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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15549 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60091/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60091/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._1
NA NC, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_2 C.F._2
AT PP ET NU e , con elezione CP_2 di domicilio in indirizzo telematico, presso i difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione in sostituzione dell'udienza del
17.04.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.09.2022 ha chiesto al Tribunale la Controparte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, il
18.09.1999, con , precisando che dalla detta unione erano nati i CP_2 figli (n. il 23.07.2004) e (n. il 10.07.2006). Per_1 Per_2
In particolare, il ricorrente rappresentava: di essersi separato da in CP_2 virtù di un accordo sottoscritto in data 23.05.2017 a seguito di negoziazione assistita;
che in particolare l'accordo di separazione prevedeva che avrebbe versato, CP_1 quale proprio contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di euro 900,00,
1 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base degli indici Istat;
che i genitori avrebbero contribuito, nella misura del 50% ciascuno, alle spese cd. straordinarie necessarie ai figli e che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
che il figlio conviveva stabilmente con lui;
Per_1 che sotto il profilo economico – patrimoniale non erano intervenute variazioni di rilievo rispetto alla separazione;
di essere dipendente di con una Controparte_3 retribuzione netta di circa € 44.400,00 l'anno e di percepire, altresì, un'entrata netta da locazione di € 9.300,00 l'anno; di sostenere spese fisse per l'abitazione dove si era trasferito dopo la separazione per € 18.000,00 anno (affitto, condominio, utenze e colf), di sostenere spese annuali pari ad € 6.000,00 per il rimborso del prestito per l'acquisto dell'automobile; che la era avvocato di consolidata esperienza in CP_2 diritto civile e dopo aver lavorato per anni presso lo studio dell'avv. Massimo Lotti da cui percepiva un fisso fatturato di € 4.200,00 mensili, da alcuni anni aveva il proprio studio in Roma via Picardi in un immobile di proprietà; che la resistente viveva a
Roma nell'appartamento a lei assegnato di proprietà esclusiva del marito e nei periodi in cui i figli vivevano con il padre lei conviveva stabilmente con il proprio compagno a Napoli.
Il ricorrente pertanto chiedeva: che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che la figlia fosse affidata ad entrambi i genitori, con tempi Per_2 di frequentazione con i genitori meglio indicati in ricorso;
che fosse statuito che avrebbe dovuto versare, quale proprio contributo al mantenimento ordinario CP_1 della figlia , la somma mensile di euro 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese, Per_2 mediante bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base degli indici Istat;
che fosse disposto che avrebbe dovuto provvedere CP_1 direttamente al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente che aveva deciso di vivere presso di lui;
che fosse determinato che i genitori avrebbero dovuto contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie ai figli cosi come disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Roma e che fosse disposto che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento.
Si costituiva la quale deduceva: di non avere convivenze né relazioni CP_2 stabili con alcuno;
che nell'anno 2016 il suo reddito era di € 52.642,00; che fino a quell'anno aveva avuto una collaborazione con uno studio legale terminata per volontà del titolare e da allora aveva dovuto proseguire la professione in via autonoma utilizzando come sede dello studio una camera di un appartamento di proprietà dei propri genitori ai quale corrisponde il rimborso di 1/3 dei costi gestione;
di avere come unica fonte di reddito la professione di avvocato grazie alla quale ha percepito: nel 2016 € 52.642,00; nel 2017 € 54.272,00; nel 2018 € 59.455,00; nel
2019 € 36.587,00; nel 2020 € 24.517,00 e nel 2021 € 38.900,00; che il reddito dei
2 coniugi al momento della separazione (anno 2016) era di € 52.642,00 per CP_2
e di € 78.000.000 per
[...] Controparte_1
La resistente, dunque, chiedeva: che fosse mantenuto il regime di frequentazione padre-figli, nonché l'importo per il mantenimento dei figli pari ad € 900,00 attualizzato al 2022 ad € 985,50 per entrambi i figli oltre le spese paritarie;
che la casa familiare di Roma, Via Forte Bravetta n. 164, fosse assegnata a CP_2 convivente con i due figli ( maggiore e minore) e che le fosse Per_1 Per_2 riconosciuto il diritto all'assegno divorzile con l'attribuzione della somma mensile indicizzata di euro 500,00 dalla domanda.
All'udienza presidenziale del 22.03.2023 sono comparse entrambe le parti e sentiti entrambi i figli, il Presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione come vigenti;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
In data 16.05.2025 il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.04.2025, ha riservato la decisione al Collegio, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.1 c.p.c. a decorrere dal 27.05.2025.
§§§
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data della stipula di accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data 23.05.2027 e autorizzato dal P.M. in data 29.05.2017; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Affidamento, collocamento di e frequentazione paterna. Per_2
Codesto Collegio deve dare atto del raggiungimento, nelle more del presente giudizio, della maggiore età da parte della figlia , deve pertanto dichiararsi cessata la Per_2 materia del contendere in ordine all'affidamento ed al collocamento di ed alla Per_2 relativa frequentazione con il padre.
Assegno divorzile
Per quanto riguarda la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, CP_1 si è opposto rilevando che è un avvocato libero professionista che è CP_2
3 sempre stata e si è sempre dichiarata economicamente autosufficiente, mentre parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato all'assegno divorzile.
Prendendo atto, pertanto, di tale rinuncia si dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine all'istanza di assegno divorzile, disponendosi che ciascuna delle parti provvederà in autonomia al proprio mantenimento.
Mantenimento ordinario e straordinario dei figli
Quanto al mantenimento dei figli, il padre ha rappresentato che attualmente , Per_1 studente universitario fuorisede a Milano, è quasi completamente a suo carico con costi di circa € 1.300,00 al mese (di cui € 650,00 per l'alloggio e le utenze a Milano ed € 650,00 per il vitto, i trasporti, i viaggi per necessità universitarie e per tutte le altre spese di carattere ordinario) e, da ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto che sia disposto che entrambi genitori contribuiscano al mantenimento ordinario del figlio , versando direttamente nelle mani dello Per_1 stesso la somma mensile di € 700,00 il padre ed € 500,00 la madre;
quanto alla figlia
, ha dedotto che la stessa trascorre oramai più del 50 % del proprio Per_2 CP_1 tempo presso la casa paterna e perciò ha chiesto che entrambi genitori provvedano al mantenimento diretto di nei periodi di rispettiva spettanza e che i genitori Per_2 contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie dei figli. La madre in merito alla asserita situazione di in sede di comparsa conclusionale ha confermato che il Per_1 figlio studia presso l'Università di Milano con la partecipazione materna di € 300,00 mensili oltre la quota al 50% dei costi di studio universitari;
quanto a invece, Per_2 la resistente ha chiesto che il padre sia obbligato a versare alla madre un contributo pari € 700,00 mensili atteso che la stessa vive con lei e quando vuole con il padre.
Inoltre, in merito al mantenimento di , occorre dare atto che in accoglimento Per_1 parziale del reclamo proposto da avverso l'ordinanza del Presidente del CP_1
Tribunale di Roma dell'11.9.2023, la Corte di Appello di Roma aveva revocato l'obbligo di corresponsione in favore della moglie dell'assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, atteso che lo stesso conviveva stabilmente con il padre.
Si rileva, altresì, che in sede di ascolto la figlia ha dichiarato “Vivo con mia Per_2 madre e mio fratello. Vedo mio padre a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, perché lunedì e martedì sto sempre da mia madre, il mercoledì e il giovedì dipende. Questa organizzazione di vita e di suddivisione dei tempi in cui sto con i miei genitori non mi piace molto, se potessi decidere da sola mi piacerebbe stare una settimana con mia madre e una settimana con mio padre perché secondo me sarebbe più comodo.”
Ciò premesso occorre procedere all'analisi patrimoniale e reddituale delle parti.
è un dipendente a tempo indeterminato di ed ha percepito un CP_1 CP_3 reddito imponibile di € 79.025,00 nel 2018, di € 83.001,00 nel 2019 e di € 81.366,00 nel 2020, € 81.495,00 nel 2021 egli è proprietario della casa familiare e di altro
4 immobile ceduto in locazione per € 796,00 (cfr. dichiarazione sostituiva in atti) egli è gravato da spese abitative per € 950,00 e da un finanziamento di € 506,00.
Quanto a svolge la professione di avvocato ha percepito un reddito imponibile CP_2 irpef di € 59.455,00 nel 2018; di € 36.587,00 nel 2019; di € 24.517,00 nel 2020 e di €
38.900,00 nel 2021, non ha proprietà immobiliari e non sostiene costi abitativi vivendo nella casa familiare.
Codesto Collegio, alla luce delle osservazioni dinnanzi svolte, evidenzia: che Per_1 vive oramai a Milano e che quando torna a Roma abita dal padre;
che, atteso che in tal senso vi è contrasto tra le parti, debba presumersi dalle dichiarazioni rese in udienza da che la stessa vive con i genitori alternandosi nelle due case e che Per_2 il padre ha dei redditi maggiori rispetto a quelli vantatati dalla madre. Ritiene quindi equo disporre, quanto al mantenimento di , che il padre corrisponda € 800,00 Per_1 mensili e la madre € 400,00 al mese direttamente al figlio e, quanto al mantenimento di , che il padre corrisponderà alla madre € 300,00 per il suo mantenimento. Per_2
Quanto alle spese straordinarie si dispone che esse graveranno nella misura del 50% su ciascun genitore.
Secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del
17.12.2014 in tema di spese straordinarie, l'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione in cui vivono le figlie, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante per l'autovettura eventualmente in uso ai figli, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, etc.).
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno poi distinte le spese che devono considerarsi “obbligatorie” perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Sempre in base al sovra citato Protocollo, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori possono suddividersi nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di
5 acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle “obbligatorie”, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
Assegnazione della casa familiare
Quanto alla assegnazione della casa familiare considerato che il figlio vive a Per_1
Milano dove sta studiando e che la figlia vive ancora con la madre, anche se Per_2 in maniera alternata con il padre il quale non ha però dimostrato che la figlia viva in maniera prevalente presso di lui, si ritiene di dover assegnare la casa familiare sita in
Roma via del Forte Bravetta 164 alla madre sulla scorta costante CP_2 orientamento della Suprema Corte, per il quale l'assegnazione può essere disposta solo quando vi siano figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente
(v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010).
Spese di giudizio
Attesa la natura della controversia ed il parziale accoglimento di quanto chiesto dalle parti le spese del presente giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Controparte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 18.09.1999; CP_2
6 2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 01043, parte II, serie A05);
3. dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'affidamento ed al collocamento di ed alla relativa frequentazione con il padre;
Per_2
4. dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine all'istanza di assegno divorzile, disponendosi che ciascuna delle parti provvederà in autonomia al proprio mantenimento;
5. dispone quanto al mantenimento di che il padre corrisponda € 800,00 Per_1 mensili e la madre € 400,00 al mese direttamente al figlio e quanto al mantenimento di che il padre corrisponderà alla madre € 300,00 al mese Per_2 per il suo mantenimento da versarsi a mezzo di bonifico entro il giorno 5 di ciascun mese, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6. statuisce quanto alle spese straordinarie che esse graveranno nella misura del 50% su ciascun genitore;
7. assegna la casa coniugale sita in Roma via del Forte Bravetta 164 a CP_2
[...]
8. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 21.10.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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