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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3664 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato DE ANGELI CINZIA
e
, c.f. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato MOLON CHIARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) La figlia minore (c.f. ) nata Verona Persona_1 C.F._3
(Borgotrento), il 6.7.2023 viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Chiampo (Vi), Via Torino 14.
2) Conseguentemente, assegnarsi la casa famigliare sita in Chiampo (Vi), Via Torino 14 alla sig.ra sintanto che la figlia minore non diventerà maggiorenne ed economicamente autosufficiente CP_1 ovvero sino a diversi accordi che i genitori, nonché comproprietari della casa, decideranno di assumere congiuntamente.
pagina 1 di 5 3) Il sig. ha già provveduto a trasferirsi a Mestre ed entro il 31.12.2025 si impegna a trasferire Pt_1 anche la propria residenza anagrafica nonché ad asportare definitivamente i propri effetti personali. Il mobilio, costituito da alcuni beni di proprietà personale del sig. in quanto oggetto di successione Pt_1 legittima, indicati in un elenco sottoscritto da ambo le parti, rimarrà nella casa famigliare fino all'eventuale rilascio da parte della madre ovvero divisione della stessa ed i Ricorrenti, di comune accordo, provvederanno alla divisione dei beni ivi collocati rispettando la proprietà e le indicazioni di cui all'elenco sottoscritto.
4) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minor e relative alla salute, all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni e fermo restando l'esercizio separato di tale responsabilità limitatamente alle mere questioni di ordinaria amministrazione.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore compatibilmente con le esigenze Per_1 scolastiche e di salute della stessa, secondo le seguenti modalità:
a) a settimane alterne: dal venerdì sera alle ore 20. 30 sino alla domenica sera alle ore 21.00; i genitori concordano che si troveranno al casello autostradale di Montecchio Maggiore (Vi) per age volare gli spostamenti sia di che del padre verso Mestre pertanto ciò avverrà sia in andata per portare Per_1 al padre sia al ritorno per recuperare e portarla a casa con la madre;
in ordine agli orari Per_1 Per_1 di rientro di i genitori si impegnano, vista la tenera età della stessa, ad adottare atteggiamenti Per_1 accomodanti e volti ad una maggior flessibilità per evitare che la bambina possa, in qualche modo, subire disagi nei rientri serali;
b) una sera infrasettimanale dalle ore 18 alle ore 21.00 (nel periodo estivo anche sino alle ore 21.30) indicativamente il mercoledì ed un'ulteriore sera dalle ore 20.30 alle ore 21.30 che verrà comunicata con un preavviso di un giorno (in tale occasione il padre potrà rimanere nella casa materna per trascorrere un po' di tempo con la bambina) ;
c) vista la tenera età di due settimane non consecutive per l'anno 2026 e due settimane anche Per_1 consecutive dall'anno 2027 durante le vacanze estive, in periodo da comunicarsi preventivamente e reciprocamente tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno per evitare sovrapposizioni;
d) sei giorni durante le vacanze natalizie, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale (dal 2 5.12 al
30.12) e quello di Capodanno (dal 31.12 al 0 6.01); Natale 2025 lo trascorrerà con la madre, e la Per_1
Vigilia con il padre mentre l'ultimo dell'anno con il padre fino al 06/01, salvi diversi accordi tra i genitori;
l'anno successivo i genitori alterneranno la presenza per cui Vigilia 2026 con la madre e Natale 2026 col padre ( dal 25.12.al 30.12), Capodanno 2027 con la madre dal 31.12 al 06.01) e così via.
e) tre giorni durante le vacanze pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e Lunedì in pagina 2 di 5 Albis, dal venerdì alla domenica un genitore e dal lunedì al mercoledì l'altro; Pasqua 2026 la Per_1 trascorrerà con il padre e quindi dal venerdì alla domenica di Pasqua;
tali giorni verranno alternati nell'anno successivo e così in quelli seguenti per cui Pasqua 2027 starà con la madre e così via. Per_1
f) le festività, ad anni alterni, del 25 aprile, 2 giugno, 8 dicembre, 1° maggio e 1 novembre .
Indipendentemente dai turni di responsabilità, la figlia minore trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della stessa e quello della Festa della Mamma, con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà; nel giorno del compleanno dell a figli a, le verrà assicurato l'incontro con il genitore con il quale non si trovi e la partecipazione ad eventuale festa organizzata per Matilde. Vengono inoltre garantite 4 videochiamate quotidiane al genitore che in quel momento non si trovi con ed Per_1
i genitori si impegnano, in caso di impossibilità, a dare preferenza all'altro rispetto ad eventuali terzi
(nonni, zii ed amici ).
6) Il sig . corrisponderà alla sig.ra , quale contributo all'ordinario mantenimento della Pt_1 CP_1 figlia minore un assegno mensile dell'importo di € 300,00 (euro trecento/00), con decorrenza Per_1 dal mese di agosto 202 5, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat e da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note e concorrerà misura del 50% alle spese straordinarie della minore, come più precisamente specificate all'allegato D) del
Protocollo del Tribunale di Vicenza siglato il 26.10.17 - il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato - con le modalità e nei termini ivi espressamente indicati, precisandosi che le fatture, scontrini o ricevute fiscali relative a dette spese dovranno essere intestati alla figli a per consentirne la detrazione fiscale ove possibile.
7) La retta dell'asilo nido che attualmente frequenta, pari ad € 450,00, verrà versata nella misura Per_1 del 50% ciascun genitore;
in particolare il padre provvederà al versamento di € 225,00 unitamente all'assegno di mantenimento entro il giorno 10 di ogni mese. Il bonus nido, a copertura parziale della retta, verrà equamente suddiviso tra i genitori nel momento in cui verrà accreditato nel conto corrente della madre, la quale sin d'ora si impegna a versarne la metà al padre. I genitori s'impegnano a reperire per il prossimo anno a parità di trattamento e di garanzie di benessere per la minore e di condizioni di orario un asilo possibilmente pubblico per onde ridurre i numerosi costi della coppia genitoriale. Per_1
8) I Ricorrenti si danno reciprocamente atto che le future attività scolastiche ed extrascolastiche verranno decise concordemente tra i genitori secondo la volontà e le inclinazioni della minore.
9) Le parti concordano che l'assegno unico ed universale per i figli a carico (o ogni altro assegno familiare e/o di sostegno con medesime finalità, salvo il bonus nido di cui al punto 7) venga richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra in ragione del maggior tempo che trascorre con la madre. CP_1 Per_1
pagina 3 di 5 Le detrazioni fiscali delle spese relative alla figlia saranno divise al 50 % tra i genitori. Per_1
10) Il saldo del c/c cointestato acceso presso rimarrà aperto al fine di consentire il solo CP_2 pagamento delle rate del mutuo e relativa assicurazione, che i Ricorrenti si impegnano a rispettare nella misura del 50% ciascuno;
all'estinzione del mutuo, il relativo saldo verrà suddiviso a metà tra le parti, che sin d'ora si impegnano a sottoscrivere quanto necessario per modificarne l'intestazione e per la relativa chiusura non appena possibile.
11)I genitori si prestano l'espresso reciproco assenso a richiedere per la figlia minore il relativo passaporto individuale e/o altro documento valido per l'espatrio. I ricorrenti dichiarano sin d'ora che per viaggi all'estero con la figlia sarà comunque necessario il reciproco assenso.
12) I genitori dichiarano che tutti i suestesi accordi hanno efficacia tra loro sin dalla data della sottoscrizione del presente ricorso congiunto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/10/2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore.
All'esito dell'udienza del 6/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione della stessa presso Per_1 la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata a in quanto convivente con la figlia minore. CP_1
Si dà atto che le parti si prestano l'espresso reciproco assenso a richiedere per la figlia minore il relativo passaporto individuale e/o altro documento valido per l'espatrio.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte pagina 4 di 5 depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento sia regolamentato in conformità Persona_1 agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 18/11/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3664 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato DE ANGELI CINZIA
e
, c.f. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato MOLON CHIARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) La figlia minore (c.f. ) nata Verona Persona_1 C.F._3
(Borgotrento), il 6.7.2023 viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Chiampo (Vi), Via Torino 14.
2) Conseguentemente, assegnarsi la casa famigliare sita in Chiampo (Vi), Via Torino 14 alla sig.ra sintanto che la figlia minore non diventerà maggiorenne ed economicamente autosufficiente CP_1 ovvero sino a diversi accordi che i genitori, nonché comproprietari della casa, decideranno di assumere congiuntamente.
pagina 1 di 5 3) Il sig. ha già provveduto a trasferirsi a Mestre ed entro il 31.12.2025 si impegna a trasferire Pt_1 anche la propria residenza anagrafica nonché ad asportare definitivamente i propri effetti personali. Il mobilio, costituito da alcuni beni di proprietà personale del sig. in quanto oggetto di successione Pt_1 legittima, indicati in un elenco sottoscritto da ambo le parti, rimarrà nella casa famigliare fino all'eventuale rilascio da parte della madre ovvero divisione della stessa ed i Ricorrenti, di comune accordo, provvederanno alla divisione dei beni ivi collocati rispettando la proprietà e le indicazioni di cui all'elenco sottoscritto.
4) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minor e relative alla salute, all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni e fermo restando l'esercizio separato di tale responsabilità limitatamente alle mere questioni di ordinaria amministrazione.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore compatibilmente con le esigenze Per_1 scolastiche e di salute della stessa, secondo le seguenti modalità:
a) a settimane alterne: dal venerdì sera alle ore 20. 30 sino alla domenica sera alle ore 21.00; i genitori concordano che si troveranno al casello autostradale di Montecchio Maggiore (Vi) per age volare gli spostamenti sia di che del padre verso Mestre pertanto ciò avverrà sia in andata per portare Per_1 al padre sia al ritorno per recuperare e portarla a casa con la madre;
in ordine agli orari Per_1 Per_1 di rientro di i genitori si impegnano, vista la tenera età della stessa, ad adottare atteggiamenti Per_1 accomodanti e volti ad una maggior flessibilità per evitare che la bambina possa, in qualche modo, subire disagi nei rientri serali;
b) una sera infrasettimanale dalle ore 18 alle ore 21.00 (nel periodo estivo anche sino alle ore 21.30) indicativamente il mercoledì ed un'ulteriore sera dalle ore 20.30 alle ore 21.30 che verrà comunicata con un preavviso di un giorno (in tale occasione il padre potrà rimanere nella casa materna per trascorrere un po' di tempo con la bambina) ;
c) vista la tenera età di due settimane non consecutive per l'anno 2026 e due settimane anche Per_1 consecutive dall'anno 2027 durante le vacanze estive, in periodo da comunicarsi preventivamente e reciprocamente tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno per evitare sovrapposizioni;
d) sei giorni durante le vacanze natalizie, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale (dal 2 5.12 al
30.12) e quello di Capodanno (dal 31.12 al 0 6.01); Natale 2025 lo trascorrerà con la madre, e la Per_1
Vigilia con il padre mentre l'ultimo dell'anno con il padre fino al 06/01, salvi diversi accordi tra i genitori;
l'anno successivo i genitori alterneranno la presenza per cui Vigilia 2026 con la madre e Natale 2026 col padre ( dal 25.12.al 30.12), Capodanno 2027 con la madre dal 31.12 al 06.01) e così via.
e) tre giorni durante le vacanze pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e Lunedì in pagina 2 di 5 Albis, dal venerdì alla domenica un genitore e dal lunedì al mercoledì l'altro; Pasqua 2026 la Per_1 trascorrerà con il padre e quindi dal venerdì alla domenica di Pasqua;
tali giorni verranno alternati nell'anno successivo e così in quelli seguenti per cui Pasqua 2027 starà con la madre e così via. Per_1
f) le festività, ad anni alterni, del 25 aprile, 2 giugno, 8 dicembre, 1° maggio e 1 novembre .
Indipendentemente dai turni di responsabilità, la figlia minore trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della stessa e quello della Festa della Mamma, con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà; nel giorno del compleanno dell a figli a, le verrà assicurato l'incontro con il genitore con il quale non si trovi e la partecipazione ad eventuale festa organizzata per Matilde. Vengono inoltre garantite 4 videochiamate quotidiane al genitore che in quel momento non si trovi con ed Per_1
i genitori si impegnano, in caso di impossibilità, a dare preferenza all'altro rispetto ad eventuali terzi
(nonni, zii ed amici ).
6) Il sig . corrisponderà alla sig.ra , quale contributo all'ordinario mantenimento della Pt_1 CP_1 figlia minore un assegno mensile dell'importo di € 300,00 (euro trecento/00), con decorrenza Per_1 dal mese di agosto 202 5, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat e da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note e concorrerà misura del 50% alle spese straordinarie della minore, come più precisamente specificate all'allegato D) del
Protocollo del Tribunale di Vicenza siglato il 26.10.17 - il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato - con le modalità e nei termini ivi espressamente indicati, precisandosi che le fatture, scontrini o ricevute fiscali relative a dette spese dovranno essere intestati alla figli a per consentirne la detrazione fiscale ove possibile.
7) La retta dell'asilo nido che attualmente frequenta, pari ad € 450,00, verrà versata nella misura Per_1 del 50% ciascun genitore;
in particolare il padre provvederà al versamento di € 225,00 unitamente all'assegno di mantenimento entro il giorno 10 di ogni mese. Il bonus nido, a copertura parziale della retta, verrà equamente suddiviso tra i genitori nel momento in cui verrà accreditato nel conto corrente della madre, la quale sin d'ora si impegna a versarne la metà al padre. I genitori s'impegnano a reperire per il prossimo anno a parità di trattamento e di garanzie di benessere per la minore e di condizioni di orario un asilo possibilmente pubblico per onde ridurre i numerosi costi della coppia genitoriale. Per_1
8) I Ricorrenti si danno reciprocamente atto che le future attività scolastiche ed extrascolastiche verranno decise concordemente tra i genitori secondo la volontà e le inclinazioni della minore.
9) Le parti concordano che l'assegno unico ed universale per i figli a carico (o ogni altro assegno familiare e/o di sostegno con medesime finalità, salvo il bonus nido di cui al punto 7) venga richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra in ragione del maggior tempo che trascorre con la madre. CP_1 Per_1
pagina 3 di 5 Le detrazioni fiscali delle spese relative alla figlia saranno divise al 50 % tra i genitori. Per_1
10) Il saldo del c/c cointestato acceso presso rimarrà aperto al fine di consentire il solo CP_2 pagamento delle rate del mutuo e relativa assicurazione, che i Ricorrenti si impegnano a rispettare nella misura del 50% ciascuno;
all'estinzione del mutuo, il relativo saldo verrà suddiviso a metà tra le parti, che sin d'ora si impegnano a sottoscrivere quanto necessario per modificarne l'intestazione e per la relativa chiusura non appena possibile.
11)I genitori si prestano l'espresso reciproco assenso a richiedere per la figlia minore il relativo passaporto individuale e/o altro documento valido per l'espatrio. I ricorrenti dichiarano sin d'ora che per viaggi all'estero con la figlia sarà comunque necessario il reciproco assenso.
12) I genitori dichiarano che tutti i suestesi accordi hanno efficacia tra loro sin dalla data della sottoscrizione del presente ricorso congiunto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/10/2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore.
All'esito dell'udienza del 6/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione della stessa presso Per_1 la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata a in quanto convivente con la figlia minore. CP_1
Si dà atto che le parti si prestano l'espresso reciproco assenso a richiedere per la figlia minore il relativo passaporto individuale e/o altro documento valido per l'espatrio.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte pagina 4 di 5 depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento sia regolamentato in conformità Persona_1 agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 18/11/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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