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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 20/01/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 673/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CO ELIANA, EL
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3474/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2591/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 13/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TETTETM002388 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TETTETM002388 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TETTETM002388 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6591/2025 depositato il
06/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Principe Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento -notificatole il 27.5.2024- con il quale veniva chiesto il pagamento del saldo IRPEF per l'anno 2018, dell'importo di euro 1.220, per non aver dichiarato l'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato.
Eccepiva la ricorrente l'insussistenza del presupposto impositivo, assumendo di non aver percepito l'assegno in questione, peraltro revocato dalla Corte di Appello con provvedimento del 15.1.2018.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che controdeduceva rappresentando che, dalla dichiarazione dei redditi presentata dal coniuge, risultava l'avvenuta erogazione dell'assegno di mantenimento.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
La contribuente con il proposto appello ha censurando diffusamente la sentenza impugnata.
L'Ufficio si costituiva con proprie controdeduzioni.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata condividendosi le motivazioni ivi espresse con conseguente rigetto dell'appello.
La controversia oggetto del giudizio è l'avviso di accertamento n. TETTETM002388 notificato alla Sig.ra
Ricorrente_1 in data 27/05/2024, inerente al maggior reddito IRPEF accertato per l'anno d'imposta 2018 per l'ammontare di € 1.220,00.
L'accertamento traeva origine dal fatto che la contribuente in sede di dichiarazione dei redditi non aveva dichiarato di avere percepito dall'ex coniuge l'assegno di mantenimento.
La contribuente con l'atto di appello contestava di aver percepito l'assegno in oggetto in quanto il mantenimento era stato oggetto di revoca dalla Corte di Appello presso il Tribunale di Napoli con provvedimento del 15/01/2018.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti risulta che la contribuente oltre al proprio reddito da lavoro dipendente aveva percepito assegni periodici corrisposti dal coniuge omessi in sede di dichiarazione.
Risulta, infatti, a seguito di controllo incrociato nei confronti del coniuge Sig. Nominativo_2 che questi - in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018 – attestava il versamento dell'assegno di € 2400,00 in favore della contribuente.
Corretto è stato dunque l'operato dell'Ufficio e di nulla può dolersi la contribuente. L'appello per i motivi esposti va rigettato;
le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della materia oggetto del contenzioso.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CO ELIANA, EL
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3474/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2591/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 13/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TETTETM002388 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TETTETM002388 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TETTETM002388 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6591/2025 depositato il
06/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Principe Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento -notificatole il 27.5.2024- con il quale veniva chiesto il pagamento del saldo IRPEF per l'anno 2018, dell'importo di euro 1.220, per non aver dichiarato l'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato.
Eccepiva la ricorrente l'insussistenza del presupposto impositivo, assumendo di non aver percepito l'assegno in questione, peraltro revocato dalla Corte di Appello con provvedimento del 15.1.2018.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che controdeduceva rappresentando che, dalla dichiarazione dei redditi presentata dal coniuge, risultava l'avvenuta erogazione dell'assegno di mantenimento.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
La contribuente con il proposto appello ha censurando diffusamente la sentenza impugnata.
L'Ufficio si costituiva con proprie controdeduzioni.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata condividendosi le motivazioni ivi espresse con conseguente rigetto dell'appello.
La controversia oggetto del giudizio è l'avviso di accertamento n. TETTETM002388 notificato alla Sig.ra
Ricorrente_1 in data 27/05/2024, inerente al maggior reddito IRPEF accertato per l'anno d'imposta 2018 per l'ammontare di € 1.220,00.
L'accertamento traeva origine dal fatto che la contribuente in sede di dichiarazione dei redditi non aveva dichiarato di avere percepito dall'ex coniuge l'assegno di mantenimento.
La contribuente con l'atto di appello contestava di aver percepito l'assegno in oggetto in quanto il mantenimento era stato oggetto di revoca dalla Corte di Appello presso il Tribunale di Napoli con provvedimento del 15/01/2018.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti risulta che la contribuente oltre al proprio reddito da lavoro dipendente aveva percepito assegni periodici corrisposti dal coniuge omessi in sede di dichiarazione.
Risulta, infatti, a seguito di controllo incrociato nei confronti del coniuge Sig. Nominativo_2 che questi - in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018 – attestava il versamento dell'assegno di € 2400,00 in favore della contribuente.
Corretto è stato dunque l'operato dell'Ufficio e di nulla può dolersi la contribuente. L'appello per i motivi esposti va rigettato;
le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della materia oggetto del contenzioso.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado