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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/06/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1930/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1930 /2022 promossa da
CF. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZAMBARDI ENRICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara, via A. Grandi n. 36;
-Appellante- contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. TOLOMEI FRANCESCA, dall'Avv. TOLOMEI VIERI e dall'Avv. MANCINI MARIANO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, Strada Maggiore n. 51 ;
-Appellato e appellante incidentale-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 299/2022 del Tribunale di Ferrara.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.6.2024.
Motivi della decisione
1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Ferrara, il geom. Controparte_1 chiedendo che ne fosse accertato l'inadempimento al contratto d'opera, Parte_1 anche intellettuale, stipulato in data 14.4.2014 e finalizzato alla ristrutturazione di una villa ad uso civile abitazione sita a Lido degli Estensi (Ferrara) e la sua trasformazione in albergo e che, di conseguenza, fosse pronunciata la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento del danno subito;
deducendo altresì la responsabilità extracontrattuale dell' per aver indebitamente utilizzato le somme conferitegli per l'espletamento Parte_1 del mandato professionale, in difformità alle previsioni contrattuali, e per aver utilizzato una delega a operare su conto corrente falsamente sottoscritta dall'attore, con domanda dell'ulteriore risarcimento del danno;
in via subordinata, chiedendo l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., essendo le somme incassate dal professionista di gran lunga superiori alle controprestazioni rese. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 299/2022, pubblicata in data 27.4.2022, ha accolto solo parzialmente le domande attoree, sulla base delle argomentazioni di seguito riassunte:
- l'attore aveva conferito un mandato professionale al convenuto, ex art. 2229 ss. c.c., per la progettazione e la direzione dei lavori in funzione della ristrutturazione, con cambio di destinazione d'uso, di un immobile da adibire ad albergo, e detto contratto era collegato a una delega ad operare su un conto corrente intestato all'attore, ove il professionista potesse reperire le risorse necessarie allo svolgimento dell'incarico, oltre che a un mandato rappresentativo della proprietà nella gestione dei rapporti con le imprese esecutrici dei lavori e fornitrici dei materiali;
- la dedotta falsità della sottoscrizione a nome dell'attore apposta alla delega datata 14.4.2014 era priva di rilievo, atteso che il conferimento di un mandato di analogo contenuto emergeva, comunque, dal tenore letterale dell'incarico professionale e dalla delega ad operare sul conto corrente dell'attore, nonché dallo svolgimento del rapporto, come accertato all'esito dell'istruttoria orale e documentale;
peraltro, nemmeno era chiaro in quali specifici atti fosse consistito l'asserito inadempimento o abuso del mandato, ossia quali prelievi di denaro dal conto corrente dell'attore non fossero giustificati dall'attività svolta dal professionista e quali opere fossero state realizzate senza l'assenso del mandante;
- l'obbligazione assunta dal professionista, secondo una interpretazione di buona fede del contratto e alla luce del comportamento delle parti nella sua esecuzione, era una obbligazione di mezzi e sottoposta a termine non essenziale, avendo ad oggetto un'opera intellettuale, nonché atti giuridici del mandatario connessi a condotte/obbligazioni di soggetti terzi, quali imprese appaltatrici e fornitrici e decisioni tecnico-discrezionali della pubblica amministrazione, con tempistiche stimabili ma non compiutamente preventivabili, poiché indipendenti dalla diligenza del professionista incaricato;
del resto, il mandante non aveva mai contestato nulla al mandatario, il quale aveva provveduto ad eseguire l'attività di progettazione e incarico alle imprese e acquisto materiali (fatturati allo stesso committente), come richiesto dall'attore, ricevendo un ulteriore incarico da
2 quest'ultimo in data 11.8.2016. Il termine convenuto, comunque, non riguardava l'opera definitiva, bensì la sola progettazione dell'opera;
- il professionista aveva risolto unilateralmente il rapporto contrattuale, per incomprensioni legate a una lite intercorsa tra le parti: evidentemente, la circostanza che la rinuncia esercitata dal geometra fosse scaturita da una lite che aveva determinato il venir meno del rapporto di fiducia tra le parti integrava giusta causa di recesso dal mandato. Il contratto tra le parti, dunque, si era risolto nell'ottobre del 2016 per l'esercizio del diritto potestativo di recesso del professionista/mandatario;
- il mandato professionale aveva ad oggetto contratti di appalto/forniture e pratiche amministrative i cui tempi e costi variavano in ragione delle opere poi effettivamente svolte nel tempo, come richieste e modificate dalla proprietà/committente;
- dunque, l'importo di spesa preventivato dalle parti non era vincolante per il mandatario, poiché naturalmente ancorato allo svolgimento delle opere richieste e non contestate dal committente, e non poteva determinare un risarcimento, in assenza di un danno “ingiusto” in relazione alle spese diligentemente assunte nell'interesse del mandante;
- in punto ai lavori concretamente realizzati e alle singole spese assunte, l'attore non aveva allegato in modo specifico un inadempimento del mandatario in termini di “abuso” del mandato, non avendo mai contestato quali fossero le singole attività e opere eseguite con negligenza o eccedendo i limiti del mandato conferito: la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente domanda di risarcimento del danno non potevano, pertanto, trovare accoglimento;
- quanto alla domanda subordinata di indebito arricchimento ex art. 2041 cc., la stessa poteva essere riqualificata in richiesta di restituzione di quanto conferito dal mandante, ex art. 1713 comma 1 c.c., alla cessazione dell'incarico. Di conseguenza, all'esito dell'indagine svolta dal CTU, il convenuto era tenuto a restituire all'attore le somme ricevute in virtù del mandato ma trattenute in esubero rispetto ai lavori svolti, ossia senza alcun titolo, per complessivi € 63.604,52, oltre ad €11.749,24 (46.749,24 – 35.000,00) trattenuti in eccesso dal convenuto rispetto al compenso stabilito in contratto. Il geom. ha proposto appello avverso detta sentenza, formulando i due seguenti Parte_1 motivi:
1) Vizio di motivazione: omessa valutazione da parte del tribunale di Ferrara delle osservazioni critiche mosse alla CTU e dal CTP di parte convenuta-appellante.
2) Omessa pronuncia sulla domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dall'odierno appellante. L si è costituito in giudizio, contestando il fondamento dell'avverso gravame, CP_1 di cui ha chiesto il rigetto, e proponendo a sua volta appello incidentale, sulla base dei seguenti motivi: 1) Errata configurazione del contratto tra le parti come contratto di prestazione d'opera professionale.
3 2) Errata decisione in ordine alla risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto anche nell'ipotesi di mero contratto di incarico professionale e omesso esame di tutti gli inadempimenti in cui è incorso il convenuto anche in corso di esecuzione del contratto e prima dell'illegittimo recesso
3) Illegittimità del recesso del convenuto in entrambe le ipotesi contrattuali.
4) Risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
5) Errata determinazione dell'entità dell'arricchimento o restituzione delle maggiori somme versate.
***
Si impone, preliminarmente, l'esame dei motivi di appello incidentale, poiché riguardanti la sussistenza, nell'an, della responsabilità per inadempimento del geom. il cui Parte_1 gravame, invece, investe l'ammontare della sua condanna, quale mandatario, alla restituzione all' mandante, di quanto trattenuto in esubero rispetto all'attività CP_1 svolta per suo conto, in ragione di asserite irregolarità nei calcoli e nelle stime operate dal CTU geom. . Persona_1
Con il primo motivo di appello incidentale, l' lamenta l'erronea qualificazione, CP_1 da parte del giudice di prime cure, del contratto stipulato con il geom. in data Parte_1
14.4.2014. Si tratterebbe, infatti, non di un contratto di prestazione d'opera professionale, come affermato nella sentenza impugnata, ma di un “contratto atipico misto con obbligazioni riconducibili alle fattispecie del contratto di prestazione professionale disciplinato dagli artt. 2229 c.c. e segg. e dal contratto d'opera ex art. 2222 c.c.” con cui “il geom. Parte_1 aveva assunto obbligazioni di natura tecnico professionale accanto a un'obbligazione di risultato, quella di rendere agibile e funzionante l'immobile trasformato in Hotel al prezzo di Euro 450.000,00”. Il tecnico incaricato, nel caso di specie, avrebbe operato come piccolo imprenditore occasionale, impegnandosi a relazionarsi con gli altri professionisti e imprese, che dovevano intervenire nei lavori di ristrutturazione fino a consegnare l'opera terminata nei tempi convenuti, e a pagare direttamente i loro corrispettivi, assumendo, quindi, l'obbligo di svolgere un'attività che andava ben oltre quella tipica della “direzione dei lavori”. Non a caso, per l'attività prettamente professionale, il geom. avrebbe incassato una precisa ed autonoma somma, Parte_1 individuabile nell'ambito del più ampio incarico ricevuto. Dalla configurazione dell'obbligazione assunta dal geom. come obbligazione Parte_1 non di mezzi, ma di risultato, discenderebbe, nella prospettiva dell'appellante, l'evidente inadempimento dello stesso, che aveva speso molto di più dell'importo stabilito per l'opera completa, nemmeno ultimandola. Con il secondo motivo di appello incidentale, l' deduce che, anche qualificando CP_1 il contratto intercorso tra le parti come contratto d'opera professionale, il geom. Parte_1 risulterebbe inadempiente alle obbligazioni assunte. Anche in tale prospettiva, infatti, il professionista avrebbe dovuto comportarsi secondo buona fede nella esecuzione del contratto e, in particolare, rendicontare l'attività al mandante;
invece, il CTU aveva accertato la mancanza di un computo metrico delle opere da realizzare e della contabilità di cantiere, e come vi fossero spese giustificate per il solo importo di € 364.101,00, a fronte di versamenti per € 704.827,44. Sarebbe, quindi, erronea la statuizione del 4 Tribunale, secondo cui gli importi massimi di spesa indicati nel contratto (€ 450.000,00) fossero puramente indicativi: poiché, al contrario, detto contratto era vincolante sotto tutti i profili e il professionista non aveva nemmeno giustificato le maggiori spese sostenute, andrebbe dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento. I due motivi – che, per ragioni di connessione, possono essere esaminati congiuntamente
– non sono fondati. Anzitutto, in punto di qualificazione del contratto intercorso tra le parti e ferma l'irrilevanza della definizione di imprenditore occasionale ai fini dell'odierna controversia, è vero che l' affidò al geom. un incarico che non CP_1 Parte_1 comprendeva solo la direzione dei lavori, ma anche l'attività di progettazione e di design per l'allestimento interno, nonché la gestione dei rapporti con tutte le imprese e i professionisti chiamati a realizzare la ristrutturazione della villa, con mutamento della sua destinazione d'uso in albergo, sino alla sua ultimazione per “renderlo agibile e funzionante”. Peraltro si è affermato (Cass. civ., n. 30658/2022) che il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". L'ampiezza del contenuto dell'incarico professionale conferito al geom. Parte_1 dunque nulla toglie alla sua natura di prestazione d'opera intellettuale, avente a oggetto una prestazione il cui carattere, per l'appunto, intellettuale (la progettazione dell'opera, direzione e coordinamento del lavoro altrui) certamente prevale su quello materiale. Tuttavia, non è la qualifica in un senso o nell'altro dell'obbligazione assunta dal geom. a determinare l'eventuale accertamento del suo inadempimento nel caso di Parte_1 specie, essendo assorbente il rilievo che l'opera, esente da irregolarità sotto il profilo amministrativo e da vizi di progettazione o costruzione – non individuati né dall' né dal CTU – semplicemente, non è stata ultimata perché è intervenuto, CP_1 prima della fine dei lavori, il recesso del professionista, ferme le diverse e autonome considerazioni sulla legittimità di quest'ultimo, che seguiranno (cfr. relazione peritale del 24.5.2021, pag. 26: “si conferma che sono state effettuate tutte le lavorazioni elencate a pag. 10/11 della presente relazione, anche se non tutte completate, comunque tutte intraprese e/o eseguite dal 14/07/2014 al 30/09/2016, data di sospensione del cantiere da parte del convenuto;
lavorazioni che risultano confermate nella sostanza pure in atti del Sig. anche se con riserva sulla reale entità delle stesse…”; cfr. anche CP_1 integrazione di relazione tecnica del 29.11.2021, pag. 7: “alla data dell'interruzione il cantiere in oggetto era nel pieno sviluppo delle opere edili inerenti, di conseguenza anche le relative pratiche amministrative, comunali, catastali, ecc…, erano forzatamente non completate, e non completabili a breve a tale data, in quanto, secondo la vigente normativa urbanistica, le prestazioni professionali del geom. (e di qualsiasi Parte_1
5 altro tecnico eventualmente incaricato al suo posto), e potevano essere ultimate solo a seguito della fine certificata dei relativi lavori edili inerenti”). In altri termini, anche affermando la natura di obbligazione di risultato, è evidente che quel risultato, corrispondente all'interesse del creditore (l'opera finita), non si è in concreto realizzato a causa dello scioglimento anticipato del rapporto contrattuale, per volontà unilaterale. Né il mancato raggiungimento del risultato e il corrispondente inadempimento può farsi coincidere, come vorrebbe l'appellante, con il fatto che il geom. ha superato, Parte_1 nel corso dello svolgimento del rapporto, il budget per la realizzazione delle opere indicato nel contratto del 14.4.2014 e pari a € 450.000,00. Correttamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto tale pattuizione “non vincolante”, nel senso che il comportamento delle parti successivo alla stipulazione e, in particolare, gli ulteriori cospicui versamenti di denaro da parte dell' e la sua, seppur scarsa, presenza in CP_1 cantiere (per sua stessa ammissione, avvenuta circa quattro volte, sino al 2016), confermano che quest'ultimo non avesse affatto considerato l'importo di € 450.000,00 come limite di spesa invalicabile e determinante e che, al contrario, egli abbia acconsentito alle maggiori uscite di cassa, nella consapevolezza, almeno generica, dello stato dei lavori, senza che egli possa dolersi a distanza di anni della presunta violazione degli accordi economici, dopo la rottura dei rapporti e l'esercizio del recesso della controparte. Le stesse considerazioni valgono a superare il secondo motivo di appello incidentale, che nuovamente contesta al primo giudice l'ingiusta attribuzione al corrispettivo di € 450.000,00 di un valore puramente indicativo. La generica evocazione della violazione, da parte del geom. dell'obbligo di Parte_1 buona fede e di rendiconto, si scontra, da un lato, con l'ampia libertà di gestione lasciata al professionista e, dall'altro, con i tentativi di quest'ultimo di interfacciarsi con il committente, anche a fini di rendicontazione (cfr. scambi e-mail di cui ai docc. 19, 33 e 34 fasc. , oltre che con il dato – incontestato – dell'emersione di incomprensioni CP_1 che sono sfociate nella sfiducia reciproca e nella fine dei rapporti, senza che l' CP_1 abbia fornito prova che tale esito sia scaturito da comportamenti od omissioni imputabili all' tali da integrare la violazione del dovere di comportarsi secondo buona Parte_1 fede. In definitiva, il committente aveva piena contezza dell'andamento dei costi, benché non preventivati nell'incarico iniziale, dimostrando così di accettare il progressivo sforamento del budget. Su un piano diverso si pone l'eventuale non corrispondenza tra quanto versato dal mandante per l'espletamento dell'incarico e l'attività svolte e le opere effettivamente realizzate dal mandatario: le somme trattenute dal geom. e che non trovano Parte_1 riscontro nel lavoro eseguito nell'interesse del committente devono essere restituite a quest'ultimo, secondo quanto già statuito nella sentenza impugnata. Sostiene, inoltre, l'appellante incidentale che la sentenza impugnata sarebbe erronea (terzo motivo) anche laddove il giudice ha ritenuto la legittimità del recesso unilaterale esercitato dal geom. in quanto il mero richiamo a una lite tra le parti, non ben Parte_1 definita, non potrebbe rappresentare la giusta causa di recesso, né il professionista
6 convenuto avrebbe fornito prova dei termini in cui la presunta lite sarebbe consistita e delle ragioni che avrebbero costituito la giusta causa. Egli, pertanto, dovrebbe risarcire i danni, determinabili in base agli accertamenti svolti dal CTU, che avrebbe verificato l'abbandono del cantiere nel pieno dei lavori e il mancato completamento delle pratiche amministrative: il danno emergente consisterebbe nelle spese sostenute per le parcelle del geom. (€ 8.646,75) e a titolo di oneri comunali versati in data 17.10.2017 al CP_2
Comune di Comacchio (€ 26.684,42), nonché nei costi per la fatture pagate alla società Europa s.r.l., incaricata di completare i lavori (€ 163.424,00). Anche tali doglianze non hanno pregio. Lo stesso ha prodotto in giudizio la e-mail del 17.10.2016 (doc. 20), con cui CP_1
l' ha manifestato la volontà di sottrarsi all'incarico, e non ne ha contestato il Parte_1 contenuto. Le denunce e le accuse rivolte dal committente al professionista – indipendentemente dalla loro veridicità nel merito - sono sufficientemente gravi da far presumere e giustificare il venir meno del rapporto di fiducia tra le parti e, di conseguenza, il recesso, legittimamente esercitato. L' non spiega perché una lite dai toni così accesi non potrebbe costituire causa CP_1 legittima di recesso, nell'ambito di un rapporto duraturo e specialmente improntato al reciproco affidamento, venendo in rilievo, da un lato, l'interesse del committente all'utilizzo delle proprie risorse in conformità ai propri desideri e alla competenza e capacità del soggetto cui affida i lavori e, dall'altro lato, l'interesse del prestatore d'opera al rispetto della propria professionalità e onorabilità. Aspetti, questi ultimi, certamente colpiti dalle accuse rivolte dall'imprenditore russo alla controparte. Le argomentazioni sin qui esposte consentono di ritenere assorbito il quarto motivo di appello, con cui l' chiede, quale conseguenza dell'accertamento CP_1 dell'inadempimento del geom. il risarcimento del danno Parte_1
Ebbene, la mancanza di un inadempimento imputabile all' la legittimità del suo Parte_1 recesso – come detto, sola causa dell'incompletezza delle opere – non giustificano le pretese risarcitorie. Peraltro, trattasi di somme o non provate nella loro esistenza e nel loro ammontare o già riconosciute dal primo giudice, seppur non a titolo risarcitorio, ma come restituzione di quanto trattenuto in esubero dall' rispetto ai lavori eseguiti. Parte_1
La differenza tra il costo complessivo inizialmente preventivato e quanto realmente speso nel corso del rapporto non ha alcun rilievo, perché il valore delle attività svolte e delle opere realizzate, stimato dal CTU, è superiore a € 450.000,00, cifra che, comunque, come già affermato, era solo indicativa. Anche il diritto alla restituzione della differenza tra il compenso preventivato e quello che il professionista si è autoliquidato è già stato riconosciuto dal giudice di primo grado. Infine, è infondato anche il quinto motivo di appello, con cui l' deduce che CP_1
l'arricchimento del convenuto non potrebbe essere limitato alle somme liquidate dal Tribunale, che non tengono conto degli altri importi indebitamente trattenuti dal geometra e che corrispondono, quantomeno, alla differenza, pari ad € 164.628,44, tra le somme messe a disposizione per la realizzazione dell'opera (€ 704.827,44) ed € 540.199,00 corrispondente alla valorizzazione delle opere.
7 A ben vedere, il giudice di prime cure ha aderito agli esiti dei calcoli – non specificamente contestati nell'atto di gravame per metodo e congruità – realizzati dal CTU geom. Per_1
il quale ha sottratto dal totale delle somme messe a disposizione dall' al
[...] CP_1 geom. per l'espletamento dell'incarico professionale (€ 1.360.700,00), oltre Parte_1 alle spese per l'acquisto dell'immobile (€ 652.872,56) e ai € 30.000,00 versati ad
[...]
non solo il totale dei costi (stimati) per i lavori edili (€ 540.199,00), ma CP_3 anche tutte le spese inerenti maturate dallo stesso e dagli altri suoi collaboratori Parte_1 professionisti oltre alle spese amministrative di servizi vari. Sicché l'importo residuo rimasto nelle mani del mandatario, in esubero rispetto alle attività svolte, è quello di € 63.604,52, cui si aggiungono € 11.749,24 trattenuti senza titolo a titolo di compenso. Ne consegue che l' non ha nemmeno diritto al rimborso delle somme che CP_1 sostiene di aver pagato per completare le opere dopo l'esercizio del recesso (parcelle del geom. e oneri comunali, fatture dell'impresa edile Europa s.r.l.), in quanto CP_2 trattasi di spese che si sono rese necessarie a seguito dello scioglimento del rapporto e dell'intervenuto recesso, e che, comunque, gravavano sul committente, il quale le avrebbe sopportate anche ove l'opera fosse stata ultimata dallo stesso geom. Quanto ai Parte_1 compensi del geom. nemmeno vi è prova del pagamento, essendo agli atti CP_2 solo le parcelle proforma.
Venendo all'appello principale, lo stesso censura la sentenza impugnata nel capo in cui il Tribunale di Ferrara, facendo proprie le conclusioni rassegnate dal CTU e senza tener conto delle relative critiche sollevate dalla difesa del geom. lo ha condannato Parte_1 alla restituzione della somma di € 63.604,52 (importo che il CTU ha indicato come
“verosimilmente” rimasto a disposizione del geom. , oltre a € 11.749,24 quale Parte_1 importo trattenuto dal professionista in eccesso rispetto al compenso stabilito in contratto. Lamenta il geometra che il CTU, nell'espletamento dell'incarico, volto a ricostruire l'ammontare esatto delle somme versate dalla proprietà e destinate ai lavori di cantiere e a determinare il valore delle opere e dell'attività svolta dalle imprese esecutrici e dai professionisti coinvolti nelle opere di ristrutturazione, avrebbe omesso di predisporre il computo a consuntivo dei lavori (o, meglio, pur redigendolo “in bozza” non lo ha condiviso con i CTP) e il Tribunale di Ferrara si sarebbe adagiato alle conclusioni rese dal perito, senza svolgerne alcuna valutazione critica, nonostante quest'ultimo avesse ammesso di aver redatto la contabilità a consuntivo in forma privata, senza condividerla con le parti. Ne discende che il “prospetto contabile aggiornato a consuntivo” redatto dal CTU e posto dal Giudice alla base della decisione impugnata si fonderebbe su un accertamento (computo consuntivo delle opere) svolto unilateralmente dal perito dell'ufficio, fuori dal contraddittorio delle parti e nemmeno allegato alla relazione tecnica depositata in causa. L'appellante lamenta, altresì, che il computo metrico predisposto dal CTU si ridurrebbe ad una semplice revisione dei valori della contabilità a consuntivo depositata dal CTP dell' messa a confronto con la documentazione fotografica prodotta dal geom. CP_1 nel corso del giudizio di primo grado (pag. 6 relazione integrativa), non Parte_1 integrando affatto l'accertamento concreto del valore delle opere eseguite in base allo stato dei luoghi documentati in causa. Detta modalità operativa renderebbe l'indagine peritale priva di significato tecnico realmente apprezzabile, lacunosa e incompleta.
8 Questa Corte reputa tali argomenti non condivisibili. In ottemperanza all'ordinanza di questa Corte dell'11.04.2023 e in occasione dell'udienza del 13.6.2023, il geom. ha depositato agli atti il proprio computo metrico Persona_1 consuntivo delle opere, fornendone copia anche a ciascuna delle parti, poste così nella condizione di conoscere i costi assegnati dal perito d'ufficio a ciascuno dei lavori eseguiti nel cantiere, sotto la direzione e coordinamento del geom. Parte_1
Tuttavia, quest'ultimo si è limitato ad eccepire (cfr. comparsa conclusionale) “conteggi approssimativi e non reali, basati su un “brogliaccio” privo di data certa, depositato solo in questa sede di appello, che non riporta sicuramente importi certi e ben definiti”, senza indicare le ragioni a fondamento di tali critiche, che rimangono del tutto generiche. Solo “a titolo esemplificativo” di una pluralità di non meglio definite imprecisioni contenute nella CTU, l' deduce che il CTU avrebbe omesso di considerare Parte_1 alcune spese per alcune ditte o avrebbe riportato non meglio precisati importi inferiori a quelli realmente pagati, facendo rinvio ad altrettanto indeterminati assegni. Trattasi di censure vaghe e prive di riferimenti chiari ai conteggi contenuti nel computo metrico del CTU, da un lato, e ai documenti depositati in atti e alle somme dagli stessi asseritamente emergenti, dall'altro; sicché la conclusione dell'appellante secondo cui “il TOTALE GENERALE DI SPESA quantificato dal CTU in € 414.006,60 non può ritenersi corretto, in quanto lo stesso è inferiore alle somme realmente pagate dal geom. Parte_1 per l'espletamento dell'incarico conferitogli dal signor rimane priva di CP_1 supporto argomentativo. Lo stesso dicasi in relazione all'osservazione secondo cui “Il CTU avrebbe dovuto eseguire una corretta analisi delle attività svolte anche sulla base delle attività segnalate dal CTP del geom. (geom. nel corso delle operazioni Parte_1 Persona_2 peritali, relative ad opere eseguite e quantificabili in € 6.000,00 non ricomprese tra le attività indicate nel computo metrico di parte, che il CTU non ha provveduto a verificare ed ad inserire nel proprio computo metrico consuntivo”: non è chiaro a quali attività l'appellante si riferisca. È altresì destituita di fondamento l'asserzione secondo cui, per quanto attiene al computo metrico consuntivo, “il CTU pur avendo avuto accesso alle aree ed ai locali oggetto di consulenza per la redazione di una personale e realistica determinazione degli importi e misurazioni”, non avrebbe eseguito i conteggi richiesti in maniera certa e chiara, limitandosi a effettuare un confronto tra le contabilità dei CTP (come ammesso all'udienza del 13.6.2023), dal che conseguirebbe “che la relazione peritale redatta in primo grado e posta a fondamento della sentenza impugnata in questa sede si fonda esclusivamente su documentazione prodotta dalle parti e non da misurazioni ed attività proprie del CTU che non si è attivato per una sua determinazione degli importi per giungere ad un risultato OGGETTIVO E CERTO”.
A ben vedere, il CTU ha precisato che (pag. 14 e 15 dell'integrazione di relazione tecnica) “in realtà, durante lo svolgimento delle operazioni peritali, sono state sviluppate per scrupolo diverse valutazioni tecnico/contabili ad ampio respiro, dove il sottoscritto in sostanza, dopo aver confezionato un proprio computo metrico estimativo partendo dal rilievo in sito effettuato congiuntamente in contraddittorio, ed applicando contestualmente i costi presi dal prezziario delle opere edili della Camera di Commercio
9 CC.I.AA. di Ferrara vigente in quel periodo, ha ritenuto di metterlo a confronto anche con i computi agli atti delle parti esclusivamente per quanto riguarda le tipologie delle lavorazioni effettuate, giusto per arrivare a formulare un computo delle opere il più completo, consono ed attendibile possibile”. Il che significa che il CTU, lungi dal limitarsi alla revisione della contabilità a consuntivo depositata dal CTP dell' messa a CP_1 confronto con la documentazione fotografica prodotta dal geom. ha elaborato Parte_1 una propria, personale, contabilità, partendo dalle fotografie, dai rilievi in situ e dai parametri della Camera di commercio e aggiungendovi un confronto con i calcoli delle parti, integrazione che rende la perizia nient'affatto lacunosa, ma al contrario più completa, in quanto elaborata tenendo conto anche dell'apporto delle parti (dei professionisti da esse incaricati), senza ridursi alla mera riproposizione delle loro conclusioni. Ciò consente altresì di superare il rilievo secondo cui “Nel computo metrico depositato nella presente causa dal Geom. sono presenti prezzi non congrui con il mercato Per_1
o/e non in linea con quelli della Camera di commercio”, i cui documenti ufficiali, invece, il CTU ha dichiarato di aver applicato. Era onere dell'appellante, quindi, allegare i diversi prezzi asseritamente ricavabili dagli elenchi dell'ente e ritenuti “congrui” con il mercato. L'appellante ha anche osservato che “Non si è tenuto inoltre in considerazione l'incarico professionale sottoscritto in data 12/08/2016 in cui veniva determinato un ulteriore compenso in capo al geom. per la progettazione di ulteriori lavori…Per lo Parte_1 svolgimento di questo ulteriore incarico, veniva concordato tra le parti quale onorario a favore del geometra la somma rimanente degli € 35.400,00, iva inclusa, Parte_1 stabilita quale tetto di spesa per le attività indicate nel contratto in parola”. Evidentemente, non vi è motivo di ritenere che il CTU abbia escluso dalle proprie valutazioni l'incarico dell'agosto 2016, invero espressamente menzionato (pag. 6 relazione del 24.5.2021). Del resto, ciò che rileva è il calcolo del totale delle somme messe a disposizione dal committente e la valorizzazione delle opere complessivamente realizzate dal professionista, indipendentemente dallo specifico contratto (il primo o la successiva integrazione) cui esse si riferiscono. Infine, è nuova e, quindi, inammissibile l'osservazione secondo cui “…dalla documentazione versata in atti era palese che sul conto corrente n. 13346.79 – Ag. MPS di Codigoro intestato al signor quest'ultimo aveva operato personalmente con CP_1 prelievi e pagamenti personali, quali ad esempio bonifici per n. 2 traslochi di suppellettili fatti a Praga per ordine dell'imprenditore russo, all'avv. Conti per specifica certificazione richiesta sempre dell'odierno appellato, un bonifico di € 30.000 a favore della signora ”. Si tratta di censure – non proposte nell'atto di appello – che Pt_2 riguardano non il metodo di calcolo e il contenuto del computo metrico consuntivo di lavori e spese elaborato dal geom. , ma l'utilizzo dei soldi su conto corrente Persona_1 dell' CP_1
In definitiva, la sentenza impugnata è meritevole di conferma integrale, anche in punto di liquidazione delle spese e di condanna ex art. 96 c.p.c., di cui non ricorrono i presupposti applicativi.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate stante la parziale reciproca soccombenza
10 Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante principale e incidentale di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
299/2022 del Tribunale di Ferrara, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Rigetta l'appello principale e incidentale;
- Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante principale e incidentale di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 6.5.2025
Il Consigliere est. Maria Laura Benini
Il Presidente Maria Cristina Salvadori
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1930 /2022 promossa da
CF. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZAMBARDI ENRICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara, via A. Grandi n. 36;
-Appellante- contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. TOLOMEI FRANCESCA, dall'Avv. TOLOMEI VIERI e dall'Avv. MANCINI MARIANO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, Strada Maggiore n. 51 ;
-Appellato e appellante incidentale-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 299/2022 del Tribunale di Ferrara.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.6.2024.
Motivi della decisione
1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Ferrara, il geom. Controparte_1 chiedendo che ne fosse accertato l'inadempimento al contratto d'opera, Parte_1 anche intellettuale, stipulato in data 14.4.2014 e finalizzato alla ristrutturazione di una villa ad uso civile abitazione sita a Lido degli Estensi (Ferrara) e la sua trasformazione in albergo e che, di conseguenza, fosse pronunciata la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento del danno subito;
deducendo altresì la responsabilità extracontrattuale dell' per aver indebitamente utilizzato le somme conferitegli per l'espletamento Parte_1 del mandato professionale, in difformità alle previsioni contrattuali, e per aver utilizzato una delega a operare su conto corrente falsamente sottoscritta dall'attore, con domanda dell'ulteriore risarcimento del danno;
in via subordinata, chiedendo l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., essendo le somme incassate dal professionista di gran lunga superiori alle controprestazioni rese. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 299/2022, pubblicata in data 27.4.2022, ha accolto solo parzialmente le domande attoree, sulla base delle argomentazioni di seguito riassunte:
- l'attore aveva conferito un mandato professionale al convenuto, ex art. 2229 ss. c.c., per la progettazione e la direzione dei lavori in funzione della ristrutturazione, con cambio di destinazione d'uso, di un immobile da adibire ad albergo, e detto contratto era collegato a una delega ad operare su un conto corrente intestato all'attore, ove il professionista potesse reperire le risorse necessarie allo svolgimento dell'incarico, oltre che a un mandato rappresentativo della proprietà nella gestione dei rapporti con le imprese esecutrici dei lavori e fornitrici dei materiali;
- la dedotta falsità della sottoscrizione a nome dell'attore apposta alla delega datata 14.4.2014 era priva di rilievo, atteso che il conferimento di un mandato di analogo contenuto emergeva, comunque, dal tenore letterale dell'incarico professionale e dalla delega ad operare sul conto corrente dell'attore, nonché dallo svolgimento del rapporto, come accertato all'esito dell'istruttoria orale e documentale;
peraltro, nemmeno era chiaro in quali specifici atti fosse consistito l'asserito inadempimento o abuso del mandato, ossia quali prelievi di denaro dal conto corrente dell'attore non fossero giustificati dall'attività svolta dal professionista e quali opere fossero state realizzate senza l'assenso del mandante;
- l'obbligazione assunta dal professionista, secondo una interpretazione di buona fede del contratto e alla luce del comportamento delle parti nella sua esecuzione, era una obbligazione di mezzi e sottoposta a termine non essenziale, avendo ad oggetto un'opera intellettuale, nonché atti giuridici del mandatario connessi a condotte/obbligazioni di soggetti terzi, quali imprese appaltatrici e fornitrici e decisioni tecnico-discrezionali della pubblica amministrazione, con tempistiche stimabili ma non compiutamente preventivabili, poiché indipendenti dalla diligenza del professionista incaricato;
del resto, il mandante non aveva mai contestato nulla al mandatario, il quale aveva provveduto ad eseguire l'attività di progettazione e incarico alle imprese e acquisto materiali (fatturati allo stesso committente), come richiesto dall'attore, ricevendo un ulteriore incarico da
2 quest'ultimo in data 11.8.2016. Il termine convenuto, comunque, non riguardava l'opera definitiva, bensì la sola progettazione dell'opera;
- il professionista aveva risolto unilateralmente il rapporto contrattuale, per incomprensioni legate a una lite intercorsa tra le parti: evidentemente, la circostanza che la rinuncia esercitata dal geometra fosse scaturita da una lite che aveva determinato il venir meno del rapporto di fiducia tra le parti integrava giusta causa di recesso dal mandato. Il contratto tra le parti, dunque, si era risolto nell'ottobre del 2016 per l'esercizio del diritto potestativo di recesso del professionista/mandatario;
- il mandato professionale aveva ad oggetto contratti di appalto/forniture e pratiche amministrative i cui tempi e costi variavano in ragione delle opere poi effettivamente svolte nel tempo, come richieste e modificate dalla proprietà/committente;
- dunque, l'importo di spesa preventivato dalle parti non era vincolante per il mandatario, poiché naturalmente ancorato allo svolgimento delle opere richieste e non contestate dal committente, e non poteva determinare un risarcimento, in assenza di un danno “ingiusto” in relazione alle spese diligentemente assunte nell'interesse del mandante;
- in punto ai lavori concretamente realizzati e alle singole spese assunte, l'attore non aveva allegato in modo specifico un inadempimento del mandatario in termini di “abuso” del mandato, non avendo mai contestato quali fossero le singole attività e opere eseguite con negligenza o eccedendo i limiti del mandato conferito: la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente domanda di risarcimento del danno non potevano, pertanto, trovare accoglimento;
- quanto alla domanda subordinata di indebito arricchimento ex art. 2041 cc., la stessa poteva essere riqualificata in richiesta di restituzione di quanto conferito dal mandante, ex art. 1713 comma 1 c.c., alla cessazione dell'incarico. Di conseguenza, all'esito dell'indagine svolta dal CTU, il convenuto era tenuto a restituire all'attore le somme ricevute in virtù del mandato ma trattenute in esubero rispetto ai lavori svolti, ossia senza alcun titolo, per complessivi € 63.604,52, oltre ad €11.749,24 (46.749,24 – 35.000,00) trattenuti in eccesso dal convenuto rispetto al compenso stabilito in contratto. Il geom. ha proposto appello avverso detta sentenza, formulando i due seguenti Parte_1 motivi:
1) Vizio di motivazione: omessa valutazione da parte del tribunale di Ferrara delle osservazioni critiche mosse alla CTU e dal CTP di parte convenuta-appellante.
2) Omessa pronuncia sulla domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dall'odierno appellante. L si è costituito in giudizio, contestando il fondamento dell'avverso gravame, CP_1 di cui ha chiesto il rigetto, e proponendo a sua volta appello incidentale, sulla base dei seguenti motivi: 1) Errata configurazione del contratto tra le parti come contratto di prestazione d'opera professionale.
3 2) Errata decisione in ordine alla risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto anche nell'ipotesi di mero contratto di incarico professionale e omesso esame di tutti gli inadempimenti in cui è incorso il convenuto anche in corso di esecuzione del contratto e prima dell'illegittimo recesso
3) Illegittimità del recesso del convenuto in entrambe le ipotesi contrattuali.
4) Risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
5) Errata determinazione dell'entità dell'arricchimento o restituzione delle maggiori somme versate.
***
Si impone, preliminarmente, l'esame dei motivi di appello incidentale, poiché riguardanti la sussistenza, nell'an, della responsabilità per inadempimento del geom. il cui Parte_1 gravame, invece, investe l'ammontare della sua condanna, quale mandatario, alla restituzione all' mandante, di quanto trattenuto in esubero rispetto all'attività CP_1 svolta per suo conto, in ragione di asserite irregolarità nei calcoli e nelle stime operate dal CTU geom. . Persona_1
Con il primo motivo di appello incidentale, l' lamenta l'erronea qualificazione, CP_1 da parte del giudice di prime cure, del contratto stipulato con il geom. in data Parte_1
14.4.2014. Si tratterebbe, infatti, non di un contratto di prestazione d'opera professionale, come affermato nella sentenza impugnata, ma di un “contratto atipico misto con obbligazioni riconducibili alle fattispecie del contratto di prestazione professionale disciplinato dagli artt. 2229 c.c. e segg. e dal contratto d'opera ex art. 2222 c.c.” con cui “il geom. Parte_1 aveva assunto obbligazioni di natura tecnico professionale accanto a un'obbligazione di risultato, quella di rendere agibile e funzionante l'immobile trasformato in Hotel al prezzo di Euro 450.000,00”. Il tecnico incaricato, nel caso di specie, avrebbe operato come piccolo imprenditore occasionale, impegnandosi a relazionarsi con gli altri professionisti e imprese, che dovevano intervenire nei lavori di ristrutturazione fino a consegnare l'opera terminata nei tempi convenuti, e a pagare direttamente i loro corrispettivi, assumendo, quindi, l'obbligo di svolgere un'attività che andava ben oltre quella tipica della “direzione dei lavori”. Non a caso, per l'attività prettamente professionale, il geom. avrebbe incassato una precisa ed autonoma somma, Parte_1 individuabile nell'ambito del più ampio incarico ricevuto. Dalla configurazione dell'obbligazione assunta dal geom. come obbligazione Parte_1 non di mezzi, ma di risultato, discenderebbe, nella prospettiva dell'appellante, l'evidente inadempimento dello stesso, che aveva speso molto di più dell'importo stabilito per l'opera completa, nemmeno ultimandola. Con il secondo motivo di appello incidentale, l' deduce che, anche qualificando CP_1 il contratto intercorso tra le parti come contratto d'opera professionale, il geom. Parte_1 risulterebbe inadempiente alle obbligazioni assunte. Anche in tale prospettiva, infatti, il professionista avrebbe dovuto comportarsi secondo buona fede nella esecuzione del contratto e, in particolare, rendicontare l'attività al mandante;
invece, il CTU aveva accertato la mancanza di un computo metrico delle opere da realizzare e della contabilità di cantiere, e come vi fossero spese giustificate per il solo importo di € 364.101,00, a fronte di versamenti per € 704.827,44. Sarebbe, quindi, erronea la statuizione del 4 Tribunale, secondo cui gli importi massimi di spesa indicati nel contratto (€ 450.000,00) fossero puramente indicativi: poiché, al contrario, detto contratto era vincolante sotto tutti i profili e il professionista non aveva nemmeno giustificato le maggiori spese sostenute, andrebbe dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento. I due motivi – che, per ragioni di connessione, possono essere esaminati congiuntamente
– non sono fondati. Anzitutto, in punto di qualificazione del contratto intercorso tra le parti e ferma l'irrilevanza della definizione di imprenditore occasionale ai fini dell'odierna controversia, è vero che l' affidò al geom. un incarico che non CP_1 Parte_1 comprendeva solo la direzione dei lavori, ma anche l'attività di progettazione e di design per l'allestimento interno, nonché la gestione dei rapporti con tutte le imprese e i professionisti chiamati a realizzare la ristrutturazione della villa, con mutamento della sua destinazione d'uso in albergo, sino alla sua ultimazione per “renderlo agibile e funzionante”. Peraltro si è affermato (Cass. civ., n. 30658/2022) che il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". L'ampiezza del contenuto dell'incarico professionale conferito al geom. Parte_1 dunque nulla toglie alla sua natura di prestazione d'opera intellettuale, avente a oggetto una prestazione il cui carattere, per l'appunto, intellettuale (la progettazione dell'opera, direzione e coordinamento del lavoro altrui) certamente prevale su quello materiale. Tuttavia, non è la qualifica in un senso o nell'altro dell'obbligazione assunta dal geom. a determinare l'eventuale accertamento del suo inadempimento nel caso di Parte_1 specie, essendo assorbente il rilievo che l'opera, esente da irregolarità sotto il profilo amministrativo e da vizi di progettazione o costruzione – non individuati né dall' né dal CTU – semplicemente, non è stata ultimata perché è intervenuto, CP_1 prima della fine dei lavori, il recesso del professionista, ferme le diverse e autonome considerazioni sulla legittimità di quest'ultimo, che seguiranno (cfr. relazione peritale del 24.5.2021, pag. 26: “si conferma che sono state effettuate tutte le lavorazioni elencate a pag. 10/11 della presente relazione, anche se non tutte completate, comunque tutte intraprese e/o eseguite dal 14/07/2014 al 30/09/2016, data di sospensione del cantiere da parte del convenuto;
lavorazioni che risultano confermate nella sostanza pure in atti del Sig. anche se con riserva sulla reale entità delle stesse…”; cfr. anche CP_1 integrazione di relazione tecnica del 29.11.2021, pag. 7: “alla data dell'interruzione il cantiere in oggetto era nel pieno sviluppo delle opere edili inerenti, di conseguenza anche le relative pratiche amministrative, comunali, catastali, ecc…, erano forzatamente non completate, e non completabili a breve a tale data, in quanto, secondo la vigente normativa urbanistica, le prestazioni professionali del geom. (e di qualsiasi Parte_1
5 altro tecnico eventualmente incaricato al suo posto), e potevano essere ultimate solo a seguito della fine certificata dei relativi lavori edili inerenti”). In altri termini, anche affermando la natura di obbligazione di risultato, è evidente che quel risultato, corrispondente all'interesse del creditore (l'opera finita), non si è in concreto realizzato a causa dello scioglimento anticipato del rapporto contrattuale, per volontà unilaterale. Né il mancato raggiungimento del risultato e il corrispondente inadempimento può farsi coincidere, come vorrebbe l'appellante, con il fatto che il geom. ha superato, Parte_1 nel corso dello svolgimento del rapporto, il budget per la realizzazione delle opere indicato nel contratto del 14.4.2014 e pari a € 450.000,00. Correttamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto tale pattuizione “non vincolante”, nel senso che il comportamento delle parti successivo alla stipulazione e, in particolare, gli ulteriori cospicui versamenti di denaro da parte dell' e la sua, seppur scarsa, presenza in CP_1 cantiere (per sua stessa ammissione, avvenuta circa quattro volte, sino al 2016), confermano che quest'ultimo non avesse affatto considerato l'importo di € 450.000,00 come limite di spesa invalicabile e determinante e che, al contrario, egli abbia acconsentito alle maggiori uscite di cassa, nella consapevolezza, almeno generica, dello stato dei lavori, senza che egli possa dolersi a distanza di anni della presunta violazione degli accordi economici, dopo la rottura dei rapporti e l'esercizio del recesso della controparte. Le stesse considerazioni valgono a superare il secondo motivo di appello incidentale, che nuovamente contesta al primo giudice l'ingiusta attribuzione al corrispettivo di € 450.000,00 di un valore puramente indicativo. La generica evocazione della violazione, da parte del geom. dell'obbligo di Parte_1 buona fede e di rendiconto, si scontra, da un lato, con l'ampia libertà di gestione lasciata al professionista e, dall'altro, con i tentativi di quest'ultimo di interfacciarsi con il committente, anche a fini di rendicontazione (cfr. scambi e-mail di cui ai docc. 19, 33 e 34 fasc. , oltre che con il dato – incontestato – dell'emersione di incomprensioni CP_1 che sono sfociate nella sfiducia reciproca e nella fine dei rapporti, senza che l' CP_1 abbia fornito prova che tale esito sia scaturito da comportamenti od omissioni imputabili all' tali da integrare la violazione del dovere di comportarsi secondo buona Parte_1 fede. In definitiva, il committente aveva piena contezza dell'andamento dei costi, benché non preventivati nell'incarico iniziale, dimostrando così di accettare il progressivo sforamento del budget. Su un piano diverso si pone l'eventuale non corrispondenza tra quanto versato dal mandante per l'espletamento dell'incarico e l'attività svolte e le opere effettivamente realizzate dal mandatario: le somme trattenute dal geom. e che non trovano Parte_1 riscontro nel lavoro eseguito nell'interesse del committente devono essere restituite a quest'ultimo, secondo quanto già statuito nella sentenza impugnata. Sostiene, inoltre, l'appellante incidentale che la sentenza impugnata sarebbe erronea (terzo motivo) anche laddove il giudice ha ritenuto la legittimità del recesso unilaterale esercitato dal geom. in quanto il mero richiamo a una lite tra le parti, non ben Parte_1 definita, non potrebbe rappresentare la giusta causa di recesso, né il professionista
6 convenuto avrebbe fornito prova dei termini in cui la presunta lite sarebbe consistita e delle ragioni che avrebbero costituito la giusta causa. Egli, pertanto, dovrebbe risarcire i danni, determinabili in base agli accertamenti svolti dal CTU, che avrebbe verificato l'abbandono del cantiere nel pieno dei lavori e il mancato completamento delle pratiche amministrative: il danno emergente consisterebbe nelle spese sostenute per le parcelle del geom. (€ 8.646,75) e a titolo di oneri comunali versati in data 17.10.2017 al CP_2
Comune di Comacchio (€ 26.684,42), nonché nei costi per la fatture pagate alla società Europa s.r.l., incaricata di completare i lavori (€ 163.424,00). Anche tali doglianze non hanno pregio. Lo stesso ha prodotto in giudizio la e-mail del 17.10.2016 (doc. 20), con cui CP_1
l' ha manifestato la volontà di sottrarsi all'incarico, e non ne ha contestato il Parte_1 contenuto. Le denunce e le accuse rivolte dal committente al professionista – indipendentemente dalla loro veridicità nel merito - sono sufficientemente gravi da far presumere e giustificare il venir meno del rapporto di fiducia tra le parti e, di conseguenza, il recesso, legittimamente esercitato. L' non spiega perché una lite dai toni così accesi non potrebbe costituire causa CP_1 legittima di recesso, nell'ambito di un rapporto duraturo e specialmente improntato al reciproco affidamento, venendo in rilievo, da un lato, l'interesse del committente all'utilizzo delle proprie risorse in conformità ai propri desideri e alla competenza e capacità del soggetto cui affida i lavori e, dall'altro lato, l'interesse del prestatore d'opera al rispetto della propria professionalità e onorabilità. Aspetti, questi ultimi, certamente colpiti dalle accuse rivolte dall'imprenditore russo alla controparte. Le argomentazioni sin qui esposte consentono di ritenere assorbito il quarto motivo di appello, con cui l' chiede, quale conseguenza dell'accertamento CP_1 dell'inadempimento del geom. il risarcimento del danno Parte_1
Ebbene, la mancanza di un inadempimento imputabile all' la legittimità del suo Parte_1 recesso – come detto, sola causa dell'incompletezza delle opere – non giustificano le pretese risarcitorie. Peraltro, trattasi di somme o non provate nella loro esistenza e nel loro ammontare o già riconosciute dal primo giudice, seppur non a titolo risarcitorio, ma come restituzione di quanto trattenuto in esubero dall' rispetto ai lavori eseguiti. Parte_1
La differenza tra il costo complessivo inizialmente preventivato e quanto realmente speso nel corso del rapporto non ha alcun rilievo, perché il valore delle attività svolte e delle opere realizzate, stimato dal CTU, è superiore a € 450.000,00, cifra che, comunque, come già affermato, era solo indicativa. Anche il diritto alla restituzione della differenza tra il compenso preventivato e quello che il professionista si è autoliquidato è già stato riconosciuto dal giudice di primo grado. Infine, è infondato anche il quinto motivo di appello, con cui l' deduce che CP_1
l'arricchimento del convenuto non potrebbe essere limitato alle somme liquidate dal Tribunale, che non tengono conto degli altri importi indebitamente trattenuti dal geometra e che corrispondono, quantomeno, alla differenza, pari ad € 164.628,44, tra le somme messe a disposizione per la realizzazione dell'opera (€ 704.827,44) ed € 540.199,00 corrispondente alla valorizzazione delle opere.
7 A ben vedere, il giudice di prime cure ha aderito agli esiti dei calcoli – non specificamente contestati nell'atto di gravame per metodo e congruità – realizzati dal CTU geom. Per_1
il quale ha sottratto dal totale delle somme messe a disposizione dall' al
[...] CP_1 geom. per l'espletamento dell'incarico professionale (€ 1.360.700,00), oltre Parte_1 alle spese per l'acquisto dell'immobile (€ 652.872,56) e ai € 30.000,00 versati ad
[...]
non solo il totale dei costi (stimati) per i lavori edili (€ 540.199,00), ma CP_3 anche tutte le spese inerenti maturate dallo stesso e dagli altri suoi collaboratori Parte_1 professionisti oltre alle spese amministrative di servizi vari. Sicché l'importo residuo rimasto nelle mani del mandatario, in esubero rispetto alle attività svolte, è quello di € 63.604,52, cui si aggiungono € 11.749,24 trattenuti senza titolo a titolo di compenso. Ne consegue che l' non ha nemmeno diritto al rimborso delle somme che CP_1 sostiene di aver pagato per completare le opere dopo l'esercizio del recesso (parcelle del geom. e oneri comunali, fatture dell'impresa edile Europa s.r.l.), in quanto CP_2 trattasi di spese che si sono rese necessarie a seguito dello scioglimento del rapporto e dell'intervenuto recesso, e che, comunque, gravavano sul committente, il quale le avrebbe sopportate anche ove l'opera fosse stata ultimata dallo stesso geom. Quanto ai Parte_1 compensi del geom. nemmeno vi è prova del pagamento, essendo agli atti CP_2 solo le parcelle proforma.
Venendo all'appello principale, lo stesso censura la sentenza impugnata nel capo in cui il Tribunale di Ferrara, facendo proprie le conclusioni rassegnate dal CTU e senza tener conto delle relative critiche sollevate dalla difesa del geom. lo ha condannato Parte_1 alla restituzione della somma di € 63.604,52 (importo che il CTU ha indicato come
“verosimilmente” rimasto a disposizione del geom. , oltre a € 11.749,24 quale Parte_1 importo trattenuto dal professionista in eccesso rispetto al compenso stabilito in contratto. Lamenta il geometra che il CTU, nell'espletamento dell'incarico, volto a ricostruire l'ammontare esatto delle somme versate dalla proprietà e destinate ai lavori di cantiere e a determinare il valore delle opere e dell'attività svolta dalle imprese esecutrici e dai professionisti coinvolti nelle opere di ristrutturazione, avrebbe omesso di predisporre il computo a consuntivo dei lavori (o, meglio, pur redigendolo “in bozza” non lo ha condiviso con i CTP) e il Tribunale di Ferrara si sarebbe adagiato alle conclusioni rese dal perito, senza svolgerne alcuna valutazione critica, nonostante quest'ultimo avesse ammesso di aver redatto la contabilità a consuntivo in forma privata, senza condividerla con le parti. Ne discende che il “prospetto contabile aggiornato a consuntivo” redatto dal CTU e posto dal Giudice alla base della decisione impugnata si fonderebbe su un accertamento (computo consuntivo delle opere) svolto unilateralmente dal perito dell'ufficio, fuori dal contraddittorio delle parti e nemmeno allegato alla relazione tecnica depositata in causa. L'appellante lamenta, altresì, che il computo metrico predisposto dal CTU si ridurrebbe ad una semplice revisione dei valori della contabilità a consuntivo depositata dal CTP dell' messa a confronto con la documentazione fotografica prodotta dal geom. CP_1 nel corso del giudizio di primo grado (pag. 6 relazione integrativa), non Parte_1 integrando affatto l'accertamento concreto del valore delle opere eseguite in base allo stato dei luoghi documentati in causa. Detta modalità operativa renderebbe l'indagine peritale priva di significato tecnico realmente apprezzabile, lacunosa e incompleta.
8 Questa Corte reputa tali argomenti non condivisibili. In ottemperanza all'ordinanza di questa Corte dell'11.04.2023 e in occasione dell'udienza del 13.6.2023, il geom. ha depositato agli atti il proprio computo metrico Persona_1 consuntivo delle opere, fornendone copia anche a ciascuna delle parti, poste così nella condizione di conoscere i costi assegnati dal perito d'ufficio a ciascuno dei lavori eseguiti nel cantiere, sotto la direzione e coordinamento del geom. Parte_1
Tuttavia, quest'ultimo si è limitato ad eccepire (cfr. comparsa conclusionale) “conteggi approssimativi e non reali, basati su un “brogliaccio” privo di data certa, depositato solo in questa sede di appello, che non riporta sicuramente importi certi e ben definiti”, senza indicare le ragioni a fondamento di tali critiche, che rimangono del tutto generiche. Solo “a titolo esemplificativo” di una pluralità di non meglio definite imprecisioni contenute nella CTU, l' deduce che il CTU avrebbe omesso di considerare Parte_1 alcune spese per alcune ditte o avrebbe riportato non meglio precisati importi inferiori a quelli realmente pagati, facendo rinvio ad altrettanto indeterminati assegni. Trattasi di censure vaghe e prive di riferimenti chiari ai conteggi contenuti nel computo metrico del CTU, da un lato, e ai documenti depositati in atti e alle somme dagli stessi asseritamente emergenti, dall'altro; sicché la conclusione dell'appellante secondo cui “il TOTALE GENERALE DI SPESA quantificato dal CTU in € 414.006,60 non può ritenersi corretto, in quanto lo stesso è inferiore alle somme realmente pagate dal geom. Parte_1 per l'espletamento dell'incarico conferitogli dal signor rimane priva di CP_1 supporto argomentativo. Lo stesso dicasi in relazione all'osservazione secondo cui “Il CTU avrebbe dovuto eseguire una corretta analisi delle attività svolte anche sulla base delle attività segnalate dal CTP del geom. (geom. nel corso delle operazioni Parte_1 Persona_2 peritali, relative ad opere eseguite e quantificabili in € 6.000,00 non ricomprese tra le attività indicate nel computo metrico di parte, che il CTU non ha provveduto a verificare ed ad inserire nel proprio computo metrico consuntivo”: non è chiaro a quali attività l'appellante si riferisca. È altresì destituita di fondamento l'asserzione secondo cui, per quanto attiene al computo metrico consuntivo, “il CTU pur avendo avuto accesso alle aree ed ai locali oggetto di consulenza per la redazione di una personale e realistica determinazione degli importi e misurazioni”, non avrebbe eseguito i conteggi richiesti in maniera certa e chiara, limitandosi a effettuare un confronto tra le contabilità dei CTP (come ammesso all'udienza del 13.6.2023), dal che conseguirebbe “che la relazione peritale redatta in primo grado e posta a fondamento della sentenza impugnata in questa sede si fonda esclusivamente su documentazione prodotta dalle parti e non da misurazioni ed attività proprie del CTU che non si è attivato per una sua determinazione degli importi per giungere ad un risultato OGGETTIVO E CERTO”.
A ben vedere, il CTU ha precisato che (pag. 14 e 15 dell'integrazione di relazione tecnica) “in realtà, durante lo svolgimento delle operazioni peritali, sono state sviluppate per scrupolo diverse valutazioni tecnico/contabili ad ampio respiro, dove il sottoscritto in sostanza, dopo aver confezionato un proprio computo metrico estimativo partendo dal rilievo in sito effettuato congiuntamente in contraddittorio, ed applicando contestualmente i costi presi dal prezziario delle opere edili della Camera di Commercio
9 CC.I.AA. di Ferrara vigente in quel periodo, ha ritenuto di metterlo a confronto anche con i computi agli atti delle parti esclusivamente per quanto riguarda le tipologie delle lavorazioni effettuate, giusto per arrivare a formulare un computo delle opere il più completo, consono ed attendibile possibile”. Il che significa che il CTU, lungi dal limitarsi alla revisione della contabilità a consuntivo depositata dal CTP dell' messa a CP_1 confronto con la documentazione fotografica prodotta dal geom. ha elaborato Parte_1 una propria, personale, contabilità, partendo dalle fotografie, dai rilievi in situ e dai parametri della Camera di commercio e aggiungendovi un confronto con i calcoli delle parti, integrazione che rende la perizia nient'affatto lacunosa, ma al contrario più completa, in quanto elaborata tenendo conto anche dell'apporto delle parti (dei professionisti da esse incaricati), senza ridursi alla mera riproposizione delle loro conclusioni. Ciò consente altresì di superare il rilievo secondo cui “Nel computo metrico depositato nella presente causa dal Geom. sono presenti prezzi non congrui con il mercato Per_1
o/e non in linea con quelli della Camera di commercio”, i cui documenti ufficiali, invece, il CTU ha dichiarato di aver applicato. Era onere dell'appellante, quindi, allegare i diversi prezzi asseritamente ricavabili dagli elenchi dell'ente e ritenuti “congrui” con il mercato. L'appellante ha anche osservato che “Non si è tenuto inoltre in considerazione l'incarico professionale sottoscritto in data 12/08/2016 in cui veniva determinato un ulteriore compenso in capo al geom. per la progettazione di ulteriori lavori…Per lo Parte_1 svolgimento di questo ulteriore incarico, veniva concordato tra le parti quale onorario a favore del geometra la somma rimanente degli € 35.400,00, iva inclusa, Parte_1 stabilita quale tetto di spesa per le attività indicate nel contratto in parola”. Evidentemente, non vi è motivo di ritenere che il CTU abbia escluso dalle proprie valutazioni l'incarico dell'agosto 2016, invero espressamente menzionato (pag. 6 relazione del 24.5.2021). Del resto, ciò che rileva è il calcolo del totale delle somme messe a disposizione dal committente e la valorizzazione delle opere complessivamente realizzate dal professionista, indipendentemente dallo specifico contratto (il primo o la successiva integrazione) cui esse si riferiscono. Infine, è nuova e, quindi, inammissibile l'osservazione secondo cui “…dalla documentazione versata in atti era palese che sul conto corrente n. 13346.79 – Ag. MPS di Codigoro intestato al signor quest'ultimo aveva operato personalmente con CP_1 prelievi e pagamenti personali, quali ad esempio bonifici per n. 2 traslochi di suppellettili fatti a Praga per ordine dell'imprenditore russo, all'avv. Conti per specifica certificazione richiesta sempre dell'odierno appellato, un bonifico di € 30.000 a favore della signora ”. Si tratta di censure – non proposte nell'atto di appello – che Pt_2 riguardano non il metodo di calcolo e il contenuto del computo metrico consuntivo di lavori e spese elaborato dal geom. , ma l'utilizzo dei soldi su conto corrente Persona_1 dell' CP_1
In definitiva, la sentenza impugnata è meritevole di conferma integrale, anche in punto di liquidazione delle spese e di condanna ex art. 96 c.p.c., di cui non ricorrono i presupposti applicativi.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate stante la parziale reciproca soccombenza
10 Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante principale e incidentale di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
299/2022 del Tribunale di Ferrara, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Rigetta l'appello principale e incidentale;
- Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante principale e incidentale di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 6.5.2025
Il Consigliere est. Maria Laura Benini
Il Presidente Maria Cristina Salvadori
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