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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 15240/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15240/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. RAFFAELLA Parte_1 C.F._1 AL e l'avv. ROBERTA LOSAPIO e
AO LA (c.f.: ), con l'avv. FEDERICA MUSCIO;
C.F._2 RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1) “La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente ER presso la madre e residenza anagrafica presso la casa famigliare sita in Brescia, Via del Sebino n.48.
2) Tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di continueranno ad essere assunte ER di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . ER Limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per i tempi di rispettiva permanenza della figlia presso di loro, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
3) starà con il papà -fatti salvi diversi accordi tra i genitori- secondo il seguente calendario di visita, in ER i propri turni di lavoro che comunicherà alla signora non appena gli verranno assegnati dal Pt_1 datore di lavoro e in ogni caso con almeno due mesi di anticipo come già è prassi:
• Quando il signor CO avrà il primo turno di lavoro (6,00/14,00) lo stesso terrà con sé dall'uscita ER della scuola/cre o, in mancanza, dalle ore 15,00 sino alle 21,00 quando accompagnerà presso la casa ER 1 materna. L'ultimo giorno del primo turno starà con il papà dall'uscita della scuola/cre o, in mancanza, ER dalle ore 15,00 fino alla mattina seguente quando la riaccompagnerà a scuola/cre o presso la casa materna. Qualora il primo turno coincida con parte del fine settimana nella giornata di sabato pomeriggio ER resterà con la mamma. In ogni caso l'ultimo giorno del turno la bambina trascorrerà la giornata con il papà ed anche il pernottamento.
• Quando il signor CO avrà il secondo turno (14,00/22,00) starà con la mamma anche nel giorno ER di riposo del papà.
• Quando il signor CO avrà il terzo turno (22,00/6,00) lo stesso terrà con sé il primo e il terzo
ER giorno del turno dall'uscita della scuola/cre o, in mancanza, dalle or sino alle 20,30 quando accompagnerà presso la casa materna. Nel giorno di riposo successivo al termine del turno il signor
ER CO terrà con sé dall'uscita della scuola/cre o, in mancanza, dalle ore 15,00 sino al giorno
ER successivo alle ore 21,00 quando accompagnerà la figlia presso la casa materna. 4) Indipendentemente dal diritto di visita di cui al punto 3 e dai turni di lavoro, il signor CO terrà
ER con sé ogni terzo fine settimana al mese dal venerdì dall'uscita della scuola/cre o, in mancanza, dal 15,00 sino alle 20,30 della domenica sera quando riporterà presso la casa famigliare.
ER
5) I ricorrenti concordano altresì che qualora i genitori del signor CO dovessero tenere la nipotina ER nei giorni di competenza materna, gli stessi andranno a prendere la bambina ove si troverà (casa o scuola/cre) e la signora invece provvederà ad andare a prenderla al termine dei propri impegni. Pt_1
6) , salvo diversi accordi assunti dai genitori, trascorrerà tutte le vacanze di Natale, ad anni alterni con ER
l'altro genitore. Per le vacanze natalizie dell'anno 2025/2026 starà con la mamma. ER
7) Dato il particolare significato per la famiglia materna, salvo diversi accordi dei genitori, trascorrerà ER tutte le vacanze di Pasqua con la mamma anche in Sicilia. Qualora la signora non se andare in Pt_1 Sicilia, la stessa lo comunicherà al signor CO entro la fine del mese di dicembre e trascorrerà il ER periodo di vacanza tre giorni con un genitore e 4 con l'altro, ad anni alterni.
8) Per quanto riguarda i ponti scolastici e le vacanze di Carnevale gli stessi seguiranno il calendario ordinario alla luce del lavoro del signor CO precisando che, in ogni caso e salvo diversi accordi, i genitori quando riceveranno il calendario scolastico di inizio anno valuteranno congiuntamente la possibilità che ER possa recarsi con la mamma in Sicilia durante le citate festività.
9) Durante le vacanze scolastiche (1 luglio- 4 settembre fino a che la bambina sarà alla scuola materna, e dal termine della scuola al successivo inizio da quando inizierà la scuola primaria) trascorrerà con ogni ER genitore due/tre settimane, anche non consecutive. La signora comunicherà al signor CO entro il 30 aprile di ogni anno le settimane estive in cui terrà Pt_1
con ntre il signor CO, viceversa, comunicherà le settimane in cui terrà non appena ER ER riceverà il piano ferie dalla azienda ove lavora. In ogni caso i ricorrenti concordano che, qualora la signora dovesse avere la possibilità, la stessa potrà portare al mare in Sicilia tutto il mese di luglio e fino Pt_1 ER al rientro scolastico a settembre eccezion fatta per le settimane in cui la figlia starà con il papà. In ogni caso sarà sempre cura dei genitori comunicarsi i luoghi di villeggiatura ove si recheranno con ER e fornire eventuali ulteriori recapiti oltre al telefono cellulare. Ad eccezione delle settimane in cui la ba trascorrerà le vacanze con i genitori, si procederà con la regolamentazione ordinaria del diritto di visita. 10) Entrambi i genitori dovranno garantire e preservare rapporti significativi di con gli ascendenti e con ER
i parenti di ciascun ramo genitoriale. I signori e CO concordano che Parte_1
trascorrerà la giornata del suo compleanno ad anni alterni con la mamma e con il papà
ER indipendentemente dal diritto di visita, tuttavia i ricorrenti concordano di organizzare congiuntamente la festa di compleanno di .
ER Poiché lo scorso 16 maggio 2025 ha trascorso la giornata del suo compleanno con il papà, per l'anno
ER 2026 starà con la mamma. 11) Il signor PA CO contribuirà al mantenimento della figlia minore , sino alla sua completa
ER autosufficienza economica, anche quando lo stesso cambierà abitazione one una in locazione o acquistandola, con il versamento in favore della signora della somma mensile di € 350,00, rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT con base dalla da resentazione del presente ricorso, somma che dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora È altresì a carico del signor PA CO il pagamento, Parte_1 nella misura del 50% relative alla figlia di cui al Protocollo di Intesa del
ER 14 luglio 2016 approvato dal Tribunale di Brescia allegato.
2 Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Le spese straordinarie previamente concordate che ciascun genitore avrà sostenuto nell'interesse di , ER salvo diversi accordi tra i genitori, verranno immediatamente comunicate e saranno rimborsate dall'altro entro il 30 del mese in cui saranno sostenute, nella misura sopra indicata previa comunicazione documentata da prova degli esborsi mediante idonee ricevute, dal genitore che le avrà sostenute. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. L'assegno unico (o il diverso sostegno economico per le famiglie che lo Stato dovesse elargire) sarà percepito in via esclusiva e integrale dalla signora Parte_1
12) Il signor CO provvederà dal mese di luglio 2025 a versare il contributo per il mantenimento di ER relativo ai precedenti mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, per un totale di € 1.200,00 attrave pagamento mensile in 4 rate di € 300,00 cadauna a partire dal mese di luglio 2025.
13) Il signor CO provvederà altresì a versare alla signora al momento della sottoscrizione dell'accordo Pt_1 la somma di € 100,00 e relativa alla quota del 50% per l'a del seggiolino per l'autovettura già sostenuto dalla signora Pt_1
14) Poiché la signora si recherà in vacanza con la figlia in Sicilia, ove è posto Parte_1
l'ufficio postale c uttiferi, i coniugi concordano che la signora Parte_1 avendone le facoltà, avrà cura di incassare, anche per il signor CO, tutti i buoni postali fruttiferi per la complessiva somma di € 12.000,00 maggiorata degli eventuali interessi. Secondo le disposizioni delle CP_1 ad avvenuto incasso della somma di € 12.000,00, la signora effettuerà entro 7 giorni dall'incass Pt_1 ogni caso entro e non oltre il 15 agosto 2025 bonifico bancario in favore del signor CO della somma di
€ 6.000,00 (ovvero la metà di quanto liquidato da utilizzando il seguente IBAN CP_1 [...], salvo diverse disposizioni o prescrizioni o tempi comunicati e prescritti dalle Entrambi i ricorrenti si obbligano a mettere a disposizione la somma di € 1.000,00 ciascuno per CP_1 conv in due buoni postali intestati alla minore in cui la stessa sarà l'unica beneficiaria (“buono ER per il minore”) non appena avranno ricevuto l'accredito delle somme di cui ai predetti buoni fruttiferi postali, dandone prova, mediante invio di documento attestante la sottoscrizione, l'uno all'altra della sottoscrizione dei buoni postali in favore della minore e comunque non oltre la data del 30 settembre 2025.
15) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per la figlia minore.
16) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, quindi, allo stato non formulano alcuna richiesta di mantenimento”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/09/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
NT FL (PA) (atto n. 22) e del comune di BRESCIA (atto n. 118, Parte II, serie B).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
LE PO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15240/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. RAFFAELLA Parte_1 C.F._1 AL e l'avv. ROBERTA LOSAPIO e
AO LA (c.f.: ), con l'avv. FEDERICA MUSCIO;
C.F._2 RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1) “La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente ER presso la madre e residenza anagrafica presso la casa famigliare sita in Brescia, Via del Sebino n.48.
2) Tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di continueranno ad essere assunte ER di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . ER Limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per i tempi di rispettiva permanenza della figlia presso di loro, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
3) starà con il papà -fatti salvi diversi accordi tra i genitori- secondo il seguente calendario di visita, in ER i propri turni di lavoro che comunicherà alla signora non appena gli verranno assegnati dal Pt_1 datore di lavoro e in ogni caso con almeno due mesi di anticipo come già è prassi:
• Quando il signor CO avrà il primo turno di lavoro (6,00/14,00) lo stesso terrà con sé dall'uscita ER della scuola/cre o, in mancanza, dalle ore 15,00 sino alle 21,00 quando accompagnerà presso la casa ER 1 materna. L'ultimo giorno del primo turno starà con il papà dall'uscita della scuola/cre o, in mancanza, ER dalle ore 15,00 fino alla mattina seguente quando la riaccompagnerà a scuola/cre o presso la casa materna. Qualora il primo turno coincida con parte del fine settimana nella giornata di sabato pomeriggio ER resterà con la mamma. In ogni caso l'ultimo giorno del turno la bambina trascorrerà la giornata con il papà ed anche il pernottamento.
• Quando il signor CO avrà il secondo turno (14,00/22,00) starà con la mamma anche nel giorno ER di riposo del papà.
• Quando il signor CO avrà il terzo turno (22,00/6,00) lo stesso terrà con sé il primo e il terzo
ER giorno del turno dall'uscita della scuola/cre o, in mancanza, dalle or sino alle 20,30 quando accompagnerà presso la casa materna. Nel giorno di riposo successivo al termine del turno il signor
ER CO terrà con sé dall'uscita della scuola/cre o, in mancanza, dalle ore 15,00 sino al giorno
ER successivo alle ore 21,00 quando accompagnerà la figlia presso la casa materna. 4) Indipendentemente dal diritto di visita di cui al punto 3 e dai turni di lavoro, il signor CO terrà
ER con sé ogni terzo fine settimana al mese dal venerdì dall'uscita della scuola/cre o, in mancanza, dal 15,00 sino alle 20,30 della domenica sera quando riporterà presso la casa famigliare.
ER
5) I ricorrenti concordano altresì che qualora i genitori del signor CO dovessero tenere la nipotina ER nei giorni di competenza materna, gli stessi andranno a prendere la bambina ove si troverà (casa o scuola/cre) e la signora invece provvederà ad andare a prenderla al termine dei propri impegni. Pt_1
6) , salvo diversi accordi assunti dai genitori, trascorrerà tutte le vacanze di Natale, ad anni alterni con ER
l'altro genitore. Per le vacanze natalizie dell'anno 2025/2026 starà con la mamma. ER
7) Dato il particolare significato per la famiglia materna, salvo diversi accordi dei genitori, trascorrerà ER tutte le vacanze di Pasqua con la mamma anche in Sicilia. Qualora la signora non se andare in Pt_1 Sicilia, la stessa lo comunicherà al signor CO entro la fine del mese di dicembre e trascorrerà il ER periodo di vacanza tre giorni con un genitore e 4 con l'altro, ad anni alterni.
8) Per quanto riguarda i ponti scolastici e le vacanze di Carnevale gli stessi seguiranno il calendario ordinario alla luce del lavoro del signor CO precisando che, in ogni caso e salvo diversi accordi, i genitori quando riceveranno il calendario scolastico di inizio anno valuteranno congiuntamente la possibilità che ER possa recarsi con la mamma in Sicilia durante le citate festività.
9) Durante le vacanze scolastiche (1 luglio- 4 settembre fino a che la bambina sarà alla scuola materna, e dal termine della scuola al successivo inizio da quando inizierà la scuola primaria) trascorrerà con ogni ER genitore due/tre settimane, anche non consecutive. La signora comunicherà al signor CO entro il 30 aprile di ogni anno le settimane estive in cui terrà Pt_1
con ntre il signor CO, viceversa, comunicherà le settimane in cui terrà non appena ER ER riceverà il piano ferie dalla azienda ove lavora. In ogni caso i ricorrenti concordano che, qualora la signora dovesse avere la possibilità, la stessa potrà portare al mare in Sicilia tutto il mese di luglio e fino Pt_1 ER al rientro scolastico a settembre eccezion fatta per le settimane in cui la figlia starà con il papà. In ogni caso sarà sempre cura dei genitori comunicarsi i luoghi di villeggiatura ove si recheranno con ER e fornire eventuali ulteriori recapiti oltre al telefono cellulare. Ad eccezione delle settimane in cui la ba trascorrerà le vacanze con i genitori, si procederà con la regolamentazione ordinaria del diritto di visita. 10) Entrambi i genitori dovranno garantire e preservare rapporti significativi di con gli ascendenti e con ER
i parenti di ciascun ramo genitoriale. I signori e CO concordano che Parte_1
trascorrerà la giornata del suo compleanno ad anni alterni con la mamma e con il papà
ER indipendentemente dal diritto di visita, tuttavia i ricorrenti concordano di organizzare congiuntamente la festa di compleanno di .
ER Poiché lo scorso 16 maggio 2025 ha trascorso la giornata del suo compleanno con il papà, per l'anno
ER 2026 starà con la mamma. 11) Il signor PA CO contribuirà al mantenimento della figlia minore , sino alla sua completa
ER autosufficienza economica, anche quando lo stesso cambierà abitazione one una in locazione o acquistandola, con il versamento in favore della signora della somma mensile di € 350,00, rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT con base dalla da resentazione del presente ricorso, somma che dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora È altresì a carico del signor PA CO il pagamento, Parte_1 nella misura del 50% relative alla figlia di cui al Protocollo di Intesa del
ER 14 luglio 2016 approvato dal Tribunale di Brescia allegato.
2 Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Le spese straordinarie previamente concordate che ciascun genitore avrà sostenuto nell'interesse di , ER salvo diversi accordi tra i genitori, verranno immediatamente comunicate e saranno rimborsate dall'altro entro il 30 del mese in cui saranno sostenute, nella misura sopra indicata previa comunicazione documentata da prova degli esborsi mediante idonee ricevute, dal genitore che le avrà sostenute. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. L'assegno unico (o il diverso sostegno economico per le famiglie che lo Stato dovesse elargire) sarà percepito in via esclusiva e integrale dalla signora Parte_1
12) Il signor CO provvederà dal mese di luglio 2025 a versare il contributo per il mantenimento di ER relativo ai precedenti mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, per un totale di € 1.200,00 attrave pagamento mensile in 4 rate di € 300,00 cadauna a partire dal mese di luglio 2025.
13) Il signor CO provvederà altresì a versare alla signora al momento della sottoscrizione dell'accordo Pt_1 la somma di € 100,00 e relativa alla quota del 50% per l'a del seggiolino per l'autovettura già sostenuto dalla signora Pt_1
14) Poiché la signora si recherà in vacanza con la figlia in Sicilia, ove è posto Parte_1
l'ufficio postale c uttiferi, i coniugi concordano che la signora Parte_1 avendone le facoltà, avrà cura di incassare, anche per il signor CO, tutti i buoni postali fruttiferi per la complessiva somma di € 12.000,00 maggiorata degli eventuali interessi. Secondo le disposizioni delle CP_1 ad avvenuto incasso della somma di € 12.000,00, la signora effettuerà entro 7 giorni dall'incass Pt_1 ogni caso entro e non oltre il 15 agosto 2025 bonifico bancario in favore del signor CO della somma di
€ 6.000,00 (ovvero la metà di quanto liquidato da utilizzando il seguente IBAN CP_1 [...], salvo diverse disposizioni o prescrizioni o tempi comunicati e prescritti dalle Entrambi i ricorrenti si obbligano a mettere a disposizione la somma di € 1.000,00 ciascuno per CP_1 conv in due buoni postali intestati alla minore in cui la stessa sarà l'unica beneficiaria (“buono ER per il minore”) non appena avranno ricevuto l'accredito delle somme di cui ai predetti buoni fruttiferi postali, dandone prova, mediante invio di documento attestante la sottoscrizione, l'uno all'altra della sottoscrizione dei buoni postali in favore della minore e comunque non oltre la data del 30 settembre 2025.
15) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per la figlia minore.
16) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, quindi, allo stato non formulano alcuna richiesta di mantenimento”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/09/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
NT FL (PA) (atto n. 22) e del comune di BRESCIA (atto n. 118, Parte II, serie B).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
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