CASS
Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2024, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA TO, nato il [...] avverso l'ordinanza del 19/07/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT CE, che conclude per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avvocato Nicola Rendace, difensore di fiducia di MA TO, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TO MA, per il tramite del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in merito alla contestata partecipazione all'associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. Le indagini effettuate avrebbero portato i Giudici della cautela a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ricorrente all'associazione di stampo mafioso operante nel territorio di Crotone, con Penale Sent. Sez. 6 Num. 3367 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 20/12/2023 particolare riferimento alla frazione di Papanice, i cui membri avrebbero declinato l'economia locale, per mezzo di capillare attività estorsiva, alle finalità del sodalizio ex art. 416-bis cod. pen.. L'ordinanza ha richiamato le plurime sentenze che deponevano per il radicamento in detto territorio della locale dei "Papaniciari" che avevano visto, dapprima, a capo IC EG, la nascita, poi, di un'articolazione antagonista riconducibile a EO LL e le lotte tra contrapposte fazioni che avevano portato all'omicidio di CA EG e GI VA. Quest'ultimo omicidio, avvenuto alcuni giorni dopo quello di CA EG, sarebbe stato finalizzato al ripristino della catena di comando in capo alla "famiglia EG" e, segnatamente, in capo a IC EG. Costui, scarcerato nel 2014, aveva ripreso il comando della cosca, come confermato da numerosi collaboratori di giustizia che ne evidenziavano lo spessore criminale e l'influenza all'interno e all'esterno del gruppo criminale di riferimento, tanto da veniva spesso evocato per la soluzione di questioni controverse da parte di altri sodali. Il Collegio della cautela, condividendo il contenuto dell'ordinanza genetica, ha osservato come fosse ormai frequente il ricorso a truffe da parte di numerose cosche che, con il contributo di imprenditori, direttori e personale degli istituti bancari, sottraevano fondi, riciclavano danaro e, al contempo, facevano confluire ingenti somme di denaro, spesso attraverso la falsa realizzazione di fondazioni no profit, verso soggetti appartenenti alla compagine di 'ndrangheta. Il Tribunale ha dato atto delle varie metodiche utilizzate dalla "cosca EG" interessata dalle indagini ed aventi quale cornun denominatore l'acquisizione di ingenti ricchezze sottratte a fondi dormienti, ad ignari possessori stranieri di carte di credito o, direttamente, agli istituti di credito, descrivendo sinteticamente le modalità attraverso cui rendere difficile, se non impossibile, la ricostruzione e comprensione delle operazioni - se non dopo la sottrazione definitiva della liquidità - e l'identificazione dei responsabili. All'interno della "cosca EG" tali condotte avrebbero visto quali partecipi attivi due "hacker", un cittadino tedesco (RC UR OK) e il ricorrente che avrebbe contribuito al conseguimento degli interessi economici indispensabili per la sopravvivenza della compagine criminale di cui sopra è cenno. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il ricorrente formula un unico articolato motivo, attraverso il quale censura l'apprezzata gravità indiziaria in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa e le ritenute sussistenti esigenze cautelari. 2.1. Con riferimento al primo aspetto, il ricorrente deduce che l'ordinanza riproduce testualmente il contenuto dell'ordinanza genetica senza fornire risposta alle osservazioni formulate in sede di riesame, tenuto conto che, a fronte di imponente attività investigativa, non è stata ipotizzata la gravità indiziaria in merito ai reati fine che lo stesso Collegio della cautela ha affermato fossero rimasti nella fase meramente progettuale e di pianificazione, tanto che le indagini non giungevano ad alcun utile risultato. Parte della motivazione è stata smentita dal contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (viene citato GI AN NC ) specie là dove si accenna alla necessità che la somma di denaro fatta confluire sui conti di determinate banche dovesse permanere per almeno 72 ore prima di poter essere spostata ovvero se detta operazione dovesse intervenire prima di tale termine per la garantirne il positivo esito, versione confermata dal collaboratore e dall'esame del contenuto del "PC" portatile sequestrato a RC UR OK, altro "hacker" che, secondo l'accusa, avrebbe operato nello stesso settore del ricorrente. Proprio la descrizione da parte del MA delle non esatte modalità attraverso cui sarebbe stato possibile realizzare le operazioni, depone per l'inconsistenza della pur valorizzata condotta ai fini della ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa. Il Collegio della cautela ha, infatti, errato nell'interpretazione delle conversazioni captate che non darebbero conto della padronanza della materia del MA e delle modalità attraverso cui operare. Il MA risulta, inoltre, estraneo al riciclaggio della somma di circa cinque milioni di euro, condotta asseritamente analizzata in occasione di un colloquio tra RI EG e MI ST. Poiché nel periodo preso in esame RC UR OK, "hacker" tedesco, era a Crotone (come emergente da altre conversazioni in cui si commentava la circostanza che costui operasse al "PC" in qualunque momento della giornata) se ne deve inferire l'implicazione di costui e non anche del MA. Frettolosa si rivela l'attribuzione al ricorrente della eseguita transazione per un ammontare di euro 900.000 che le conversazioni successive, non adeguatamente valutate, attribuiscono invece a "Mark". Proprio il contenuto delle intercettazioni da cui emerge che il ricorrente si servisse di un "video tutorial" per spiegare all'interlocutore le modalità attraverso cui operare "offline" per mezzo del sistema "POS", dimostra la scarsa conoscenza delle stesse e smentisce l'ipotizzata qualità di esperto "pirata informatico" del MA. L'estraneità del ricorrente alla produzione di tali "tutorial" emerge dal rinvenimento di "cartelle" detenute nel "PC" sequestrato a RC OK al cui interno erano state rinvenute le indicazioni operative per il buon esito delle operazioni e l'indicazione dei soggetti che avrebbero dovuto contribuire, tra i quali non figurava il MA. 3 Apodittica, pertanto, risulta la parte della motivazione dell'ordinanza a mente della quale il MA gestisse investimenti finanziari tra l'Italia e l'estero mediante operazioni fraudolente, investendo capitali provenienti dalla "bacinella del sodalizio", senza indicare il ruolo in concreto svolto;
le operazioni erano gestite dalle strutture bancarie e dai broker non autorizzati, come evincibile dal contenuto del materiale informatico sequestrato a RC OK. Nessun sequestro di analoga natura ha interessato il MA che non è intestatario di società o di conti correnti utili per effettuare le operazioni che si afferma siano state poste in essere nell'interesse del sodalizio ex art. 416-bis cod. pen.. Gli incontri, non negati, con alcuni soggetti facenti parte del gruppo criminale, al fine di spiegare le operazioni truffaldine non sono sufficienti a dimostrare né il ruolo di hacker né quello di profondo conoscitore di sistemi informatici. La palesata incapacità del MA di configurare un sito web disvela, in realtà, un ruolo di millantatore rispetto ad operazioni mai effettivamente effettuate, elemento che fa ritenere le condotte non idonee a fondare la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio mafioso in assenza di un accordo e di un inserimento stabile del MA teso al compimento di un numero indeterminato di reati. 2.2. In ordine alle esigenze cautelari il ricorrente rileva che nessun contatto del MA con gli altri sodali o con il OK vi è stato successivamente al giugno del 2019 e che i fatti contestati fossero avvenuti nel limitato periodo intercorrente tra il 6 dicembre 2018 e il mese di giugno 2019, rispetto a compagine associativa che sarebbe stata operativa sin dal 2008. Ciò deporrebbe per l'insussistenza di un vincolo stabile con gli altri partecipanti come anche dimostrato dal fatto che temesse la reazione di costoro in ipotesi di mancata attuazione dei propositi delittuosi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Le censure rivolte alla ritenuta gravità indiziaria sono manifestamente infondate ed essenzialmente tese a sindacare la motivazione della decisione attraverso una differente e parcellizzata lettura del compendio indiziario con particolare riferimento al contenuto delle captazioni a cui si vorrebbe assegnare un significato non in linea con quello attribuito dai Giudici della cautela. Deve farsi rinvio al consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il 4 vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Costituisce, invece, una censura del merito della decisione quella attraverso cui si tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). Egualmente preclusa in sede di legittimità risulta il tentativo di assegnare alle conversazioni captate un significato differente da quello dato dal Giudice di merito, salvo che lo stesso risulti manifestamente illogico (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 3. Con motivazione completa il Tribunale del riesame ha delineato il quadro associativo che ha costituito la necessaria premessa logica per valutare l'adeguatezza o meno degli elementi ai fini della sussistenza dei gravi indizi, dando conto dell'ambito territoriale di riferimento della compagine associativa (comune di Crotone, con particolare riferimento alla frazione di Papanice) e descrivendo, sulla base di documentata attività processuale, il radicamento territoriale della "locale dei Papaniciari" con a capo IC EG, le vicissitudini del gruppo ed il riposizionamento della "famiglia EG", ed in particolare di IC EG, scarcerato nel 2014, che costituiva il vertice del gruppo criminale come emerso dall'esame dei numerosi collaboratori di giustizia. Solo dopo aver spiegato il sistema delle truffe digitali nei confronti di strutture bancarie e di correntisti stranieri ed evidenziato la rilevanza che le stesse assumevano per la vitalità ed il prestigio del gruppo criminale grazie alla liquidità che ne seguiva ed alla possibilità di poter riciclare ingenti somme di danaro, ha apprezzato la sussistenza della gravità indiziaria quanto a partecipazione del ricorrente. Il Tribunale ha dato atto dei vari strumenti utilizzati l'acquisizione di ingenti ricchezze di fatto sottratte da fondi dormienti, ad ignari possessori di carte di credito stranieri o ad istituti di credito, direttamente danneggiati dalle operazioni, 5 descrivendo sommariamente le metodiche attraverso cui rendere difficile la ricostruzione e comprensione delle operazioni - se non dopo la sottrazione definitiva della liquidità - e l'identificazione dei responsabili. In tal senso deponevano le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia oltre che le attività tecniche, di fatto, idonee a riscontrare le propalazioni di costoro. Sono state delineate con sufficiente attenzione le ragioni che portavano a ritenere che medesime attenzioni erano svolte dalla cosca EG, nel cui ambito operavano due "hacker" tra cui il ricorrente, MA TO, soggetto che, sulla base della complessiva interpretazione assegnata alle captazioni di conversazioni intervenute anche tra soggetti di vertice della citata cosca, ha operato per conto del gruppo, effettuando anche attività di ricerca e cooptazione di imprenditori a cui venivano spiegate le modalità attraverso cui, con la complicità di alcuni direttori intranei alle istituzioni bancarie, porre in essere l'efficace azione di depauperamento di correntisti e istituti di credito (nel dettaglio alle pagg. da 12 a 16 della ordinanza impugnata). Il Tribunale ha confutato le letture alternative che il ricorrente vorrebbe sottoporre all'attenzione di questa Corte di legittimità proponendo un'interpretazione riduttiva delle risultanze processuali specie quanto a concreta realizzazione delle condotte in esame. 4. Il Tribunale è pervenuto alla conclusione che il ricorrente fosse ben consapevole del ruolo svolto per conto dell'associazione, della rilevanza che per essa aveva la possibilità di conseguire praticamente illimitate liquidità e poter con relativa facilità riciclare ingenti somme di denaro che poi rientravano nella disponibilità del gruppo grazie all'opera del ricorrente che, contrariamente alla prospettazione della difesa in quella ed in questa sede di legittimità, si dimostrava persona competente ed abile nella realizzazione delle condotte poste in essere e portate a compimento. La rilevanza della condotta posta in essere con rapporti diretti con i vertici della famiglia EG dal quale veniva convocato onde rendere conto dei risultati conseguiti nell'ambito delle operazioni finanziarie, è stata ritenuta sintomatica della stabile partecipazione alla vita del gruppo e della relativa consapevolezza (pagg. 17 e 18 ordinanza impugnata). 5. A fronte di motivazione che ha dato conto - in linea con l'attuale fase cautelare - delle emergenze indiziarie da cui era evincibile l'opera di fondamentale rilevanza posta in essere per la stessa sopravvivenza e stabilità della compagine associativa, coerente risulta la conclusione cui è pervenuto il 6 Collegio della cautela circa l'apporto concreto e significativo dell'inserimento attivo, stabile e consapevole del MA, a fronte del non efficace tentativo di assegnare un differente significato ad un compendio analizzato con logicità e completezza. 6. Generica risulta la censura formulata in ordine alle ritenute esigenze cautelari in ragione della datazione dei fatti (quattro anni) e dell'attività lavorativa attualmente svolta dal ricorrente. Pacifico risulta il principio di diritto ribadito reiteratamente da questa Corte di legittimità secondo cui, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussiste una presunzione relativa di pericolosità sociale, che può essere superata solo quando emerga la rescissione dal vincolo associativo, e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Così come ormai consolidato è il principio a mente del quale la presunzione relativa di adeguatezza nei confronti dell'indagato per il delitto di associazione di tipo mafioso viene meno quando intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, circostanza che impone al giudice di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919 - 01) Sotto tale aspetto, risulta adeguata la motivazione del Collegio di merito che ha comunque apprezzato la reiterazione delle condotte realizzate per un considerevole lasso di tempo rispetto a contestazione associativa attuale. A fronte di tali valorizzati aspetti che hanno fatto ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione e non eccessivo il periodo di tempo trascorso, generico si rileva il mero riferimento alla formale incensuratezza (aspetto ritenuto recessivo rispetto alla reiterazione e durata del rapporto associativo) ed all'attività lavorativa del ricorrente, circostanza neutra rispetto alle modalità di realizzazione delle condotte contestate e non certo dimostrata dall'allegazione del contratto di lavoro, privo di data certa e siglato il giorno prima dell'esecuzione della misura cautelare. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 7 8. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/12/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT CE, che conclude per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avvocato Nicola Rendace, difensore di fiducia di MA TO, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TO MA, per il tramite del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in merito alla contestata partecipazione all'associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. Le indagini effettuate avrebbero portato i Giudici della cautela a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ricorrente all'associazione di stampo mafioso operante nel territorio di Crotone, con Penale Sent. Sez. 6 Num. 3367 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 20/12/2023 particolare riferimento alla frazione di Papanice, i cui membri avrebbero declinato l'economia locale, per mezzo di capillare attività estorsiva, alle finalità del sodalizio ex art. 416-bis cod. pen.. L'ordinanza ha richiamato le plurime sentenze che deponevano per il radicamento in detto territorio della locale dei "Papaniciari" che avevano visto, dapprima, a capo IC EG, la nascita, poi, di un'articolazione antagonista riconducibile a EO LL e le lotte tra contrapposte fazioni che avevano portato all'omicidio di CA EG e GI VA. Quest'ultimo omicidio, avvenuto alcuni giorni dopo quello di CA EG, sarebbe stato finalizzato al ripristino della catena di comando in capo alla "famiglia EG" e, segnatamente, in capo a IC EG. Costui, scarcerato nel 2014, aveva ripreso il comando della cosca, come confermato da numerosi collaboratori di giustizia che ne evidenziavano lo spessore criminale e l'influenza all'interno e all'esterno del gruppo criminale di riferimento, tanto da veniva spesso evocato per la soluzione di questioni controverse da parte di altri sodali. Il Collegio della cautela, condividendo il contenuto dell'ordinanza genetica, ha osservato come fosse ormai frequente il ricorso a truffe da parte di numerose cosche che, con il contributo di imprenditori, direttori e personale degli istituti bancari, sottraevano fondi, riciclavano danaro e, al contempo, facevano confluire ingenti somme di denaro, spesso attraverso la falsa realizzazione di fondazioni no profit, verso soggetti appartenenti alla compagine di 'ndrangheta. Il Tribunale ha dato atto delle varie metodiche utilizzate dalla "cosca EG" interessata dalle indagini ed aventi quale cornun denominatore l'acquisizione di ingenti ricchezze sottratte a fondi dormienti, ad ignari possessori stranieri di carte di credito o, direttamente, agli istituti di credito, descrivendo sinteticamente le modalità attraverso cui rendere difficile, se non impossibile, la ricostruzione e comprensione delle operazioni - se non dopo la sottrazione definitiva della liquidità - e l'identificazione dei responsabili. All'interno della "cosca EG" tali condotte avrebbero visto quali partecipi attivi due "hacker", un cittadino tedesco (RC UR OK) e il ricorrente che avrebbe contribuito al conseguimento degli interessi economici indispensabili per la sopravvivenza della compagine criminale di cui sopra è cenno. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il ricorrente formula un unico articolato motivo, attraverso il quale censura l'apprezzata gravità indiziaria in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa e le ritenute sussistenti esigenze cautelari. 2.1. Con riferimento al primo aspetto, il ricorrente deduce che l'ordinanza riproduce testualmente il contenuto dell'ordinanza genetica senza fornire risposta alle osservazioni formulate in sede di riesame, tenuto conto che, a fronte di imponente attività investigativa, non è stata ipotizzata la gravità indiziaria in merito ai reati fine che lo stesso Collegio della cautela ha affermato fossero rimasti nella fase meramente progettuale e di pianificazione, tanto che le indagini non giungevano ad alcun utile risultato. Parte della motivazione è stata smentita dal contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (viene citato GI AN NC ) specie là dove si accenna alla necessità che la somma di denaro fatta confluire sui conti di determinate banche dovesse permanere per almeno 72 ore prima di poter essere spostata ovvero se detta operazione dovesse intervenire prima di tale termine per la garantirne il positivo esito, versione confermata dal collaboratore e dall'esame del contenuto del "PC" portatile sequestrato a RC UR OK, altro "hacker" che, secondo l'accusa, avrebbe operato nello stesso settore del ricorrente. Proprio la descrizione da parte del MA delle non esatte modalità attraverso cui sarebbe stato possibile realizzare le operazioni, depone per l'inconsistenza della pur valorizzata condotta ai fini della ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa. Il Collegio della cautela ha, infatti, errato nell'interpretazione delle conversazioni captate che non darebbero conto della padronanza della materia del MA e delle modalità attraverso cui operare. Il MA risulta, inoltre, estraneo al riciclaggio della somma di circa cinque milioni di euro, condotta asseritamente analizzata in occasione di un colloquio tra RI EG e MI ST. Poiché nel periodo preso in esame RC UR OK, "hacker" tedesco, era a Crotone (come emergente da altre conversazioni in cui si commentava la circostanza che costui operasse al "PC" in qualunque momento della giornata) se ne deve inferire l'implicazione di costui e non anche del MA. Frettolosa si rivela l'attribuzione al ricorrente della eseguita transazione per un ammontare di euro 900.000 che le conversazioni successive, non adeguatamente valutate, attribuiscono invece a "Mark". Proprio il contenuto delle intercettazioni da cui emerge che il ricorrente si servisse di un "video tutorial" per spiegare all'interlocutore le modalità attraverso cui operare "offline" per mezzo del sistema "POS", dimostra la scarsa conoscenza delle stesse e smentisce l'ipotizzata qualità di esperto "pirata informatico" del MA. L'estraneità del ricorrente alla produzione di tali "tutorial" emerge dal rinvenimento di "cartelle" detenute nel "PC" sequestrato a RC OK al cui interno erano state rinvenute le indicazioni operative per il buon esito delle operazioni e l'indicazione dei soggetti che avrebbero dovuto contribuire, tra i quali non figurava il MA. 3 Apodittica, pertanto, risulta la parte della motivazione dell'ordinanza a mente della quale il MA gestisse investimenti finanziari tra l'Italia e l'estero mediante operazioni fraudolente, investendo capitali provenienti dalla "bacinella del sodalizio", senza indicare il ruolo in concreto svolto;
le operazioni erano gestite dalle strutture bancarie e dai broker non autorizzati, come evincibile dal contenuto del materiale informatico sequestrato a RC OK. Nessun sequestro di analoga natura ha interessato il MA che non è intestatario di società o di conti correnti utili per effettuare le operazioni che si afferma siano state poste in essere nell'interesse del sodalizio ex art. 416-bis cod. pen.. Gli incontri, non negati, con alcuni soggetti facenti parte del gruppo criminale, al fine di spiegare le operazioni truffaldine non sono sufficienti a dimostrare né il ruolo di hacker né quello di profondo conoscitore di sistemi informatici. La palesata incapacità del MA di configurare un sito web disvela, in realtà, un ruolo di millantatore rispetto ad operazioni mai effettivamente effettuate, elemento che fa ritenere le condotte non idonee a fondare la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio mafioso in assenza di un accordo e di un inserimento stabile del MA teso al compimento di un numero indeterminato di reati. 2.2. In ordine alle esigenze cautelari il ricorrente rileva che nessun contatto del MA con gli altri sodali o con il OK vi è stato successivamente al giugno del 2019 e che i fatti contestati fossero avvenuti nel limitato periodo intercorrente tra il 6 dicembre 2018 e il mese di giugno 2019, rispetto a compagine associativa che sarebbe stata operativa sin dal 2008. Ciò deporrebbe per l'insussistenza di un vincolo stabile con gli altri partecipanti come anche dimostrato dal fatto che temesse la reazione di costoro in ipotesi di mancata attuazione dei propositi delittuosi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Le censure rivolte alla ritenuta gravità indiziaria sono manifestamente infondate ed essenzialmente tese a sindacare la motivazione della decisione attraverso una differente e parcellizzata lettura del compendio indiziario con particolare riferimento al contenuto delle captazioni a cui si vorrebbe assegnare un significato non in linea con quello attribuito dai Giudici della cautela. Deve farsi rinvio al consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il 4 vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Costituisce, invece, una censura del merito della decisione quella attraverso cui si tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). Egualmente preclusa in sede di legittimità risulta il tentativo di assegnare alle conversazioni captate un significato differente da quello dato dal Giudice di merito, salvo che lo stesso risulti manifestamente illogico (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 3. Con motivazione completa il Tribunale del riesame ha delineato il quadro associativo che ha costituito la necessaria premessa logica per valutare l'adeguatezza o meno degli elementi ai fini della sussistenza dei gravi indizi, dando conto dell'ambito territoriale di riferimento della compagine associativa (comune di Crotone, con particolare riferimento alla frazione di Papanice) e descrivendo, sulla base di documentata attività processuale, il radicamento territoriale della "locale dei Papaniciari" con a capo IC EG, le vicissitudini del gruppo ed il riposizionamento della "famiglia EG", ed in particolare di IC EG, scarcerato nel 2014, che costituiva il vertice del gruppo criminale come emerso dall'esame dei numerosi collaboratori di giustizia. Solo dopo aver spiegato il sistema delle truffe digitali nei confronti di strutture bancarie e di correntisti stranieri ed evidenziato la rilevanza che le stesse assumevano per la vitalità ed il prestigio del gruppo criminale grazie alla liquidità che ne seguiva ed alla possibilità di poter riciclare ingenti somme di danaro, ha apprezzato la sussistenza della gravità indiziaria quanto a partecipazione del ricorrente. Il Tribunale ha dato atto dei vari strumenti utilizzati l'acquisizione di ingenti ricchezze di fatto sottratte da fondi dormienti, ad ignari possessori di carte di credito stranieri o ad istituti di credito, direttamente danneggiati dalle operazioni, 5 descrivendo sommariamente le metodiche attraverso cui rendere difficile la ricostruzione e comprensione delle operazioni - se non dopo la sottrazione definitiva della liquidità - e l'identificazione dei responsabili. In tal senso deponevano le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia oltre che le attività tecniche, di fatto, idonee a riscontrare le propalazioni di costoro. Sono state delineate con sufficiente attenzione le ragioni che portavano a ritenere che medesime attenzioni erano svolte dalla cosca EG, nel cui ambito operavano due "hacker" tra cui il ricorrente, MA TO, soggetto che, sulla base della complessiva interpretazione assegnata alle captazioni di conversazioni intervenute anche tra soggetti di vertice della citata cosca, ha operato per conto del gruppo, effettuando anche attività di ricerca e cooptazione di imprenditori a cui venivano spiegate le modalità attraverso cui, con la complicità di alcuni direttori intranei alle istituzioni bancarie, porre in essere l'efficace azione di depauperamento di correntisti e istituti di credito (nel dettaglio alle pagg. da 12 a 16 della ordinanza impugnata). Il Tribunale ha confutato le letture alternative che il ricorrente vorrebbe sottoporre all'attenzione di questa Corte di legittimità proponendo un'interpretazione riduttiva delle risultanze processuali specie quanto a concreta realizzazione delle condotte in esame. 4. Il Tribunale è pervenuto alla conclusione che il ricorrente fosse ben consapevole del ruolo svolto per conto dell'associazione, della rilevanza che per essa aveva la possibilità di conseguire praticamente illimitate liquidità e poter con relativa facilità riciclare ingenti somme di denaro che poi rientravano nella disponibilità del gruppo grazie all'opera del ricorrente che, contrariamente alla prospettazione della difesa in quella ed in questa sede di legittimità, si dimostrava persona competente ed abile nella realizzazione delle condotte poste in essere e portate a compimento. La rilevanza della condotta posta in essere con rapporti diretti con i vertici della famiglia EG dal quale veniva convocato onde rendere conto dei risultati conseguiti nell'ambito delle operazioni finanziarie, è stata ritenuta sintomatica della stabile partecipazione alla vita del gruppo e della relativa consapevolezza (pagg. 17 e 18 ordinanza impugnata). 5. A fronte di motivazione che ha dato conto - in linea con l'attuale fase cautelare - delle emergenze indiziarie da cui era evincibile l'opera di fondamentale rilevanza posta in essere per la stessa sopravvivenza e stabilità della compagine associativa, coerente risulta la conclusione cui è pervenuto il 6 Collegio della cautela circa l'apporto concreto e significativo dell'inserimento attivo, stabile e consapevole del MA, a fronte del non efficace tentativo di assegnare un differente significato ad un compendio analizzato con logicità e completezza. 6. Generica risulta la censura formulata in ordine alle ritenute esigenze cautelari in ragione della datazione dei fatti (quattro anni) e dell'attività lavorativa attualmente svolta dal ricorrente. Pacifico risulta il principio di diritto ribadito reiteratamente da questa Corte di legittimità secondo cui, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussiste una presunzione relativa di pericolosità sociale, che può essere superata solo quando emerga la rescissione dal vincolo associativo, e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Così come ormai consolidato è il principio a mente del quale la presunzione relativa di adeguatezza nei confronti dell'indagato per il delitto di associazione di tipo mafioso viene meno quando intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, circostanza che impone al giudice di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919 - 01) Sotto tale aspetto, risulta adeguata la motivazione del Collegio di merito che ha comunque apprezzato la reiterazione delle condotte realizzate per un considerevole lasso di tempo rispetto a contestazione associativa attuale. A fronte di tali valorizzati aspetti che hanno fatto ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione e non eccessivo il periodo di tempo trascorso, generico si rileva il mero riferimento alla formale incensuratezza (aspetto ritenuto recessivo rispetto alla reiterazione e durata del rapporto associativo) ed all'attività lavorativa del ricorrente, circostanza neutra rispetto alle modalità di realizzazione delle condotte contestate e non certo dimostrata dall'allegazione del contratto di lavoro, privo di data certa e siglato il giorno prima dell'esecuzione della misura cautelare. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 7 8. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/12/2023.