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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
15811/2023 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice relatore
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 15811/2023 V.G. promosso da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BALLOR TIZIANA, Parte_1
che la rappresenta e difende come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MALAFOGLIA CP_1
MONICA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
relativo alle minori:
, nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
e con l'intervento del P.M.
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
Per_ 1)Disporre che le figlie minori nata a [...], il [...] e nata a [...] il Per_2
28.07.2020, mantengano con residenza principale e anagrafica presso la madre in None, via Roma
98;
2) Disporre le modalità di affido secondo il prudente apprezzamento del Tribunale, in ogni caso disponendo fine settimana alternati e che la madre possa portare le figlie a casa della nonna
paterna alle ore 18,30, prima di recarsi al lavoro;
3) Disporre, ai sensi dell'art. 473Bis. 2 cpc indagini di polizia tributaria, volte ad accertare la
complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria del Sig. e, all'esito, disporre CP_1
che il Sig. contribuisca al mantenimento delle figlie minori attraverso il CP_1
contributo mensile di € 600,00 (euro 300,00 per ogni figlia) in favore della madre, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e con aggiornamento Istat annuale automatico allo scadere dell'anno dall'emanando provvedimento, oltre al 50% delle spese mediche, ludico sportive e scolastiche per
le figlie.
Con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Per parte resistente
Per_
- affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio Per_2
disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
Per_
- stabilire che e avranno stabile dimora e residenza anagrafica presso il padre;
Per_2
Per_
- disporre che la madre potrà e vedere e tenere con sé le figlie e secondo accordo tra i Per_2
genitori ed in caso di disaccordo:
a) il lunedì dall'uscita da scuola al martedì mattina, e tutti i giorni dalle ore16 alle ore 18, quando
riaccompagnare a casa del padre ( in caso di impossibilità della madre le bambine saranno
Per_ prelevate all'uscita di scuola dal padre); e potranno trascorrere con la madre l'intero Per_2
periodo in cui l'esercizio commerciale dove lavora la madre sarà chiuso per ferie o altre
motivazioni;
b) per metà delle vacanze natalizie un anno dal 23 al 30 dicembre ed una anno dal 31 dicembre al
6 gennaio, alternandosi gli anni successivi: il genitore che trascorrerà con le figlie la prima
settimana dovrà assicurare loro di trascorrere con l'altro genitore o la vigilia di Natale o il giorno
di Natale;
c) durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì di Pasqua;
d) durante le vacanze estive due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi,
con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, da concordarsi entro il 31
maggio di ogni anno, per il periodo e luogo di vacanza scelto, ( in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime settimane
di agosto negli anni dispari);
e) in occasione delle altre festività infrasettimanali, comprensive di eventuali “ponti” saranno
fruite dal genitore con cui le figlie trascorreranno il fine settimana più vicino;
- dare atto che il padre rinuncia alla richiesta al contributo per il mantenimento delle figlie minori
Per_
e sia ordinario e straordinario, a carico della NO;
Per_2 Parte_1
in via subordinata e nel merito
nella denegata ipotesi che il Tribunale ritenga che il collocamento delle minori presso la madre sia
rispondente al miglior interesse per le figlie
Per_
- affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio Per_2
disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
Per_
- stabilire che e avranno stabile dimora e residenza anagrafica presso la madre;
Per_2
Per_
- disporre che il padre potrà e vedere e tenere con sé le figlie e secondo accordo tra i Per_2
genitori ed in caso di disaccordo:
a) durante i fine settimana dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando le
riaccompagnerà a scuola, con la precisazione che, a week end alternati, la madre potrà tenere con
sé le minori dalle ore 10 alle ore 16 nelle giornate di sabato e domenica, riaccompagnandole
presso il domicilio paterno quando si recherà al lavoro;
b) il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando le accompagnerà a
scuola;
c) per metà delle vacanze natalizie un anno dal 23 al 30 dicembre ed una anno dal 31 dicembre al
6 gennaio, alternandosi gli anni successivi: il genitore che trascorrerà con le figlie la prima
settimana dovrà assicurare loro di trascorrere con l'altro genitore o la vigilia di Natale o il giorno
di Natale;
d) durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì di Pasqua;
e) durante le vacanze estive due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con
corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, da concordarsi entro il 31 maggio
di ogni anno, per il periodo e luogo di vacanza scelto, ( in assenza di accordo le minori
trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime settimane di agosto negli anni dispari);
f) in occasione delle altre festività infrasettimanali, comprensive di eventuali “ponti” saranno fruite
dal genitore con cui le figlie trascorreranno il fine settimana più vicino;
- disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie
quando le ha con sé. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative –
previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – così come stabilito dal Protocollo di intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Torino saranno a carico di
entrambi i genitori, nella misura del 50%.
in via istruttoria
- richiedere ai servizi sociali competenti una relazione sociale sul padre della NO
[...]
ed in particolare sulla sua capacità di accudire le nipoti minori, e sulla circostanza se la Pt_1
loro abitazione in Rivalta via Aldo Moro 16 sia adatta ad ospitare le nipoti;
- ammettere le prove per interpello e testi sui capitoli di prova deducendi, con indicazione del teste
. Testimone_1
Per il PM
Visti gli atti, nulla osserva ed oppone esprimendo, se necessario, parere favorevole ed insistendo
nell'accoglimento delle richieste e domande con rinuncia ai termini se previsti ed al deposito di atti
se contemplato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Le minori sono nate dalla relazione tra il sig. e la sig.ra non coniugati, i quali hanno CP_1 Pt_1
cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 27/06/2023 la sig. chiedeva al Tribunale l'adozione dei Pt_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori,
alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlie e alla previsione di un contributo al mantenimento per le stesse. In particolare, chiedeva l'affidamento condiviso, la collocazione delle minori presso la madre, un calendario di incontri padre-figlie ed un contributo al mantenimento delle minori in capo al padre per euro 600 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva parte resistente chiedendo l'affidamento condiviso, la collocazione delle minori presso di sé, un regime di visita madre-figlie e rinunciava al contributo al mantenimento delle minori in capo alla madre.
All'udienza del 08/01/2024 le parti venivano sentite e il tentativo di conciliazione dava esito negativo.
Con Ordinanza del 14/02/2024 il Giudice delegato assumeva i provvedimenti provvisori: affidava le minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, prevedeva un calendario di visita padre-figlie, disponeva che ciascun genitore provvedesse al mantenimento delle minori in via diretta e oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie, rigettava le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente e disponeva la presa in carico da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia dell'età
evolutiva.
L'istruttoria si svolgeva mediante indagine psicosociale ed acquisizione documentale.
Con Ordinanza del 07/10/2024 il Giudice delegato assegnava alle parti i termini ex art. 473 bis 28
cpc.
All'esito, con verbale del 30/01/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo accogliersi la domanda.
***
La causa appare matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria.
Dev'essere in questa sede confermato l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori già disposto con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, non essendo emerse ragioni di contrarietà di detto regime all'interesse delle figlie.
Parimenti, va confermato, nell'interesse delle minori, l'esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, al fine di contenere i possibili motivi di contrasto genitoriale, considerata la persistente conflittualità
genitoriale.
Vista la conflittualità tra le parti appare necessario disporre la prosecuzione della presa in carico delle minori da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia competenti affinché la situazione continui ad essere monitorata dagli operatori e siano attivati gli opportuni interventi di supporto,
anche psicologico e genitoriale, a favore delle minori e degli adulti. Avuto riguardo a quanto sopra stabilito, deve disporsi che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, come di fatto sino ad ora avvenuto ed in assenza di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento di collocazione.
Anche il calendario delle visite già disposto dal giudice relatore con provvedimento del 14.2.2024
non può che essere confermato, garantendo alle minori di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori ed evitando alle stesse di stare lontane dal padre quando la madre si reca al lavoro. Solamente il rientro delle figlie a casa del padre nelle giornate del sabato e della domenica può essere ampliato sino alle ore 18,00, in ragione del nuovo orario lavorativo della madre.
La NO , infatti, continua a svolgere attività lavorativa in orario notturno (dalle ore Parte_1
19 alle ore 23.30, dal lunedì al venerdì, mentre lavora fino all'una di notte nel fine settimana, come riferito agi assistenti sociali e riportato nella relazione del 15.11.2024).
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze delle figlie quando le tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato,
ritiene il collegio che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento delle figlie quando le tiene con sé.
Sul punto giova rilevare che la ricorrente vive a None in casa di proprietà della madre, senza mutuo;
lavora come lavapiatti a Roletto, con un guadagno di circa 1200 euro mensili;
percepisce assegno unico di euro 323,20 mensili. Il convenuto vive a Volvera, con sua madre in casa in affitto, con canone di locazione di euro 530 mensile. Lavora in proprio come titolare di un'officina meccanica con un guadagno dichiarato di circa 1200-1500 euro al mese netti.
Le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Torino, dovranno essere suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese devono essere compensate tra le parti tenuto conto del complessivo esito del giudizio e del fatto che la decisione è assunta nell'interesse delle minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così provvede: AFFIDA le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola, con la precisazione che, a week end alternati, la madre potrà tenere con sé
le minori dalle ore 10,00 alle ore 18,00 nelle giornate di sabato e domenica, riaccompagnandole presso il domicilio paterno quando si recherà al lavoro;
- il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6
gennaio e così di seguito); - per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore,
da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e delle minori del servizio di
NPI/Psicologia dell'età evolutiva sino a quando stimato necessario affinché monitorino la situazione ed attivino tutti gli interventi opportuni.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite, nonché ai Servizi sociali territorialmente competenti per il tramite dei Servizi in sede.
Così deciso in Torino, 28.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Isabella Messina Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice relatore
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 15811/2023 V.G. promosso da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BALLOR TIZIANA, Parte_1
che la rappresenta e difende come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MALAFOGLIA CP_1
MONICA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
relativo alle minori:
, nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
e con l'intervento del P.M.
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
Per_ 1)Disporre che le figlie minori nata a [...], il [...] e nata a [...] il Per_2
28.07.2020, mantengano con residenza principale e anagrafica presso la madre in None, via Roma
98;
2) Disporre le modalità di affido secondo il prudente apprezzamento del Tribunale, in ogni caso disponendo fine settimana alternati e che la madre possa portare le figlie a casa della nonna
paterna alle ore 18,30, prima di recarsi al lavoro;
3) Disporre, ai sensi dell'art. 473Bis. 2 cpc indagini di polizia tributaria, volte ad accertare la
complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria del Sig. e, all'esito, disporre CP_1
che il Sig. contribuisca al mantenimento delle figlie minori attraverso il CP_1
contributo mensile di € 600,00 (euro 300,00 per ogni figlia) in favore della madre, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e con aggiornamento Istat annuale automatico allo scadere dell'anno dall'emanando provvedimento, oltre al 50% delle spese mediche, ludico sportive e scolastiche per
le figlie.
Con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Per parte resistente
Per_
- affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio Per_2
disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
Per_
- stabilire che e avranno stabile dimora e residenza anagrafica presso il padre;
Per_2
Per_
- disporre che la madre potrà e vedere e tenere con sé le figlie e secondo accordo tra i Per_2
genitori ed in caso di disaccordo:
a) il lunedì dall'uscita da scuola al martedì mattina, e tutti i giorni dalle ore16 alle ore 18, quando
riaccompagnare a casa del padre ( in caso di impossibilità della madre le bambine saranno
Per_ prelevate all'uscita di scuola dal padre); e potranno trascorrere con la madre l'intero Per_2
periodo in cui l'esercizio commerciale dove lavora la madre sarà chiuso per ferie o altre
motivazioni;
b) per metà delle vacanze natalizie un anno dal 23 al 30 dicembre ed una anno dal 31 dicembre al
6 gennaio, alternandosi gli anni successivi: il genitore che trascorrerà con le figlie la prima
settimana dovrà assicurare loro di trascorrere con l'altro genitore o la vigilia di Natale o il giorno
di Natale;
c) durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì di Pasqua;
d) durante le vacanze estive due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi,
con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, da concordarsi entro il 31
maggio di ogni anno, per il periodo e luogo di vacanza scelto, ( in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime settimane
di agosto negli anni dispari);
e) in occasione delle altre festività infrasettimanali, comprensive di eventuali “ponti” saranno
fruite dal genitore con cui le figlie trascorreranno il fine settimana più vicino;
- dare atto che il padre rinuncia alla richiesta al contributo per il mantenimento delle figlie minori
Per_
e sia ordinario e straordinario, a carico della NO;
Per_2 Parte_1
in via subordinata e nel merito
nella denegata ipotesi che il Tribunale ritenga che il collocamento delle minori presso la madre sia
rispondente al miglior interesse per le figlie
Per_
- affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio Per_2
disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
Per_
- stabilire che e avranno stabile dimora e residenza anagrafica presso la madre;
Per_2
Per_
- disporre che il padre potrà e vedere e tenere con sé le figlie e secondo accordo tra i Per_2
genitori ed in caso di disaccordo:
a) durante i fine settimana dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando le
riaccompagnerà a scuola, con la precisazione che, a week end alternati, la madre potrà tenere con
sé le minori dalle ore 10 alle ore 16 nelle giornate di sabato e domenica, riaccompagnandole
presso il domicilio paterno quando si recherà al lavoro;
b) il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando le accompagnerà a
scuola;
c) per metà delle vacanze natalizie un anno dal 23 al 30 dicembre ed una anno dal 31 dicembre al
6 gennaio, alternandosi gli anni successivi: il genitore che trascorrerà con le figlie la prima
settimana dovrà assicurare loro di trascorrere con l'altro genitore o la vigilia di Natale o il giorno
di Natale;
d) durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì di Pasqua;
e) durante le vacanze estive due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con
corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, da concordarsi entro il 31 maggio
di ogni anno, per il periodo e luogo di vacanza scelto, ( in assenza di accordo le minori
trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime settimane di agosto negli anni dispari);
f) in occasione delle altre festività infrasettimanali, comprensive di eventuali “ponti” saranno fruite
dal genitore con cui le figlie trascorreranno il fine settimana più vicino;
- disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie
quando le ha con sé. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative –
previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – così come stabilito dal Protocollo di intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Torino saranno a carico di
entrambi i genitori, nella misura del 50%.
in via istruttoria
- richiedere ai servizi sociali competenti una relazione sociale sul padre della NO
[...]
ed in particolare sulla sua capacità di accudire le nipoti minori, e sulla circostanza se la Pt_1
loro abitazione in Rivalta via Aldo Moro 16 sia adatta ad ospitare le nipoti;
- ammettere le prove per interpello e testi sui capitoli di prova deducendi, con indicazione del teste
. Testimone_1
Per il PM
Visti gli atti, nulla osserva ed oppone esprimendo, se necessario, parere favorevole ed insistendo
nell'accoglimento delle richieste e domande con rinuncia ai termini se previsti ed al deposito di atti
se contemplato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Le minori sono nate dalla relazione tra il sig. e la sig.ra non coniugati, i quali hanno CP_1 Pt_1
cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 27/06/2023 la sig. chiedeva al Tribunale l'adozione dei Pt_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori,
alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlie e alla previsione di un contributo al mantenimento per le stesse. In particolare, chiedeva l'affidamento condiviso, la collocazione delle minori presso la madre, un calendario di incontri padre-figlie ed un contributo al mantenimento delle minori in capo al padre per euro 600 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva parte resistente chiedendo l'affidamento condiviso, la collocazione delle minori presso di sé, un regime di visita madre-figlie e rinunciava al contributo al mantenimento delle minori in capo alla madre.
All'udienza del 08/01/2024 le parti venivano sentite e il tentativo di conciliazione dava esito negativo.
Con Ordinanza del 14/02/2024 il Giudice delegato assumeva i provvedimenti provvisori: affidava le minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, prevedeva un calendario di visita padre-figlie, disponeva che ciascun genitore provvedesse al mantenimento delle minori in via diretta e oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie, rigettava le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente e disponeva la presa in carico da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia dell'età
evolutiva.
L'istruttoria si svolgeva mediante indagine psicosociale ed acquisizione documentale.
Con Ordinanza del 07/10/2024 il Giudice delegato assegnava alle parti i termini ex art. 473 bis 28
cpc.
All'esito, con verbale del 30/01/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo accogliersi la domanda.
***
La causa appare matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria.
Dev'essere in questa sede confermato l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori già disposto con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, non essendo emerse ragioni di contrarietà di detto regime all'interesse delle figlie.
Parimenti, va confermato, nell'interesse delle minori, l'esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, al fine di contenere i possibili motivi di contrasto genitoriale, considerata la persistente conflittualità
genitoriale.
Vista la conflittualità tra le parti appare necessario disporre la prosecuzione della presa in carico delle minori da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia competenti affinché la situazione continui ad essere monitorata dagli operatori e siano attivati gli opportuni interventi di supporto,
anche psicologico e genitoriale, a favore delle minori e degli adulti. Avuto riguardo a quanto sopra stabilito, deve disporsi che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, come di fatto sino ad ora avvenuto ed in assenza di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento di collocazione.
Anche il calendario delle visite già disposto dal giudice relatore con provvedimento del 14.2.2024
non può che essere confermato, garantendo alle minori di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori ed evitando alle stesse di stare lontane dal padre quando la madre si reca al lavoro. Solamente il rientro delle figlie a casa del padre nelle giornate del sabato e della domenica può essere ampliato sino alle ore 18,00, in ragione del nuovo orario lavorativo della madre.
La NO , infatti, continua a svolgere attività lavorativa in orario notturno (dalle ore Parte_1
19 alle ore 23.30, dal lunedì al venerdì, mentre lavora fino all'una di notte nel fine settimana, come riferito agi assistenti sociali e riportato nella relazione del 15.11.2024).
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze delle figlie quando le tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato,
ritiene il collegio che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento delle figlie quando le tiene con sé.
Sul punto giova rilevare che la ricorrente vive a None in casa di proprietà della madre, senza mutuo;
lavora come lavapiatti a Roletto, con un guadagno di circa 1200 euro mensili;
percepisce assegno unico di euro 323,20 mensili. Il convenuto vive a Volvera, con sua madre in casa in affitto, con canone di locazione di euro 530 mensile. Lavora in proprio come titolare di un'officina meccanica con un guadagno dichiarato di circa 1200-1500 euro al mese netti.
Le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Torino, dovranno essere suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese devono essere compensate tra le parti tenuto conto del complessivo esito del giudizio e del fatto che la decisione è assunta nell'interesse delle minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così provvede: AFFIDA le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola, con la precisazione che, a week end alternati, la madre potrà tenere con sé
le minori dalle ore 10,00 alle ore 18,00 nelle giornate di sabato e domenica, riaccompagnandole presso il domicilio paterno quando si recherà al lavoro;
- il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6
gennaio e così di seguito); - per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore,
da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e delle minori del servizio di
NPI/Psicologia dell'età evolutiva sino a quando stimato necessario affinché monitorino la situazione ed attivino tutti gli interventi opportuni.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite, nonché ai Servizi sociali territorialmente competenti per il tramite dei Servizi in sede.
Così deciso in Torino, 28.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Isabella Messina Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.