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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 14/02/2024, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA A VERBALE (art. 281 sexies c.p.c)
n.° / 2024
Cron. ______ R.G. n. 276.2023
TRIBUNALE DI SAVONA
VERBALE DI UDIENZA nella causa civile promossa da
Parte_1 difeso dall'avv. GIUSEPPE AMEDEO CARATTI
ATTORE opponente= contro
Controparte_1 difesa dall'avv. VITTORIO MERLO
CONVENUTA opposta=
********
All'udienza del 14.2.2024 davanti al Giudice dott. LUIGI ACQUARONE sono comparsi l'avv. FERRARO per avv. CARATTI e l'avv. CAGNONE per avv. MERLO che procedono alla discussione richiamando le proprie difese e conclusioni I legali rilevano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per altri impegni professionali
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Il Giudice alle ore 13,15 pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE
1
IL GIUDICE
Dr. Luigi Acquarone REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 276.2023 R.C. CIV. decisa all'udienza del 14.2.2024 ex art. 281 sexies C.P.C. per le seguenti ragioni di fatto e di diritto tra
, residente in [...], Parte_1
difeso dall'avv. G. Amedeo Caratti;
ATTORE OPPONENTE= contro
, residente in [...], Controparte_1
difesa dall'avv. Vittorio Merlo;
CONVENUTA OPPOSTA=
***** rilevato in fatto: con atto di citazione in opposizione datato 24.1.2023 Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona per Parte_2
ottenere l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 964.2022 emesso dal
Tribunale di Savona, in data 15.12.2022, con il quale gli era stato ordinato di corrispondere alla stessa l'importo di € 18.150,00=, oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese del procedimento liquidate in € 145,50= per esborsi e € 567,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, assumendo quanto segue: era a sua volta creditore nei confronti di Controparte_1
dell'importo di € 19.500,00=, pari alla diminuzione di valore della 2
IL GIUDICE
Dr. Luigi Acquarone autovettura di sua proprietà Porsche Carrera tg. BM442SZ, a causa del danno da costei causato (allorquando era alla guida del mezzo) in occasione di un sinistro avvenuto per sua colpa in Verona in data 29.9.2020; più in dettaglio dopo l'incidente era stato costretto a svendere il mezzo, che aveva ante sinistro un valore di mercato di € 26.500,00=, al prezzo di €
7.000.00=, con conseguente danno pari a € 19.500,00=; eccepiva, pertanto, in compensazione tale posta a formulava domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della al pagamento della differenza;
CP_1
concludeva, pertanto, per la revoca del provvedimento monitorio e, in via riconvenzionale per la condanna della al pagamento della somma CP_1
di € 1.350,00=, pari alla differenza tra le rispettive poste;
si costituiva in giudizio che contestava le avversarie Parte_2
argomentazioni; eccepiva la prescrizione biennale ex art. 2947 C.C. della pretesa azionata dal e negava, comunque, ogni sua responsabilità Pt_1
nel sinistro;
rilevava che la circolazione del veicolo era avvenuto con il consenso del proprietario del mezzo che aveva, quindi, accettato i relativi rischi;
negava, in ogni caso, la sussistenza dei danni come quantificati dall'opponente; concludeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per la reiezione dell'opposizione e dalla domanda riconvenzionale;
con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 28.8.2023 il
Giudicante respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, successivamente, dopo avere concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 C.P.C, emetteva a scioglimento di riserva in data 8.1.2024, la seguente ordinanza:
“(…) esaminate le istanze istruttorie formulate da parte opponente
3
IL GIUDICE
Dr. Luigi Acquarone ; Parte_1
rilevato che l'opposizione del si fonda sull'assunto dell'esistenza di Pt_1
un suo controcredito verso la (di maggiore importo di quello CP_1
azionato in sede monitoria nei suoi confronti, con conseguente formulazione altresì di domanda riconvenzionale), derivante dal danno da costei causato ad un suo veicolo a lei concesso in comodato, a seguito di incidente stradale determinato da sua colpa, all'esito del quale avrebbe venduto la vettura ormai incidentata ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello ante sinistro, con conseguente eccezione di compensazione tra le rispettive poste;
rilevato, da un lato, che il credito della non risulta in alcun modo CP_1
contestato e quindi appare certo, liquido ed esigibile;
preso atto, dall'altro lato, che ai fini dell'operatività della compensazione giudiziale disciplinata dall'art. 1243 comma 2 C.C. il controcredito opposto deve essere anch'esso omogeneo ed esigibile e se non ancora liquido, comunque, di facile e pronta liquidazione;
atteso che nel presente caso il credito vantato dal è contestato Pt_1
sia nell'an che nel quantum (ed anzi ancora tutto da dimostrare nella sua effettività) e certamente non risulta né omogeneo, né esigibile, né liquido;
ritenuto, pertanto, tale posta creditoria, dovrà essere semmai provata in altro procedimento: sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che la compensazione giudiziale non può essere fatta valere, laddove essa si fondi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo e che, ovviamente, detto credito (laddove, come nel presente caso, non sia di pronta liquidazione) non può essere provato nel medesimo giudizio in cui è stato azionato il credito principale andando così a paralizzare la pretesa della controparte fondata su quello certo, liquido ed esigibile (ex pluribus
4
IL GIUDICE
Dr. Luigi Acquarone Cass. Sez. Un. n. 23225.2016; Cass. n. 31359.2018; Cass. n. 4313.2019); valutato, di conseguenza, che va disposta la separazione della domanda riconvenzionale da quella principale e va disposta la formazione di nuovo fascicolo processuale (con attribuzione di nuovo numero di iscrizione), contenente tutti gli atti processuali del presente procedimento e che poi solo nell'ambito di tale giudizio il G.E. provvederà all'esame della domanda riconvenzionale formulata dall'odierno opponente (domanda che in quel nuovo contesto processuale diventerà quella azionata in via principale); rilevato che la presente causa (limitatamente all'esame dell'opposizione a decreto ingiuntivo e con esclusione di ogni valutazione sulla fondatezza o meno dell'eccezione riconvenzionale fondata sulla compensazione giudiziale
e della domanda riconvenzionale) risulta matura per la decisione;
PQM
DISPONE la separazione della presente causa avente, nella parte in cui essa ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata da Parte_1
nei confronti di fondata su compensazione giudiziale non Controparte_1
azionabile nel presente giudizio, dalla parte di essa in cui essa ha ad oggetto la domanda riconvenzionale formulata da nei Parte_1
confronti di fondata su diverso titolo;
Controparte_1
DISPONE la formazione di nuovo fascicolo processuale (con attribuzione di nuovo numero di iscrizione), contenente tutti gli atti processuali del presente procedimento con trasmissione degli atti al Presidente di Sezione per le opportune valutazioni in punto assegnazione del nuovo fascicolo avente ad oggetto la domanda riconvenzionale formulata da nei Parte_1
confronti di fondata su diverso titolo ed eventuale Controparte_1
regolarizzazione della posizione del in punto versamento oneri Pt_1
5
IL GIUDICE
Dr. Luigi Acquarone tributari;
RINVIA in prosecuzione per discussione orale della presente causa limitatamente alla parte in cui essa ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata da nei confronti di fondata Parte_1 Controparte_1
su compensazione non azionabile nel presente giudizio, all'udienza del
14.2.2024 ore 12.00 (…)”; all'udienza del 14.2.2024 i legali procedevano alla discussione orale ed il
Giudice dava immediata lettura del dispositivo in udienza ex art. 281 sexies C.P.C;
******** rilevato in diritto:
l'opposizione proposta da è infondata e deve essere Parte_1
respinta; richiamato il proprio provvedimento emesso a scioglimento di riserva in data 8.1.2024 in precedenza riportato, va osservato che il non ha Pt_1
in alcun modo contestato di essere debitore nei confronti della CP_1
dell'importo di € 18.150,00=, come risultante dalla scrittura privata datata
12.11.2021 contenente riconoscimento di debito e da lui sottoscritta;
piuttosto l'opponente ha eccepito in compensazione la sussistenza di un proprio controcredito nei confronti della di importo addirittura CP_1
superiore a quello azionato in sede monitoria con conseguente formulazione per la differenza, di domanda riconvenzionale: tuttavia, per i motivi, già esposti la valutazione della effettività o meno di tale controcredito esula dalla presente causa e le pretese del (da Pt_1
dimostrate mediante radicazione di altro giudizio) non possono, quindi, in questo contesto in alcun modo essere valutate, con conseguente reiezione dell'opposizione;
6
IL GIUDICE
Dr. Luigi Acquarone per le ragioni esposte, l'opposizione proposta da avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 964.2022 emesso dal Tribunale di Savona, in data
15.12.2022, con il quale gli era stato ordinato di corrispondere ad l'importo di € 18.150,00=, oltre agli interessi come da Controparte_1
domanda, oltre alle spese del procedimento liquidate in € 145,50= per esborsi e € 567,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, deve essere respinta e per l'effetto il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato;
le spese di lite seguono la soccombenza, vanno poste a carico di Pt_1
e liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. n.
[...]
147.2022 (valori medi per la fase di studio e di introduzioni del giudizio e minimi per la fase istruttoria e per quella di decisione essendosi trattato di vertenza per la quale non è stata esperita specifica attività istruttoria e che è stata decisa a seguito di discussione orale); sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
ogni altra azione, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo
RESPINGE
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 964.2022 emesso dal Tribunale di Savona, in data 15.12.2022, con il quale gli era stato ordinato di corrispondere ad Controparte_1
l'importo di € 18.150,00=, oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese del procedimento liquidate in € 145,50= per esborsi e
€ 567,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende e per l'effetto
CONFERMA integralmente detto decreto ingiuntivo;
7
IL GIUDICE
Dr. Luigi Acquarone CONDANNA
al pagamento a favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite della presente fase processuale che liquida in €
3.387,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona il 14.2.2024
IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE
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IL GIUDICE
Dr. Luigi Acquarone
n.° / 2024
Cron. ______ R.G. n. 276.2023
TRIBUNALE DI SAVONA
VERBALE DI UDIENZA nella causa civile promossa da
Parte_1 difeso dall'avv. GIUSEPPE AMEDEO CARATTI
ATTORE opponente= contro
Controparte_1 difesa dall'avv. VITTORIO MERLO
CONVENUTA opposta=
********
All'udienza del 14.2.2024 davanti al Giudice dott. LUIGI ACQUARONE sono comparsi l'avv. FERRARO per avv. CARATTI e l'avv. CAGNONE per avv. MERLO che procedono alla discussione richiamando le proprie difese e conclusioni I legali rilevano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per altri impegni professionali
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Il Giudice alle ore 13,15 pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE
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IL GIUDICE
Dr. Luigi Acquarone REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 276.2023 R.C. CIV. decisa all'udienza del 14.2.2024 ex art. 281 sexies C.P.C. per le seguenti ragioni di fatto e di diritto tra
, residente in [...], Parte_1
difeso dall'avv. G. Amedeo Caratti;
ATTORE OPPONENTE= contro
, residente in [...], Controparte_1
difesa dall'avv. Vittorio Merlo;
CONVENUTA OPPOSTA=
***** rilevato in fatto: con atto di citazione in opposizione datato 24.1.2023 Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona per Parte_2
ottenere l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 964.2022 emesso dal
Tribunale di Savona, in data 15.12.2022, con il quale gli era stato ordinato di corrispondere alla stessa l'importo di € 18.150,00=, oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese del procedimento liquidate in € 145,50= per esborsi e € 567,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, assumendo quanto segue: era a sua volta creditore nei confronti di Controparte_1
dell'importo di € 19.500,00=, pari alla diminuzione di valore della 2
IL GIUDICE
Dr. Luigi Acquarone autovettura di sua proprietà Porsche Carrera tg. BM442SZ, a causa del danno da costei causato (allorquando era alla guida del mezzo) in occasione di un sinistro avvenuto per sua colpa in Verona in data 29.9.2020; più in dettaglio dopo l'incidente era stato costretto a svendere il mezzo, che aveva ante sinistro un valore di mercato di € 26.500,00=, al prezzo di €
7.000.00=, con conseguente danno pari a € 19.500,00=; eccepiva, pertanto, in compensazione tale posta a formulava domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della al pagamento della differenza;
CP_1
concludeva, pertanto, per la revoca del provvedimento monitorio e, in via riconvenzionale per la condanna della al pagamento della somma CP_1
di € 1.350,00=, pari alla differenza tra le rispettive poste;
si costituiva in giudizio che contestava le avversarie Parte_2
argomentazioni; eccepiva la prescrizione biennale ex art. 2947 C.C. della pretesa azionata dal e negava, comunque, ogni sua responsabilità Pt_1
nel sinistro;
rilevava che la circolazione del veicolo era avvenuto con il consenso del proprietario del mezzo che aveva, quindi, accettato i relativi rischi;
negava, in ogni caso, la sussistenza dei danni come quantificati dall'opponente; concludeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per la reiezione dell'opposizione e dalla domanda riconvenzionale;
con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 28.8.2023 il
Giudicante respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, successivamente, dopo avere concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 C.P.C, emetteva a scioglimento di riserva in data 8.1.2024, la seguente ordinanza:
“(…) esaminate le istanze istruttorie formulate da parte opponente
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IL GIUDICE
Dr. Luigi Acquarone ; Parte_1
rilevato che l'opposizione del si fonda sull'assunto dell'esistenza di Pt_1
un suo controcredito verso la (di maggiore importo di quello CP_1
azionato in sede monitoria nei suoi confronti, con conseguente formulazione altresì di domanda riconvenzionale), derivante dal danno da costei causato ad un suo veicolo a lei concesso in comodato, a seguito di incidente stradale determinato da sua colpa, all'esito del quale avrebbe venduto la vettura ormai incidentata ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello ante sinistro, con conseguente eccezione di compensazione tra le rispettive poste;
rilevato, da un lato, che il credito della non risulta in alcun modo CP_1
contestato e quindi appare certo, liquido ed esigibile;
preso atto, dall'altro lato, che ai fini dell'operatività della compensazione giudiziale disciplinata dall'art. 1243 comma 2 C.C. il controcredito opposto deve essere anch'esso omogeneo ed esigibile e se non ancora liquido, comunque, di facile e pronta liquidazione;
atteso che nel presente caso il credito vantato dal è contestato Pt_1
sia nell'an che nel quantum (ed anzi ancora tutto da dimostrare nella sua effettività) e certamente non risulta né omogeneo, né esigibile, né liquido;
ritenuto, pertanto, tale posta creditoria, dovrà essere semmai provata in altro procedimento: sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che la compensazione giudiziale non può essere fatta valere, laddove essa si fondi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo e che, ovviamente, detto credito (laddove, come nel presente caso, non sia di pronta liquidazione) non può essere provato nel medesimo giudizio in cui è stato azionato il credito principale andando così a paralizzare la pretesa della controparte fondata su quello certo, liquido ed esigibile (ex pluribus
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IL GIUDICE
Dr. Luigi Acquarone Cass. Sez. Un. n. 23225.2016; Cass. n. 31359.2018; Cass. n. 4313.2019); valutato, di conseguenza, che va disposta la separazione della domanda riconvenzionale da quella principale e va disposta la formazione di nuovo fascicolo processuale (con attribuzione di nuovo numero di iscrizione), contenente tutti gli atti processuali del presente procedimento e che poi solo nell'ambito di tale giudizio il G.E. provvederà all'esame della domanda riconvenzionale formulata dall'odierno opponente (domanda che in quel nuovo contesto processuale diventerà quella azionata in via principale); rilevato che la presente causa (limitatamente all'esame dell'opposizione a decreto ingiuntivo e con esclusione di ogni valutazione sulla fondatezza o meno dell'eccezione riconvenzionale fondata sulla compensazione giudiziale
e della domanda riconvenzionale) risulta matura per la decisione;
PQM
DISPONE la separazione della presente causa avente, nella parte in cui essa ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata da Parte_1
nei confronti di fondata su compensazione giudiziale non Controparte_1
azionabile nel presente giudizio, dalla parte di essa in cui essa ha ad oggetto la domanda riconvenzionale formulata da nei Parte_1
confronti di fondata su diverso titolo;
Controparte_1
DISPONE la formazione di nuovo fascicolo processuale (con attribuzione di nuovo numero di iscrizione), contenente tutti gli atti processuali del presente procedimento con trasmissione degli atti al Presidente di Sezione per le opportune valutazioni in punto assegnazione del nuovo fascicolo avente ad oggetto la domanda riconvenzionale formulata da nei Parte_1
confronti di fondata su diverso titolo ed eventuale Controparte_1
regolarizzazione della posizione del in punto versamento oneri Pt_1
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IL GIUDICE
Dr. Luigi Acquarone tributari;
RINVIA in prosecuzione per discussione orale della presente causa limitatamente alla parte in cui essa ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata da nei confronti di fondata Parte_1 Controparte_1
su compensazione non azionabile nel presente giudizio, all'udienza del
14.2.2024 ore 12.00 (…)”; all'udienza del 14.2.2024 i legali procedevano alla discussione orale ed il
Giudice dava immediata lettura del dispositivo in udienza ex art. 281 sexies C.P.C;
******** rilevato in diritto:
l'opposizione proposta da è infondata e deve essere Parte_1
respinta; richiamato il proprio provvedimento emesso a scioglimento di riserva in data 8.1.2024 in precedenza riportato, va osservato che il non ha Pt_1
in alcun modo contestato di essere debitore nei confronti della CP_1
dell'importo di € 18.150,00=, come risultante dalla scrittura privata datata
12.11.2021 contenente riconoscimento di debito e da lui sottoscritta;
piuttosto l'opponente ha eccepito in compensazione la sussistenza di un proprio controcredito nei confronti della di importo addirittura CP_1
superiore a quello azionato in sede monitoria con conseguente formulazione per la differenza, di domanda riconvenzionale: tuttavia, per i motivi, già esposti la valutazione della effettività o meno di tale controcredito esula dalla presente causa e le pretese del (da Pt_1
dimostrate mediante radicazione di altro giudizio) non possono, quindi, in questo contesto in alcun modo essere valutate, con conseguente reiezione dell'opposizione;
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IL GIUDICE
Dr. Luigi Acquarone per le ragioni esposte, l'opposizione proposta da avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 964.2022 emesso dal Tribunale di Savona, in data
15.12.2022, con il quale gli era stato ordinato di corrispondere ad l'importo di € 18.150,00=, oltre agli interessi come da Controparte_1
domanda, oltre alle spese del procedimento liquidate in € 145,50= per esborsi e € 567,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, deve essere respinta e per l'effetto il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato;
le spese di lite seguono la soccombenza, vanno poste a carico di Pt_1
e liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. n.
[...]
147.2022 (valori medi per la fase di studio e di introduzioni del giudizio e minimi per la fase istruttoria e per quella di decisione essendosi trattato di vertenza per la quale non è stata esperita specifica attività istruttoria e che è stata decisa a seguito di discussione orale); sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
ogni altra azione, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo
RESPINGE
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 964.2022 emesso dal Tribunale di Savona, in data 15.12.2022, con il quale gli era stato ordinato di corrispondere ad Controparte_1
l'importo di € 18.150,00=, oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese del procedimento liquidate in € 145,50= per esborsi e
€ 567,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende e per l'effetto
CONFERMA integralmente detto decreto ingiuntivo;
7
IL GIUDICE
Dr. Luigi Acquarone CONDANNA
al pagamento a favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite della presente fase processuale che liquida in €
3.387,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona il 14.2.2024
IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE
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IL GIUDICE
Dr. Luigi Acquarone