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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/11/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1707/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO Parte_1
OLIVA
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: prestazioni assistenziali FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'istanza di Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. , volto ad ottenere la verifica dei requisiti sanitari Parte_1 necessari al riconoscimento dell'assegno mensile in favore di mutilati ed invalidi civili, il ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI
c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato l'ordinanza di inammissibilità in data 08.04.2025, emessa sul rilievo che, non possedendo il ricorrente il requisito reddituale, deve ritenersi insussistente l'interesse ad agire con l'istanza di ATPO.
Il ricorrente, contestata l'ordinanza di inammissibilità, ha quindi concluso perché si accertasse la sussistenza del suddetto requisito sanitario.
Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità del ricorso e nel merito CP_1 deducendo l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata. Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e disposta una
1 CTU medico legale, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del
17.11.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti.
La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 13.11.2025, l' il 14.11.2025. CP_1
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con
2 il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad
ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023)
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda sia ammissibile. E', infatti, ormai consolidato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione” (ex multis Sez. L. ordinanza n. 14684 del 31.05.2025).
Ciò posto l'ordinanza di inammissibilità dell'accertamento tecnico preventiva in data 08.04.2025 è stata emessa sulla base di un presupposto non sussistente, vale a dire il superamento da parte del ricorrente dei limiti reddituali per fruire della prestazione assistenziale.
Da una lettura della documentazione prodotta già nelle fase sommaria (dichiarazione dei redditi) si evince, infatti, che il reddito di euro 8.017,00 non è stato prodotto dal ricorrente ma dalla di lui coniuge, mentre il Sig.
, parzialmente a carico della moglie, ha prodotto un reddito di Pt_1 euro 4.232,00, inferiore alla soglia massima per fruire della prestazione, pari ad euro 5.725,46.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Nel caso di specie, il CTU, dott. con procedimento Persona_1 logico ed immune da vizi, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle
3 seguenti patologie: “cardiopatia ipertensiva (II Classe NYHA); scoliosi destro convessa dorso lombare;
spondiloartrosi con discopatie cervicali e lombo – sacrali;
ipoacusia bilaterale;
fibromialgia; sindrome ansiosa depressiva medio grave, emicrania cronica senza aura”. Ha, quindi, così concluso “… allo stato attuale, utilizzando le tabelle delle percentuali di invalidità attualmente in uso, DL. del 05.02.1992, il sottoscritto riconosce il Sig. invalido civile con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa dal 74% al 99%: 80 % (Art. 2 e 13 L. 118/71 e art.9 DL 509/88) a partire dalla data del certificato cardiologico (14.01.25) e psichiatrico
(11.01.25)”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche quanto alla decorrenza, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Quanto alle spese di lite, se ne dispone la compensazione atteso il riconoscimento dei requisiti sanitari da epoca successiva alla fase amministrativa, svoltasi nel 2024. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Dichiara che sussistono nei confronti del ricorrente i Parte_1 requisiti sanitari prescritti per l'assegno mensile in favore di mutilati ed invalidi civili con decorrenza dal 11.01.2025. Compensa le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese di CTU, nella misura liquidata con separato CP_1 decreto.
Cosenza, 18/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1707/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO Parte_1
OLIVA
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: prestazioni assistenziali FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'istanza di Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. , volto ad ottenere la verifica dei requisiti sanitari Parte_1 necessari al riconoscimento dell'assegno mensile in favore di mutilati ed invalidi civili, il ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI
c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato l'ordinanza di inammissibilità in data 08.04.2025, emessa sul rilievo che, non possedendo il ricorrente il requisito reddituale, deve ritenersi insussistente l'interesse ad agire con l'istanza di ATPO.
Il ricorrente, contestata l'ordinanza di inammissibilità, ha quindi concluso perché si accertasse la sussistenza del suddetto requisito sanitario.
Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità del ricorso e nel merito CP_1 deducendo l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata. Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e disposta una
1 CTU medico legale, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del
17.11.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti.
La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 13.11.2025, l' il 14.11.2025. CP_1
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con
2 il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad
ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023)
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda sia ammissibile. E', infatti, ormai consolidato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione” (ex multis Sez. L. ordinanza n. 14684 del 31.05.2025).
Ciò posto l'ordinanza di inammissibilità dell'accertamento tecnico preventiva in data 08.04.2025 è stata emessa sulla base di un presupposto non sussistente, vale a dire il superamento da parte del ricorrente dei limiti reddituali per fruire della prestazione assistenziale.
Da una lettura della documentazione prodotta già nelle fase sommaria (dichiarazione dei redditi) si evince, infatti, che il reddito di euro 8.017,00 non è stato prodotto dal ricorrente ma dalla di lui coniuge, mentre il Sig.
, parzialmente a carico della moglie, ha prodotto un reddito di Pt_1 euro 4.232,00, inferiore alla soglia massima per fruire della prestazione, pari ad euro 5.725,46.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Nel caso di specie, il CTU, dott. con procedimento Persona_1 logico ed immune da vizi, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle
3 seguenti patologie: “cardiopatia ipertensiva (II Classe NYHA); scoliosi destro convessa dorso lombare;
spondiloartrosi con discopatie cervicali e lombo – sacrali;
ipoacusia bilaterale;
fibromialgia; sindrome ansiosa depressiva medio grave, emicrania cronica senza aura”. Ha, quindi, così concluso “… allo stato attuale, utilizzando le tabelle delle percentuali di invalidità attualmente in uso, DL. del 05.02.1992, il sottoscritto riconosce il Sig. invalido civile con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa dal 74% al 99%: 80 % (Art. 2 e 13 L. 118/71 e art.9 DL 509/88) a partire dalla data del certificato cardiologico (14.01.25) e psichiatrico
(11.01.25)”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche quanto alla decorrenza, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Quanto alle spese di lite, se ne dispone la compensazione atteso il riconoscimento dei requisiti sanitari da epoca successiva alla fase amministrativa, svoltasi nel 2024. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Dichiara che sussistono nei confronti del ricorrente i Parte_1 requisiti sanitari prescritti per l'assegno mensile in favore di mutilati ed invalidi civili con decorrenza dal 11.01.2025. Compensa le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese di CTU, nella misura liquidata con separato CP_1 decreto.
Cosenza, 18/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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