Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 986/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 986/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 694/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 07/08/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 08/08/2023 – notificata a mezzo pec in data 28/08/2023 e a mezzo di Ufficiale giudiziario dell'UNEP in data 05/09/2023,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Crocamo Parte_1 Parte_2 ed elettivamente domiciliati in Salerno (SA), alla Via Cacciatori dell'Irno nr. 12, presso lo studio dell'avv. Marco Granese,
- appellanti –
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Alberto RT Controparte_2
Pizzuti ed elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla Via Mazzini nr. 10, presso studio difensore,
- appellati e appellanti incidentali –
E
già in persona dell'amministratore Controparte_3 TR unico, , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Manzione ed elettivamente Controparte_5 domiciliata in Salerno (SA), alla Via L. Guercio nr. 208, presso studio difensore.
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 694/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania – Proprietà, rilascio e consegna di bene immobile, risarcimento del danno
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 27/09/2023 per gli appellati presso i rispettivi procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata
Corte di Appello di Salerno in data 02/10/2023, e Parte_1 Parte_2 proponevano gravame avverso la sentenza n. 694/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 07/08/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 08/08/2023 – notificata a mezzo pec in data 28/08/2023 e a mezzo di
Ufficiale giudiziario dell'UNEP in data 05/09/2023, con la quale il Tribunale di Vallo della
Lucania così decideva: “• accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti
e , in solido fra loro, all'immediato rilascio libero da cose e persone, in NT Parte_2 favore degli attori e , dell'immobile sito in Vallo della Lucania RT Controparte_2 alla via S. Maria di Loreto nr. 11 composto di quattro vani ed accessori confinante con viale comune, beni
“S.P.S. Costruzioni s.r.l.” riportato al N.C.E.U. al Fg. 8, p.lla 2563 sub. 31 meglio identificato in atti in uno ad ogni dipendenza, pertinenza ed accessorio;
• rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e in quanto infondata;
• accoglie nei limiti di cui in parte NT Parte_2 motiva la domanda di risarcimento degli attori e per l'effetto condanna i convenuti e NT
, in solido fra loro, a versare agli attori la penale di cui al contratto di compravendita in atti Parte_2 quantificata come in motivazione in complessivi €. 180.660,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
• dichiara inammissibile la domanda di garanzia avanzata dai convenuti nei confronti della terza chiamata in causa, società • condanna i convenuti, i signori TR CP_6
e , in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore degli attori: spese di
[...] Parte_2 lite che si liquidano in €. 360,00 per spese documentate e €. 7.052,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
• compensa integralmente le spese tra i convenuti e il terzo chiamato in causa • dichiara integralmente
pag. 2/11 compensate le spese occorse per la stesura della ctu, e già liquidate in corso di causa, tra gli attori CP_1
e e i convenuti e ”.
[...] Controparte_2 NT Parte_2
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mani in data 23/04/2008 e iscritto a ruolo in data 30/04/2008, i coniugi e RT Controparte_2 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, e Parte_1 esponendo che con atto pubblico per notar del Parte_2 Persona_1
26/01/2006, registrato a Eboli il 02/02/2006 al n. 15/409, avevano acquistato dai coniugi e la piena proprietà dell'appartamento posizionato a Parte_1 Parte_2 piano terra e sito alla Via S. Maria di Loreto di Vallo della Lucania, composto di n. 4 vani ed accessori, confinante con viale comune, beni S.p.S. Costruzioni S.r.l., viali condominiali e dei diritti immobiliari inerenti, riportato in Catasto al fg. 8, part. 2563, sub. 31, previo versamento del corrispettivo quantificato in € 178.890,00. Riferiva che ai sensi dell'art. 4 dell'atto notarile gli attori erano stati immessi nel possesso del cespite e fissata la consegna del medesimo per la data del 01/02/2006 stabilendo ulteriormente che per la consegna oltre tale data la parte venditrice avrebbe versato alla parte acquirente la somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo fino al 30/07/2006 e che oltre tale data la somma sarebbe stata di € 30,00 per ogni giorno di ritardo;
sollecitata la consegna dell'appartamento, in data 09/02/2007 i coniugi istanti incassavano la somma di € 6.000,00 quale penale maturata nel frattempo, dietro impegno di consegna dell'appartamento in breve tempo. Lamentavano, quindi, la mancata consegna dell'immobile, il grave inadempimento, l'occupazione sine titulo, il mancato godimento del bene e il pagamento del canone di locazione ad altro proprietario fino alla data del
31/12/2007, oltre la quale – non potendo più sostenere il costo del canone di locazione - gli istanti erano stati costretti a lasciare l'immobile e a trasferirsi presso i genitori della CP_2 pertanto, chiedevano al Tribunale di Vallo della Lucania di condannare i convenuti alla consegna immediata dell'appartamento, al pagamento dei danni quantificati in € 21.000,50 e della penale quantificata in € 13.350,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 24/09/2008, si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2
quali parti convenute, che contestavano la ricostruzione storica dei fatti così come
[...] compiuta dagli attori, chiedevano autorizzarsi la chiamata in causa della CP_4
pag. 3/11 nel merito chiedeva rigettarsi la domanda attorea perché inammissibile, TR improcedibile, infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese;
contestualmente, spiegavano domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 26/01/2006 per notar rep. 29870 racc. 10938, Persona_1
e contestuale condanna alla restituzione e al rimborso della somma di € 6.000,00. In via istruttoria, chiedevano deferirsi interrogatorio formale e prova per testi. Differita l'udienza di prima comparizione e autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 25/03/2009 si costituiva in giudizio la
[...] che in via preliminare chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e la nullità della TR chiamata in causa per assenza di comunanza di causa, nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., istruita la causa a mezzo di prova per testi e di C.T.U., autorizzata l'acquisizione degli atti del fascicolo di R.G. 1729/2008, il giudizio CP_7 perveniva all'udienza del 08/02/2023 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n.
694/2023 emessa e depositata telematicamente in data 07/08/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 08/08/2023 – notificata a mezzo pec in data 28/08/2023 e a mezzo di Ufficiale giudiziario dell'UNEP in data 05/09/2023, il Tribunale di Vallo della Lucania preliminarmente riteneva priva di pregio l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea avanzata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale da parte dei convenuti, sempre in via preliminare rigettava l'istanza di riunione del procedimento con il diverso giudizio R.G.
931/2010, accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti al rilascio immediato dell'immobile, rigettava la domanda riconvenzionale di risoluzione per impossibilità sopravvenuta avanzata da parte convenuta in quanto infondata, accoglieva la domanda di risarcimento dei danni con condanna a versare la penale del contratto quantificata in €
180.660,00 e regolamentava le spese di lite. Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, e censuravano l'impugnata sentenza Parte_1 Parte_2 sulla base dei seguenti motivi: “1) Errata, contraddittoria ed illogica motivazione in relazione al rigetto della eccezione di inammissibilità della domanda attorea;
2) Errata e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della istanza di riunione con il diverso giudizio R.G. 931/2010; 3) Erronea ed illogica motivazione della sentenza di primo grado in ordine al merito della domanda principale avanzata dagli attori ed al suo
pag. 4/11 accoglimento; 4) Erronea, contraddittoria ed illogica motivazione espressa dal Tribunale sulla domanda riconvenzionale di risoluzione per impossibilità sopravvenuta spiegata dai convenuti;
5) Erronea, contraddittoria, illegittima ed apparente motivazione in ordine alla richiesta di risarcimento danni avanzata dagli attori. Nullità e/o annullamento della sentenza appellata pronunciata in assenza della relazione di consulenza tecnica d'ufficio non rinvenuta agli atti del fascicolo. Andava disposta la rimessione della causa sul ruolo e disposte verifiche in cancelleria. Il risarcimento non è dovuto ai sensi dell'art. 1227 comma 2 C.C..
In subordine, applicarsi la fattispecie ex art. 1227 comma 1, C.C.; 6) Erronea ed illogica motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla scrittura privata del 09.02.2007; 7) Illogica e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della richiesta di manleva/rivalsa avanzata dai convenuti nei confronti del terzo chiamato in causa;
8) Errata ed illogica motivazione in ordine alla condanna alle spese di lite e di consulenza”. Chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti al punto n. IX
e ss. del presente atto ed altri motivi indicandi in ricorso prima dell'udienza di comparizione ex art. 351 comma 2 c.p.c.; 2) accogliersi l'istanza di riunione dei giudizi n. 892/2008 R.G. e n. 931/2010 RG, o sospensione del giudizio, di cui alle note scritte del 28.09.2022 e del 07.02.2023 (udienza del 08.02.2023) per i motivi meglio specificati in narrativa;
3) modificarsi e.o revocarsi le ordinanze rese il 07.06.2010 ed il
22.11.2012 e, per l'effetto, ammettersi le richieste probatorie (per interpello e testimoniale) formulate in atti
e nelle memorie ex art. 183 comma VI cpc, disponendo per l'attività istruttoria;
4) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 694/2023 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, in persona della dott.ssa
Frangiosa Marianna, in data 07.08.2023, depositata e comunicata dalla Cancelleria in data 08.08.2023, notificata il 28.08.2023 dall'Avv. Massimo Manzione, difensore della a TR definizione del procedimento recante R.G. 892/2008, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: in seguito accertarsi, dichiararsi e disporsi: 1 – il rigetto della domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa, rilevabile ex officio, per le ragioni esposte in narrativa;
e, per l'effetto, 1.a affermarsi che agli attori, sedicenti creditori, a causa del loro colpevole comportamento proprio per non essersi attivati, sin da subito, con l'atto pubblico notarile, idoneo ed efficace titolo esecutivo, alcun risarcimento è loro dovuto per i danni (anche a titolo di penale) che assumono patiti e che avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 comma 2,
c.c.). Solo in via subordinata, se ritenuto che gli istanti/creditori col loro comportamento colposo hanno
pag. 5/11 concorso alla causa del preteso danno si chiede la diminuzione del risarcimento considerando il grado di colpa
e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227 comma 1, c.c.).
1.b affermare la nullità e/o
l'annullamento della sentenza appellata, per i motivi espressi in premessa, in quanto resa e pronunciata in assenza della relazione di consulenza tecnica d'ufficio non rinvenuta agli atti del fascicolo di primo grado.
Disporre, all'occorrenza, la trasmissione del giudizio al primo giudice o verifiche presso la cancelleria del giudice a quo. Affermare che il risarcimento non è dovuto ai sensi dell'art. 1227 comma 2 C.C.. In subordine, applicarsi la fattispecie ex art. 1227 comma 1, C.C.
2. accogliersi la domanda riconvenzionale proposta di convenuti, per l'effetto:
2.a accertare e dichiarare risolto con efficacia “ex tunc” il contratto di compravendita immobiliare stipulato il 26/01/2006 per notaio , repertorio 29870, raccolta 10938, con Persona_1
l'emissione di ogni pertinente e conseguente statuizione giudiziale in merito al possesso delle unità immobiliari
(principali ed accessorie) in esso indicate in favore dei coniugi e all'attuazione delle Parte_3 statuizioni patrimoniali scaturenti dalla dichiarata risoluzione, per impossibilità sopravvenuta, da ritenersi e qualificarsi debito di valuta il prezzo di 170 mila euro versato (artt. 1463 – 1458 cod. civ.);
2.b per l'effetto condannare gli attori in solido, alla restituzione ed al rimborso della somma di euro Parte_4
6.000 riscossa il 09.02.2007 con danno da svalutazione monetaria ed interessi di mora da detta data al saldo totale e definitivo;
3. in ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale della domanda, 3.a accertare e dichiarare, tenuta la società in persona del legale rappresentante pro tempore TR responsabile per il grave inadempimento nei confronti dei signori e per l'effetto:
3.b Parte_3 condannarla al pagamento in favore degli attori di tute le somme, niuna esclusa o eccettuata, accertate dovute dai convenuti per effetto della mancata consegna dell'immobile compravenduto;
4. accogliersi tutte le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, con domanda riconvenzionale e contestuale chiamata in causa del terzo, depositata in data 24.09.2008, e nell'atto di citazione per chiamata in causa e in garanzia del terzo;
conclusioni rassegnate e reiterate alle udienze del 23.09.2015 (e contenute nell'allegato foglio dattiloscritto recante pari data) del 18.01.2017, 23.11.2017, 04.04.2019, 23.11.2020, 28.09.2022 e
08.02.2023, che qui si hanno per ripetute e trascritte.
5. riformare la sentenza impugnata sul punto della sentenza gravato sia per le spese e compensi legali che per le spese di CTU, per le ragioni esposte nel relativo
e collegato motivo;
6. condanna degli istanti, in solido, e la società terza chiamata, sì come convenuta, al pagamento delle spese di lite, compensi, rimborso forf. 15%, Iva e Cassa come per legge, con attribuzione ex art. 93 cpc al procuratore antistatario. Emettersi ogni provvedimento pertinente e consequenziale. 7. - Emesso ogni ulteriore, pertinente e consequenziale provvedimento di legge”. In via istruttoria, chiedevano ammettersi le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
pag. 6/11 Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 18/12/2023, si costituivano in giudizio e RT
quali parti appellate, che in via preliminare chiedevano dichiararsi Controparte_2
l'inammissibilità e/o improponibilità dell'appello, nel merito chiedevano di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello;
contestualmente spiegavano appello incidentale e censuravano l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1. Errata, illogica e contraddittoria motivazione in merito alla negazione del risarcimento danni per l'occupazione sine titolo dell'immobile; 2.
Errata ed illogica motivazione in ordine alle spese di lite” e chiedevano all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “Condannare gli appellanti: a) al pagamento della somma di €. 124.120,00, per l'occupazione sine titolo dell'immobile, oltre successiva, con interessi e rivalutazione dal dovuto e fino al soddisfo;
b) al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado nella misura di € 18.382,87; 3) Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e competenze del presente grado del giudizio, con l'aggravante ex art. 96, cpc, comma 1,
2 e 3, in una ad con ogni accessorio”. Con comparsa di risposta in appello depositata telematicamente in data 05/01/2024, si costituiva in giudizio la già Controparte_3
quale altra parte appellata, che in via preliminare eccepiva TR
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto inammissibile e infondato e di accogliere il gravame incidentale in merito alla compensazione delle spese di lite. Fissata la prima udienza per il 25/01/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n.
149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 06/02/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 06/02/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata dalle parti appellate per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli pag. 7/11 elementi di critica in fatto e in diritto, tali da consentire la piena comprensione dei motivi di appello.
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. In data 26/01/2006
e hanno acquistato con atto pubblico per Notaio RT Controparte_2 da e l'immobile sito in Vallo della Persona_1 Parte_1 CP_8
Lucania alla via Santa Maria di Loreto per un prezzo convenuto di euro 178.890,00. Nell'atto di vendita le parti hanno concordato la data di consegna dell'immobile per la data del
1/02/2006, pattuendo la corresponsione di una penale giornaliera di euro 20,00 per un ritardo sino al 30/07/2006, e di euro 30,00 oltre tale data. Decorso un anno dalla scadenza del termine di consegna, senza che l'immobile fosse rilasciato dai venditori, gli stessi hanno versato agli acquirenti la somma di euro 6.000,00, per la penale maturata. Tuttavia, perdurando l'inadempimento dei venditori, a fronte anche del pagamento del prezzo, gli acquirenti hanno agito per ottenere il rilascio dell'immobile, ed il pagamento della penale per l'ulteriore ritardo, oltre i danni per il mancato utilizzo dell'immobile. La domanda attorea è stata accolta in ragione del mancato rilascio, con condanna al pagamento della penale maturata. Il primo motivo di appello è relativo alla mancata valutazione da parte del giudice di primo grado della inammissibilità della domanda attorea per mancato utilizzo dell'atto pubblico di acquisto come titolo esecutivo per il rilascio del bene, in conformità a quanto disposto dall'art. 474 c.p.c., con abuso del processo, e costituzione di un duplicato di titolo esecutivo, senza motivo. Gli appellanti hanno censurato sul punto la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'atto pubblico non costituisse titolo esecutivo, per mancanza del requisito della esigibilità del credito, ed ha escluso l'abuso del processo in relazione all'azione volta ad ottenere l'adempimento del contratto. Il motivo è infondato. In primo grado, gli allora attori conservando l'interesse all'adempimento del contratto di compravendita hanno agito validamente per far valere il vincolo negoziale ed ottenere l'adempimento di quanto non spontaneamente eseguito dai venditori, i quali hanno opposto impossibilità sopravvenuta della esecuzione della prestazione. Pertanto, gli attori hanno inteso realizzare il vincolo contrattuale ed ottenere l'adempimento. Detto aspetto non è espressione di alcun abuso del processo, anzi di esercizio di un diritto alla consegna del bene acquistato. In astratto, l'atto pubblico di compravendita può costituire titolo esecutivo validamente azionabile là dove lo stesso sia effettivamente espressione di una prestazione pag. 8/11 immediatamente esigibile, aspetto non riscontrabile nel caso di specie, in ragione della previsione di una penale per gli eventuali ritardi nella consegna, con la conseguenza di non rendere immutabile il termine concordato per il rilascio, e dunque non immediatamente certa ed esigibile la prestazione, salvo accertamento dell'inadempimento dei venditori (Cass. civ. sez. III n. 41791/2021). La sentenza di primo grado non merita cesura. Ugualmente non merita censura alcuna la mancata riunione del procedimento in oggetto con altro promosso dai venditori nei confronti delle a suo volta venditore di una unità TR abitativa agli appellanti, trattandosi di vicende processuali assolutamente autonome tra loro, non legate da elemento oggettivo, ne soggettivo, ed essendo rimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione di detti elementi. La mancata riunione dei processi non determina la nullità della sentenza, e la stessa può essere sollevata in appello solo al fine della incidenza sulla liquidazione delle spese, della mancata trattazione unitaria. (Cass. sez. II n. 29638/2020)
Alcun vizio è dunque rilevabile nel caso di specie che si traduca nella nullità della sentenza di primo grado. Corretta è la prospettazione della sentenza di primo grado come inadempimento dell'obbligo di consegna dell'immobile, da imputarsi ad esclusiva condotta ostativa dei venditori, per omesso rilascio nei termini concordati tra le parti. Va sicuramente escluso l'ipotesi di concorso di colpa nell'inadempimento, considerato che la condotta dei venditori si è tradotta nella occupazione senza titolo del bene protratta nel tempo con pregiudizio degli acquirenti. La sostenuta impossibilità sopravvenuta della prestazione avanzata dai venditori non ha ragion d'essere. Infatti, la circostanza che a loro volta avessero concluso un contratto di acquisto per immobile con la e che la TR stessa sia risultata poi inadempiente agli obblighi assunti, tanto da non consentire il trasferimento nella nuova abitazione, non giustifica il mancata rilascio non costituendo un impedimento assoluto, tale oggettivamente, e non essendo i due contratti collegati causalmente, né condizionata l'esecuzione di una prestazione all'altra. Tant'è che i venditori ben avrebbero potuto temporaneamente collocarsi presso altra abitazione, senza arrecare pregiudizio agli acquirenti, estranei ai fatti, salvo a rivalersi sulla Parte_5
Pertanto, irrilevante è la prova testimoniale, per provare fatti di contenuto diverso e concomitanti con quanto pattuito, ovvero la consapevolezza degli acquirenti appellati dell'altro e diverso acquisto degli appellanti, cui condizionare il rilascio del bene venduto e della non agibilità del bene per l'inadempimento della La Parte_5
pag. 9/11 circostanza che le due vicende godano di assoluta autonomia negoziale e fattuale è altresì confermata dalla decisione assunta dal Tribunale di Vallo della Lucania n. 837/2024 relativamente alla risoluzione del contratto di vendita intervenuto tra e Parte_3
ora Infondato è altresì il motivo di appello TR Controparte_9 relativo alla determina del danno per l'occupazione senza titolo, determinato sulla base della penale concordata tra le parti, in ragione della necessità di ricondurla ad equità. In particolare, la determina di una somma a titolo di penale circoscrive il danno risarcibile, in via preventivo concordato tra le parti, ed anche una eventuale riduzione ad equità necessità di una prova della eccessività ed onerosità fornita in maniera puntuale dall'inadempiente, e non sostituibile con la valutazione di un consulente d'ufficio, come affermato dagli appellanti. Inoltre, non può dirsi rinunciato tale diritto in ragione del pagamento di euro 6.000,00 in relazione al primo ritardo di un anno nella consegna, con relativa quietanza da parte degli appellati, che va riferita alla penale dovuta all'epoca, e non anche come una volontà di rinunciare anche per il futuro al pagamento di quanto dovuto per ulteriori ritardi, all'epoca peraltro non prevedibili quanto alla durata. Il motivo per come esposto è infondato. Ugualmente, non merita censura alcuna la decisione assunta dal primo giudice in ordine alla chiamata in causa del terzo, dichiarata inammissibile, stante l'assenza di qualsiasi rapporto di garanzia propria o impropria tra le parti, e l'autonomia causale dei due contratti di vendita. Nel caso in esame non è unico il fatto costituente la causa della responsabilità, né tra i fatti prospettati vi è alcun collegamento negoziale. L'appello è dunque infondato. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza e il valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 RT CP_2
nonché nei confronti della già
[...] Controparte_3 TR avverso la sentenza n. 694/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 07/08/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
08/08/2023 – notificata a mezzo pec in data 28/08/2023 e a mezzo di Ufficiale giudiziario dell'UNEP in data 05/09/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 10/11 2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte appellata liquidate in euro 8.300,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore di CP_4
tale dichiaratosi, non ricorrendo per le questioni di diritto trattate
[...]
l'ipotesi ulteriore di cui all'art. 96 c.p.c.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 23 /04/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 11/11