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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2024, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Maria Militello Giudice
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1327/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza dell'11/11/2024 e promossa
D A
, c.fisc. , Parte_1 C.F._1
E
, c.fisc. Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ORECCHIO MARCO, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/04/2024, i coniugi e , Parte_1 Parte_2 esponevano di avere contratto matrimonio in MESSINA il 21/12/2021, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2021, al n° 192, parte 1.
Aggiungevano che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il 21 dicembre Per_2 Persona_3
2014; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“12. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di Legge. 13. La dimora coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, ed in ogni Parte_2 caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Piano genitoriale
1 per i figli minorenni 14. Il figlio minore frequenta l'Istituto Superiore "Verona Trento" Per_2 di Messina dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:15; svolge attività sportiva presso una società calcistica con impegno tre volte a settimana oltre la partita domenicale. Quando c'è la possibilità provvede ai suoi spostamenti autonomamente a bordo di un motorino elettrico. A seguito di decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario emesso dal Tribunale di Messina -
Sez. Lavoro il 14 ottobre 2023, è stato riconosciuto il diritto alla percezione di un'indennità di frequenza, per il periodo scolastico, per lievi disabilità cognitive (doc.14). Il medico di riferimento è il medico di famiglia il dott. 15. La figlia minore frequenta l'Istituto Persona_4 Persona_3
Comprensivo "Cannizzaro-Galatti" di Messina, anche se attualmente le attività scolastiche si svolgono presso i locali della struttura scolastica "Cristo Re", dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Con verbale d'accertamento dell'11 ottobre 2022 e con revisione prevista a giugno CP_ 2025, percepisce dall un'indennità di frequenza, per il periodo scolastico, di € 302,88 per lievi disabilità cognitive, fino al compimento del diciottesimo anno di età (doc.15). La pediatra di riferimento è la dott.ssa . 16. I figli minori e restano affidati Persona_5 Per_2 Persona_3 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. Entrambi i genitori si impegneranno a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 17. I figli minori e restano collocati Per_2 Persona_3 prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita tutte le volte che lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con le volontà, le esigenze e gli impegni scolastici e/o ricreativi degli stessi e comunque secondo le seguenti indicative cadenze: − almeno un giorno a settimana dall'uscita di scuola con pernotto fino al giorno successivo;
− a settimane alterne dal sabato fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 23:30; − durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi. Disposizioni patrimoniali 18. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
19. I coniugi concordano nel prevedere che il sig. , verserà alla sig.ra Parte_1 Parte_2 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, dal mese successivo alla
[...] sentenza di omologa della separazione, la somma complessiva di € 205,00, pari alla metà dell'importo mensile dovuto per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della ex dimora coniugale, fino alla scadenza prevista per luglio 2049. 20. I coniugi concordano nell'assegnare le somme spettanti a titolo di assegno unico ed universale per i tre figli a carico, per una somma complessiva di € 800,00 circa mensili, in favore della sig.ra in ragione del Parte_2 collocamento prevalente degli stessi presso la dimora materna. 21. I coniugi concordano nel
2 prevedere che il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, la somma complessiva di € 150,00 a titolo di mantenimento dei figli, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. 22. I coniugi concordano nel prevedere che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: − le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
− le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Disposizioni non patrimoniali 23. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Chiedevano inoltre, una volta decorsi i termini di legge, che fosse successivamente pronunziata sentenza di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 08/05/2024.
A seguito della richiesta di chiarimenti formulata con decreto del 03/07/2024, i coniugi specificavano “1. che la figlia , maggiorenne ancora economicamente non Persona_1 autosufficiente, resterà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la dimora materna sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica. I coniugi, così come previsto alla sezione "Disposizioni Patrimoniali" dell'atto principale, avevano già concordato gli importi dovuti a titolo di mantenimento dei figli, considerando sia la figlia maggiorenne economicamente non ancora autosufficiente che i figli minorenni”.
Alla suddetta udienza dell'11/11/2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
3 Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, successivamente integrato, e sopra testualmente riportate.
Infatti i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Il giudizio deve essere rimesso sul ruolo, dovendo proseguire per la domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, non definitivamente pronunziando:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
CARDETO (RC) il 26/08/1974, e , nata a [...] il [...], Parte_2 contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 22/04/2024, integrato dalle note sottoscritte il 9 settembre 2024, e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di MESSINA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
3) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
12/11/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Maria Militello Giudice
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1327/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza dell'11/11/2024 e promossa
D A
, c.fisc. , Parte_1 C.F._1
E
, c.fisc. Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ORECCHIO MARCO, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/04/2024, i coniugi e , Parte_1 Parte_2 esponevano di avere contratto matrimonio in MESSINA il 21/12/2021, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2021, al n° 192, parte 1.
Aggiungevano che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il 21 dicembre Per_2 Persona_3
2014; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“12. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di Legge. 13. La dimora coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, ed in ogni Parte_2 caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Piano genitoriale
1 per i figli minorenni 14. Il figlio minore frequenta l'Istituto Superiore "Verona Trento" Per_2 di Messina dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:15; svolge attività sportiva presso una società calcistica con impegno tre volte a settimana oltre la partita domenicale. Quando c'è la possibilità provvede ai suoi spostamenti autonomamente a bordo di un motorino elettrico. A seguito di decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario emesso dal Tribunale di Messina -
Sez. Lavoro il 14 ottobre 2023, è stato riconosciuto il diritto alla percezione di un'indennità di frequenza, per il periodo scolastico, per lievi disabilità cognitive (doc.14). Il medico di riferimento è il medico di famiglia il dott. 15. La figlia minore frequenta l'Istituto Persona_4 Persona_3
Comprensivo "Cannizzaro-Galatti" di Messina, anche se attualmente le attività scolastiche si svolgono presso i locali della struttura scolastica "Cristo Re", dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Con verbale d'accertamento dell'11 ottobre 2022 e con revisione prevista a giugno CP_ 2025, percepisce dall un'indennità di frequenza, per il periodo scolastico, di € 302,88 per lievi disabilità cognitive, fino al compimento del diciottesimo anno di età (doc.15). La pediatra di riferimento è la dott.ssa . 16. I figli minori e restano affidati Persona_5 Per_2 Persona_3 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. Entrambi i genitori si impegneranno a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 17. I figli minori e restano collocati Per_2 Persona_3 prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita tutte le volte che lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con le volontà, le esigenze e gli impegni scolastici e/o ricreativi degli stessi e comunque secondo le seguenti indicative cadenze: − almeno un giorno a settimana dall'uscita di scuola con pernotto fino al giorno successivo;
− a settimane alterne dal sabato fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 23:30; − durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi. Disposizioni patrimoniali 18. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
19. I coniugi concordano nel prevedere che il sig. , verserà alla sig.ra Parte_1 Parte_2 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, dal mese successivo alla
[...] sentenza di omologa della separazione, la somma complessiva di € 205,00, pari alla metà dell'importo mensile dovuto per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della ex dimora coniugale, fino alla scadenza prevista per luglio 2049. 20. I coniugi concordano nell'assegnare le somme spettanti a titolo di assegno unico ed universale per i tre figli a carico, per una somma complessiva di € 800,00 circa mensili, in favore della sig.ra in ragione del Parte_2 collocamento prevalente degli stessi presso la dimora materna. 21. I coniugi concordano nel
2 prevedere che il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, la somma complessiva di € 150,00 a titolo di mantenimento dei figli, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. 22. I coniugi concordano nel prevedere che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: − le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
− le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Disposizioni non patrimoniali 23. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Chiedevano inoltre, una volta decorsi i termini di legge, che fosse successivamente pronunziata sentenza di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 08/05/2024.
A seguito della richiesta di chiarimenti formulata con decreto del 03/07/2024, i coniugi specificavano “1. che la figlia , maggiorenne ancora economicamente non Persona_1 autosufficiente, resterà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la dimora materna sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica. I coniugi, così come previsto alla sezione "Disposizioni Patrimoniali" dell'atto principale, avevano già concordato gli importi dovuti a titolo di mantenimento dei figli, considerando sia la figlia maggiorenne economicamente non ancora autosufficiente che i figli minorenni”.
Alla suddetta udienza dell'11/11/2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
3 Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, successivamente integrato, e sopra testualmente riportate.
Infatti i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Il giudizio deve essere rimesso sul ruolo, dovendo proseguire per la domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, non definitivamente pronunziando:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
CARDETO (RC) il 26/08/1974, e , nata a [...] il [...], Parte_2 contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 22/04/2024, integrato dalle note sottoscritte il 9 settembre 2024, e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di MESSINA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
3) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
12/11/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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