Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6742/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 6742/2024 del Ruolo Generale,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iliato in Salerno, alla via F. Galdo n. . Roberto Lenza dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliata in Salerno, alla via Diaz – tra lo studio dell'avv. Giovanni Esposito dal quale e rappresentata e difesa in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 10 settembre 2024 Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1 data 30 ottobre 2005 nel Comune di Salerno e che dall' uni no nati due figli, (11.04.2006) e (22.06.2009), chiedeva Per_1 Per_2 pronunciarsi la ne giudiziale dal e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva le suddette pronunce alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 richiesta di separazione e chiedeva la regola pporti personali e patrimoniali delle parti alle condizioni di cui alla memoria di costituzione. All'udienza del 23.01.2025, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti
2. La domanda di separazione e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione depositato il 16.01.2025, che qui si intendono integralmente trascritte e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in sintesi, le parti hanno concordato l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza prevalente presso la madre e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonché l'obbligo a carico di di corrispondere Parte_1
a la somma mensile di € scuno) a titolo di Controparte_1
figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza, considerato che il ricorrente ha chiesto, ex art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la precisazione che tale ultima domanda è procedibile decorso il termine previsto dalla legge (sei mesi dalla prima udienza di comparizione in ragione dell'accordo raggiunto) e previo passaggio in giudicato della presente sentenza. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la separazione tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
26.11.1980, C.F.: , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1 25.04.1984, C.F. che hanno contratto matrimonio CodiceFiscale_2 concordatario in mune di Salerno;
- dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno (Anno 2005, Atto n.362, Parte II, Serie A);
- dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- spese al definitivo. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi