somme assertivamente percepite per il 2008 quale bracciante agricolo.
Parte ricorrente asserisce "... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle indicati nel ricorso. ..."
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto la cartella sottesa all'intimazione di pagamento, oggetto dell'opposizione risulta regolarmente notificata, come da documentazione versata in atti e prodotta dall' e dall . CP_1 CP_3
Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata, ridotta per assenza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1261/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla liquidazione delle spese giudiziali in favore di parte resistente che liquida in € 620,20, oltre IVA e CPA, ove dovute.
Palmi 14 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa GE IA NE
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1261/2025
Il giorno 14 ottobre 2025 sono presenti:
Per il ricorrente Dott. per delega degli Avv.ti. BORGESE Parte_1
OM RI e CA EL, il quale si riporta interamente agli scritti difensivi e verbali di causa, impugna e contesta il dedotto avversario e insiste per l'annullamento dell'avviso, oggetto di contestazione, nonché per la sospensione esecutiva dello stesso.
Per l' l'avv. Rosa Laganà, per delega dell'avv. GRANDIZIO VALERIA, il CP_1
quale si riporta alla memoria e a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE IA NE, all'udienza del 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1261/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, dall' Parte_2 CodiceFiscale_1
avv. Domenico Dario Borgese (C.F: ) ed Angela Calabrò C.F._2
( ), giusta procura in atti. C.F._3
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti gli Avvocati Valeria
DI ( e OR TR, in virtù di procura generale C.F._4
alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – Persona_1
raccolta 7313, in atti resistente
Oggetto: ricorso avverso avviso di addebito
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,21 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna l'avviso n. 39420250000073160000 emesso dall' CP_1
Sede di Palmi- e notificato in data 27.03.2025 con il quale l chiedeva il CP_2
pagamento della complessiva somma di € 1.568,66 in riferimento a generiche e presunte somme “ indebite, a carico delle gestioni prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” riferito al periodo 01/2008 al 12/2008 “ Recupero indennità non spettante- Indebito n. 11471456” Eccepiva, l'omessa notifica dell'avviso di addebito, la nullità dell'atto per infondatezza della pretesa , il difetto di legittimazione passiva e l'inesistenza del titolo.
Nel merito, eccepiva l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione, la carenza di motivazione dell'atto impugnato. In specie, dall'atto, oggetto di impugnazione, non si evince a che titolo e per quale motivo il ricorrente, avrebbe percepito somme indebitamente e per il periodo da 01/2008 al
12/2008. Pertanto, concludeva chiedendo” - in via preliminare sospendere il provvedimento per i motivi esposti in ricorso;
-accertare e dichiarare, nullo, inammissibile, improponibile, improcedibile, ed, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto l'atto impugnato per i motivi esposti in ricorso;
- per l'effetto, revocare il provvedimento impugnato e, conseguentemente, accertare e dichiarare non dovute le somme intimate alla IG.ra . - condannare la convenuta al rimborso Parte_2
delle somme che eventualmente la ricorrente sia costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi come per legge;
-condannare, l'opposta al CP_1
pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA. da distrarsi in favore del costituiti procuratori che all'uopo dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo che CP_1
la richiesta sottesa all'avviso di addebito indicato trae origine dalla revoca della prestazione di disoccupazione anno 2008 In specie, evidenziava che In data
03/04/2015, la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2008 è stata riesaminata d'ufficio e si è accertata l'illegittimità della corresponsione, atteso che parte ricorrente è risultata iscritta negli elenchi CD/CM”. E' stato accertato l'obbligo iscrizione come CD anni dal 2008 al 2012 Pertanto, all'esito di detti accertamenti era stato individuato l'indebito per la somma percepita a titolo di disoccupazione agricola relativa all'anno 2008, pari ad un ammontare lordo di € 1.564,55, acquisita il 03/04/2015, in procedura "recupero indebiti;
più volte sollecitata nel corso del tempo, vedi allegati versati in atti. In ordine all' eccezione di prescrizione rilevava che controparte confonde il termine di prescrizione che opera in materia contributiva che è pacificamente quinquennale, con il termine di prescrizione in materia di indebito previdenziale che, altrettanto pacificamente, è decennale. La circostanza che la richiesta di pagamento venga effettuata con lo strumento dell'avviso di addebito, non muta la natura del credito sotteso e dunque il corrispondente regime anche in tema di prescrizione. Invero, in materia opera il termine decennale di prescrizione, trattandosi di indebito riferito a prestazione previdenziale. Per tali prestazioni la regola è, in linea di principio, la ripetizione giuridicamente fondata sull'art. 2033 c.c. In ogni caso, la prestazione oggetto dell'indebito si riferisce a prestazioni riferite al 2008 pagata nel 2009 e negli anni successivi ,sollecitate, come da documentazione versata in atti sicchè nessuna prescrizione è maturata. Quindi concludeva chiedendo di”rigettare il ricorso, perché inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese.
Il ricorso è infondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
Oggetto dell'odierno giudizio è la restituzione di somme assertivamente percepite per il 2008 quale bracciante agricolo.
Parte ricorrente asserisce "... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle indicati nel ricorso. ..."
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto la cartella sottesa all'intimazione di pagamento, oggetto dell'opposizione risulta regolarmente notificata, come da documentazione versata in atti e prodotta dall' e dall . CP_1 CP_3
Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata, ridotta per assenza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1261/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla liquidazione delle spese giudiziali in favore di parte resistente che liquida in € 620,20, oltre IVA e CPA, ove dovute.
Palmi 14 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa GE IA NE