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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/11/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa AR Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa AR AZ Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 487/2024, promossa da nata a [...] il [...] e residente in [...] alla Contrada Torricella Parte_1
n.343/G, rappresentata e difesa- in forza di mandato con atto separato- dall'Avv. Domenico De Giglio ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bari al C.so Mazzini n.102
Appellante
e e con il patrocinio dell'avv. LOIZZI Controparte_1 Controparte_2
AL, elettivamente domiciliato in C.SO A. DE GASPERI 513/B 70124 BARI, presso il difensore avv. LOIZZI AL
e con il patrocinio dell'avv. DE GIGLIO Controparte_3 Controparte_4
DOMENICO, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI N.83 70122 BARI, presso il difensore avv. DE GIGLIO DOMENICO
pagina 1 di 13 Altri appellanti incidentali
Contro
nato a [...] il [...], residente in [...], CP_5 rappresentato e difeso dall'avv.to Ettore Gorini, presso il quale è elettivamente domiciliato, in Bari al
C.so Giuseppe Mazzini, 67
Appellato
avverso la sentenza n. 1580/2024 emessa dal Tribunale di Bari.
All'esito dell'udienza collegiale del 4.11.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione nei termini di legge
Oggetto: donazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il processo di primo grado
1.1 Con atto di citazione del 31.7.2020, ritualmente notificato ai convenuti, l'attore CP_5 ha allegato di aver accettato l'eredità del padre, che l'aveva nominato unico erede
[...] CP_6 con testamento olografo pubblicato in Bari il 6.09.2019 per atto a rogito notaio (rep. Persona_1
38212 – racc. 21666, registrato il 12.09.2019). Ha allegato che il padre, ancora in vita, avesse trasferito in data 20.02.2015 ai convenuti, con tre distinte operazioni bancarie, un milione di obbligazioni per ogni operazione (BMPS 13/16 EM 16) per un valore ciascuna di €1.030.000,00
(unmilionetrentamila/00) e quindi per complessivi €3.090.000,00. In particolare, con la prima operazione, il defunto genitore ha disposto che 1.000.000 di obbligazioni venissero trasferite dal proprio conto deposito n. 304805 sub 75 sul conto deposito intestato alla Signora Parte_1
(recante il numero 6094 sub 23, attestato presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale in OD AB
). Con la seconda operazione, l'Ing. ha disposto che 1.000.000 di obbligazioni C.F._1 CP_6 venissero trasferite dal proprio conto deposito n. 304805 sub 75 sul conto deposito intestato ai convenuti e (recante il numero 7401 sub 89, attestato presso il Controparte_4 Controparte_3
Monte dei Paschi di Siena, filiale in OD AB ). Con la terza operazione, l'Ing. C.F._1 CP_6 ha disposto che 1.000.000 di obbligazioni venissero trasferite dal proprio conto deposito n. 304805 sub pagina 2 di 13 75 sul conto deposito intestato ai signori e (recante il numero Controparte_2 Controparte_1
7677 sub 00, attestato presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale in OD . Ha chiesto C.F._2 quindi di accertare che tali trasferimenti costituissero un atto di donazione di non modico valore e di dichiararne la nullità per difetto della forma scritta, essendo avvenuti mediante semplici disposizioni bancarie. Con la memoria 183, comma 6 n.1 c.p.c. del 7.2.2021 l'attore ha specificato di agire in qualità di unico erede universale, avendo accettato puramente e semplicemente l'eredità paterna, formulando domande subordinate di accertamento della nullità per violazione dei patti successori e domande, ulteriormente subordinate, di arricchimento senza causa.
2. Con distinte comparse si sono costituiti i convenuti odierni appellanti che hanno eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione ad agire e, in ogni caso, il rigetto delle domande.
Nel corso del giudizio sono stati proposti tre subprocedimenti di sequestro da parte di CP_5 nei confronti dei diversi convenuti, conclusisi con l'accoglimento delle domande cautelari.
Precisate le conclusioni il giudizio veniva riservato in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il Tribunale cosi decideva: “DICHIARA nulli i seguenti negozi di donazione per assenza di forma scritta:
1. trasferimento titoli del 20 febbraio 2015 con il quale ha disposto che CP_6
1.000.000 di obbligazioni BMPS 13/16 EM 16 venissero riversate, dal proprio conto deposito n.
304805 sub 75, sul conto deposito intestato a e recante il numero 6094 sub 23, Parte_1 attestato presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale in OD (AB 41540);
2. trasferimento titoli del 20 febbraio 2015 con il quale ha disposto che 1.000.000 di obbligazioni BMPS 13/16 CP_6
EM 16 venissero riversate, dal proprio conto deposito n. 304805 sub 75, sul conto deposito intestato a
e e recante il numero 7401 sub 89, attestato presso il Monte Controparte_4 Controparte_3 dei Paschi di Siena, filiale in OD (AB 41540);
3. trasferimento titoli del 20 febbraio 2015 con il quale ha disposto che 1.000.000 di obbligazioni BMPS 13/16 EM 16 venissero riversate, CP_6 dal proprio conto deposito n. 304805 sub 75, sul conto deposito intestato a e Controparte_2
e recante il numero 7677 sub 00, attestato presso il Monte dei Paschi di Siena, Controparte_1 filiale in OD (AB 41540); e, per l'effetto: AN a restituire all'attore Parte_1
l'importo di €1.030.000,00, pari al controvalore dei titoli ricevuti in esecuzione della donazione di cui sopra, ritenute nulla, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (16.4.2019) sino al soddisfo;
pagina 3 di 13 AN e a restituire all'attore, in solido tra loro, Controparte_3 Controparte_4
l'importo di €1.030.000,00, pari al controvalore dei titoli ricevuti in esecuzione della donazione di cui sopra, ritenute nulla, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (19.4.2019) sino al soddisfo;
AN e a restituire all'attore, in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1
l'importo di €1.030.000,00, pari al controvalore dei titoli ricevuti in esecuzione della donazione di cui sopra, ritenute nulla, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (10.4.2019) sino al soddisfo;
AN, infine, le parti convenute - nelle quote di 2/6 per , 2/6 per Parte_1 [...]
e in solido tra loro e 2/6 per e CP_3 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 in solido tra loro, a rimborsare all'attore le spese di lite che risultano documentate, che si liquidano in
€1.713,00 di contributo unificato ed €30.000,00 per onorari, oltre accessori di legge;
RIGETTA la domanda per lite temeraria.”
4. Avverso la sentenza di prime cure hanno interposto gravame, con appello Parte_1 principale, e e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, con appello incidentale e tutti hanno chiesto a questa Corte di riformare Controparte_4 la sentenza impugnata e, in particolare, di:
“I) in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. e CP_5 per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità delle domande proposte dallo stesso;
II) ai sensi dell'art.363 Bis cpc, sentite le parti costituite, voglia rimettere gli atti al Primo
Presidente della Corte di Cassazione per la risoluzione della questione esclusivamente di diritto concernente la corretta applicazione della norma di cui all'art.783 cc “ Donazioni di modico valore” alla fattispecie di cui è causa. In particolare la quaestio iuris è la seguente: “ ai fini della valutazione della modicità del valore di una donazione devono necessariamente essere esaminati l'elemento oggettivo (il donatum) e quello soggettivo (le condizioni economiche del donante) e la non incidenza in modo apprezzabile della donazione sul patrimonio del donante oppure ci si può limitare al solo elemento oggettivo nel caso di somma ritenuta rilevante dall'interprete, alla stregua di generici criteri squisitamente oggettivi e non alla stregua delle condizioni economiche del donante, e quel che più conta senza tenere in alcuna considerazione l'elemento delle non incidenza in modo apprezzabile della donazione sul patrimonio del donante?”;
III) rigettare le domande di nullità della donazione per difetto di forma e di condanna al pagamento della somma di € 1.030.000,00 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior pagina 4 di 13 danno ex art.1224 co.2 C.C. ex adverso proposte nei confronti della odierna appellante, stante la palese infondatezza delle stesse sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti nei propri scritti difensivi e le prove fornite che suffragano la ricorrenza nel caso de quo di una donazione di modico valore ex art.783 cc ovvero di una liberalità d'uso di cui all'art.770 co.2 cpc;
IV) dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità e in ogni caso rigettare le domande di nullità dell'ex adverso preteso patto successorio e di condanna al pagamento della somma di € 1.030.000,00 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art.1224 co.2 C.C. ex adverso proposte nei confronti della odierna appellante stante la palese infondatezza, sia in fatto che in diritto, anche di tali domande se non addirittura la assoluta pretestuosità nonché temerarietà delle stesse;
V ) dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità e in ogni caso rigettare le domande di arricchimento senza titolo ex artt.2041-2042 C.C. e di condanna al pagamento della somma di €
1.030.000,00 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art.1224 co.2 C.C. ex adverso proposte nei confronti della odierna appellante, stante la palese infondatezza delle stesse sia in fatto che in diritto, anche di tali domande se non addirittura la assoluta pretestuosità nonché temerarietà delle stesse;
VI) condannare l'attore al pagamento delle spese, compensi e rimborso spese
15% ex art.2 D.M. n.55/2014 del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.” (cfr. testualmente dalle conclusioni di . Parte_1
Gli appellanti incidentali adesivi hanno concluso in senso conforme alle conclusioni dell'appellante principale, per quanto di rispettivo interesse, con vittoria delle spese del doppio grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ha resistito ai gravami che ne ha chiesto il rigetto con conferma dell'impugnata CP_5 sentenza insistendo, senza proporre appello, nelle domande subordinate proposte in prime cure.
Si tratta di appelli, quello principale e gli incidentali adesivi, contenenti identiche argomentazioni, peraltro riproduttive di quanto già detto in primo grado.
Respinta la richiesta di inibitoria attivata nel sub procedimento, la causa è stata rimessa in decisione e introitata a sentenza sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli principale e incidentali sono infondati e vanno respinti.
4.1 Col primo motivo di appello (principale e incidentali) gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui non ha ritenuto di disporre l'invocato rinvio pregiudiziale e chiedono a pagina 5 di 13 questa Corte di rimettere gli atti alla Corte di Cassazione perché risolva la questione in ordine ai criteri da adoperare (oggettivo e soggettivo) per valutare la modicità di una donazione in rapporto al patrimonio del donante.
Il motivo è inammissibile per due ragioni.
La decisione presa in prime cure, di non rimettere gli atti alla Corte di Cassazione per la decisione sulla quaestio sottoposta dalle parti, attiene ad una scelta discrezionale del giudicante riconosciuta espressamente dalla legge e non è quella decisione che ha inciso sulla soluzione della controversia.
Circa la sollecitazione, effettuata anche a questa Corte di rimettere gli atti alla Corte di Cassazione per la soluzione del quesito posto, anch'essa è inammissibile non ricorrendo i presupposti per la sollecitazione nomofilattica preventiva.
L'istituto, disciplinato all'art. 363-bis c.p.c., prevede infatti che il giudice di merito, con ordinanza e dopo aver sentito le parti costituite, può disporre «il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi». Il comma 2 del medesimo articolo, poi, descrive le caratteristiche dell'ordinanza di rimessione, prevedendo che la stessa “è motivata” (analogamente a quelle con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale) e, in particolare, «con riferimento al requisito n. 2 del primo comma, reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili». Alla luce di tale specificazione, dunque, è ragionevole ritenere che la questione di diritto che presenta gravi difficoltà interpretative sia quella per la quale sono possibili diverse opzioni interpretative, tutte parimenti attendibili. Il comma 3, infine, introduce una sorta di filtro delle ordinanze di rimessione da parte del Primo Presidente della Corte di cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine ivi stabilito, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma. In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle Sezioni Unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari); mentre, in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto. Superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel giudizio nell'ambito del quale è stata rimessa la questione (merita di essere ricordato, peraltro, che, come si legge in Cass., sez. un., n. 34851 del 2023, «è ben possibile distinguere concettualmente tra pagina 6 di 13 l'interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie, che può essere demandata al Giudice di legittimità attraverso il rinvio pregiudiziale, e la ricostruzione della concreta vicenda processuale, che resta affidata al giudice di merito, sia in via preventiva, ai fini della motivazione in ordine alla rilevanza della questione, che in via successiva, ai fini dell'applicazione del principio di diritto enunciato e sebbene, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 363-bis, tale principio rivesta carattere vincolante nel giudizio a quo, dev'essere riconosciuta al giudice di merito la facoltà di escluderne l'applicazione, non solo alla luce di modificazioni normative eventualmente sopravvenute alla sua enunciazione, ma anche alla luce degli elementi risultanti da un'istruttoria più approfondita, ove dagli stessi emerga una situazione di fatto difforme da quella tenuta presente nella formulazione del quesito»). L'istituto tende a realizzare una sorta di «nomofilachia preventiva», allo scopo di pervenire ad indirizzi giurisprudenziali uniformi, considerato che la prevedibilità della decisione deve essere considerata come un «valore», che si riflette sulla certezza del diritto, sulla tutela dei cittadini che vi fanno affidamento e sulla effettività del principio di uguaglianza, che impone uniforme trattamento, anche giurisdizionale, di fronte a casi simili. La già menzionata Cass., sez. un., n. 34851 del 2023, poi, ha evidenziato che il rinvio pregiudiziale «rappresenta un'opportunità offerta al giudice di merito per rivolgersi all'organo giurisdizionale che, nell'attuale sistema, garantisce l'unità e
l'uniforme interpretazione del diritto (…) e costituisce espressione di un nuovo bilanciamento tra i poteri riconosciuti alla giurisdizione di merito e di legittimità, nell'ambito del quale alla compressione del potere decisorio cui il giudice di merito decide di sottostare nell'esercizio delle prerogative che la legge gli attribuisce fa riscontro una forte espansione del ruolo d'impulso allo stesso spettante come parte del sistema giustizia nel suo complesso, inteso non più solo come funzione dello Stato diretta all'attuazione del diritto nel caso concreto, ma come servizio pubblico in cui le risorse destinate alla soluzione della singola controversia contribuiscono al soddisfacimento di un più ampio compendio di esigenze individuali» (cfr. parte motiva Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 7965 del 25/03/2025 (Rv. 674400 -
01).
Ciò premesso, come osservato dal primo Giudice, nel caso di specie “…non vi sono i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. (che il Giudice può disporre) perché la questione è già stata risolta dalla Corte di Cassazione in numerosi interventi nomofilattici,…” e perché “…non appare suscettibile di porsi in numerosi giudizi di merito, stante l'assoluta peculiarità ed eccezionalità statistica di casi in cui l'atto di disposizione - di oltre un milione di euro - può essere in grado di incidere su pagina 7 di 13 patrimoni comunque milionari, come quello del disponente” (cfr. sentenza impugnata) ed anche perché, secondo questa Corte, non presenta particolari difficoltà interpretative.
In buona sostanza, la questione non è rimettibile perché carente di tutti i requisiti di ammissibilità.
Respinta la preliminare richiesta di rimessione, possono trattarsi gli ulteriori motivi di appello.
4.2 Gli appellanti con il secondo motivo di appello (principale e incidentali), censurano la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellato
[...]
CP_5
Esso è infondato.
Giova chiarire la differenza tra legittimazione attiva e titolarità sostanziale del diritto.
La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo
(con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 1912 del 09/02/2012 (Rv. 620484 - 01), fra le molte.
Nel caso di specie, quale erede unico ed universale, di suo padre, giusta testamento CP_5 olografo pubblicato in Bari il giorno 6 settembre 2019, per atto a rogito notaio rep. Persona_1
38212 – racc. 21666, testamento non impugnato ha agito, in nome proprio per tutelare la sua qualità di erede (un diritto proprio), dapprima richiedendo ai convenuti la restituzione a sé del 66,6% delle donazioni loro fatte da suo padre ed il 33,3% alla massa ereditaria, sebbene il suo patrimonio si fosse per l'intanto confuso con tutto quello del de cuius. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1c.p.c. egli ha precisato di voler ottenere dai convenuti l'intera somma donata da suo padre, da versare alla massa ereditaria. Inoltre, già nell'atto introduttivo (pag. 2) aveva dichiarato di aver “interesse affinché - previa declaratoria di nullità, per difetto di forma ex articolo 782 c.c., delle donazioni anzidette effettuate dal suo dante causa - i signori , e Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 [...]
e siano condannati alla restituzione dell'intero importo da loro CP_2 Controparte_1 ricevuto, per complessivi euro 3.090.000,00, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria”. Di conseguenza, correttamente il Tribunale ha ritenuto infondato l'eccepito difetto di legittimazione e pure pagina 8 di 13 l'eccezione di novità della domanda dal momento che quegli con la richiamata memoria ha solo specificato e non già mutato la domanda.
E d'altra parte, essendo il patrimonio del de cuius confuso con quello dell'attore odierno appellato, chiedere la restituzione per sé di una parte e la restituzione alla massa ereditaria della restante parte
(che era tutta sua essendo l'unico erede, discendente giusta testamento non impugnato che lo istituiva erede unico e universale) e poi chiedere la restituzione della intera somma per sé non implica alcun mutamento di domanda essendo identica, per giunta, la causa petendi.
Il motivo è quindi respinto.
4.3 Con il terzo motivo di appello (principale e incidentali) si censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto nulla la donazione, per difetto di forma, in quanto avente per oggetto la cessione di titoli obbligazionari del complessivo valore di €. 3.090.000,00, pari ad €1.030.000,00 per ciascuna parte appellante (dimidiata per gli appellanti incidentali).
La prova di siffatto valore può ritenersi coperta dal giudicato dal momento che non forma più oggetto di contestazione con i motivi di appello.
Circa la modicità del valore come sostenuta dagli appellanti, essa non può essere condivisa.
Va fatta una premessa di carattere logico.
La pretesa valutazione di modicità, in quanto rapportata al patrimonio del donante, non può essere l'unico criterio applicabile e neppure condivisibile dal momento che la norma di riferimento troverebbe un'interpretazione fuori dai canoni costituzionali, interpretazione per giunta palesemente irragionevole.
In altre parole, percorrendo la strada indicata dagli appellanti, si perverrebbe alla conclusione secondo cui sfugge agli obblighi formali una donazione di ingenti valori, come nella specie, perché se rapportata all'altrettanto ingente patrimonio del donante essa non incide su di esso in modo apprezzabile. Per tale via potrebbe non essere ritenuta di modico valore anche la donazione di piccolissima entità (un euro o nummo uno) se rapportata al patrimonio di chi non possiede nulla o possiede pochissimo.
Dovendo quindi procedere ad interpretare la norma di riferimento perché abbia una logica di sistema e una uniforme e prevedibile interpretazione, deve respingersi il proposito interpretativo offerto dagli scritti difensivi degli appellanti.
La Cassazione, sul punto, ha spiegato che ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 cod. civ. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, onde il giudizio è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito la cui valutazione, involgendo un giudizio di pagina 9 di 13 fatto, è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (cfr. Cass. Sez. 2, 12/06/2001, n.
7913, Rv. 547414 - 01). Ed ha inoltre chiarito che ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, per la quale non si richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam, ai sensi dell'art. 783 cod. civ. l'atto di liberalità non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 3858 del 2020).
Di conseguenza il punto è capire se nel caso di specie le elargizioni dell'Ing. in favore degli CP_6 appellanti abbiano inciso in modo apprezzabile sul suo patrimonio e cosa si intenda per 'inciso in modo apprezzabile'.
Nel caso di specie, se è vero che il patrimonio del dante causa, padre dell'appellato/attore
[...]
era ingente, è pur vero che le somme donate (anche se ripartite per due, tra i coniugi CP_5 appellanti incidentali), comunque sono elevate in sé non potendosi fondatamente sostenere, per le superiori ragioni, che la donazione di una somma dell'importo sopra detto possa ritenersi di modico valore sul piano oggettivo. In proposito la Cassazione ha chiarito che “…l'art. 783 c.c., nel disciplinare le donazioni di modico valore, prevede, in primis, che la modicità dell'oggetto della donazione sia valutata obbiettivamente, soggiungendo che essa va riguardata “anche” in rapporto alle condizioni economiche del donante, ne consegue che ove, già sotto il profilo obbiettivo in sé considerato, tale modicità vada esclusa, ne resta evidentemente svalutata la ulteriore indagine “soggettiva” circa la sua effettiva incidenza sul patrimonio del donante medesimo.” (cfr. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 5488 del 18/02/2022 (Rv. 664026 - 01).
Diversamente opinando, come accennato, si introdurrebbe un inaccettabile privilegio (e la conseguente sottrazione all'obbligo della forma) in favore chi possiede di più, che potrebbe sottrarsi all'obbligo di stipulare l'atto pubblico (e alla conseguente imposizione fiscale) solo in ragione della sua capienza patrimoniale e in violazione del principio di uguaglianza, che deve informare e ispirare l'interpretazione delle norme.
In conclusione, va condivisa la decisione di prime cure che ha ritenuto 'non modica' la donazione a ciascuna delle parti appellanti ( i coniugi e e i coniugi Parte_1 CP_2 CP_1 CP_4
e di obbligazioni aventi il controvalore sopra indicato. CP_7
4.4 Con il quarto motivo di appello gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui esclude che le elargizioni effettuate in favore degli appellanti potessero integrare una liberalità d'uso.
pagina 10 di 13 Il motivo, articolato in modo confuso in tutti e tre gli appelli, principale e incidentali, tende a sostenere che le ritenute donazioni altro non fossero che liberalità d'uso ex art. 770, co. 2 c.c. come tali svincolate dall'obbligo di forma solenne. Si trattava, secondo gli appellanti, di gratificazioni economiche, giustificate dal forte legame affettivo che sussisteva tra l'Ing. e le persone a lui CP_6 care, ivi compresi gli stessi appellanti.
La tesi è insostenibile.
Come già rilevato dal Tribunale, che ha peraltro distinto le allegazioni tese a sostenere la liberalità
d'uso da parte dei coniugi , e più che Controparte_8 Controparte_9 Parte_1 descrivere una liberalità d'uso essi fanno riferimento ad una sorta di remunerazione fatta dall'ing. quale modo per riconoscere il ruolo che avevano avuto nel corso della sua vita: questo tipo di CP_6 donazione, tuttavia, è soggetto a tutte le norme della donazione tradizionale rientrando nella previsione del co. 1 dell'art. 770 c.c.. Né pare possibile sostenere (e non è provato) che l'elargizione fosse ripetuta nel tempo e sia avvenuta in occasione di qualche ricorrenza, fatto indiscutibilmente necessario in caso di liberalità d'uso che sfuggono alle forme della donazione. Peraltro, proprio l'entità delle somme date agli appellanti risultano oggettivamente sproporzionate alle liberalità che una persona, anche molto facoltosa, può fare ai propri collaboratori, anche se fidati. E peraltro tali elargizioni non risultano né abituali e neppure prevedibili e non è possibile pertanto inquadrarle nell'istituto invocato dagli appellanti.
A ciò si aggiunga che lo stesso ing. il 28.03.2019, tramite il suo avvocato, chiese la restituzione CP_6 delle somme ricevute dai beneficiari delle dette elargizioni, fatto del tutto incompatibile con la invocata liberalità d'uso.
Il motivo è perciò respinto.
4.5 Con il quinto e sesto motivo di appello gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto assorbite la domanda di nullità del preteso patto successorio e quella di arricchimento senza causa, anziché respingerle.
I motivi sono infondati. Respinto infatti quello antecedente logicamente, teso ad escludere il modico valore della donazione di che trattasi, con conseguente conferma della dichiarazione di nullità del trasferimento, diviene superfluo l'invocato esame, per respingerle, delle anzidette domande subordinate proposte dall'attore e persino la valutazione di loro tardività.
pagina 11 di 13 4.6 Le parti appellanti hanno censurato la sentenza anche in ordine all'obbligo restitutorio e al regolamento delle spese di lite. Trattasi di censure infondate perché: 1) l'obbligo restitutorio è sorto in conseguenza della dichiarazione di nullità della donazione per difetto di forma;
2) le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza e non meritano riforma.
L'appello è quindi integralmente respinto con conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico delle parti appellanti. Esse sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (scaglione compreso tra €2.000.000,01 ed €4.000.000,00), calcolate ai minimi tariffari. Nella liquidazione è compresa la fase istruttoria compendiata nel sub procedimento inibitorio attivato dagli appellanti.
Sussistono inoltre i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, pagamento posto a carico degli appellanti in solido, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentali rispettivamente proposti da , , Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
avverso la sentenza n. 1580/2024 emessa dal Tribunale di CP_2 Controparte_1
Bari, così provvede:
1. rigetta gli appelli e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente giudizio che liquida per compensi in € 22.102,00, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, posto a carico degli appellanti in solido, in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°
l.228/12.
Così deciso in Bari il 4.11.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di
Appello pagina 12 di 13 Il consigliere estensore
AR AZ TA
Il Presidente
AR LA
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa AR Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa AR AZ Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 487/2024, promossa da nata a [...] il [...] e residente in [...] alla Contrada Torricella Parte_1
n.343/G, rappresentata e difesa- in forza di mandato con atto separato- dall'Avv. Domenico De Giglio ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bari al C.so Mazzini n.102
Appellante
e e con il patrocinio dell'avv. LOIZZI Controparte_1 Controparte_2
AL, elettivamente domiciliato in C.SO A. DE GASPERI 513/B 70124 BARI, presso il difensore avv. LOIZZI AL
e con il patrocinio dell'avv. DE GIGLIO Controparte_3 Controparte_4
DOMENICO, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI N.83 70122 BARI, presso il difensore avv. DE GIGLIO DOMENICO
pagina 1 di 13 Altri appellanti incidentali
Contro
nato a [...] il [...], residente in [...], CP_5 rappresentato e difeso dall'avv.to Ettore Gorini, presso il quale è elettivamente domiciliato, in Bari al
C.so Giuseppe Mazzini, 67
Appellato
avverso la sentenza n. 1580/2024 emessa dal Tribunale di Bari.
All'esito dell'udienza collegiale del 4.11.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione nei termini di legge
Oggetto: donazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il processo di primo grado
1.1 Con atto di citazione del 31.7.2020, ritualmente notificato ai convenuti, l'attore CP_5 ha allegato di aver accettato l'eredità del padre, che l'aveva nominato unico erede
[...] CP_6 con testamento olografo pubblicato in Bari il 6.09.2019 per atto a rogito notaio (rep. Persona_1
38212 – racc. 21666, registrato il 12.09.2019). Ha allegato che il padre, ancora in vita, avesse trasferito in data 20.02.2015 ai convenuti, con tre distinte operazioni bancarie, un milione di obbligazioni per ogni operazione (BMPS 13/16 EM 16) per un valore ciascuna di €1.030.000,00
(unmilionetrentamila/00) e quindi per complessivi €3.090.000,00. In particolare, con la prima operazione, il defunto genitore ha disposto che 1.000.000 di obbligazioni venissero trasferite dal proprio conto deposito n. 304805 sub 75 sul conto deposito intestato alla Signora Parte_1
(recante il numero 6094 sub 23, attestato presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale in OD AB
). Con la seconda operazione, l'Ing. ha disposto che 1.000.000 di obbligazioni C.F._1 CP_6 venissero trasferite dal proprio conto deposito n. 304805 sub 75 sul conto deposito intestato ai convenuti e (recante il numero 7401 sub 89, attestato presso il Controparte_4 Controparte_3
Monte dei Paschi di Siena, filiale in OD AB ). Con la terza operazione, l'Ing. C.F._1 CP_6 ha disposto che 1.000.000 di obbligazioni venissero trasferite dal proprio conto deposito n. 304805 sub pagina 2 di 13 75 sul conto deposito intestato ai signori e (recante il numero Controparte_2 Controparte_1
7677 sub 00, attestato presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale in OD . Ha chiesto C.F._2 quindi di accertare che tali trasferimenti costituissero un atto di donazione di non modico valore e di dichiararne la nullità per difetto della forma scritta, essendo avvenuti mediante semplici disposizioni bancarie. Con la memoria 183, comma 6 n.1 c.p.c. del 7.2.2021 l'attore ha specificato di agire in qualità di unico erede universale, avendo accettato puramente e semplicemente l'eredità paterna, formulando domande subordinate di accertamento della nullità per violazione dei patti successori e domande, ulteriormente subordinate, di arricchimento senza causa.
2. Con distinte comparse si sono costituiti i convenuti odierni appellanti che hanno eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione ad agire e, in ogni caso, il rigetto delle domande.
Nel corso del giudizio sono stati proposti tre subprocedimenti di sequestro da parte di CP_5 nei confronti dei diversi convenuti, conclusisi con l'accoglimento delle domande cautelari.
Precisate le conclusioni il giudizio veniva riservato in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il Tribunale cosi decideva: “DICHIARA nulli i seguenti negozi di donazione per assenza di forma scritta:
1. trasferimento titoli del 20 febbraio 2015 con il quale ha disposto che CP_6
1.000.000 di obbligazioni BMPS 13/16 EM 16 venissero riversate, dal proprio conto deposito n.
304805 sub 75, sul conto deposito intestato a e recante il numero 6094 sub 23, Parte_1 attestato presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale in OD (AB 41540);
2. trasferimento titoli del 20 febbraio 2015 con il quale ha disposto che 1.000.000 di obbligazioni BMPS 13/16 CP_6
EM 16 venissero riversate, dal proprio conto deposito n. 304805 sub 75, sul conto deposito intestato a
e e recante il numero 7401 sub 89, attestato presso il Monte Controparte_4 Controparte_3 dei Paschi di Siena, filiale in OD (AB 41540);
3. trasferimento titoli del 20 febbraio 2015 con il quale ha disposto che 1.000.000 di obbligazioni BMPS 13/16 EM 16 venissero riversate, CP_6 dal proprio conto deposito n. 304805 sub 75, sul conto deposito intestato a e Controparte_2
e recante il numero 7677 sub 00, attestato presso il Monte dei Paschi di Siena, Controparte_1 filiale in OD (AB 41540); e, per l'effetto: AN a restituire all'attore Parte_1
l'importo di €1.030.000,00, pari al controvalore dei titoli ricevuti in esecuzione della donazione di cui sopra, ritenute nulla, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (16.4.2019) sino al soddisfo;
pagina 3 di 13 AN e a restituire all'attore, in solido tra loro, Controparte_3 Controparte_4
l'importo di €1.030.000,00, pari al controvalore dei titoli ricevuti in esecuzione della donazione di cui sopra, ritenute nulla, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (19.4.2019) sino al soddisfo;
AN e a restituire all'attore, in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1
l'importo di €1.030.000,00, pari al controvalore dei titoli ricevuti in esecuzione della donazione di cui sopra, ritenute nulla, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (10.4.2019) sino al soddisfo;
AN, infine, le parti convenute - nelle quote di 2/6 per , 2/6 per Parte_1 [...]
e in solido tra loro e 2/6 per e CP_3 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 in solido tra loro, a rimborsare all'attore le spese di lite che risultano documentate, che si liquidano in
€1.713,00 di contributo unificato ed €30.000,00 per onorari, oltre accessori di legge;
RIGETTA la domanda per lite temeraria.”
4. Avverso la sentenza di prime cure hanno interposto gravame, con appello Parte_1 principale, e e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, con appello incidentale e tutti hanno chiesto a questa Corte di riformare Controparte_4 la sentenza impugnata e, in particolare, di:
“I) in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. e CP_5 per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità delle domande proposte dallo stesso;
II) ai sensi dell'art.363 Bis cpc, sentite le parti costituite, voglia rimettere gli atti al Primo
Presidente della Corte di Cassazione per la risoluzione della questione esclusivamente di diritto concernente la corretta applicazione della norma di cui all'art.783 cc “ Donazioni di modico valore” alla fattispecie di cui è causa. In particolare la quaestio iuris è la seguente: “ ai fini della valutazione della modicità del valore di una donazione devono necessariamente essere esaminati l'elemento oggettivo (il donatum) e quello soggettivo (le condizioni economiche del donante) e la non incidenza in modo apprezzabile della donazione sul patrimonio del donante oppure ci si può limitare al solo elemento oggettivo nel caso di somma ritenuta rilevante dall'interprete, alla stregua di generici criteri squisitamente oggettivi e non alla stregua delle condizioni economiche del donante, e quel che più conta senza tenere in alcuna considerazione l'elemento delle non incidenza in modo apprezzabile della donazione sul patrimonio del donante?”;
III) rigettare le domande di nullità della donazione per difetto di forma e di condanna al pagamento della somma di € 1.030.000,00 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior pagina 4 di 13 danno ex art.1224 co.2 C.C. ex adverso proposte nei confronti della odierna appellante, stante la palese infondatezza delle stesse sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti nei propri scritti difensivi e le prove fornite che suffragano la ricorrenza nel caso de quo di una donazione di modico valore ex art.783 cc ovvero di una liberalità d'uso di cui all'art.770 co.2 cpc;
IV) dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità e in ogni caso rigettare le domande di nullità dell'ex adverso preteso patto successorio e di condanna al pagamento della somma di € 1.030.000,00 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art.1224 co.2 C.C. ex adverso proposte nei confronti della odierna appellante stante la palese infondatezza, sia in fatto che in diritto, anche di tali domande se non addirittura la assoluta pretestuosità nonché temerarietà delle stesse;
V ) dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità e in ogni caso rigettare le domande di arricchimento senza titolo ex artt.2041-2042 C.C. e di condanna al pagamento della somma di €
1.030.000,00 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art.1224 co.2 C.C. ex adverso proposte nei confronti della odierna appellante, stante la palese infondatezza delle stesse sia in fatto che in diritto, anche di tali domande se non addirittura la assoluta pretestuosità nonché temerarietà delle stesse;
VI) condannare l'attore al pagamento delle spese, compensi e rimborso spese
15% ex art.2 D.M. n.55/2014 del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.” (cfr. testualmente dalle conclusioni di . Parte_1
Gli appellanti incidentali adesivi hanno concluso in senso conforme alle conclusioni dell'appellante principale, per quanto di rispettivo interesse, con vittoria delle spese del doppio grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ha resistito ai gravami che ne ha chiesto il rigetto con conferma dell'impugnata CP_5 sentenza insistendo, senza proporre appello, nelle domande subordinate proposte in prime cure.
Si tratta di appelli, quello principale e gli incidentali adesivi, contenenti identiche argomentazioni, peraltro riproduttive di quanto già detto in primo grado.
Respinta la richiesta di inibitoria attivata nel sub procedimento, la causa è stata rimessa in decisione e introitata a sentenza sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli principale e incidentali sono infondati e vanno respinti.
4.1 Col primo motivo di appello (principale e incidentali) gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui non ha ritenuto di disporre l'invocato rinvio pregiudiziale e chiedono a pagina 5 di 13 questa Corte di rimettere gli atti alla Corte di Cassazione perché risolva la questione in ordine ai criteri da adoperare (oggettivo e soggettivo) per valutare la modicità di una donazione in rapporto al patrimonio del donante.
Il motivo è inammissibile per due ragioni.
La decisione presa in prime cure, di non rimettere gli atti alla Corte di Cassazione per la decisione sulla quaestio sottoposta dalle parti, attiene ad una scelta discrezionale del giudicante riconosciuta espressamente dalla legge e non è quella decisione che ha inciso sulla soluzione della controversia.
Circa la sollecitazione, effettuata anche a questa Corte di rimettere gli atti alla Corte di Cassazione per la soluzione del quesito posto, anch'essa è inammissibile non ricorrendo i presupposti per la sollecitazione nomofilattica preventiva.
L'istituto, disciplinato all'art. 363-bis c.p.c., prevede infatti che il giudice di merito, con ordinanza e dopo aver sentito le parti costituite, può disporre «il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi». Il comma 2 del medesimo articolo, poi, descrive le caratteristiche dell'ordinanza di rimessione, prevedendo che la stessa “è motivata” (analogamente a quelle con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale) e, in particolare, «con riferimento al requisito n. 2 del primo comma, reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili». Alla luce di tale specificazione, dunque, è ragionevole ritenere che la questione di diritto che presenta gravi difficoltà interpretative sia quella per la quale sono possibili diverse opzioni interpretative, tutte parimenti attendibili. Il comma 3, infine, introduce una sorta di filtro delle ordinanze di rimessione da parte del Primo Presidente della Corte di cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine ivi stabilito, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma. In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle Sezioni Unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari); mentre, in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto. Superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel giudizio nell'ambito del quale è stata rimessa la questione (merita di essere ricordato, peraltro, che, come si legge in Cass., sez. un., n. 34851 del 2023, «è ben possibile distinguere concettualmente tra pagina 6 di 13 l'interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie, che può essere demandata al Giudice di legittimità attraverso il rinvio pregiudiziale, e la ricostruzione della concreta vicenda processuale, che resta affidata al giudice di merito, sia in via preventiva, ai fini della motivazione in ordine alla rilevanza della questione, che in via successiva, ai fini dell'applicazione del principio di diritto enunciato e sebbene, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 363-bis, tale principio rivesta carattere vincolante nel giudizio a quo, dev'essere riconosciuta al giudice di merito la facoltà di escluderne l'applicazione, non solo alla luce di modificazioni normative eventualmente sopravvenute alla sua enunciazione, ma anche alla luce degli elementi risultanti da un'istruttoria più approfondita, ove dagli stessi emerga una situazione di fatto difforme da quella tenuta presente nella formulazione del quesito»). L'istituto tende a realizzare una sorta di «nomofilachia preventiva», allo scopo di pervenire ad indirizzi giurisprudenziali uniformi, considerato che la prevedibilità della decisione deve essere considerata come un «valore», che si riflette sulla certezza del diritto, sulla tutela dei cittadini che vi fanno affidamento e sulla effettività del principio di uguaglianza, che impone uniforme trattamento, anche giurisdizionale, di fronte a casi simili. La già menzionata Cass., sez. un., n. 34851 del 2023, poi, ha evidenziato che il rinvio pregiudiziale «rappresenta un'opportunità offerta al giudice di merito per rivolgersi all'organo giurisdizionale che, nell'attuale sistema, garantisce l'unità e
l'uniforme interpretazione del diritto (…) e costituisce espressione di un nuovo bilanciamento tra i poteri riconosciuti alla giurisdizione di merito e di legittimità, nell'ambito del quale alla compressione del potere decisorio cui il giudice di merito decide di sottostare nell'esercizio delle prerogative che la legge gli attribuisce fa riscontro una forte espansione del ruolo d'impulso allo stesso spettante come parte del sistema giustizia nel suo complesso, inteso non più solo come funzione dello Stato diretta all'attuazione del diritto nel caso concreto, ma come servizio pubblico in cui le risorse destinate alla soluzione della singola controversia contribuiscono al soddisfacimento di un più ampio compendio di esigenze individuali» (cfr. parte motiva Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 7965 del 25/03/2025 (Rv. 674400 -
01).
Ciò premesso, come osservato dal primo Giudice, nel caso di specie “…non vi sono i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. (che il Giudice può disporre) perché la questione è già stata risolta dalla Corte di Cassazione in numerosi interventi nomofilattici,…” e perché “…non appare suscettibile di porsi in numerosi giudizi di merito, stante l'assoluta peculiarità ed eccezionalità statistica di casi in cui l'atto di disposizione - di oltre un milione di euro - può essere in grado di incidere su pagina 7 di 13 patrimoni comunque milionari, come quello del disponente” (cfr. sentenza impugnata) ed anche perché, secondo questa Corte, non presenta particolari difficoltà interpretative.
In buona sostanza, la questione non è rimettibile perché carente di tutti i requisiti di ammissibilità.
Respinta la preliminare richiesta di rimessione, possono trattarsi gli ulteriori motivi di appello.
4.2 Gli appellanti con il secondo motivo di appello (principale e incidentali), censurano la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellato
[...]
CP_5
Esso è infondato.
Giova chiarire la differenza tra legittimazione attiva e titolarità sostanziale del diritto.
La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo
(con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 1912 del 09/02/2012 (Rv. 620484 - 01), fra le molte.
Nel caso di specie, quale erede unico ed universale, di suo padre, giusta testamento CP_5 olografo pubblicato in Bari il giorno 6 settembre 2019, per atto a rogito notaio rep. Persona_1
38212 – racc. 21666, testamento non impugnato ha agito, in nome proprio per tutelare la sua qualità di erede (un diritto proprio), dapprima richiedendo ai convenuti la restituzione a sé del 66,6% delle donazioni loro fatte da suo padre ed il 33,3% alla massa ereditaria, sebbene il suo patrimonio si fosse per l'intanto confuso con tutto quello del de cuius. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1c.p.c. egli ha precisato di voler ottenere dai convenuti l'intera somma donata da suo padre, da versare alla massa ereditaria. Inoltre, già nell'atto introduttivo (pag. 2) aveva dichiarato di aver “interesse affinché - previa declaratoria di nullità, per difetto di forma ex articolo 782 c.c., delle donazioni anzidette effettuate dal suo dante causa - i signori , e Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 [...]
e siano condannati alla restituzione dell'intero importo da loro CP_2 Controparte_1 ricevuto, per complessivi euro 3.090.000,00, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria”. Di conseguenza, correttamente il Tribunale ha ritenuto infondato l'eccepito difetto di legittimazione e pure pagina 8 di 13 l'eccezione di novità della domanda dal momento che quegli con la richiamata memoria ha solo specificato e non già mutato la domanda.
E d'altra parte, essendo il patrimonio del de cuius confuso con quello dell'attore odierno appellato, chiedere la restituzione per sé di una parte e la restituzione alla massa ereditaria della restante parte
(che era tutta sua essendo l'unico erede, discendente giusta testamento non impugnato che lo istituiva erede unico e universale) e poi chiedere la restituzione della intera somma per sé non implica alcun mutamento di domanda essendo identica, per giunta, la causa petendi.
Il motivo è quindi respinto.
4.3 Con il terzo motivo di appello (principale e incidentali) si censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto nulla la donazione, per difetto di forma, in quanto avente per oggetto la cessione di titoli obbligazionari del complessivo valore di €. 3.090.000,00, pari ad €1.030.000,00 per ciascuna parte appellante (dimidiata per gli appellanti incidentali).
La prova di siffatto valore può ritenersi coperta dal giudicato dal momento che non forma più oggetto di contestazione con i motivi di appello.
Circa la modicità del valore come sostenuta dagli appellanti, essa non può essere condivisa.
Va fatta una premessa di carattere logico.
La pretesa valutazione di modicità, in quanto rapportata al patrimonio del donante, non può essere l'unico criterio applicabile e neppure condivisibile dal momento che la norma di riferimento troverebbe un'interpretazione fuori dai canoni costituzionali, interpretazione per giunta palesemente irragionevole.
In altre parole, percorrendo la strada indicata dagli appellanti, si perverrebbe alla conclusione secondo cui sfugge agli obblighi formali una donazione di ingenti valori, come nella specie, perché se rapportata all'altrettanto ingente patrimonio del donante essa non incide su di esso in modo apprezzabile. Per tale via potrebbe non essere ritenuta di modico valore anche la donazione di piccolissima entità (un euro o nummo uno) se rapportata al patrimonio di chi non possiede nulla o possiede pochissimo.
Dovendo quindi procedere ad interpretare la norma di riferimento perché abbia una logica di sistema e una uniforme e prevedibile interpretazione, deve respingersi il proposito interpretativo offerto dagli scritti difensivi degli appellanti.
La Cassazione, sul punto, ha spiegato che ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 cod. civ. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, onde il giudizio è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito la cui valutazione, involgendo un giudizio di pagina 9 di 13 fatto, è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (cfr. Cass. Sez. 2, 12/06/2001, n.
7913, Rv. 547414 - 01). Ed ha inoltre chiarito che ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, per la quale non si richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam, ai sensi dell'art. 783 cod. civ. l'atto di liberalità non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 3858 del 2020).
Di conseguenza il punto è capire se nel caso di specie le elargizioni dell'Ing. in favore degli CP_6 appellanti abbiano inciso in modo apprezzabile sul suo patrimonio e cosa si intenda per 'inciso in modo apprezzabile'.
Nel caso di specie, se è vero che il patrimonio del dante causa, padre dell'appellato/attore
[...]
era ingente, è pur vero che le somme donate (anche se ripartite per due, tra i coniugi CP_5 appellanti incidentali), comunque sono elevate in sé non potendosi fondatamente sostenere, per le superiori ragioni, che la donazione di una somma dell'importo sopra detto possa ritenersi di modico valore sul piano oggettivo. In proposito la Cassazione ha chiarito che “…l'art. 783 c.c., nel disciplinare le donazioni di modico valore, prevede, in primis, che la modicità dell'oggetto della donazione sia valutata obbiettivamente, soggiungendo che essa va riguardata “anche” in rapporto alle condizioni economiche del donante, ne consegue che ove, già sotto il profilo obbiettivo in sé considerato, tale modicità vada esclusa, ne resta evidentemente svalutata la ulteriore indagine “soggettiva” circa la sua effettiva incidenza sul patrimonio del donante medesimo.” (cfr. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 5488 del 18/02/2022 (Rv. 664026 - 01).
Diversamente opinando, come accennato, si introdurrebbe un inaccettabile privilegio (e la conseguente sottrazione all'obbligo della forma) in favore chi possiede di più, che potrebbe sottrarsi all'obbligo di stipulare l'atto pubblico (e alla conseguente imposizione fiscale) solo in ragione della sua capienza patrimoniale e in violazione del principio di uguaglianza, che deve informare e ispirare l'interpretazione delle norme.
In conclusione, va condivisa la decisione di prime cure che ha ritenuto 'non modica' la donazione a ciascuna delle parti appellanti ( i coniugi e e i coniugi Parte_1 CP_2 CP_1 CP_4
e di obbligazioni aventi il controvalore sopra indicato. CP_7
4.4 Con il quarto motivo di appello gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui esclude che le elargizioni effettuate in favore degli appellanti potessero integrare una liberalità d'uso.
pagina 10 di 13 Il motivo, articolato in modo confuso in tutti e tre gli appelli, principale e incidentali, tende a sostenere che le ritenute donazioni altro non fossero che liberalità d'uso ex art. 770, co. 2 c.c. come tali svincolate dall'obbligo di forma solenne. Si trattava, secondo gli appellanti, di gratificazioni economiche, giustificate dal forte legame affettivo che sussisteva tra l'Ing. e le persone a lui CP_6 care, ivi compresi gli stessi appellanti.
La tesi è insostenibile.
Come già rilevato dal Tribunale, che ha peraltro distinto le allegazioni tese a sostenere la liberalità
d'uso da parte dei coniugi , e più che Controparte_8 Controparte_9 Parte_1 descrivere una liberalità d'uso essi fanno riferimento ad una sorta di remunerazione fatta dall'ing. quale modo per riconoscere il ruolo che avevano avuto nel corso della sua vita: questo tipo di CP_6 donazione, tuttavia, è soggetto a tutte le norme della donazione tradizionale rientrando nella previsione del co. 1 dell'art. 770 c.c.. Né pare possibile sostenere (e non è provato) che l'elargizione fosse ripetuta nel tempo e sia avvenuta in occasione di qualche ricorrenza, fatto indiscutibilmente necessario in caso di liberalità d'uso che sfuggono alle forme della donazione. Peraltro, proprio l'entità delle somme date agli appellanti risultano oggettivamente sproporzionate alle liberalità che una persona, anche molto facoltosa, può fare ai propri collaboratori, anche se fidati. E peraltro tali elargizioni non risultano né abituali e neppure prevedibili e non è possibile pertanto inquadrarle nell'istituto invocato dagli appellanti.
A ciò si aggiunga che lo stesso ing. il 28.03.2019, tramite il suo avvocato, chiese la restituzione CP_6 delle somme ricevute dai beneficiari delle dette elargizioni, fatto del tutto incompatibile con la invocata liberalità d'uso.
Il motivo è perciò respinto.
4.5 Con il quinto e sesto motivo di appello gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto assorbite la domanda di nullità del preteso patto successorio e quella di arricchimento senza causa, anziché respingerle.
I motivi sono infondati. Respinto infatti quello antecedente logicamente, teso ad escludere il modico valore della donazione di che trattasi, con conseguente conferma della dichiarazione di nullità del trasferimento, diviene superfluo l'invocato esame, per respingerle, delle anzidette domande subordinate proposte dall'attore e persino la valutazione di loro tardività.
pagina 11 di 13 4.6 Le parti appellanti hanno censurato la sentenza anche in ordine all'obbligo restitutorio e al regolamento delle spese di lite. Trattasi di censure infondate perché: 1) l'obbligo restitutorio è sorto in conseguenza della dichiarazione di nullità della donazione per difetto di forma;
2) le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza e non meritano riforma.
L'appello è quindi integralmente respinto con conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico delle parti appellanti. Esse sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (scaglione compreso tra €2.000.000,01 ed €4.000.000,00), calcolate ai minimi tariffari. Nella liquidazione è compresa la fase istruttoria compendiata nel sub procedimento inibitorio attivato dagli appellanti.
Sussistono inoltre i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, pagamento posto a carico degli appellanti in solido, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentali rispettivamente proposti da , , Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
avverso la sentenza n. 1580/2024 emessa dal Tribunale di CP_2 Controparte_1
Bari, così provvede:
1. rigetta gli appelli e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente giudizio che liquida per compensi in € 22.102,00, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, posto a carico degli appellanti in solido, in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°
l.228/12.
Così deciso in Bari il 4.11.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di
Appello pagina 12 di 13 Il consigliere estensore
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Il Presidente
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