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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/05/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 8.5.2025 fissata alle ore 9 sono comparsi i procuratori delle parti mediante il deposito di note scritte.
I procuratori delle parti hanno dato atto di riportarsi al contenuto dei rispettivi atti precisando le conclusioni come da atti.
Il giudice preso atto del deposito delle conclusioni, al termine della camera di consiglio, ad ore 1430, il Giudice pronuncia sentenza, come da fogli allegati al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Dott.ssa M Federica Bonazza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA nella persona del giudice unico dott. Maria Federica Bonazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 4385/2024 R.G., promossa da
Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. SCHIAVO GIACOMO
ATTORE contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. GAVIOLI RITA
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc) conclusioni delle parti: come da atti e verbale di causa
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. notificato in data 04/11/2024, il sig. Pt_1
conveniva in giudizio la società per chiedere l'intervenuta
[...] Controparte_1 risoluzione di diritto ex artt. 1453 e ss. c.c. e del contratto d'appalto concluso tra il signor e in data 11/11/2022 e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 condannare alla restituzione dell'importo di euro 5.000,00 versato Controparte_1 dal sig. a saldo della fattura b. 0003390P, oltre gali interessi di cui all'art. Pt_1
1284, c. 4, c.c. e alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda.
L'attore evidenziava che non aveva adempiuto le prestazioni per le Controparte_1 quali si era obbligato.
Si costituiva il convenuto contestando le domande attore e chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 4 La causa istruita mediante produzione documentale, passa alla decisione all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
L'attore nell'adire questo tribunale ha richiesto la risoluzione del contratto sottoscritto con la Controparte_1
La domanda attorea di risoluzione per inadempimento è fondata.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. ord.
13685 del 2019).
ha ampiamente dimostrato, con i documenti in atti, la fonte del Parte_1 suo diritto e la sua scadenza. Sub doc. 1 è stato, infatti, prodotto il contratto sottoscritto tra l parti, contenente l'individuazione dei lavori, il prezzo e la data per fine lavori. Ha altresì prodotto prova dell'intervento pagamento della somma di €
5.000,00 in favore della società convenuta.
Considerati i tempi indicati nel contratto, il lavoro avrebbe dovuto essere terminato nel termine di 180 giorni. A fronte della prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo e del decorso del termine per la consegna del lavoro, era onere della convenuta dimostrare il proprio adempimento, per paralizzare la richiesta di risoluzione. ha omesso di assolvere al suo onere probatorio. Controparte_1
Considerato il totale inadempimento della convenuta, a fronte dell'integrale e anticipato pagamento del prezzo da parte dell'attrice, la domanda di risoluzione non può che essere accolta.
La sentenza di risoluzione produce con riguardo alle prestazioni da eseguire un effetto liberatorio ex nunc e ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione periodica o continuata;
il venire meno del sinallagma pagina 3 di 4 contrattuale e dunque della giustificazione delle reciproche attribuzioni impone che venga ristabilito lo status quo ante, con conseguente obbligo per il convenuto alla restituzione della somma ricevuta, trattandosi di una somma che costituiva mera anticipazione del pagamento del prezzo.
Il convenuto dovrà quindi restituire all'attore la somma di € 5.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai valori medi dello scaglione per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella istruttoria e decisionale, vista la decisione allo stato degli atti.
P.Q.M.
ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: dichiara risolto per inadempimento di il contratto sottoscritto tra Controparte_1 parte attrice e parte convenuta per cui è causa;
condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 5.000,00 oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda al saldo.
Condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 314,00 per spese vive ed € 3.387,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15% per rimborso spese generali.
Così deciso in Padova, il 8/05/2025 dott. Maria Federica Bonazza
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