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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI CIVILE nella causa iscritta al numero 13055 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promossa da:
, con l'Avv. NADIA MORANDI Parte_1
ATTORE/I contro
, con l'Avv. MARCO CIRILLO Controparte_1
CONVENUTO/I
Il Giudice dott. Marco Calli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
atteso che ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., Parte_1
secondo comma, avverso il pignoramento di veicoli attuato da Controparte_1
nell'ambito di una procedura di riscossione di cui al Titolo II del DPR 602/1973; osservato quanto segue:
- deduce, a fondamento della propria opposizione: (a) che il veicolo pignorato Parte_1
è l'unico a disposizione della società per lo svolgimento dell'attività; (b) che non sono specificati i criteri con i quali sono stati calcolati gli importi a titolo di “mora”;
- nel merito l'opponente così conclude: “Accertare e dichiarare la carenza di esecutività del titolo azionato in via esecutiva e la inesigibilità delle somme richieste in pagamento dalla
[...]
[...]”; Controparte_1
- alcun accertamento dell'illegittimità del pignoramento, per violazione dell'art. 515 c.p.c. e dell'art. 62 del DPR 602/1973, è richiesto a fronte della deduzione della strumentalità del veicolo all'attività di impresa;
- in ogni caso, che tale veicolo sia l'unico a disposizione della società è allegazione della quale la ricorrente era onerata di puntuale riscontro, a fronte delle contestazioni della convenuta;
- con riguardo alla “carenza di esecutività del titolo azionato”, e, dunque, di una condizione dell'azione esecutiva, l' ha prodotto l'estratto di ruolo e le cartelle in Controparte_2
Pagina 1 di 2 base alle quali è stata avviata la procedura;
- alcuna contestazione sulla validità delle notifiche dei titoli esecutivi è stata sollevata;
- quanto alla “inesigibilità delle somme richieste in pagamento”, la domanda va ovviamente coordinata con i motivi svolti a suo supporto, ovverosia con la lamentata carenza di indicazione dei criteri utilizzati per la quantificazione dei 2.229,19= euro a titolo di "mora";
- sennonché, anche a voler tralasciare il tema dell'ammissibilità dell'opposizione alla stregua dell'art. 57 DPR 602/1973 quanto ai crediti di natura tributaria (sussistendo inoltre difetto di giurisdizione di questo giudice), nonché di inammissibilità quanto ai crediti di natura contributiva, per non essere convenuto in giudizio l (cfr. Cass. civ. SS.UU 7514/2022), CP_3
l'ammontare delle somme non contestate, per le quali l'Agenzia convenuta può legittimamente procedere ad espropriazione forzata, è di gran lunga superiore al valore del veicolo “a nuovo”, sicché alcun “fondato pericolo di grave e irreparabile danno” si intravvede nel caso di specie;
ritenuto, pertanto, di dover rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione; attesa la soccombenza dell'opponente, le spese della presente fase devono essere liquidate – ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014, scaglione di valore da 5.200 a 26.000 euro, tenuto conto del valore del bene per cui è esecuzione, dell'attività difensiva svolta e dell'assenza di attività istruttoria – in euro
2.949,00= (euro 992 per fase di studio, euro 672 per fase introduttiva, euro 650 per fase di trattazione, euro 635 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione; fissa in giorni sessanta il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
condanna alla rifusione delle spese di lite della presente fase in favore di Parte_1
, liquidate in euro 2.949,00= oltre rimborso spese generali ed Controparte_1
accessori di legge.
Si comunichi.
Brescia, 19/03/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Calli)*
* Sottoscrizione apposta mediante firma digitale del documento informatico
Pagina 2 di 2
SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI CIVILE nella causa iscritta al numero 13055 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promossa da:
, con l'Avv. NADIA MORANDI Parte_1
ATTORE/I contro
, con l'Avv. MARCO CIRILLO Controparte_1
CONVENUTO/I
Il Giudice dott. Marco Calli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
atteso che ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., Parte_1
secondo comma, avverso il pignoramento di veicoli attuato da Controparte_1
nell'ambito di una procedura di riscossione di cui al Titolo II del DPR 602/1973; osservato quanto segue:
- deduce, a fondamento della propria opposizione: (a) che il veicolo pignorato Parte_1
è l'unico a disposizione della società per lo svolgimento dell'attività; (b) che non sono specificati i criteri con i quali sono stati calcolati gli importi a titolo di “mora”;
- nel merito l'opponente così conclude: “Accertare e dichiarare la carenza di esecutività del titolo azionato in via esecutiva e la inesigibilità delle somme richieste in pagamento dalla
[...]
[...]”; Controparte_1
- alcun accertamento dell'illegittimità del pignoramento, per violazione dell'art. 515 c.p.c. e dell'art. 62 del DPR 602/1973, è richiesto a fronte della deduzione della strumentalità del veicolo all'attività di impresa;
- in ogni caso, che tale veicolo sia l'unico a disposizione della società è allegazione della quale la ricorrente era onerata di puntuale riscontro, a fronte delle contestazioni della convenuta;
- con riguardo alla “carenza di esecutività del titolo azionato”, e, dunque, di una condizione dell'azione esecutiva, l' ha prodotto l'estratto di ruolo e le cartelle in Controparte_2
Pagina 1 di 2 base alle quali è stata avviata la procedura;
- alcuna contestazione sulla validità delle notifiche dei titoli esecutivi è stata sollevata;
- quanto alla “inesigibilità delle somme richieste in pagamento”, la domanda va ovviamente coordinata con i motivi svolti a suo supporto, ovverosia con la lamentata carenza di indicazione dei criteri utilizzati per la quantificazione dei 2.229,19= euro a titolo di "mora";
- sennonché, anche a voler tralasciare il tema dell'ammissibilità dell'opposizione alla stregua dell'art. 57 DPR 602/1973 quanto ai crediti di natura tributaria (sussistendo inoltre difetto di giurisdizione di questo giudice), nonché di inammissibilità quanto ai crediti di natura contributiva, per non essere convenuto in giudizio l (cfr. Cass. civ. SS.UU 7514/2022), CP_3
l'ammontare delle somme non contestate, per le quali l'Agenzia convenuta può legittimamente procedere ad espropriazione forzata, è di gran lunga superiore al valore del veicolo “a nuovo”, sicché alcun “fondato pericolo di grave e irreparabile danno” si intravvede nel caso di specie;
ritenuto, pertanto, di dover rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione; attesa la soccombenza dell'opponente, le spese della presente fase devono essere liquidate – ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014, scaglione di valore da 5.200 a 26.000 euro, tenuto conto del valore del bene per cui è esecuzione, dell'attività difensiva svolta e dell'assenza di attività istruttoria – in euro
2.949,00= (euro 992 per fase di studio, euro 672 per fase introduttiva, euro 650 per fase di trattazione, euro 635 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione; fissa in giorni sessanta il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
condanna alla rifusione delle spese di lite della presente fase in favore di Parte_1
, liquidate in euro 2.949,00= oltre rimborso spese generali ed Controparte_1
accessori di legge.
Si comunichi.
Brescia, 19/03/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Calli)*
* Sottoscrizione apposta mediante firma digitale del documento informatico
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