Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02121/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2121 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Badini, Graziano Sarpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Grosseto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Grosseto – Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale si disponeva la revoca del porto d’armi n. -OMISSIS- rilasciato a -OMISSIS- -OMISSIS- in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. UI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente era titolare di una prima licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata il -OMISSIS- (n. -OMISSIS-); a seguito di una denuncia intervenuta nei suoi confronti per aver guidato in condizioni di alterazione psico-fisica per uso di sostanze alcoliche intervenuta in data -OMISSIS- (e che poi portava al decreto penale di condanna -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del G.I.P. di Grosseto), la Questura di Grosseto, con nota -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-(notificata all’interessato il -OMISSIS- dalla Stazione Carabinieri di Monterotondo Marittimo), disponeva il ritiro cautelare delle armi ed invitava il ricorrente a presentarsi senza ritardo al Collegio medico-legale per la verifica dell’idoneità al porto delle armi territorialmente competente, avvertendolo della necessità, al fine di mantenere il titolo abilitativo ed in considerazione del fatto che si trattava di prima concessione del porto d’armi, del rilascio di una (nuova) certificazione idonea a coprire il periodo di “intera validità della licenza”.
Il ricorrente incontrava una serie di difficoltà nella prenotazione della visita davanti al collegio medico-legale (documentate dai docc. 3-7 del relativo deposito ed in gran parte, riportabili alla sua scarsa attenzione nel rilevare l’errore di prenotazione operato dal C.U.P. che gli aveva prenotato una visita in “medicina legale con fisiatra”, piuttosto che una visita avanti al Collegio competente al rilascio delle idoneità al porto delle armi) e si perveniva pertanto al decreto -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del Questore di Grosseto (notificato il -OMISSIS-) che, non avendo avuto notizie dell’intervento di una nuova certificazione, revocava la licenza di porto d’armi, rilevando “il .. disinteresse (del ricorrente) al procedimento, omettendo di richiedere accesso agli atti, di produrre eventuali scritti a sua difesa e di sottoporsi a visita medica presso il Collegio Porto d’Armi …. (e) la mancanza della predetta certificazione sanitaria (che) è di per sé motivo sufficiente a non consentire a questa Autorità di P.S. di reprimere i dubbi circa il permanere del requisito di affidabilità e di sicurezza, indispensabili per un sereno mantenimento dell’autorizzazione a portare armi, vieppiù se trattasi di primo rilascio, come nel caso di specie… (ed elemento) idoneo a far sorgere dubbi sull’idoneità del titolare (che) può giustificare un atto discrezionale di natura cautelare, come quello di specie”.
Il provvedimento di revoca era impugnato da parte ricorrente, sulla base di articolata censura di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifesta.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 16 gennaio 2025, n. 28, la Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta con il ricorso.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
A questo proposito, una giurisprudenza assolutamente incontroversa ha più volte rilevato come il “porto d'armi non costituisc(a) oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività; il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici” (Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565; 9 febbraio 2024, n. 1335; 5 febbraio 2024, n. 1141; T.A.R. Sardegna, sez. I, 2 dicembre 2023, n. 901; T.A.R. Toscana, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 1297).
In termini più decisamente sistematici, occorre pertanto concludere che “il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio di detta autorizzazione di polizia resta pur sempre subordinato, in tutto il suo svolgimento, alla coincidenza con l'interesse pubblico, rimesso appunto alla valutazione discrezionale della p.a., il cui giudizio non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza” (Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604).
Sotto il profilo applicativo, il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio in ordine all’affidabilità nell’uso delle armi importa poi la legittimità del ricorso a valutazioni prognostiche in cui “il pericolo di abuso delle armi viene valutato attraverso un ragionamento induttivo e probabilistico, che non esige un grado di certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come nella valutazione della responsabilità penale, ma richiede una previsione supportata da un grado attendibile di probabilità in modo da far ritenere "più probabile che non" l'eventualità di abuso delle armi” ( Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2025, n. 194; 31 maggio 2024, n. 4914; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 13 marzo 2024, n. 641).
Nel caso di specie e come già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. IV, ord. 16 gennaio 2025, n. 28), il provvedimento di revoca impugnato risulta essere motivato con riferimento, non solo al disinteresse mostrato dal ricorrente nei confronti del procedimento, ma anche alla mancanza di una nuova certificazione sanitaria in ordine all’idoneità al porto delle armi che costituisce presupposto necessario per il rilascio del titolo abilitativo e che, nella fattispecie, doveva essere indubbiamente rinnovata a seguito della positività all’alcol-test rilevata il -OMISSIS- (circostanza fattuale che non è per nulla contestata da parte ricorrente); non bisogna, infatti dimenticare che la “dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool…(ed anche solo) l’assunzione .. occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci” costituiscono cause ostative al rilascio del porto d’armi ai sensi dell’art. 1, n. 5 del d.m. Sanità 28 aprile 1998 (requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale) e che, nel caso di primo rilascio (come nel caso del ricorrente), la circolare 31 gennaio 2022 n. 557/PAS/U/001279/10100.A del Ministero dell’Interno (citata dallo stesso patrocinio di parte ricorrente) richiede altresì che la certificazione medica abbia “validità temporale (non) inferiore rispetto alla durata della licenza richiesta”.
Pur essendo stato portato a conoscenza della necessità di una nuova certificazione sanitaria con la notificazione della comunicazione di inizio procedimento avvenuta il -OMISSIS- 2024, il ricorrente non ha portato a conoscenza della Questura di Grosseto le difficoltà riscontrate nella prenotazione della visita medica collegiale per un rilevante periodo di tempo (più di due mesi) e si tratta di una circostanza di fatto che si presenta sicuramente idonea a determinare la revoca del titolo, non potendo peraltro attribuirsi positiva considerazione alle argomentazioni articolate da parte ricorrente che tendono a spostare l’attenzione dall’inerzia nell’ottenimento di una nuova visita collegiale (fissata dall’U.S.L. competente a brevissima distanza dalla prenotazione correttamente effettuata) e dalla mancata informazione degli Uffici competenti (anche solo delle difficoltà incontrate nel rilascio del titolo) all’esercizio del diritto di accesso ed alla partecipazione al procedimento (che certo costituiscono una facoltà e non risultano obbligatorie).
Alla fine, il ricorrente si è attivato per la fissazione della visita davanti al Collegio medico-legale in un momento in cui il provvedimento di revoca (emanato solo dopo il decorso di un periodo di tempo più che congruo per il rilascio della nuova certificazione) era già stato emanato e pertanto risultano del tutto indiscutibili il suo disinteresse al procedimento di revoca e la mancanza, al momento di intervento del provvedimento impugnato, di un requisito sanitario indispensabile per il mantenimento del titolo autorizzatorio al porto d’armi.
Come già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. IV, ord. 16 gennaio 2025, n. 28), rimane poi ovviamente ferma la possibilità, per l’interessato, di richiedere un nuovo titolo abilitativo, sulla base della nuova certificazione di idoneità all’uso delle armi da parte della Commissione collegiale depositata in giudizio in data 16 gennaio 2025 (in un momento in cui si era peraltro già tenuta la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare), ma che, nella stessa prospettazione di parte ricorrente, risulterebbe inidonea al rilascio di un nuovo titolo, ai sensi della già citata circolare 31 gennaio 2022 n. 557/PAS/U/001279/10100.A del Ministero dell’Interno (trattandosi, come già rilevato, di primo rilascio del titolo).
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, come da motivazione.
Condanna il ricorrente alla corresponsione, alle Amministrazioni resistenti, della somma di € 2.000,00 (duemila/00), a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC GI, Presidente
UI IO, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI IO | IC GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.