Sentenza 31 maggio 2022
Improcedibile
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/05/2022, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00911/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2016, proposto da
Di CO NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Calabria, 3;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Francesco Trane, con domicilio eletto presso lo studio di Antonio UT in Lecce, via Umberto I, 28;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Aldo Moro, n. 1;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi;
Comune di Carovigno, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponedum:
Associazione WWF Italia O.N.G. - ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Delle Foglie, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;
Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di RE TO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Delle Foglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Brindisi n. 290 del 5.10.2015, pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Brindisi dal 16.11.2015 all'1.12.2015; avente ad oggetto l’approvazione della proposta di modifica del perimetro della Riserva Naturale dello Stato di RE TO, in rettifica di quanto approvato con deliberazione G.M. n. 234 del 3.7.2014, nei limiti dell'interesse del ricorrente;
- nonchè, ove occorra e per quanto di ragione:
- la delibera della G.M. del Comune di Brindisi n. 234 del 3.7.2014 e delle richiamate cartografie del Piano Comunale Costiero del Comune di Brindisi;
- la delibera di G.R. della Regione Puglia n. 2247 del 29.12.2007 e il parere ivi richiamato;
- la delibera di G.R. della Regione Puglia n. 1097 del 26.4.2010;
- la richiamata relazione ecologica del 29.4.2015 e documento di analisi Swot approvati con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 2 del 28.05.2015 del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di RE TO;
- il Piano di Gestione e regolamento attuativo quinquennale della Riserva Naturale dello Stato di RE TO e SIC RE TO e Macchia S. Giovanni approvato con D.M. n. 107 del 28.01.2013, pubblicato in G.U., n. 226 del 26.09.2013, e delle relative tavole richiamate 20 e 21 di modifica dell'area protetta;
- la deliberazione n. 14, verbale n. 91, del Consiglio di Amministrazione del Consorzio RE TO;
- nonché, ove occorra, di quanto emerso all'incontro di cui al verbale dell'11.09.2012 del Consorzio di RE TO tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare in data 11.09.2012;
- della delibera n. 12, verbale n. 25, dell'11.12.2012 dell'Assemblea Consortile dei Consorzio di Gestione di RE TO;
- dell'atto del 17.2.2014 n. 13024 del medesimo Consorzio;
- della nota del Consorzio del 16.4.2014 prot. n. 0000935/G/2014;
- della delibera n. 2, verbale n. 34 del 28.5.2015 dell'Assemblea Consortile del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di RE TO;
- della nota prot. n. 002399/N/2015 del 6.7.2015 del Direttore del Consorzio di Gestione di RE TO;
- della nota prot. n. 0004770/H/2015 del 7.12.2015 del Consorzio;
- del decreto del Ministero dell'Ambiente del 4.2.2000con cui viene istituita la Riserva Naturale Statale di RE TO;
- nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi, della Regione Puglia, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio della Associazione WWF Italia O.N.G. - ONLUS e del Consorzio di Gestione di RE TO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to A. M. Ciardo, avv.to dello Stato S. Libertini, avv.to G. Prete in sostituzione dell'avv.to G. Delle Foglie;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 29 gennaio 2016 e depositato il 27 febbraio 2016 il ricorrente, proprietario di un terreno costiero sito in località Punta Penne/Apani di Brindisi censito in Catasto al Foglio 3 p.lle 5, 15, 409, 410, 411, 412, 415, 469, 470, 174 e 175, non classificati come zona S.I.C. e/o Z.P.S., sul quale viene svolta l’attività attività di parcheggio strumentale e connessa allo stabilimento balneare denominato “Guna Beach”, ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Brindisi n. 290 del 5 ottobre 2015, pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Brindisi dal 16.11.2015 alVl.12.2015, avente ad oggetto l’approvazione della proposta di modifica del perimetro della Riserva Naturale dello Stato di RE TO in rettifica di quanto approvato con la precedente deliberazione G.M. n. 234 del 3 luglio 2014, nei limiti dell'interesse ovvero nella parte in cui viene deliberata la condivisione della proposta di riperimetrazione della Riserva Naturale dello Stato di RE TO come da stralcio di piano di gestione e regolamento attuativo quinquennale della Riserva Naturale Statale (capitolo N e Tavola n. 1). Ha, altresì, impugnato, ove occorra e per quanto di ragione, i seguenti atti e documenti, relazioni, tavole espressamente richiamati nella predetta delibera di G.M. n. 290/2015:
- la delibera di G.M. del Comune di Brindisi n. 234 del 3 luglio 2014 e le richiamate cartografie del Piano Comunale Costiero del Comune di Brindisi;
- la delibera di G.R. della Regione Puglia n. 2247 del 29 dicembre 2007, pubblicata sul B.U.R.P. n. 15 del 25 gennaio 2008 e del parere, ivi richiamato, espresso dalla Regione Puglia all’ampliamento della Riserva Naturale Statale di RE TO;
- la delibera di Giunta Regionale della Regione Puglia n. 1097 del 26 aprile 2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 89 del 19. 5.2010, con cui la Regione Puglia ha approvato in via definitiva il Piano di gestione e Regolamento attuativo quinquennale della Riserva Naturale Statale di RE TO e del S.I.C. RE TO e Macchia S. Giovanni;
- la richiamata relazione ecologica del 29 aprile 2015 e documento di analisi Swat approvati con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 2 del 28 maggio 2015 del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di RE TO;
- il Piano di Gestione e regolamento attuativo quinquennale della Riserva Naturale dello Stato di RE TO e S.I.C. RE TO e Macchia S. Giovanni approvato con D.M. n. 107 del 28.01.2013, pubblicato in G.U., n. 226 del 26.09.2013, e delle relative tavole richiamate 20 e 21 di modifica dell’area protetta;
- la deliberazione n. 14 (verbale n. 91) del 9 novembre 2012 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di RE TO, avente ad oggetto: proposta di modifica perimetro Riserva Naturale dello Stato di RE TO unitamente alle tav. 20 e 21 ivi richiamate;
- ove occorra di quanto emerso all'incontro (verbale dell'11 settembre 2012), del Consorzio di RE TO tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare in data 11 settembre 2012;
- la delibera n. 12 (verbale n. 25) dell'11 dicembre 2012 dell'Assemblea Consortile del Consorzio di Gestione di RE TO, avente ad oggetto: approvazione proposta modifica perimetro Riserva Naturale dello Stato RE TO (con il richiamato cap. N perimetrazione e tav. n. 1);
- l’atto del 17.02.2014 n. 13024 del Consorzio di RE TO;
- la nota del Consorzio di RE TO del 16 aprile 2014 (prot. n. 0000935/G/2014);
- la delibera n. 2 (verbale n. 34) del 28 maggio 2015 dell'Assemblea Consortile del Consorzio di Gestione della Riserva avente ad oggetto: approvazione bozza documento di pianificazione per le aree incluse nell'ampliamento R.N.S. di RE TO e della proposta ivi indicata di riperimetrazione della Riserva Naturale dello Stato di RE TO con stralcio di piano di gestione e regolamento attuativo quinquennale - capitolo N perimetrazione, Tavola n. 1, 2 e 3, relazione e documento di analisi Swat;
- la nota (prot. n. 002399/N/2015) del 6 luglio 2015 del Consorzio di Gestione di RE TO, a firma del Direttore del Consorzio, avente ad oggetto: proposta ampliamento R.N.S. di RE TO;
- la nota (prot. n. 0004770/H/2015) del 7 dicembre 2015 del Consorzio di Gestione di RE TO, a firma del Direttore, avente ad oggetto le osservazioni avverso la delibera di G.C. n. 290 del 5 luglio 2015 del Comune di Brindisi con cui si riscontravano le osservazioni alla delibera di G.C. formulate dal ricorrente, ivi comprese le note e gli atti in essa richiamate nonché il già citato Piano di Gestione della R.N.S. di RE TO (capitolo N - tavola 79);
- il Decreto Ministero dell'Ambiente del 4 febbraio 2000 con cui viene istituita la Riserva Naturale dello Stato di RE TO;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione, i relativi allegati, piani di gestione e regolamenti attuativi, relazioni e documenti, schede degli ambiti paesaggistici, tavole tecniche con planimetrie, tavole, dossier, tavola 3.1., tavola 4.7., tavola 5.1 del Consorzio di RE 4 TO, materiale iconografico, fotografico e cartografico e atti tecnici, rapporti ambientali ove esistenti e relativi alla porzione di proprietà del ricorrente.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) erroneità nei presupposti, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione, falsa ed erronea applicazione di legge (art. 7 della L. n. 241/1990, D.M. 4.02.2000 del Ministero dell’Ambiente di Istituzione della riserva naturale statale denominata RE TO, L. n. 394/1991, Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 79/409/CEE), violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione (art. 3 della L. n. 241/1990), contraddittorietà ed illogicità manifesta, travisamento del fatto, contraddittorietà tra provvedimenti della medesima amministrazione;
2) erroneità nei presupposti, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione, falsa ed erronea applicazione di legge (art. 7 della L. n. 241/1990, D.M. 4.02.2000 del Ministero dell’Ambiente di Istituzione della riserva naturale statale denominata RE TO, L. n. 394/1991, Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 79/409/CEE), violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione (art. 3 della L. n. 241/1990), contraddittorietà ed illogicità manifesta, travisamento del fatto, contraddittorietà tra provvedimenti della medesima amministrazione;
3) erroneità nei presupposti, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione, falsa ed erronea applicazione di legge (art. 7 della L. n. 241/1990, D.M. 4.02.2000 del Ministero dell’Ambiente di Istituzione della riserva naturale statale denominata RE TO, L. n. 394/1991, Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 79/409/CEE), violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione (art. 3 della L. n. 241/1990), contraddittorietà ed illogicità manifesta, travisamento del fatto, contraddittorietà tra provvedimenti della medesima amministrazione;
4) erroneità nei presupposti, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione, falsa ed erronea applicazione di legge (L. n. 241/1990, D.M. 4.02.2000, L. n. 394/1991, Direttiva 92/43/CEE, art. 41 Cost., Direttiva 79/409/CEE), violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione (art. 3 della L. n. 241/1990), contraddittorietà ed illogicità manifesta, travisamento del fatto, contraddittorietà tra provvedimenti della medesima amministrazione.
2. In data 14 marzo 2016 si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. L’Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 18 marzo 2016, una memoria difensiva chiedendo la reiezione del ricorso in quanto irricevibile, inammissibile e di infondato.
3. Il 18 marzo 2016 si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi chiedendo la reiezione del ricorso e dell’annessa domanda cautelare.
4. In data 18 marzo 2016 si è costituita in giudizio, con atto di intervento ad opponendum, l’Associazione W.W.F. Italia O.N.G. - ONLUS svolgendo le proprie difese e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’annessa domanda cautelare in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato.
5. Il 23 marzo 2016 si è costituita in giudizio anche la Regione Puglia chiedendo il rigetto del ricorso.
6. All’udienza in Camera di Consiglio del 22 marzo 2016 il Presidente, in accoglimento della richiesta formulata dalla difesa di parte ricorrente, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo dei giudizi cautelari.
7. A seguito di ricevimento di avviso di perenzione ex art. 82 c.p.a. comunicato il 15 dicembre 2021 parte ricorrente ha depositato, in data 10 gennaio 2022, una nuova istanza di fissazione di udienza.
8. Il 4 aprile 2022 si è costituito in giudizio, spiegando intervento ad opponendum, anche il Consorzio di gestione della Riserva Naturale Statale di RE TO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso poiché improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
9. Il 7 aprile 2022 il ricorrente ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese e onorari di lite e richiesta di distrazione in favore del procuratore costituito.
10. Nelle date dell’8 e del 9 aprile 2022 la Regione Puglia, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Consorzio di gestione della Riserva Naturale Statale di RE TO e l’Associazione W.W.F. Italia O.N.G. - ONLUS hanno depositato memorie difensive chiedendo il rigetto del ricorso.
11. Il 20 aprile 2022 il ricorrente, il Consorzio di gestione della Riserva Naturale Statale di RE TO e l’Associazione W.W.F. Italia O.N.G. - ONLUS hanno depositato memorie in replica.
12. Non si è costituito in giudizio il Comune di Carovigno.
13. All’udienza pubblica dell’11 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è in parte irricevibile e, in parte, inammissibile, nei sensi di seguito indicati.
2. In particolare, condividendo il Collegio sul punto le eccezioni delle Amministrazioni resistenti, il ricorso si appalesa irricevibile per palese tardività del gravame, in primo luogo, con riferimento alla impugnativa di tutti i richiamati provvedimenti (puntualmente indicati in rubrica) adottati e approvati dalle Amministrazioni intimate tra l’anno 2007 e l’anno 2014 (regolarmente pubblicati).
Osserva, il Tribunale, che il Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di RE TO è stato costituito, nel dicembre 2000, dai Comuni di Brindisi e di Carovigno nonché dall'Associazione "W.W.F. for Nature Onlus", al fine di gestire la Riserva Naturale terrestre (1.100 ettari) e marina (2.200 ettari) denominata "RE TO", istituita con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 4 febbraio 2000 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2000), nonché le aree limitrofe ad esse connesse.
Con nota prot. n. 1322 del 27 giugno 2005, il Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di RE TO, sentita la Regione Puglia, trasmetteva presso i competenti uffici del Ministero dell'Ambiente il Piano di gestione della Riserva Statale e il Regolamento attuativo così come approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio il 31 marzo 2005 e dall'Assemblea Consortile il 6 maggio 2005.
La Regione Puglia, con deliberazione G.R. n. 2247 del 29 dicembre 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 25 gennaio 2008, esprimeva parere favorevole: all'adozione del Piano di Gestione e del relativo Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale di RE TO e del S.I.C. «RE TO e Macchia San Giovanni» (codice S.I.C.: IT9140005); all'affidamento della gestione della Z.P.S. «RE TO» e della porzione del S.I.C. interna al perimetro della Riserva Naturale Statale e dell'Area Marina protetta al Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale e dell'Area Marina protetta di RE TO.
Con deliberazione G.R. n. 1465 del 01 agosto 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 153 del 01.10.2008, la Regione Puglia stabiliva «di approvare l'ampliamento del S.I.C. "RE TO e Macchia S. Giovanni" (IT9140005), identificato nell'allegato A al medesimo atto per costituirne parte integrante e sostanziale, delegando l'Ufficio Parchi alla trasmissione del provvedimento al Ministero dell'Ambiente per gli adempimenti di competenza e, successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1097 del 26 aprile 2010, n. 1097 pubblicata sul B.U.R.P. n. 89 del 19 maggio 2010, la Regione Puglia, anche alla luce della delibera G.R. n. 652/2010 (approvazione il Protocollo d'Intesa quale strumento attuativo delle procedure negoziali previste dal P.O. FESR 2007-2013, Asse IV, Linea d'intervento 4.4), stabiliva: “«...1) di prendere atto che, con nota acquisita agli atti del Settore Ecologia della Regione Puglia, prot. n. 6133 del 13.04.07 il Consorzio di Gestione di RE TO ha inviato gli elaborati del Piano di Gestione e Regolamento attuativo quinquennale della Riserva Naturale Statale di RE TO e del SIC "RE TO e Macchia S. Giovanni" (IT9140005); 2)di prendere atto che con D.G.R. n. 2247 del 29.12.07 pubblicata sul B. U.R.P. n. 15 del 25.01.08 la Regione Puglia esprimeva parere favorevole all'adozione del Piano di gestione e regolamento attuativo quinquennale della Riserva Naturale Statale di RE TO e del SIC "RE TO e Macchia S. Giovanni" (IT9140005); 3) di prendere atto che Con DGR n. 1645 del 01.08.08 pubblicata sul B. U.R.P. n. 153 del 01.10.08 la Regione Puglia approvava l'ampliamento del SIC "RE TO e Macchia S. Giovanni" (IT9140005) così come riportato nell'allegato A della stessa deliberazione; 4) di prendere atto che ,con nota prot. 905/G/10, acquisita al protocollo della Regione Puglia Settore Ecologia con il n. 5354 del 13.04.10, il Consorzio di Gestione di RE TO ha inviato una nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la quale si ribadisce che l'approvazione dei Piani di Gestione dei Siti di Importanza Comunitari spetta alle Regioni che vi provvedono sulla base delle linee guida stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente e quindi nessun parere deve essere espresso dal ministero per l'efficacia degli stessi;5) di procedere, pertanto, all'approvazione definitiva del suddetto Piano di Gestione del SIC "RE TO e Macchia S. Giovanni" (IT9140005), già adottato con precedente 2247 del 29.12.07 pubblicata sul B.U.R.P. n. 15 del 25.01.08... ».
Indi, il Ministero dell'Ambiente, con Decreto n. 107 del 28 gennaio 2013, pubblicato in G.U. -Supplemento Ordinario n. 226 del 26 settembre 2013, approvava e adottava il Piano di Gestione e il Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale di RE TO che, al Capitolo "Riperimetrazione” prevedeva anche la perimetrazione dell'area protetta, come graficamente visibile, per quanto di interesse, nella Tavola 19, dei terreni di proprietà delle ricorrenti.
In particolare, la citata Tavola n.19 (Allegato n.11 ai documenti depositati in giudizio il 4 aprile 2022 da parte del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di RE TO), espressamente approvata con D.M. n.107 del 28.01.2013 - Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.226 del 26.09.2013, Supplemento Ordinario n.67 - individuava chiaramente l’ampliamento della nuova perimetrazione, includendo tutta l’area a Nord posta sulla costa Brindisina, fra cui l’area di proprietà del ricorrente.
Nessuno dei provvedimenti citati, per quando indubbiamente immediatamente lesivi degli interessi di parte ricorrente, risultano impugnati tempestivamente (entro il termine di 60 giorni dalla eseguita rituale pubblicazione dei provvedimenti stessi).
Peraltro, alla luce della citata documentazione, del tutto infondata per tabulas è la tesi espressa dal ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a., secondo cui la tavola 19, attestante la perimetrazione esistente dei terreni di proprietà di parte ricorrente sarebbe stata “sostituita”, non risultando la stessa citata negli atti successivi inviati al Ministero.
Osserva, il Tribunale, che le affermazioni del ricorrente non trovano conforto in alcun “contrarius actus” al citato D.M. n.107 del 28.01.2013 - Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.226 del 26.09.2013, Supplemento Ordinario n.67, con il quale risulta l’approvazione (documentata) della suindicata Tavola n.19, dovendosi pertanto escludere giuridicamente che una perimetrazione disposta con Decreto Ministeriale possa subire modifiche o sostituzioni ad opera di atti espressi da Autorità Amministrative diverse (non competenti) e, peraltro, con diversa forma.
A tanto deve, peraltro, aggiungersi che è lo stesso ricorrente ad impugnare (tardivamente) il citato D.M. n.107/2013.
2.1 Il ricorso è, del pari, irricevibile per tardività con riferimento alla impugnativa della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Brindisi n. 234 del 3.7.2014 e delle richiamate cartografie del Piano Comunale Costiero del Comune di Brindisi.
2.2 In ogni caso, con riferimento alla impugnativa della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Brindisi n. 290 del 5/10/2015 (e della precedente deliberazione G.M. n. 234/2014, unitamente alle note del 7.12.2015 del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di RE TO e del 7.12.2015 di riscontro delle osservazioni formulate dal ricorrente del Comune di Brindisi) che - a dire del ricorrente - avrebbero comportato l’ampliamento della perimetrazione della Riserva Naturale dello Stato di RE TO, includendo anche una nuova area agricola di proprietà del ricorrente, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse (concreto ed attuale), trattandosi di atti meramente endoprocedimentali, e non definitivi.
In particolare, come efficacemente rilevato dal Ministero resistente, l'istruttoria per la definizione della procedura di riperimetrazione non risulta affatto definita con i provvedimenti comunali suindicati, atteso che l’art.8 del D. Lgs. n. 394/1991 prevede che le Riserve dello Stato e i Parchi Nazionali siano istituiti e delimitati in via definitiva con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentita la Regione interessata (“1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione. 2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria”).
Nella specie, in assenza degli altri passaggi procedimentali descritti dalla norma citata, non risulta ancora definito e concluso il procedimento di riperimetrazione e ampliamento della Riserva Naturale Statale di RE TO.
L’assenza di lesività dei provvedimenti comunali impugnati comporta pertanto la inammissibilità parziale del ricorso, tanto più che il ricorrente omette di specificare quale limitazione concreta all’utilizzo delle aree costiere di sua proprietà derivi dall’approvazione dei provvedimenti comunali (preparatori) citati.
3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile per tardività quanto alla impugnativa della sequela procedimentale sfociata nei provvedimenti adottati (indicati in epigrafe) e pubblicati tra l'anno 2007 ed il 2014 e inammissibile, per carenza di interesse (concreto ed attuale), quanto alla impugnativa dei successivi provvedimenti comunali.
4. Sussistono nondimeno i presupposti di legge (fra cui la peculiarità e novità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO