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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/12/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1333/2019 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1333/2019 promossa da:
nata il [...] a [...], con l'avv. FRANCHINO Parte_1
FILOMENA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._1
PARTE ATTRICE nei confronti di
in persona del Sindaco p.t., con sede in Maratea Controparte_1
(PZ), alla Piazza B. Vitolo, 1, C.F. ; P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione, depositato il 16.10.2019,
[...]
, a seguito della sentenza n. 6043 del 2019, pubblicata il Pt_1
10.07.2019, del T.A.R. Basilicata che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso dallo stesso proposto, citava in riassunzione, innanzi all'intestato Tribunale, il per veder dichiarata Controparte_1
l'illegittimità del provvedimento impugnato con ricorso del 20.05.2019 e, di tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali;
conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'istante a mantenere il godimento dell'alloggio, atteso il prolungato e pacifico utilizzo del bene e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla stipula di un regolare contratto di locazione avente ad oggetto il predetto alloggio o diverso e ugualmente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'istante; con vittoria di spese e competenze, oltre rimb. Forf. al 15%, Iva e Cap, come per legge.
2. Il , sebbene ritualmente citato, non si costituiva in Controparte_1 giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva la produzione documentale in uno alla prova testimoniale di un teste,
[...]
, come da ordinanza del 19/01/2021. Tes_1
4. L'attrice deduceva l'illegittimità dell'ordinanza sopra meglio indicata per violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della costituzione;
violazione del giusto procedimento;
carenza di istruttoria;
eccesso di potere;
omessa o insufficiente motivazione e valutazione;
violazione e falsa applicazione di legge, sviamento, perplessità e violazione di legge n. 241/90.
pagina 2 di 6 5. Tuttavia tali motivi, quando anche vagliabili dal g.o., sono stati dalla stessa meramente enunciati, richiamandosi invero nell'atto la sola mancata valutazione delle deduzioni, a sua volta riconducile nella sostanza nella violazione della buona fede, anche sub specie di apparenta iuris, essendo la stessa attrice, come dedotto, residente nel villaggio dal 2008 senza mai essersi resa morosa delle utenze ed avendo versato i canoni.
6. In via preliminare va confermata la giurisdizione del giudice adito nella presente controversia relativa allo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente. Sul punto la Suprema Corte a
Sezioni Unite ha affermato che: “In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'ente comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (art. 30 l. reg. Campania 2 luglio 1997 n. 18) e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse
Tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene” (Cass. S.U. n.
14956/2011).
7. La Suprema Corte ha evidenziato che le vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria (cfr., tra le altre, Sez. un n. 3389 del
2002 e n. 24764 del 2009), in quanto non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed implicano la decisione su contrapposte pagina 3 di 6 posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall'occupante.
8. Ciò premesso, passando al merito della controversia, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
9. L'iniziativa del trova fondamento nella previsione di Controparte_1 cui all'art. 34 della L.R. Basilicata n. 24 del 18 dicembre 2007 (“Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”): “1. Salvo quanto previsto negli articoli che precedono, il legale rappresentante dell'Ente gestore dispone, con proprio provvedimento, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 30 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
2. Al provvedimento con cui si dispone il rilascio si applica il dodicesimo comma dell'art.11 del D.P.R.
30.12.1972 n.1035. 3. Per tutto il periodo di occupazione, gli abusivi sono tenuti a corrispondere una indennità pari al doppio del canone determinato, ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, e, in ogni caso, non superiore al
175% del canone base di cui all'articolo 25”.
10. L'ordine di rilascio, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, non si configura come l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico interesse, bensì come un atto imposto dalla norma stessa, come confermato dalla forma verbale “dispone” utilizzata dal legislatore ma anche la previsione secondo cui il provvedimento in questione costituisce titolo esecutivo. In conclusione, la posizione dell'occupante che si oppone al rilascio sostenendo, per qualsiasi motivo, l'illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la pagina 4 di 6 disponibilità dell'alloggio, assume la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in essere da altri nei suoi confronti, non diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo (o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti). Né si può obiettare che, in questo caso, il titolo esecutivo è formato unilateralmente dalla pubblica amministrazione, poiché quel che viene contestato è pur sempre il diritto di agire esecutivamente, nella specifica situazione, in un contesto nel quale gli eventuali vizi di legittimità dell'atto rilevano solo al fine di pretenderne la disapplicazione da parte del giudice chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (cfr. Cass. S.U. n.
14956/2011; Cass. S.U. n. 24148/2017; Cass. S.U. n. 9683/2019).
11. Come detto, pertanto, l'opposizione avverso l'ordine di sgombero dà luogo a un giudizio di opposizione all'esecuzione, da trattarsi, quindi, secondo il rito ordinario.
12. Tanto precisato è infondata la doglianza relativa nella sostanza alla mancata valutazione delle osservazioni del 7/2/19 da parte del responsabile, in presenza di dichiarazioni rese dalla ricorrente, e di violazione delle buona fede, trattandosi di attività vincolata, che non dà luogo a valutazione di contrapposti interessi;
e non dandosi luogo ad apparenta iuris ovvero violazione della buona fede o legittimo affidamento, aventi tutti una matrice comune, ossia che l'affidamento sia ingenerato dalla controparte o da un terzo e non dallo stesso soggetto che se ne avvantaggerebbe ovvero che lo stato di ignoranza di ledere l'altrui diritto sia incolpevole. Nella specie, assenza di colpevolezza non affermabile, essendo invero il soggetto in buona fede la p.a. e non l'attrice, e la situazione di apparenza ingenerata dalla stessa attrice, occupando senza titolo l'immobile, e quindi colpevolmente, riguardando peraltro la stessa, almeno in parte, una situazione di ignoranza pagina 5 di 6 della legge, pertanto già di per sé non scusabile (cfr. art. 5 c.p.)
13. Come si è chiarito in altri precedenti del Tribunale sul punto infatti non
è certamente possibile invocare né il principio del legittimo affidamento né la clausola generale della buona fede (art. 1375 c.c.) che non costituiscono certamente, di per sé, validi titoli o fondamenti per l'occupazione di beni altrui.
14. Alla stregua di tutto quanto sopra considerato il provvedimento impugnato si appalesa del tutto legittimo.
15. Restano assorbite le ulteriori questioni.
16. Nulla per le spese stante la contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. rigetta le domande;
II. nulla per le spese;
Lagonegro, data.
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1333/2019 promossa da:
nata il [...] a [...], con l'avv. FRANCHINO Parte_1
FILOMENA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._1
PARTE ATTRICE nei confronti di
in persona del Sindaco p.t., con sede in Maratea Controparte_1
(PZ), alla Piazza B. Vitolo, 1, C.F. ; P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione, depositato il 16.10.2019,
[...]
, a seguito della sentenza n. 6043 del 2019, pubblicata il Pt_1
10.07.2019, del T.A.R. Basilicata che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso dallo stesso proposto, citava in riassunzione, innanzi all'intestato Tribunale, il per veder dichiarata Controparte_1
l'illegittimità del provvedimento impugnato con ricorso del 20.05.2019 e, di tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali;
conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'istante a mantenere il godimento dell'alloggio, atteso il prolungato e pacifico utilizzo del bene e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla stipula di un regolare contratto di locazione avente ad oggetto il predetto alloggio o diverso e ugualmente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'istante; con vittoria di spese e competenze, oltre rimb. Forf. al 15%, Iva e Cap, come per legge.
2. Il , sebbene ritualmente citato, non si costituiva in Controparte_1 giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva la produzione documentale in uno alla prova testimoniale di un teste,
[...]
, come da ordinanza del 19/01/2021. Tes_1
4. L'attrice deduceva l'illegittimità dell'ordinanza sopra meglio indicata per violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della costituzione;
violazione del giusto procedimento;
carenza di istruttoria;
eccesso di potere;
omessa o insufficiente motivazione e valutazione;
violazione e falsa applicazione di legge, sviamento, perplessità e violazione di legge n. 241/90.
pagina 2 di 6 5. Tuttavia tali motivi, quando anche vagliabili dal g.o., sono stati dalla stessa meramente enunciati, richiamandosi invero nell'atto la sola mancata valutazione delle deduzioni, a sua volta riconducile nella sostanza nella violazione della buona fede, anche sub specie di apparenta iuris, essendo la stessa attrice, come dedotto, residente nel villaggio dal 2008 senza mai essersi resa morosa delle utenze ed avendo versato i canoni.
6. In via preliminare va confermata la giurisdizione del giudice adito nella presente controversia relativa allo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente. Sul punto la Suprema Corte a
Sezioni Unite ha affermato che: “In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'ente comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (art. 30 l. reg. Campania 2 luglio 1997 n. 18) e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse
Tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene” (Cass. S.U. n.
14956/2011).
7. La Suprema Corte ha evidenziato che le vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria (cfr., tra le altre, Sez. un n. 3389 del
2002 e n. 24764 del 2009), in quanto non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed implicano la decisione su contrapposte pagina 3 di 6 posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall'occupante.
8. Ciò premesso, passando al merito della controversia, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
9. L'iniziativa del trova fondamento nella previsione di Controparte_1 cui all'art. 34 della L.R. Basilicata n. 24 del 18 dicembre 2007 (“Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”): “1. Salvo quanto previsto negli articoli che precedono, il legale rappresentante dell'Ente gestore dispone, con proprio provvedimento, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 30 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
2. Al provvedimento con cui si dispone il rilascio si applica il dodicesimo comma dell'art.11 del D.P.R.
30.12.1972 n.1035. 3. Per tutto il periodo di occupazione, gli abusivi sono tenuti a corrispondere una indennità pari al doppio del canone determinato, ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, e, in ogni caso, non superiore al
175% del canone base di cui all'articolo 25”.
10. L'ordine di rilascio, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, non si configura come l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico interesse, bensì come un atto imposto dalla norma stessa, come confermato dalla forma verbale “dispone” utilizzata dal legislatore ma anche la previsione secondo cui il provvedimento in questione costituisce titolo esecutivo. In conclusione, la posizione dell'occupante che si oppone al rilascio sostenendo, per qualsiasi motivo, l'illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la pagina 4 di 6 disponibilità dell'alloggio, assume la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in essere da altri nei suoi confronti, non diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo (o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti). Né si può obiettare che, in questo caso, il titolo esecutivo è formato unilateralmente dalla pubblica amministrazione, poiché quel che viene contestato è pur sempre il diritto di agire esecutivamente, nella specifica situazione, in un contesto nel quale gli eventuali vizi di legittimità dell'atto rilevano solo al fine di pretenderne la disapplicazione da parte del giudice chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (cfr. Cass. S.U. n.
14956/2011; Cass. S.U. n. 24148/2017; Cass. S.U. n. 9683/2019).
11. Come detto, pertanto, l'opposizione avverso l'ordine di sgombero dà luogo a un giudizio di opposizione all'esecuzione, da trattarsi, quindi, secondo il rito ordinario.
12. Tanto precisato è infondata la doglianza relativa nella sostanza alla mancata valutazione delle osservazioni del 7/2/19 da parte del responsabile, in presenza di dichiarazioni rese dalla ricorrente, e di violazione delle buona fede, trattandosi di attività vincolata, che non dà luogo a valutazione di contrapposti interessi;
e non dandosi luogo ad apparenta iuris ovvero violazione della buona fede o legittimo affidamento, aventi tutti una matrice comune, ossia che l'affidamento sia ingenerato dalla controparte o da un terzo e non dallo stesso soggetto che se ne avvantaggerebbe ovvero che lo stato di ignoranza di ledere l'altrui diritto sia incolpevole. Nella specie, assenza di colpevolezza non affermabile, essendo invero il soggetto in buona fede la p.a. e non l'attrice, e la situazione di apparenza ingenerata dalla stessa attrice, occupando senza titolo l'immobile, e quindi colpevolmente, riguardando peraltro la stessa, almeno in parte, una situazione di ignoranza pagina 5 di 6 della legge, pertanto già di per sé non scusabile (cfr. art. 5 c.p.)
13. Come si è chiarito in altri precedenti del Tribunale sul punto infatti non
è certamente possibile invocare né il principio del legittimo affidamento né la clausola generale della buona fede (art. 1375 c.c.) che non costituiscono certamente, di per sé, validi titoli o fondamenti per l'occupazione di beni altrui.
14. Alla stregua di tutto quanto sopra considerato il provvedimento impugnato si appalesa del tutto legittimo.
15. Restano assorbite le ulteriori questioni.
16. Nulla per le spese stante la contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. rigetta le domande;
II. nulla per le spese;
Lagonegro, data.
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 6 di 6