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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avente numero R.G. 136/2025, vertente: TRA
, nato il [...] a [...], cf. , Parte_1 C.F._1 rappresentati e difesi dall'Avv. Di Felice Michele, giusto mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del legale sito in Capua alla via San Tommaso n.58.
APPELLANTE E società con sede in Milano alla Piazza Tre Torri, 3 c.a.p. CP_1
20145 P.iva e CF , in persona del procuratore P.IVA_1 P.IVA_1 speciale rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce CP_2 all'atto di citazione in primo grado notificato dall'Avv. Francesco Napolitano, del foro di Napoli, C.F. presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in Napoli, al Viale Augusto 162 ; ai sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c., come modificati dalla Legge n. 263/2005, APPELLATA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Marchione n.19, C.F. C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato alla compagnia in data 2/1/2025, CP_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 4078/2024 Parte_1 pubblicata il 10.6.2024 - con la quale il Giudice di Pace di Napoli Nord aveva rigettato la domanda, di risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale con compensazione delle spese di lite. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza di primo grado.
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Alla prima udienza del 27/6/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. solo l'appellata ha depositato note di trattazione scritta nonostante la rituale comunicazione da parte della cancelleria del decreto di svolgimento dell'udienza secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. Il Tribunale pertanto ha rinviato al 23.9.2025, ai sensi dell'art. 348 c.p.c. Solo parte appellata ha depositato note sostitutive, nonostante la regolare comunicazione del rinvio all'appellante in data 8.9.2025, sicché deve ritenersi che vada dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. Ed invero l'appellante ha depositato le note sostitutive dell'udienza in data 3.10.2025 quando era ormai scaduto il termine fissato alla data del 23.09.2025 per il deposito con la conseguenza che il deposito tardivo equivale al mancato deposito ai fini di cui all'art 127 ter c.p.c. L'appellata, per parte propria, ha depositato note sostitutive dell'udienza in data 18.09.2025 chiedendo dichiararsi in caso di mancata “comparizione” dell'appellante l'inammissibilità dell'appello. Ne consegue che l'appello va dichiarato improcedibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 348, comma 2, ultima parte e 127 ter c.p.c. Quanto, poi, alla forma adottata per la pronuncia del provvedimento declaratorio della improcedibilità, il Dlgs 149/2022 ha introdotto il comma 3 nell'art 348 c.p.c. ove ha chiarito che “L'improcedibilità dell'appello va dichiarata con sentenza”. Tali considerazioni in ordine alla forma del provvedimento in questione indubbiamente riguardano le pronunce di improcedibilità rese dal Tribunale in composizione monocratica, quale giudice in grado d'appello avverso le sentenze emesse dal Giudice di Pace. Del resto, laddove anche il provvedimento de quo fosse pronunciato in forma di ordinanza, in ogni caso avrebbe natura di sentenza, definendo una questione pregiudiziale attinente al processo, con conseguente ricorribilità in Cassazione e obbligo della pronunzia sulle spese processuali a norma dell'art. 91 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 13.2.2004, n. 2851). Per tutte le ragioni esposte, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello. Pur chiudendo la presente pronuncia in rito il processo innanzi a questo giudice, sussistono i presupposti per pervenire alla integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative alla presente procedura, alla luce della limitatissima attività processuale svolta e alla natura del procedimento in oggetto. Deve poi darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione della dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
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IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile in grado di appello come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.;
2) compensa le spese di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002. Così deciso in Aversa, 28/11/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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