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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Ivrea
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III co c.p.c. nella causa n. R.G. 1836/2024, promossa da residente in [...]C.se (To), V. Antico Ricetto n. 2, C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ivana Fantolino, C.F. , C.F._1 C.F._2 per procura in calce all'atto introduttivo
-attore opponente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Rivoli (To), Corso Francia n. 223 P. I: rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Massimiliano Marche e Marco Capello giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta opposta -
Precisazione delle conclusioni:
per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione della sospensione dell'esecuzione, previa ammissione degli opportuni mezzi istruttori ed in particolare dell'esperimento della ctu e delle prove orali per interrogatorio e testi sulle circostanze in premessa capitolate da 1) a 10), da intendersi precedute dall'espressione “essere vero”, in via preliminare: concedere la sospensione dell'esecuzione; in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dall'attore in via equitativa oppure in quell'altra veriore misura che sarà accertata in corso di causa;
in via principale: dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a e Parte_1 CP_1 CP_1 conseguentemente dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto opposto.”
Per parte convenuta:
“IN VIA PRINCIPALE
-rigettare l'opposizione avversaria, in quanto improcedibile, inammissibile e\o comunque infondata,
e respingere tutte le domande ex adverso proposte;
-respingere la domanda riconvenzionale formulata dall'attore per i motivi esposti in atti, assolvendo comunque la conchiudente da ogni avversa domanda.
IN VIA ISTRUTTORIA
-dichiarare inammissibili le istanze istruttorie formulate dall'attore per i motivi sopra esposti;
In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di causa, da distrarsi in favore del legale scrivente, antistatario.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e di formulare istanze istruttorie.”
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha promosso opposizione Parte_1 all'esecuzione avverso il precetto in riassunzione notificatogli il 08.05.2024 deducendo le seguenti circostanze fattuali quale antefatto dell'opposizione:
• Su ricorso della il Giudice di Pace di Torino ha emanato in data Controparte_1
09/11/2022 decreto ingiuntivo n. 8717/2022 - R.G. n. 14331/2022 a carico del Sig.
per il pagamento della somma di € 1.237,08, oltre interessi moratori Parte_1 dalla scadenza al saldo, alle spese della procedura e successive occorrende fino al completo saldo. Il suddetto decreto è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 143
c.p.c., presso l'ultima residenza nota del Sig. ; non veniva opposto ed è Parte_1 diventato pertanto esecutivo in forza della dichiarazione di non opposizione emessa dal
Giudice di Pace di Torino in data 12/05/2023.
• Il sig. non provvedeva al pagamento del dovuto, motivo per cui in data Parte_1
08/08/2023 è stato notificato l'atto di precetto datato 07/06/2023, anch'esso non opposto, per l'importo di € 2.840,10, sulla cui base veniva esperito un tentativo di pignoramento
2 presso terzi con atto datato 11/08/2023, con terzi pignorati Banca di Asti - C.R. Asti,
[...]
, e e con citazione a comparire CP_2 Controparte_3 Controparte_4 all'udienza del 04/01/2024 dinanzi a questo Tribunale.
• Durante l'udienza tenutasi il 9/01/2024, avanti il giudice dell'esecuzione, accertata la regolarità della notifica del pignoramento presso terzi, il giudice ha disposto l'assegnazione della somma di € 2.252,12 depositata sul conto corrente del debitore al creditore procedente Controparte_1
• In data 26/02/2024, il Sig. ha notificato al convenuto opposto il ricorso in Parte_1 opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. unitamente al decreto del 19/02/2024 con cui il G.E, senza sospendere il procedimento esecutivo inaudita altera parte, ha fissato udienza di comparizione delle parti al 09/04/2024 (doc. ns. 5).
• Con provvedimento del 07/08/2024, la Dott.ssa M. Rufatto, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza dell'11/07/2024, ha confermato il provvedimento di diniego di sospensione emesso in data 19/02/2024.
• A fronte dell'imparziale infruttuosità del pignoramento intrapreso, il creditore – odierna parte opposta- ha provveduto nuovamente a notificare l'atto di precetto in rinnovazione a mezzo del quale veniva intimato allo stesso attore il pagamento della residua somma di €
2.356,41.
Con il presente atto il sig. ha proposto, dunque, opposizione all'esecuzione avverso il Parte_1 precetto chiedendo la revoca dell'assegnazione della somma di € 2.252,12 e lamentando l'inadempimento della soc. in relazione alle prestazioni correlate alle fatture di cui al CP_1 decreto ingiuntivo n. 8717/2022, mai opposto.
Ciò premesso l'attore, in via principale, ha chiesto di sospendere l'esecuzione previa dichiarazione della nullità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto notficatogli ed in via riconvenzionale di dichiarare tenuta e conseguentemente condannare al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dall'attore in via equitativa per gli allegati disservizi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.09.2024, si è costituita in giudizio la chiedendo la reiezione dell'opposizione ed evidenziando, in sintesi, Controparte_1
l'inammissibilità dell'azione promossa.
Ha premesso la convenuta che la domanda proposta, oltre a non presentare i requisiti richiesti per l'opposizione, è da ritenersi viziata da gravi lacune di sostanza, essendo del tutto ingiustificate, inconsistenti nonché inammissibili le doglianze poste a fondamento della stessa.
Il Giudice, ritenuta la causa documentale e di pronta soluzione, ha quindi fissato udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della controversia ex art. 281 sexies c.p.c. il
17.01.2025, da tenersi con il modulo della trattazione scritta, trattenendo all'esito la controversia in decisione.
3 L'opposizione promossa dal sig. è nel complesso inammissibile, ferma in ogni caso Parte_1
l'assorbente considerazione che andava proposta avanti al Giudice dell'esecuzione, non potendo il
Giudice ordinario sospendere e/o revocare il provvedimento di assegnazione delle somme effettuato in seno alla procedura esecutiva RG 1693/2023.
Ciò posto, in ogni caso, essendo ormai pervenuta a decisione nel merito (a prescindere anche delle questioni di competenza per valore) si evidenzia come la stessa opposizione risulti destituita di fondamento.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione (Cfr.
Cass. 19.12.2006 n. 27159. In senso conforme: Cass. 19.6.2001, n. 8331; Cass. 20.9.2000, n.
12664.) Va, nondimeno, osservato che in sede di opposizione all'esecuzione non è consentito alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziale, diretto ad invalidarne l'efficacia, in base ad eccezioni deducibili nel procedimento in cui il titolo stesso si è formato, ma soltanto il controllo circa l'attuale validità ed esistenza del titolo, così da poter stabilire se esso possa effettivamente costituire il fondamento dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Facendo applicazione dei suddetti principi ed in particolare nell'individuare il riparto dell'onere della prova tra le parti giova osservare come il creditore opposto deve allegare il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva, mentre grava sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Ed infatti secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione allegando fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (cfr. da ultimo Cass. 14.02.2013 sentenza 3667; in senso conforme Cass. 3850/2011; Cass. civ., Sez. III 18.04.2006 n. 8928).
4 Con miglior impegno esplicativo l'opposizione può avere ad oggetto solo fatti successivi alla formazione del titolo.
Pertanto, il giudice nella opposizione all'esecuzione può e deve esaminare il titolo solo sotto il profilo della sua regolarità formale, che è quello della sua regolarità estrinseca e non sotto il profilo del suo contenuto decisorio (cfr. Cassazione 22.402/2008; n. 9912/ 2007).
Nel caso di specie l'opponente tenta, invece, di contrastare l'efficacia del titolo posto a fondamento dell'esecuzione, costituito dal decreto ingiuntivo n. 8717/2022 emesso dal Giudice di Pace di
Torino, introducendo circostanze tutte inerenti alla formazione del titolo stesso che potevano essere svolte esclusivamente nell'ambito di un eventuale giudizio di merito, ma giammai legittimare la formulazione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Assorbita, ovviamente, ogni questione relativa alla formulata domanda di risarcimento del danno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione è infondata e deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, avuto riguardo ai compensi prossimi ai minimi di cui al D.M. 55/2014 s.m.i. (agg. al D.M. 147/2022), in ragione della natura della causa e dell'effettiva attività processuale svolta.
Stante l'opposizione meramente dilatoria promossa al solo scopo di ritardare l'esazione del credito
(ravvisandone gli estremi, dunque, della colpa grave), si stima congruo disporre la condanna ex art. 96. c.p.c. a carico di parte attrice, come richiesto nelle note scritte autorizzate depositate dal convenuto opposto, disponendo, così, la condanna a carico di parte attrice dell'ulteriore somma di
Euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
RESPINGE l'opposizione promossa e le domande tutte formulate dalla parte attrice Parte_1
C.F.
[...] C.F._3
CONDANNA il sig. , C.F. al pagamento delle spese Parte_1 C.F._1 di lite del presente giudizio in favore di che si liquidano ex D.M. Controparte_1
55/2014 s.m.i. in euro 2.000,00 oltre spese forf. nel limite del 15%, oltre IVA e c.p.a., oltre al pagamento ex art. 96 c.p.c. dell'ulteriore somma pari ad Euro 500,00; somme da distrarsi tutte in favore del legale dichiaratosi antistatario
Ivrea, 15.04.2024
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)
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