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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Monica Bighetti in funzione di giudice unico all'udienza di discussione del 22/01/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 1822/2024 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'Avv. TESTI ELISA del foro di C.F._2
Bologna e dall'Avv. stabilito Mario Summo del Foro di Foggia;
RICORRENTI
(C.F. rappresentato e difeso Parte_3 C.F._3
dall'Avv. MONALDI FABIO e dall'Avv. MONALDI FRANCESCO entrambi del foro di Ferrara
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui al verbale dell'udienza del 22 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati, quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti e i verbali di causa, sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza del 22 gennaio 2025 all'esito della discussione orale, si osserva quanto segue. 1 Con ricorso ritualmente proposto e hanno svolto Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 402/2024 con il quale il Tribunale di Ferrara, su istanza di ha ingiunto agli opponenti il pagamento della somma Parte_3
capitale di complessivi € 6000,00 oltre interessi legali da ogni singola scadenza al saldo, per canoni relativi al contratto di locazione stipulato tra le parti in data 15.03.2019 (dodici mensilità da luglio 2023 a giugno 2024 per €500 mensili), il tutto oltre spese di procedura.
Quali motivi di opposizione i ricorrenti hanno dedotto problemi di infiltrazione di acqua, muffe, problemi all'impianto elettrico, crepe nei muri, segnalati alla proprietà e non risolti, nonostante i lavori in economia svolti nell'urgenza dal conduttore. Hanno quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo o la declaratoria di nullità del medesimo, dichiarando che nulla è dovuto dai conduttori.
Hanno chiesto altresì la sospensione della esecutività del decreto.
Si è costituito in giudizio resistendo all'avversa azione. Parte_3
Ha dedotto che i conduttori hanno proseguito nel loro inadempimento (riservandosi di agire in futuro per il recupero delle somme maturate dopo il giugno 2024) e non avevano nemmeno ottemperato all'ordine intimato con sentenza n.1125/2024 del Tribunale di
Ferrara di rilasciare l'immobile entro la data del 13 dicembre 2024, per intervenuta scadenza del contratto alla data del 15 marzo 2024.
Ha contestato la sussistenza di vizi dell'immobile che superassero il dovere di manutenzione ordinaria del conduttore e lamentato la genericità e fumosità delle argomentazioni avversarie.
Respinta l'istanza avanzata dall'opponente ex art. 649 c.p.c., la causa è stata discussa in data odierna e viene decisa secondo le seguenti brevi argomentazioni.
§
In primo luogo, va subito dato atto del fatto che il mancato pagamento del canone da luglio
2023 a giugno 2024, di cui si discute nel processo, è fatto pacifico, non contestato dai conduttori.
In secondo luogo deve essere evidenziato che il mancato pagamento dei canoni non appare correlato al mancato godimento dell'immobile (art.1460 c.c.). Il canone infatti può essere sospeso in toto solamente se l'immobile non è usufruito, essendo il rapporto sinallagmatico della locazione intercorrente tra godimento del bene e pagamento del canone.
2 Il bene immobile invece è stato usufruito nella sua interezza nel periodo in questione. Non appare quindi giustificato il mancato pagamento del corrispettivo.
Gli opponenti paiono lamentare il fatto di avere speso oltre seimila euro per interventi di manutenzione dell'immobile (doc.11) ma non hanno chiesto la condanna di controparte al rimborso né tantomeno hanno provato che quanto speso non fosse di competenza del conduttore bensì del locatore ai sensi dell'art.1576 c.c. e 1577 c.c..
Le prove per testi addotte dal conduttore non sono state formulate ai sensi dell'art.244 c.p.c.
e il richiamo ai fatti in narrazione, non permette al giudice di comprendere su quali circostanze debba essere espletata la prova, richiedendosi al giudice una indebita estrapolazione dei fatti, scindendoli dai giudizi. Né appare ammissibile una ctu atta a verificare lo stato dell'immobile in quanto esplorativa, non essendo ancorata a dati di fatto precisi anche dal punto di vista temporale.
Le considerazioni che precedono rendono, dunque, palese la effettiva debenza delle somme pretese da in via monitoria a titolo di canoni di locazione relativi alle mensilità Parte_3
da luglio 2023 a giugno 2024.
L'opposizione svolta da e avverso il decreto ingiuntivo n. 402/2024 è, dunque, Pt_1 Pt_2 infondata e va respinta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento di tutte le somme oggetto del provvedimento monitorio, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese eseguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 in €1700 per compensi (€460 studio, €389 introduttiva, €851 discussione) secondo gli onorari minimi per la fascia di valore della causa.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 1822/2024 ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. rigetta l'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 402/2024 confermando il decreto stesso;
2. condanna l'opponente a corrispondere alla controparte le spese di lite che liquida in
€1700 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie, Iva e Cpa.
Così deciso in Ferrara in data 22 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Monica Bighetti
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