Versione
13 ottobre 1982
13 ottobre 1982
Art. 9.
All'ultimo comma dell' articolo 628 del codice penale 6 aggiunto, dopo il n. 2), il seguente:
"3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis".
All'ultimo comma dell' articolo 628 del codice penale 6 aggiunto, dopo il n. 2), il seguente:
"3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis".
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- 1. Art. 628 - Rapinahttps://www.filodiritto.com/ · 1
1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500 (1) (2). 2. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. 3. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000 (3) (4): 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la …
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