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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 991/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA
NON DEFINITVA nella causa di lavoro iscritta al n. 991/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GUARISO Parte_1 C.F._1
ALBERTO, NERI LIVIO e VENINI LORENZO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 GALASSO ANTONIO e dell'avv. GRANATO LUIGI RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/10/2022, – dipendente di con Parte_1 Controparte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato, orario part-time per 18 ore settimanali, inquadramento nel 2° livello CCNL Servizi Integrati – Multiservizi e mansione di “pulitrice di locali” – dall'assunzione assegnata all'appalto per i servizi di pulizia presso il magazzino Fiege Logistics Italia s.r.l. a Castel San
Giovanni (PC), lamentava che il 28/5/2021 recatasi sul posto di lavoro, le era stato impedito l'ingresso dalla responsabile del servizio, che le aveva detto “non c'è lavoro qui per te”, Persona_1 aggiungendo che le avrebbe comunicato in seguito i nuovi turni di lavoro, che però, non aveva mai ricevuto.
Il giorno seguente, 29/5/2021, aveva iniziato un periodo di malattia e il 24/6/2021, tramite raccomandata, aveva comunicato alla società che sarebbe tornata al lavoro il 28 seguente, giorno in cui si era recata presso lo stabilimento Fiege di Castel San Giovanni, dove però nuovamente, Persona_1 le aveva impedito di entrare, dicendole che doveva tornare a casa poiché “non c'era lavoro per
[...]
pagina 1 di 5 lei”.
Da allora e fino al 16.9.2022, data di cessazione del rapporto, non le era più stato consentito di svolgere la propria prestazione, nonostante avesse tramite i propri difensori, con lettera del 13.9.2021, rinnovato la propria messa a disposizione, rimasta priva di riscontro fino alla raccomandata datata 15.12.2021, ma ricevuta solamente il 15.2.2022, con cui le aveva contestato l'assenza ingiustificata dal CP_1
5/7/2021.
Il 17.2.2022 aveva fornito le proprie giustificazioni, a cui non era seguito alcun riscontro, e infine, il
15/9/2022 aveva rassegnato le proprie dimissioni, a decorrere dal giorno seguente.
Chiedeva pertanto, accertata l'illegittimità della sospensione dal lavoro disposta nei propri confronti dal
28.6.2021 al 16.9.2022 di condannare al pagamento delle retribuzioni dovute e del TFR. CP_1
Si costituiva e deduceva che la ricorrente il giorno 11/3/2021, sul Controparte_1 luogo di lavoro, aveva avuto un diverbio con la capoturno, seguito da una colluttazione Persona_2 con la caduta di entrambe dalle scale del magazzino del cliente Fiege, per cui dopo averle contestato il fatto con lettera del 6/4/2021, aveva adottato la sanzione di tre ore di multa.
A seguito di tale episodio, la committente aveva però ritenuto incompatibile la sua permanenza presso l'appalto e aveva chiesto espressamente il suo allontanamento, per cui con comunicazione del
20/5/2021 l'aveva avvisata che a partire da lunedì 24/5/2021 sarebbe stata assegnata presso il cliente a Piacenza, che rientrava nell'ambito territoriale espressamente indicato nella lettera di Parte_2 assunzione.
Negava l'invio e la consegna della raccomandata del 24/6/2021, di messa a disposizione della sua prestazione lavorativa e che la ricorrente il 28 seguente si fosse recata al magazzino Fiege a Castel San
Giovanni, anche perché in ferie dal 28/6/2021 al 4/7/2021, e sottolineava che dal 5/7/2021 la ricorrente non si era mai presentata al lavoro presso il cliente a Piacenza, restando così assente Parte_2 ingiustificata fino alle dimissioni, nonostante la coordinatrice del servizio, avesse Persona_1 tentato di contattarla più volte, ma invano, essendosi resa irreperibile, anche perché il 9/8/2021 aveva trovato un'altra occupazione.
Eccepiva pertanto, la risoluzione del rapporto per fatti concludenti, stante l'assenza ingiustificata protratta dal 5/7/2021, in mancanza di sue comunicazioni, non avendo alcun rilievo la lettera 13/9/2021 dei suoi difensori di messa a disposizione dell'attività lavorativa, priva della sottoscrizione della ricorrente e la lettera del 17/2/2022 di giustificazione alla contestazione disciplinare, che costituivano un post factum rispetto alla cessazione del rapporto avvenuta mesi prima.
In subordine, contestava che la ricorrente non aveva più reso la propria prestazione, per cui, anche ad escludere la risoluzione del rapporto per atti concludenti, non aveva maturato alcuna retribuzione e in ogni caso, l'erroneità dei conteggi sulle somme dovute.
Le parti depositavano ulteriori memorie e terminata l'istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La risoluzione del rapporto per comportamento concludente
La teste ha riferito di aver convocato per comunicarle l'ordine di servizio, contenuto nella Per_1 Pt_1 pagina 2 di 5 lettera 20/5/2021, di assegnazione del nuovo posto di lavoro, presso l'azienda Orton di Piacenza, a decorrere dal lunedì seguente, 24 maggio. Le aveva quindi letto la lettera, con la traduzione in arabo della collega che si era però rifiutata di ritirare. ha confermato Per_3 Pt_1 Controparte_2
l'episodio. ha pure confermato che non aveva però preso servizio presso il nuovo cliente, perché in Per_1 Pt_1 malattia.
Pur avendo al termine della sua dichiarazione, collocato la convocazione di in prossimità Per_1 Pt_1 della fine della malattia (28/6/2021), ha poi negato di averla vista di nuovo presso il cliente Fiege, per cui è logico ritenere che la convocazione di sia avvenuta qualche giorno prima del 24/5/2021. Pt_1
Ciò spiega anche la lettera del 24/6/2021 con cui la ricorrente, in prossimità del rientro al lavoro alla fine della malattia, metteva a disposizione la prestazione lavorativa dal 28 seguente presso l'azienda
Fiege di Castel San Giovanni, con l'evidente intento di indurre a rivalutare la precedente CP_1 decisione di assegnarla al cliente di Piacenza. Pt_2
Ciò premesso, secondo il rapporto di lavoro si sarebbe risolto per comportamento CP_1 concludente della ricorrente che, terminata la malattia, non si era mai presentata al lavoro presso il nuovo cliente a Piacenza, che le era stato assegnato, né aveva più dato notizia di sé. Pt_2
Il prolungato silenzio della lavoratrice è però smentito proprio dalla lettera di messa a disposizione della prestazione lavorativa del 24/6/2021.
A tale riguardo la produzione dei documenti attestanti l'avvenuta consegna della lettera con memoria autorizzata ex art 420 co 6 cpc, appare del tutto rituale, in quanto detta produzione si è resa necessaria per superare l'eccezione avversaria del mancato invio e successivo recapito della lettera e perché in ogni caso, non si è trattato della prova di un fatto nuovo e diverso da quelli dedotti in ricorso, ma di una semplice integrazione di un documento già prodotto.
A tale lettera è poi seguita quella analoga, dei suoi difensori del 13/9/2021, di cui ha negato CP_1 la rilevanza, perché priva della firma di Pt_1
La mancanza della firma della lavoratrice non poteva però consentire a di ritenerla non CP_1 significativa della volontà della ricorrente di conservare il posto di lavoro, non solo perché del tutto coerente con quella precedente del 24/6/2021, ma soprattutto perché dal suo contenuto, particolarmente dettagliato sul recente andamento del rapporto di lavoro, non poteva sorgere alcun dubbio sul conferimento del mandato da parte di . Pt_1
In ogni caso, la giurisprudenza che si è pronunciata in materia di impugnazione di licenziamento ha affermato che “ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato;
il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393
c.c.” (Cass. 9650/2021).
Non avendo la società contestato la mancanza della procura, ma solo della firma della lavoratrice sulla lettera sottoscritta dai suoi difensori, risulta provata la disponibilità della ricorrente a riprendere il pagina 3 di 5 lavoro.
Deve pertanto escludersi la risoluzione del rapporto di lavoro per aver la ricorrente, con il suo comportamento, manifestato in modo inequivoco, il completo disinteresse alla sua prosecuzione.
A tal fine infatti, oltre all'assenza dal posto di lavoro, anche ingiustificata, condotta di per sé equivoca,
è richiesta la presenza di ulteriori elementi, significativi della decisione del lavoratore di porre fine al rapporto di lavoro, che mancano nella vicenda in esame, posto che , sia direttamente che tramite i Pt_1 propri difensori, aveva manifestato la disponibilità a riprendere servizio, prima nella precedente sede e poi senza alcuna limitazione.
Né consente una diversa conclusione l'aver la ricorrente reperito un'altra occupazione lavorativa il
9/8/2021, circostanza peraltro all'epoca ignota alla resistente, che l'ha appresa dalla documentazione allegata al ricorso, trattandosi di lavoro part time, del tutto compatibile con quello, sempre con orario part time, di , e comunque dettato dall'esigenza di procurarsi un reddito. CP_1
In ogni caso, la riteneva ancora alle proprie dipendenze al momento della contestazione CP_1 disciplinare per l'assenza ingiustificata, contenuta nella lettera del 15/12/2021 e anche in seguito, perché nelle buste paga prodotte dalla società, è riportata quale data di cessazione del rapporto il
15/9/2022, che coincide con quella delle successive dimissioni formali della ricorrente, del tutto incompatibile con la dedotta precedente risoluzione del rapporto per comportamento concludente della stessa lavoratrice.
La sospensione unilaterale del rapporto
Come già detto, in prossimità della ripresa del lavoro la ricorrente, pur informata della sua nuova sede di lavoro, aveva offerto la prestazione lavorativa per quella precedente, la Fiege di Castel San
Giovanni.
non ha mai dato riscontro a detta lettera, neppure per ordinarle di prendere servizio nella CP_1 nuova sede che le era stata assegnata, presso la di Piacenza, dove peraltro, non si è mai Pt_2 Pt_1 presentata.
In base all'art 1460 cc al lavoratore è consentito il rifiuto della prestazione lavorativa solo in caso di grave inadempimento del datore di lavoro (Cass. 18866//2016 in materia di trasferimento illegittimo), da escludere nella vicenda in esame, perché la mancata risposta di non autorizzava la CP_1 ricorrente a non prendere servizio nella nuova sede, nel contratto era previsto che la sede di lavoro fosse “Piacenza o zone limitrofe”, il mancato preavviso di almeno un mese era stato di fatto superato dall'assenza per malattia, seguita dalle ferie “imposte”, e la riduzione di tre ore dell'orario di lavoro settimanale non costituiva un inadempimento tale da giustificare il rifiuto totale della prestazione lavorativa.
Stante la mancata esecuzione della prestazione lavorativa, a non spetta la retribuzione fino al Pt_1 momento della successiva messa a disposizione.
Infatti, secondo la giurisprudenza “al dipendente che sospenda volontariamente l'esecuzione della prestazione lavorativa, finché non provveda a mettere nuovamente a disposizione la stessa, anche se
"per facta concludentia" e senza ricorrere a specifici requisiti formali, determinando una "mora pagina 4 di 5 accipiendi" del datore di lavoro, non è dovuta la retribuzione, atteso che, in applicazione della regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni, quest'ultima spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di "mora accipiendi" nei confronti del dipendente. Peraltro, anche a tali fini, l'atto di costituzione in mora - ancorché effettuabile da un terzo, da un "nuncius" o da un rappresentante - configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio, sicché deve essere rivolto al datore di lavoro affinché possa risultare formalizzato il rifiuto a ricevere la prestazione (Cass. 20316/2008).
La successiva offerta della prestazione dei difensori di , priva di un'indicazione territoriale della Pt_1 sede di lavoro, ha reso evidente la volontà della ricorrente di riprendere servizio, per cui la mancata risposta di ha determinato di fatto, l'impossibile ripresa della prestazione lavorativa e quindi, CP_1 la sua (seconda) interruzione, adottata senza una valida causa, posto che l'assenza ingiustificata è stata contestata solo dopo tre mesi, includendo senza ragione anche quelli trascorsi dalla lettera dei difensori, che si è risolta, in sostanza, nell'unilaterale e quindi illegittima sospensione del rapporto da parte della resistente, con il permanere dell'obbligo retributivo, riconducibile agli effetti risarcitori della condotta inadempiente di quest'ultima (vd Cass 5711/2012).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, “il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (Cass.
37716/2022).
pertanto, ha diritto al pagamento delle retribuzioni maturate dal 14/9/2021 fino al 16/9/2022, data Pt_1 di cessazione del rapporto, detratto quanto versato nel corso del giudizio dalla resistente.
Poiché nel ricorso il calcolo delle differenze retributive è stato fatto decorrere solo dal 28/6/2021 e non anche dal 14/9/2021, la causa dev'essere rimessa sul ruolo per l'accertamento della somma dovuta.
Spese di giudizio alla sentenza definitiva.
PQM
1. dichiara l'illegittimità della sospensione dal lavoro disposta nei confronti della ricorrente dal
14.9.2021 al 16.9.2022;
2. dispone la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Como, 28/1/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA
NON DEFINITVA nella causa di lavoro iscritta al n. 991/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GUARISO Parte_1 C.F._1
ALBERTO, NERI LIVIO e VENINI LORENZO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 GALASSO ANTONIO e dell'avv. GRANATO LUIGI RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/10/2022, – dipendente di con Parte_1 Controparte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato, orario part-time per 18 ore settimanali, inquadramento nel 2° livello CCNL Servizi Integrati – Multiservizi e mansione di “pulitrice di locali” – dall'assunzione assegnata all'appalto per i servizi di pulizia presso il magazzino Fiege Logistics Italia s.r.l. a Castel San
Giovanni (PC), lamentava che il 28/5/2021 recatasi sul posto di lavoro, le era stato impedito l'ingresso dalla responsabile del servizio, che le aveva detto “non c'è lavoro qui per te”, Persona_1 aggiungendo che le avrebbe comunicato in seguito i nuovi turni di lavoro, che però, non aveva mai ricevuto.
Il giorno seguente, 29/5/2021, aveva iniziato un periodo di malattia e il 24/6/2021, tramite raccomandata, aveva comunicato alla società che sarebbe tornata al lavoro il 28 seguente, giorno in cui si era recata presso lo stabilimento Fiege di Castel San Giovanni, dove però nuovamente, Persona_1 le aveva impedito di entrare, dicendole che doveva tornare a casa poiché “non c'era lavoro per
[...]
pagina 1 di 5 lei”.
Da allora e fino al 16.9.2022, data di cessazione del rapporto, non le era più stato consentito di svolgere la propria prestazione, nonostante avesse tramite i propri difensori, con lettera del 13.9.2021, rinnovato la propria messa a disposizione, rimasta priva di riscontro fino alla raccomandata datata 15.12.2021, ma ricevuta solamente il 15.2.2022, con cui le aveva contestato l'assenza ingiustificata dal CP_1
5/7/2021.
Il 17.2.2022 aveva fornito le proprie giustificazioni, a cui non era seguito alcun riscontro, e infine, il
15/9/2022 aveva rassegnato le proprie dimissioni, a decorrere dal giorno seguente.
Chiedeva pertanto, accertata l'illegittimità della sospensione dal lavoro disposta nei propri confronti dal
28.6.2021 al 16.9.2022 di condannare al pagamento delle retribuzioni dovute e del TFR. CP_1
Si costituiva e deduceva che la ricorrente il giorno 11/3/2021, sul Controparte_1 luogo di lavoro, aveva avuto un diverbio con la capoturno, seguito da una colluttazione Persona_2 con la caduta di entrambe dalle scale del magazzino del cliente Fiege, per cui dopo averle contestato il fatto con lettera del 6/4/2021, aveva adottato la sanzione di tre ore di multa.
A seguito di tale episodio, la committente aveva però ritenuto incompatibile la sua permanenza presso l'appalto e aveva chiesto espressamente il suo allontanamento, per cui con comunicazione del
20/5/2021 l'aveva avvisata che a partire da lunedì 24/5/2021 sarebbe stata assegnata presso il cliente a Piacenza, che rientrava nell'ambito territoriale espressamente indicato nella lettera di Parte_2 assunzione.
Negava l'invio e la consegna della raccomandata del 24/6/2021, di messa a disposizione della sua prestazione lavorativa e che la ricorrente il 28 seguente si fosse recata al magazzino Fiege a Castel San
Giovanni, anche perché in ferie dal 28/6/2021 al 4/7/2021, e sottolineava che dal 5/7/2021 la ricorrente non si era mai presentata al lavoro presso il cliente a Piacenza, restando così assente Parte_2 ingiustificata fino alle dimissioni, nonostante la coordinatrice del servizio, avesse Persona_1 tentato di contattarla più volte, ma invano, essendosi resa irreperibile, anche perché il 9/8/2021 aveva trovato un'altra occupazione.
Eccepiva pertanto, la risoluzione del rapporto per fatti concludenti, stante l'assenza ingiustificata protratta dal 5/7/2021, in mancanza di sue comunicazioni, non avendo alcun rilievo la lettera 13/9/2021 dei suoi difensori di messa a disposizione dell'attività lavorativa, priva della sottoscrizione della ricorrente e la lettera del 17/2/2022 di giustificazione alla contestazione disciplinare, che costituivano un post factum rispetto alla cessazione del rapporto avvenuta mesi prima.
In subordine, contestava che la ricorrente non aveva più reso la propria prestazione, per cui, anche ad escludere la risoluzione del rapporto per atti concludenti, non aveva maturato alcuna retribuzione e in ogni caso, l'erroneità dei conteggi sulle somme dovute.
Le parti depositavano ulteriori memorie e terminata l'istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La risoluzione del rapporto per comportamento concludente
La teste ha riferito di aver convocato per comunicarle l'ordine di servizio, contenuto nella Per_1 Pt_1 pagina 2 di 5 lettera 20/5/2021, di assegnazione del nuovo posto di lavoro, presso l'azienda Orton di Piacenza, a decorrere dal lunedì seguente, 24 maggio. Le aveva quindi letto la lettera, con la traduzione in arabo della collega che si era però rifiutata di ritirare. ha confermato Per_3 Pt_1 Controparte_2
l'episodio. ha pure confermato che non aveva però preso servizio presso il nuovo cliente, perché in Per_1 Pt_1 malattia.
Pur avendo al termine della sua dichiarazione, collocato la convocazione di in prossimità Per_1 Pt_1 della fine della malattia (28/6/2021), ha poi negato di averla vista di nuovo presso il cliente Fiege, per cui è logico ritenere che la convocazione di sia avvenuta qualche giorno prima del 24/5/2021. Pt_1
Ciò spiega anche la lettera del 24/6/2021 con cui la ricorrente, in prossimità del rientro al lavoro alla fine della malattia, metteva a disposizione la prestazione lavorativa dal 28 seguente presso l'azienda
Fiege di Castel San Giovanni, con l'evidente intento di indurre a rivalutare la precedente CP_1 decisione di assegnarla al cliente di Piacenza. Pt_2
Ciò premesso, secondo il rapporto di lavoro si sarebbe risolto per comportamento CP_1 concludente della ricorrente che, terminata la malattia, non si era mai presentata al lavoro presso il nuovo cliente a Piacenza, che le era stato assegnato, né aveva più dato notizia di sé. Pt_2
Il prolungato silenzio della lavoratrice è però smentito proprio dalla lettera di messa a disposizione della prestazione lavorativa del 24/6/2021.
A tale riguardo la produzione dei documenti attestanti l'avvenuta consegna della lettera con memoria autorizzata ex art 420 co 6 cpc, appare del tutto rituale, in quanto detta produzione si è resa necessaria per superare l'eccezione avversaria del mancato invio e successivo recapito della lettera e perché in ogni caso, non si è trattato della prova di un fatto nuovo e diverso da quelli dedotti in ricorso, ma di una semplice integrazione di un documento già prodotto.
A tale lettera è poi seguita quella analoga, dei suoi difensori del 13/9/2021, di cui ha negato CP_1 la rilevanza, perché priva della firma di Pt_1
La mancanza della firma della lavoratrice non poteva però consentire a di ritenerla non CP_1 significativa della volontà della ricorrente di conservare il posto di lavoro, non solo perché del tutto coerente con quella precedente del 24/6/2021, ma soprattutto perché dal suo contenuto, particolarmente dettagliato sul recente andamento del rapporto di lavoro, non poteva sorgere alcun dubbio sul conferimento del mandato da parte di . Pt_1
In ogni caso, la giurisprudenza che si è pronunciata in materia di impugnazione di licenziamento ha affermato che “ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato;
il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393
c.c.” (Cass. 9650/2021).
Non avendo la società contestato la mancanza della procura, ma solo della firma della lavoratrice sulla lettera sottoscritta dai suoi difensori, risulta provata la disponibilità della ricorrente a riprendere il pagina 3 di 5 lavoro.
Deve pertanto escludersi la risoluzione del rapporto di lavoro per aver la ricorrente, con il suo comportamento, manifestato in modo inequivoco, il completo disinteresse alla sua prosecuzione.
A tal fine infatti, oltre all'assenza dal posto di lavoro, anche ingiustificata, condotta di per sé equivoca,
è richiesta la presenza di ulteriori elementi, significativi della decisione del lavoratore di porre fine al rapporto di lavoro, che mancano nella vicenda in esame, posto che , sia direttamente che tramite i Pt_1 propri difensori, aveva manifestato la disponibilità a riprendere servizio, prima nella precedente sede e poi senza alcuna limitazione.
Né consente una diversa conclusione l'aver la ricorrente reperito un'altra occupazione lavorativa il
9/8/2021, circostanza peraltro all'epoca ignota alla resistente, che l'ha appresa dalla documentazione allegata al ricorso, trattandosi di lavoro part time, del tutto compatibile con quello, sempre con orario part time, di , e comunque dettato dall'esigenza di procurarsi un reddito. CP_1
In ogni caso, la riteneva ancora alle proprie dipendenze al momento della contestazione CP_1 disciplinare per l'assenza ingiustificata, contenuta nella lettera del 15/12/2021 e anche in seguito, perché nelle buste paga prodotte dalla società, è riportata quale data di cessazione del rapporto il
15/9/2022, che coincide con quella delle successive dimissioni formali della ricorrente, del tutto incompatibile con la dedotta precedente risoluzione del rapporto per comportamento concludente della stessa lavoratrice.
La sospensione unilaterale del rapporto
Come già detto, in prossimità della ripresa del lavoro la ricorrente, pur informata della sua nuova sede di lavoro, aveva offerto la prestazione lavorativa per quella precedente, la Fiege di Castel San
Giovanni.
non ha mai dato riscontro a detta lettera, neppure per ordinarle di prendere servizio nella CP_1 nuova sede che le era stata assegnata, presso la di Piacenza, dove peraltro, non si è mai Pt_2 Pt_1 presentata.
In base all'art 1460 cc al lavoratore è consentito il rifiuto della prestazione lavorativa solo in caso di grave inadempimento del datore di lavoro (Cass. 18866//2016 in materia di trasferimento illegittimo), da escludere nella vicenda in esame, perché la mancata risposta di non autorizzava la CP_1 ricorrente a non prendere servizio nella nuova sede, nel contratto era previsto che la sede di lavoro fosse “Piacenza o zone limitrofe”, il mancato preavviso di almeno un mese era stato di fatto superato dall'assenza per malattia, seguita dalle ferie “imposte”, e la riduzione di tre ore dell'orario di lavoro settimanale non costituiva un inadempimento tale da giustificare il rifiuto totale della prestazione lavorativa.
Stante la mancata esecuzione della prestazione lavorativa, a non spetta la retribuzione fino al Pt_1 momento della successiva messa a disposizione.
Infatti, secondo la giurisprudenza “al dipendente che sospenda volontariamente l'esecuzione della prestazione lavorativa, finché non provveda a mettere nuovamente a disposizione la stessa, anche se
"per facta concludentia" e senza ricorrere a specifici requisiti formali, determinando una "mora pagina 4 di 5 accipiendi" del datore di lavoro, non è dovuta la retribuzione, atteso che, in applicazione della regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni, quest'ultima spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di "mora accipiendi" nei confronti del dipendente. Peraltro, anche a tali fini, l'atto di costituzione in mora - ancorché effettuabile da un terzo, da un "nuncius" o da un rappresentante - configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio, sicché deve essere rivolto al datore di lavoro affinché possa risultare formalizzato il rifiuto a ricevere la prestazione (Cass. 20316/2008).
La successiva offerta della prestazione dei difensori di , priva di un'indicazione territoriale della Pt_1 sede di lavoro, ha reso evidente la volontà della ricorrente di riprendere servizio, per cui la mancata risposta di ha determinato di fatto, l'impossibile ripresa della prestazione lavorativa e quindi, CP_1 la sua (seconda) interruzione, adottata senza una valida causa, posto che l'assenza ingiustificata è stata contestata solo dopo tre mesi, includendo senza ragione anche quelli trascorsi dalla lettera dei difensori, che si è risolta, in sostanza, nell'unilaterale e quindi illegittima sospensione del rapporto da parte della resistente, con il permanere dell'obbligo retributivo, riconducibile agli effetti risarcitori della condotta inadempiente di quest'ultima (vd Cass 5711/2012).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, “il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (Cass.
37716/2022).
pertanto, ha diritto al pagamento delle retribuzioni maturate dal 14/9/2021 fino al 16/9/2022, data Pt_1 di cessazione del rapporto, detratto quanto versato nel corso del giudizio dalla resistente.
Poiché nel ricorso il calcolo delle differenze retributive è stato fatto decorrere solo dal 28/6/2021 e non anche dal 14/9/2021, la causa dev'essere rimessa sul ruolo per l'accertamento della somma dovuta.
Spese di giudizio alla sentenza definitiva.
PQM
1. dichiara l'illegittimità della sospensione dal lavoro disposta nei confronti della ricorrente dal
14.9.2021 al 16.9.2022;
2. dispone la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Como, 28/1/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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