CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1141/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ016M00693 SANZIONE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ016M00693 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ016M00693 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ016M00693 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Le parti insistono sui motivi dedotti in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TKQ016M00693/2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva il difetto di motivazione.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, L'Ufficio era legittimato ad utilizzare l'accertamento induttivo c.d. puro ai sensi dell'art. 39 comma 2 d.P.R. 600/73 – basato anche su presunzioni “semplici”
(ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza), con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili –, poiché nel caso di specie ricorrevano i presupposti previsti dal citato comma 2, consistiti nel fatto che il contribuente non aveva tenuto o aveva comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte o comunque nel fatto che le scritture medesime non erano disponibili per causa di forza maggiore.
In particolare, la ditta ricorrente nell'anno 2017 presentava la propria dichiarazione con importi a zero, mentre la dichiarazione IVA risultava del tutto omessa, pur in presenza di operazioni attive e passive risultanti dal c.d. Spesometro integrato. Con l'ispezione della contabilità, da parte dei militari della Guardia di Finanza, si evidenziavano poi lacune ed omissioni.
Sulla base dei ricavi, per come ricostruiti, poi, la ricorrente avrebbe dovuto tenere una contabilità in regime ordinario (e non semplificato), e nemmeno a ciò si ottemperava.
In definitiva, l'Ufficio era pienamente legittimato ad utilizzare l'accertamento induttivo c.d. puro, e poteva prescindere dalla ricostruzione (parrebbe più analitica) effettuata dai militari della Guardia di Finanza. Stessa cosa poteva dirsi in ordine ai costi, poiché in presenza di accertamento induttivo l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, relativi ai maggiori ricavi, grava sul contribuente senza che l'Ufficio possa procedere ad un loro riconoscimento in via forfettaria.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato. Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Vittorio Misiti Dott. Carlo Zannini
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1141/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ016M00693 SANZIONE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ016M00693 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ016M00693 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ016M00693 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Le parti insistono sui motivi dedotti in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TKQ016M00693/2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva il difetto di motivazione.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, L'Ufficio era legittimato ad utilizzare l'accertamento induttivo c.d. puro ai sensi dell'art. 39 comma 2 d.P.R. 600/73 – basato anche su presunzioni “semplici”
(ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza), con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili –, poiché nel caso di specie ricorrevano i presupposti previsti dal citato comma 2, consistiti nel fatto che il contribuente non aveva tenuto o aveva comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte o comunque nel fatto che le scritture medesime non erano disponibili per causa di forza maggiore.
In particolare, la ditta ricorrente nell'anno 2017 presentava la propria dichiarazione con importi a zero, mentre la dichiarazione IVA risultava del tutto omessa, pur in presenza di operazioni attive e passive risultanti dal c.d. Spesometro integrato. Con l'ispezione della contabilità, da parte dei militari della Guardia di Finanza, si evidenziavano poi lacune ed omissioni.
Sulla base dei ricavi, per come ricostruiti, poi, la ricorrente avrebbe dovuto tenere una contabilità in regime ordinario (e non semplificato), e nemmeno a ciò si ottemperava.
In definitiva, l'Ufficio era pienamente legittimato ad utilizzare l'accertamento induttivo c.d. puro, e poteva prescindere dalla ricostruzione (parrebbe più analitica) effettuata dai militari della Guardia di Finanza. Stessa cosa poteva dirsi in ordine ai costi, poiché in presenza di accertamento induttivo l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, relativi ai maggiori ricavi, grava sul contribuente senza che l'Ufficio possa procedere ad un loro riconoscimento in via forfettaria.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato. Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Vittorio Misiti Dott. Carlo Zannini